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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3979/24 R.Gen vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Abogado Alessio Bonicoli che agisce di intesa con l'Avv. Jacopo
Ronga giusta procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura generale alle liti in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato il 25.6.2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249060961613000, notificatagli in data 20.5.2024, concernente, tra l'altro, pretese previdenziali vantate dall' nei suoi confronti con gli avvisi di addebito n. CP_1
39720170003837703000 e n. 39720170014901261000.
A sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: a) l'omessa notifica dei Pt_2
suddetti avvisi di addebito;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa.
Si è costituito in giudizio, formulando plurime eccezioni preliminari e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza dl 13.9.2024 è stato ordinato all' Controparte_2
(non evocata in giudizio dal ricorrente) di produrre tutta la
[...]
1 documentazione afferente alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione delle pretese di cui agli avvisi di addebito nn. 39720170003837703000 e
39720170014901261000.
Con atto depositato presso la Cancelleria di questo Tribunale il 20.5.2025
l'agente della riscossione ha ottemperato all'ordine di esibizione.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. La domanda va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, occorre rilevare che l' nel costituirsi tempestivamente in CP_1 giudizio, ha prodotto documentazione dalla quale risulta che gli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione sono stati entrambi regolarmente notificati a mezzo pec, precisamente: l'avviso n. 39720170003837703000 è stato notificato il
24.07.2017; l'avviso n. n. 39720170014901261000 notificato il 11.10.2017 (vedi fascicolo . CP_1
Il ricorrente non ha contestato specificatamente tale produzione documentale, limitandosi a sottolineare “le ricevute di accettazione e consegna degli atti impositivi all'indirizzo pec non sono in alcun modo sufficienti a Email_1
fornire la prova della rituale notifica degli atti. Più in particolare non vi è certezza della riferibilità del predetto indirizzo pec in capo al ricorrente né l'ente resistente ha inteso fornire la prova in tale senso” (vedi nota del 12.9.2024).
Tuttavia, a fronte della regolare consegna del messaggio pec presso detto domicilio digitale, parte ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi per contestare la riferibilità del medesimo alla sua persona.
III. L'affermata regolarità della notifica degli avvisi di addebito in parola e la mancata opposizione nel termine perentorio comporta la definitività delle pretese contributive ivi esternate.
Ne consegue che è precluso l'esame di ogni questione attinente al merito della fondatezza della pretesa creditoria, posta a base dei titoli, divenuta ormai incontrovertibile.
2 In questa sede possono essere valutati soltanto fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (come appunto la prescrizione del credito).
In proposito, va rammentato che l'azione volta ad ottenere l'accertamento negativo del credito (nella specie per intervenuta prescrizione “successiva”) va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non assoggettata al termine di decadenza di venti giorni per l'opposizione agli atti esecutivi, né a quello di 40 giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. 46 del 1999.
Inoltre, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017). La scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie: quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1 gennaio CP_1
3 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122 del 2010). È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative
e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397 del 2016).
Fatta questa premesse, occorre osservare che l'agente della riscossione, nell'ottemperare all'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale, ha depositato copiosa documentazione idonea a dimostrare l'interruzione di detto termine quinquennale di prescrizione attraverso la notifica di plurimi atti.
In particolare, dalla documentazione depositata il 20.5.2025 si evince che, in riferimento ai crediti riportati negli avvisi di addebito in discussione, il termine di prescrizione è stato interrotto attraverso il preavviso di fermo n.
09780201900080705000 notificato a mezzo pec in data 11/07/2019, l'avviso di intimazione n. 9720209017706371000 notificato a mezzo pc il 12/02/2020; il preavviso di fermo n. 09780202200064922000 notificato a mezzo pec il
17/10/2022, l'avviso di intimazione n. 9720229041655352000 notificato a mezzo
4 pec il 18/10/2022 e l'avviso di intimazione n. 09720249060961613000 notificato a mezzo pec il 21/05/2024.
Dunque, allorquando è stato recapitato l'atto oggetto della presente opposizione, non era maturata alcuna prescrizione dei crediti previdenziali in questione.
IV. In definitiva, l'opposizione va respinta.
Ogni altra questione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono.
In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannato alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia.
PQM
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese di CP_1 lite, che liquida in euro 2.697,00, oltre spese generali al 15%,.
Tivoli, 18.9.2025.
Il giudice
Alessio Di Pietro
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