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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Busto Arsizio
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1055 /2024
Il Giudice Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to OLDRINI ALESSIO Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO nella parte in cui attestava la sussistenza delle condizioni che per legge integrano i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento solo a partire dalla visita peritale (24.1.2024).
CP_ costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
il dott. in sede di ATP, ha accertato al momento della visita la sussistenza, in capo alla parte Pt_2 ricorrente, di una condizione di non autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Vi sono in atti diversi documenti, redatti da differenti specialisti, presso differenti strutture, che accertano che lo stato di non autonomia era già presente in epoca antecedente alla visita peritale.
Nella valutazione della incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita, il giudice di merito deve tenere conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta.
Vi è documentazione in atti attestante una instabilità posturale il che significa incapacità deambulatoria autonoma e l'impossibilità di svolgere in autonomia atti della vita quotidiana [fare il bagno, la doccia, cucinare, vestirsi, e via dicendo].
Si ritiene dunque che le condizioni di non autonomia accertate in sede di operazioni peritali erano probabilisiticamente già presenti all'epoca in cui i dottori, evidenziavano, nella Per_1 Persona_2 visita del 4 settembre 2023: “Orientata sul sé nello spazio, ma non nel tempo. Vive con il marito, necessita di aiuto della figlia per l'igiene per instabilità posturale, con in precedenza cadute a terra.”
Ritiene, pertanto, questo Giudice di doversi discostare dalle conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP stabilendo la decorrenza del diritto dal mese di settembre 2023.
L'esito della controversia impone la condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
-accerta e dichiara che la ricorrente dal mese di settembre 2023 necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
CP_ condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio incrementate del 30% come stabilito dall'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014, e dell'ATP, che liquida in complessivi € 3.000 per compensi oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio,
02/01/2025 Il Giudice del lavoro
Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1055 /2024
Il Giudice Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to OLDRINI ALESSIO Parte_1
ricorrente contro
rappresentato e difeso difesa dall'Avv.to PEREGO NADIA CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ATP
Conclusioni : come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c. in opposizione a esito ATPO, la parte ricorrente contestava la
CTU disposta in sede di ATPO nella parte in cui attestava la sussistenza delle condizioni che per legge integrano i requisiti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento solo a partire dalla visita peritale (24.1.2024).
CP_ costituendosi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
il dott. in sede di ATP, ha accertato al momento della visita la sussistenza, in capo alla parte Pt_2 ricorrente, di una condizione di non autonomia nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Vi sono in atti diversi documenti, redatti da differenti specialisti, presso differenti strutture, che accertano che lo stato di non autonomia era già presente in epoca antecedente alla visita peritale.
Nella valutazione della incapacità ad attendere agli atti quotidiani della vita, il giudice di merito deve tenere conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta.
Vi è documentazione in atti attestante una instabilità posturale il che significa incapacità deambulatoria autonoma e l'impossibilità di svolgere in autonomia atti della vita quotidiana [fare il bagno, la doccia, cucinare, vestirsi, e via dicendo].
Si ritiene dunque che le condizioni di non autonomia accertate in sede di operazioni peritali erano probabilisiticamente già presenti all'epoca in cui i dottori, evidenziavano, nella Per_1 Persona_2 visita del 4 settembre 2023: “Orientata sul sé nello spazio, ma non nel tempo. Vive con il marito, necessita di aiuto della figlia per l'igiene per instabilità posturale, con in precedenza cadute a terra.”
Ritiene, pertanto, questo Giudice di doversi discostare dalle conclusioni rassegnate dalla CTU in sede di ATP stabilendo la decorrenza del diritto dal mese di settembre 2023.
L'esito della controversia impone la condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle spese di lite
P.Q.M.
-accerta e dichiara che la ricorrente dal mese di settembre 2023 necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
CP_ condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite del presente giudizio incrementate del 30% come stabilito dall'art. 4 n°1-bis, del D.M. n°55/2014, e dell'ATP, che liquida in complessivi € 3.000 per compensi oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Busto Arsizio,
02/01/2025 Il Giudice del lavoro
Franca Molinari