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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/11/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1002/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VIA DEL MINATORE n. 5/B, con il patrocinio dell'avv. GIACINTI GIAMPIERO, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in CEREA, VIA PASCOLI n. 16, con il patrocinio dell'avv.
SI DA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 990/2025, pubblicata in data
7.1.25.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO
1) In via principale: rigettarsi l'intimazione di sfratto per morosità proposta dal signor ed ogni altra domanda dal medesimo formulata nei confronti di Controparte_1
compresa la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione Parte_1
non abitativa intercorso tra le parti e la condanna al pagamento delle somme pretese a titolo di canoni di locazione.
2) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo dell'1 febbraio 2019 intercorso tra il signor CP_1
e la società con ogni relativa conseguenza e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, anche dell'accordo datato 28.03.2019 intercorso tra il signor CP_1
, e e dell'accordo datato 02.11.2023
[...] Controparte_2 Parte_2
intercorso tra il signor , a socio unico e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, per tutte le ragioni e le eccezioni di fatto e di diritto, svolte e proposte, sia in primo
[...]
grado che nella fase di gravame, da questa difesa.
3) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede, se ed in quanto necessario, disporsi CTU finalizzata ad accertare:
a) l'esatta classificazione urbanistica e catastale dell'immobile per cui è causa;
pagina 2 di 16 b) le limitazioni d'uso del medesimo immobile derivanti dalla classificazione urbanistica e catastale che verrà accertata;
c) l'eventuale possibilità di sanatoria o regolarizzazione della situazione urbanistica dell'immobile “de quo”, oltre ad altre eventuali circostanze di natura tecnica dovesse il
Giudice adito ritenere opportune.
Si richiede, se ed in quanto necessario, ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che in data 04/12/2023 il legale rappresentante di signor Parte_1
, ebbe a presentare allo sportello unico per le attività produttive del Parte_3
Comune di Isola Rizza, segnalazione certificata di inizio attività tramite il proprio consulente fiscale, rag. (cfr. docc. nn. 7 e 8)”; Persona_1
2) “Vero che dopo l'invio della richiesta di cui al superiore capitolo n. 1) il rag. Per_1
fu contattato telefonicamente dal responsabile dell'ufficio sportello attività
[...]
produttive del Comune di Isola Rizza, il quale gli comunicò che l'attività produttiva svolta da all'interno dell'immobile sito nel Comune di Isola Rizza Parte_1
Via Parrocchia n. 905 – non poteva essere svolta da soggetti terzi, pena la liberazione dell'unità immobiliare”;
3) “Vero che il rag. dovette ritirare la comunicazione di cui al Persona_1
superiore capitolo n. 1”.
Si indicano quali testimoni, il Rag. di Verona e la signora Persona_1 Tes_1
responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Isola Rizza.
[...]
Con riserva di agire giudizialmente nei confronti del signor Controparte_1
all'esito della presente causa, onde richiedere la restituzione dei canoni di locazione pagati ed il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi da in Parte_1
ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di locazione “de quo”.
pagina 3 di 16 Conclusioni dell'appellato: in via preliminare:
a) dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348
bis c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto difensivo;
b) rigettarsi la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado per i motivi esposti al paragrafo n. 4 del presente atto difensivo;
nel merito:
c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto, di cui alla precedente lettera a), voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Venezia respingere i motivi di appello e le domande tutte articolate da parte appellante attraverso l'atto proposto in quanto infondato e, in accoglimento delle argomentazioni indicate attraverso la narrativa che precede, confermarsi le statuizioni tutte di cui alla sentenza inter partes oggetto di impugnativa e, più precisamente, la sentenza del Tribunale di Verona n. 990/2025 del 07.01.2025, R.G.
4515/2024, Repert. n. 1360 del 28.04.2025; in ogni caso: si chiede la rifusione delle spese legali del presente giudizio di appello, comprensive di accessori ex lege, nonché la conferma della condanna alle spese legali di cui alla sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
d) rigettarsi la richiesta di C.T.U. formulata dall'appellante, ritenendosi gli accertamenti richiesti inconferenti all'oggetto dell'odierno procedimento.
e) rigettarsi la richiesta di prova per testimoni richiesta da controparte in quanto i capitoli di prova fanno riferimento a documenti non prodotti e, pertanto, risultano pagina 4 di 16 palesemente inammissibili. I capitoli contengono inoltre valutazioni non demandabili al teste, risultano ultronei in quanto documentali e risultano formulati in maniera negativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, premettendo: Parte_4
- che con contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 1.2.19 aveva concesso in locazione alla una porzione di circa Controparte_2
mq. 1200 dell'immobile sito in Isola Rizza al civico n. 905 di via Parrocchia, per un canone annuo di € 22.800,00, da versarsi in dodici rate mensili anticipate dell'importo di € 1.900,00 ciascuna,
- che con successiva scrittura privata del 28.3.19 le parti contraenti concordavano la cessione del contratto da parte della conduttrice in favore della CP_3
la quale, a propria volta, con successiva scrittura privata del 2.11.23, faceva
[...]
subentrare a sé la Parte_1
- che quest'ultima ometteva il pagamento del canone mensile del mese di novembre
2023 e di quelli a partire dal febbraio 2024 in avanti, così maturando alla data dell'atto introduttivo del giudizio una morosità di € 5.700,00, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida della formulata intimazione.
Costituitasi in giudizio, la conduttrice:
- eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 cc in quanto concluso in violazione di norme imperative, giacché l'immobile in questione non era locabile essendo catastalmente classificato quale “attività produttiva fuori zona confermata” e come tale schedato nel piano degli interventi vigenti del Comune di Isola Rizza, conseguendone che esso risultava in concreto utilizzabile solamente dalla CP_4
pagina 5 di 16 , Parte_5
- osservava, in proposito, che un terzo avrebbe quindi potuto avvalersi del bene solo in ipotesi di concessione, o di attuazione, di una variante al piano degli interventi, da parte del Comune di Isola Rizza, previo benestare della Regione , su CP_5
richiesta da formularsi a cura del proprietario del fabbricato, il quale non si era mai attivato in proposito,
- invocava, pertanto, il rigetto delle avverse pretese avanzando, in via riconvenzionale, domanda di declaratoria della nullità del contratto di locazione e dei successivi accordi del 28.3.19 e del 2.11.23.
Preso atto dell'opposizione sollevata dalla conduttrice e disposto quindi il mutamento del rito previo esperimento senza esito della procedura di mediazione, erano depositate le memorie integrative, nel cui ambito il locatore invocava altresì l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16) del contratto per mancato o ritardato pagamento dei canoni, l'omessa stipula della garanzia fideiussoria nonché la mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa che il conduttore si era impegnato a fornire.
Datosi poi corso alla trattazione orale del giudizio, la causa è stata infine decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale basata sulla clausola risolutiva espressa in assenza della formulazione di una autonoma domanda in proposito,
- opinato che la classificazione dell'immobile locato quale attività produttiva fuori zona, schedata nel vigente piano interventi del Comune di Isola Rizza, non precludesse lo svolgimento di attività produttive diverse rispetto a quella specificamente assentita, dal momento:
o che un'attività fuori zona è solamente soggetta ad una particolare disciplina pagina 6 di 16 urbanistica (derivante dal fatto che l'insediamento si trova in una situazione di deroga, in quanto ubicato al di fuori del normale contesto produttivo), la quale peraltro non può giungere in alcun modo a rendere inutilizzabile il sito,
poiché la stessa si riferisce all'attività svolta e non già al soggetto che la gestisce,
o che, di conseguenza, nulla si opponeva al fatto che il fabbricato fosse stato locato a terzi,
- rilevato, d'altro canto, che l'amministrazione comunale, all'esito della denuncia di inizio attività del 2023, non aveva adottato alcun provvedimento amministrativo interdittivo,
- ritenuta, viceversa, la gravità dell'inadempimento posto in essere dalla conduttrice,
ha dichiarato risolto il contratto di locazione, fissando per il suo rilascio la data del
30.6.25, e condannato la al pagamento in favore della Parte_1
controparte:
- dell'importo di € 30.400,00 a titolo di canoni scaduti sino all'aprile 2025,
- della somma di € 1.900,00 per ogni mensilità successiva sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi su queste ultime dalla relativa scadenza al saldo e con aggravio delle spese legali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la conduttrice sostanzialmente formulando un unico, articolato motivo d'appello, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di rigetto delle avverse pretese, previa declaratoria di nullità del contratto di locazione, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del pagina 7 di 16 gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 8 di 16 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto al merito, con l'unico motivo d'appello la censura Parte_1
la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che un'attività fuori zona schedata fosse solamente una unità produttiva esistente che viene confermata nella sua ubicazione esterna alle aree designate per le attività produttive nel piano urbanistico comunale, in quanto tale soggetta ad una disciplina che non può comunque prevederne l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi conduttori. A contrario, si osserva:
- che secondo granitica giurisprudenza amministrativa la possibilità di mantenere insediamenti produttivi in contrasto con la destinazione urbanistica della zona configura una situazione straordinaria, temporanea, eccezionale e derogatoria, la quale:
o non può generare affidamenti qualificati sullo sviluppo produttivo dell'area,
o non può essere stabilizzata,
o risulta limitata alla conservazione dell'attività esercitata ab origine e riconosciuta dagli strumenti urbanistici locali,
o non può essere applicata oltre i casi ed i tempi in essa considerati,
- che, di conseguenza, non è consentito cedere o affittare a terzi gli immobili edificati in deroga, poiché ciò comporterebbe l'insediamento di nuovi operatori economici, con conseguente aumento del carico urbanistico e trasformazione di fatto dell'area in zona produttiva sine die,
- che nell'approvare il nuovo strumento urbanistico, il Comune di Isola Rizza ben avrebbe potuto rigettare le richieste del privato volte ad ottenere la possibilità di cedere o di affittare a terzi una parte del suo opificio industriale,
pagina 9 di 16 - che, d'altro canto, essendo la Parte_6
ormai da tempo cessata, nessuna nuova attività poteva essere
[...]
assentita in loco in assenza di una variante al Piano di Governo del Territorio,
- che tutti i predetti principi traggono origine dalle disposizioni della Legge Regionale
Veneta 12.1.82, n. 1 nonché dall'art. 126 della Legge Regionale Veneta 27.6.85 n.
61 e dall'art. 17, secondo comma, lett. i), della Legge Regionale Veneta 23.4.04 n.
11, da ritenersi di natura eccezionale,
- che risultava pertanto corretta la determinazione di non pagare il canone una volta riscontrato che il locatore aveva omesso di attivarsi presso gli enti preposti al fine di richiedere l'adozione di una variante al Piano degli Interventi del Comune di Isola
Rizza.
La censura è infondata.
In proposito, invero, vale ricordare come pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità affermi che, in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto), dipendenti dalla situazione edilizia del bene, non incidono sulla validità del negozio e non ne comportano quindi la nullità, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cc, potendo al più configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta peraltro l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno in re ipsa (Cass. 21.8.20 n. 17557).
pagina 10 di 16 Essendosi, in particolare, precisato:
- che i predetti vizi, laddove esistenti, non comportano comunque l'illiceità
dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cc, la quale riguarda la prestazione e cioè il contenuto del negozio e non il bene in sé, o della sua causa ex art. 1343 cc, perché
locare un immobile abusivo non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere alla stregua del complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico,
- che, in tali ipotesi, non può nemmeno operare la nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47/1985, la quale riguarda solo vicende negoziali con effetti reali e non contratti concernenti diritti relativi, quali un rapporto di locazione,
conseguendone l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento ad un immobile avente i caratteri suddetti (Cass. 24.10.07 n. 22312 e 15.12.03 n. 19190).
Sicché, venendosi ad applicare i predetti principi al caso di specie, appare evidente come il fatto che l'immobile sia stato censito dall'Autorità Comunale alla stregua di un insediamento produttivo fuori zona, specificamente confermato in deroga rispetto all'attuale destinazione dell'area su cui sorge, risulti del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda volta a provocare la declaratoria di nullità del contratto locativo.
Né a diverse conclusioni può giungersi con riguardo alla deduzione secondo cui il sebbene compulsato dal legale rappresentante della CP_1 Parte_1
avrebbe omesso di attivarsi al fine di ottenere l'adozione di una variante al Piano
[...]
degli Interventi del Comune di Isola Rizza idonea a consentire l'installazione all'interno pagina 11 di 16 dei locali della nuova attività gestita dalla conduttrice, dal momento che, sempre secondo la Suprema Corte, tale circostanza – comunque indimostrata nel caso di specie e nemmeno formante oggetto dei capitoli di prova di cui si è chiesta l'ammissione in questa sede – può, al più, dare luogo alla responsabilità del locatore, ma solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia stato reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento (Cass. 20.8.18 n. 20796 e 26.7.16 n. 15377).
Ciò che è da escludersi ricorra nella fattispecie poiché:
- per un verso, nessun obbligo risulta mai essere stato assunto in proposito dall'appellato,
- per altro verso, la descritta situazione non impedisce comunque tuttora che la variante possa essere concessa dall'amministrazione, la quale, in sede di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali, mantiene un'amplissima valutazione discrezionale, tale addirittura da non obbligarla a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate ai fini della pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano stesso (TAR Veneto 14.1.21 n. 45, TAR Lazio-Roma,
20.11.20 n. 231; Cons. St., 12.5.10 n. 2843; Cons. St., 22.5.12 n. 2952).
Mentre, sotto un diverso profilo, vale anche sottolineare come, in concreto, la conduttrice abbia comunque potuto godere del bene locato senza che il Comune
procedesse ad emettere alcun provvedimento amministrativo interdittivo, ciò che,
secondo gli stessi giudici di legittimità, evidenzia l'inesistenza di un qualsiasi eventuale inadempimento in capo al locatore tale da arrecare pregiudizio alle ragioni della pagina 12 di 16 controparte (Cass. 21.1.11 n. 1398). Il che, poi, assume ancor maggiore valenza ove si consideri come il conduttore, in sede di stipula del contratto, veniva a riconoscere:
- alla clausola 2.1, che l'immobile era idoneo all'uso cui doveva essere destinato e veniva pertanto accettato senza riserve nello stato in cui si trovava,
- alle clausole 6.2 e 9.3 che il locatore era esonerato da qualsiasi obbligo di adeguamento del fabbricato e delle sue caratteristiche all'attività presente e futura di esso conduttore.
Né, a contrario, può poi farsi riferimento al mero fatto che la comunicazione di avvio dell'attività commerciale, depositata dal conduttore in data 26.6.23, sia stata seguita, il successivo 21.11.23, dal deposito di una comunicazione di cessazione della medesima attività, dal momento che questa risulta essere una scelta in alcun modo imposta da una determinazione dell'autorità urbanistica bensì liberamente assunta dalla parte interessata che, d'altro canto, a quel punto, ben lungi dal rilasciare l'immobile in quanto inidoneo allo svolgimento dell'attività e dall'intraprendere azione volta a far valere l'asserito inadempimento della controparte o comunque l'errore nel quale essa era caduta a causa della condotta del locatore, persisteva ciò nonostante nella sua occupazione, in palese violazione del principio della buona fede.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
pagina 13 di 16 - della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti pagina 14 di 16 provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 990,
pubblicata in data 7.1.25;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese pagina 15 di 16 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 1002/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellante - elettivamente domiciliata in VERONA, VIA DEL MINATORE n. 5/B, con il patrocinio dell'avv. GIACINTI GIAMPIERO, contro
Controparte_1
(C.F. C.F._1
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in CEREA, VIA PASCOLI n. 16, con il patrocinio dell'avv.
SI DA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 990/2025, pubblicata in data
7.1.25.
Conclusioni della appellante:
NEL MERITO
1) In via principale: rigettarsi l'intimazione di sfratto per morosità proposta dal signor ed ogni altra domanda dal medesimo formulata nei confronti di Controparte_1
compresa la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione Parte_1
non abitativa intercorso tra le parti e la condanna al pagamento delle somme pretese a titolo di canoni di locazione.
2) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo dell'1 febbraio 2019 intercorso tra il signor CP_1
e la società con ogni relativa conseguenza e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, anche dell'accordo datato 28.03.2019 intercorso tra il signor CP_1
, e e dell'accordo datato 02.11.2023
[...] Controparte_2 Parte_2
intercorso tra il signor , a socio unico e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, per tutte le ragioni e le eccezioni di fatto e di diritto, svolte e proposte, sia in primo
[...]
grado che nella fase di gravame, da questa difesa.
3) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede, se ed in quanto necessario, disporsi CTU finalizzata ad accertare:
a) l'esatta classificazione urbanistica e catastale dell'immobile per cui è causa;
pagina 2 di 16 b) le limitazioni d'uso del medesimo immobile derivanti dalla classificazione urbanistica e catastale che verrà accertata;
c) l'eventuale possibilità di sanatoria o regolarizzazione della situazione urbanistica dell'immobile “de quo”, oltre ad altre eventuali circostanze di natura tecnica dovesse il
Giudice adito ritenere opportune.
Si richiede, se ed in quanto necessario, ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che in data 04/12/2023 il legale rappresentante di signor Parte_1
, ebbe a presentare allo sportello unico per le attività produttive del Parte_3
Comune di Isola Rizza, segnalazione certificata di inizio attività tramite il proprio consulente fiscale, rag. (cfr. docc. nn. 7 e 8)”; Persona_1
2) “Vero che dopo l'invio della richiesta di cui al superiore capitolo n. 1) il rag. Per_1
fu contattato telefonicamente dal responsabile dell'ufficio sportello attività
[...]
produttive del Comune di Isola Rizza, il quale gli comunicò che l'attività produttiva svolta da all'interno dell'immobile sito nel Comune di Isola Rizza Parte_1
Via Parrocchia n. 905 – non poteva essere svolta da soggetti terzi, pena la liberazione dell'unità immobiliare”;
3) “Vero che il rag. dovette ritirare la comunicazione di cui al Persona_1
superiore capitolo n. 1”.
Si indicano quali testimoni, il Rag. di Verona e la signora Persona_1 Tes_1
responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Isola Rizza.
[...]
Con riserva di agire giudizialmente nei confronti del signor Controparte_1
all'esito della presente causa, onde richiedere la restituzione dei canoni di locazione pagati ed il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi da in Parte_1
ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di locazione “de quo”.
pagina 3 di 16 Conclusioni dell'appellato: in via preliminare:
a) dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348
bis c.p.c. per i motivi esposti al paragrafo n. 2 del presente atto difensivo;
b) rigettarsi la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado per i motivi esposti al paragrafo n. 4 del presente atto difensivo;
nel merito:
c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto, di cui alla precedente lettera a), voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Venezia respingere i motivi di appello e le domande tutte articolate da parte appellante attraverso l'atto proposto in quanto infondato e, in accoglimento delle argomentazioni indicate attraverso la narrativa che precede, confermarsi le statuizioni tutte di cui alla sentenza inter partes oggetto di impugnativa e, più precisamente, la sentenza del Tribunale di Verona n. 990/2025 del 07.01.2025, R.G.
4515/2024, Repert. n. 1360 del 28.04.2025; in ogni caso: si chiede la rifusione delle spese legali del presente giudizio di appello, comprensive di accessori ex lege, nonché la conferma della condanna alle spese legali di cui alla sentenza di primo grado;
in via istruttoria:
d) rigettarsi la richiesta di C.T.U. formulata dall'appellante, ritenendosi gli accertamenti richiesti inconferenti all'oggetto dell'odierno procedimento.
e) rigettarsi la richiesta di prova per testimoni richiesta da controparte in quanto i capitoli di prova fanno riferimento a documenti non prodotti e, pertanto, risultano pagina 4 di 16 palesemente inammissibili. I capitoli contengono inoltre valutazioni non demandabili al teste, risultano ultronei in quanto documentali e risultano formulati in maniera negativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, premettendo: Parte_4
- che con contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 1.2.19 aveva concesso in locazione alla una porzione di circa Controparte_2
mq. 1200 dell'immobile sito in Isola Rizza al civico n. 905 di via Parrocchia, per un canone annuo di € 22.800,00, da versarsi in dodici rate mensili anticipate dell'importo di € 1.900,00 ciascuna,
- che con successiva scrittura privata del 28.3.19 le parti contraenti concordavano la cessione del contratto da parte della conduttrice in favore della CP_3
la quale, a propria volta, con successiva scrittura privata del 2.11.23, faceva
[...]
subentrare a sé la Parte_1
- che quest'ultima ometteva il pagamento del canone mensile del mese di novembre
2023 e di quelli a partire dal febbraio 2024 in avanti, così maturando alla data dell'atto introduttivo del giudizio una morosità di € 5.700,00, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida della formulata intimazione.
Costituitasi in giudizio, la conduttrice:
- eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 cc in quanto concluso in violazione di norme imperative, giacché l'immobile in questione non era locabile essendo catastalmente classificato quale “attività produttiva fuori zona confermata” e come tale schedato nel piano degli interventi vigenti del Comune di Isola Rizza, conseguendone che esso risultava in concreto utilizzabile solamente dalla CP_4
pagina 5 di 16 , Parte_5
- osservava, in proposito, che un terzo avrebbe quindi potuto avvalersi del bene solo in ipotesi di concessione, o di attuazione, di una variante al piano degli interventi, da parte del Comune di Isola Rizza, previo benestare della Regione , su CP_5
richiesta da formularsi a cura del proprietario del fabbricato, il quale non si era mai attivato in proposito,
- invocava, pertanto, il rigetto delle avverse pretese avanzando, in via riconvenzionale, domanda di declaratoria della nullità del contratto di locazione e dei successivi accordi del 28.3.19 e del 2.11.23.
Preso atto dell'opposizione sollevata dalla conduttrice e disposto quindi il mutamento del rito previo esperimento senza esito della procedura di mediazione, erano depositate le memorie integrative, nel cui ambito il locatore invocava altresì l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16) del contratto per mancato o ritardato pagamento dei canoni, l'omessa stipula della garanzia fideiussoria nonché la mancata sottoscrizione di una polizza assicurativa che il conduttore si era impegnato a fornire.
Datosi poi corso alla trattazione orale del giudizio, la causa è stata infine decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrata l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale basata sulla clausola risolutiva espressa in assenza della formulazione di una autonoma domanda in proposito,
- opinato che la classificazione dell'immobile locato quale attività produttiva fuori zona, schedata nel vigente piano interventi del Comune di Isola Rizza, non precludesse lo svolgimento di attività produttive diverse rispetto a quella specificamente assentita, dal momento:
o che un'attività fuori zona è solamente soggetta ad una particolare disciplina pagina 6 di 16 urbanistica (derivante dal fatto che l'insediamento si trova in una situazione di deroga, in quanto ubicato al di fuori del normale contesto produttivo), la quale peraltro non può giungere in alcun modo a rendere inutilizzabile il sito,
poiché la stessa si riferisce all'attività svolta e non già al soggetto che la gestisce,
o che, di conseguenza, nulla si opponeva al fatto che il fabbricato fosse stato locato a terzi,
- rilevato, d'altro canto, che l'amministrazione comunale, all'esito della denuncia di inizio attività del 2023, non aveva adottato alcun provvedimento amministrativo interdittivo,
- ritenuta, viceversa, la gravità dell'inadempimento posto in essere dalla conduttrice,
ha dichiarato risolto il contratto di locazione, fissando per il suo rilascio la data del
30.6.25, e condannato la al pagamento in favore della Parte_1
controparte:
- dell'importo di € 30.400,00 a titolo di canoni scaduti sino all'aprile 2025,
- della somma di € 1.900,00 per ogni mensilità successiva sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi su queste ultime dalla relativa scadenza al saldo e con aggravio delle spese legali.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame la conduttrice sostanzialmente formulando un unico, articolato motivo d'appello, in forza del quale ha rinnovato la richiesta di rigetto delle avverse pretese, previa declaratoria di nullità del contratto di locazione, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del pagina 7 di 16 gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne ha comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Procedutosi alla fissazione della discussione e datosi luogo alla stessa nel corso dell'udienza del 12 novembre 2025, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura in pari data di separato dispositivo.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità
del gravame, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti pagina 8 di 16 rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Quanto al merito, con l'unico motivo d'appello la censura Parte_1
la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che un'attività fuori zona schedata fosse solamente una unità produttiva esistente che viene confermata nella sua ubicazione esterna alle aree designate per le attività produttive nel piano urbanistico comunale, in quanto tale soggetta ad una disciplina che non può comunque prevederne l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi conduttori. A contrario, si osserva:
- che secondo granitica giurisprudenza amministrativa la possibilità di mantenere insediamenti produttivi in contrasto con la destinazione urbanistica della zona configura una situazione straordinaria, temporanea, eccezionale e derogatoria, la quale:
o non può generare affidamenti qualificati sullo sviluppo produttivo dell'area,
o non può essere stabilizzata,
o risulta limitata alla conservazione dell'attività esercitata ab origine e riconosciuta dagli strumenti urbanistici locali,
o non può essere applicata oltre i casi ed i tempi in essa considerati,
- che, di conseguenza, non è consentito cedere o affittare a terzi gli immobili edificati in deroga, poiché ciò comporterebbe l'insediamento di nuovi operatori economici, con conseguente aumento del carico urbanistico e trasformazione di fatto dell'area in zona produttiva sine die,
- che nell'approvare il nuovo strumento urbanistico, il Comune di Isola Rizza ben avrebbe potuto rigettare le richieste del privato volte ad ottenere la possibilità di cedere o di affittare a terzi una parte del suo opificio industriale,
pagina 9 di 16 - che, d'altro canto, essendo la Parte_6
ormai da tempo cessata, nessuna nuova attività poteva essere
[...]
assentita in loco in assenza di una variante al Piano di Governo del Territorio,
- che tutti i predetti principi traggono origine dalle disposizioni della Legge Regionale
Veneta 12.1.82, n. 1 nonché dall'art. 126 della Legge Regionale Veneta 27.6.85 n.
61 e dall'art. 17, secondo comma, lett. i), della Legge Regionale Veneta 23.4.04 n.
11, da ritenersi di natura eccezionale,
- che risultava pertanto corretta la determinazione di non pagare il canone una volta riscontrato che il locatore aveva omesso di attivarsi presso gli enti preposti al fine di richiedere l'adozione di una variante al Piano degli Interventi del Comune di Isola
Rizza.
La censura è infondata.
In proposito, invero, vale ricordare come pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità affermi che, in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della res (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto), dipendenti dalla situazione edilizia del bene, non incidono sulla validità del negozio e non ne comportano quindi la nullità, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 cc, potendo al più configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta peraltro l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno in re ipsa (Cass. 21.8.20 n. 17557).
pagina 10 di 16 Essendosi, in particolare, precisato:
- che i predetti vizi, laddove esistenti, non comportano comunque l'illiceità
dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cc, la quale riguarda la prestazione e cioè il contenuto del negozio e non il bene in sé, o della sua causa ex art. 1343 cc, perché
locare un immobile abusivo non è in contrasto con l'ordine pubblico, da intendere alla stregua del complesso dei principi e dei valori che contraddistinguono l'organizzazione politica ed economica della società in un determinato momento storico,
- che, in tali ipotesi, non può nemmeno operare la nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47/1985, la quale riguarda solo vicende negoziali con effetti reali e non contratti concernenti diritti relativi, quali un rapporto di locazione,
conseguendone l'obbligo del conduttore di pagare il canone anche con riferimento ad un immobile avente i caratteri suddetti (Cass. 24.10.07 n. 22312 e 15.12.03 n. 19190).
Sicché, venendosi ad applicare i predetti principi al caso di specie, appare evidente come il fatto che l'immobile sia stato censito dall'Autorità Comunale alla stregua di un insediamento produttivo fuori zona, specificamente confermato in deroga rispetto all'attuale destinazione dell'area su cui sorge, risulti del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda volta a provocare la declaratoria di nullità del contratto locativo.
Né a diverse conclusioni può giungersi con riguardo alla deduzione secondo cui il sebbene compulsato dal legale rappresentante della CP_1 Parte_1
avrebbe omesso di attivarsi al fine di ottenere l'adozione di una variante al Piano
[...]
degli Interventi del Comune di Isola Rizza idonea a consentire l'installazione all'interno pagina 11 di 16 dei locali della nuova attività gestita dalla conduttrice, dal momento che, sempre secondo la Suprema Corte, tale circostanza – comunque indimostrata nel caso di specie e nemmeno formante oggetto dei capitoli di prova di cui si è chiesta l'ammissione in questa sede – può, al più, dare luogo alla responsabilità del locatore, ma solo nel caso in cui lo stesso abbia assunto l'impegno di conseguire detti titoli, ovvero se il loro ottenimento sia stato reso definitivamente impossibile in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene concesso in godimento (Cass. 20.8.18 n. 20796 e 26.7.16 n. 15377).
Ciò che è da escludersi ricorra nella fattispecie poiché:
- per un verso, nessun obbligo risulta mai essere stato assunto in proposito dall'appellato,
- per altro verso, la descritta situazione non impedisce comunque tuttora che la variante possa essere concessa dall'amministrazione, la quale, in sede di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali, mantiene un'amplissima valutazione discrezionale, tale addirittura da non obbligarla a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate ai fini della pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano stesso (TAR Veneto 14.1.21 n. 45, TAR Lazio-Roma,
20.11.20 n. 231; Cons. St., 12.5.10 n. 2843; Cons. St., 22.5.12 n. 2952).
Mentre, sotto un diverso profilo, vale anche sottolineare come, in concreto, la conduttrice abbia comunque potuto godere del bene locato senza che il Comune
procedesse ad emettere alcun provvedimento amministrativo interdittivo, ciò che,
secondo gli stessi giudici di legittimità, evidenzia l'inesistenza di un qualsiasi eventuale inadempimento in capo al locatore tale da arrecare pregiudizio alle ragioni della pagina 12 di 16 controparte (Cass. 21.1.11 n. 1398). Il che, poi, assume ancor maggiore valenza ove si consideri come il conduttore, in sede di stipula del contratto, veniva a riconoscere:
- alla clausola 2.1, che l'immobile era idoneo all'uso cui doveva essere destinato e veniva pertanto accettato senza riserve nello stato in cui si trovava,
- alle clausole 6.2 e 9.3 che il locatore era esonerato da qualsiasi obbligo di adeguamento del fabbricato e delle sue caratteristiche all'attività presente e futura di esso conduttore.
Né, a contrario, può poi farsi riferimento al mero fatto che la comunicazione di avvio dell'attività commerciale, depositata dal conduttore in data 26.6.23, sia stata seguita, il successivo 21.11.23, dal deposito di una comunicazione di cessazione della medesima attività, dal momento che questa risulta essere una scelta in alcun modo imposta da una determinazione dell'autorità urbanistica bensì liberamente assunta dalla parte interessata che, d'altro canto, a quel punto, ben lungi dal rilasciare l'immobile in quanto inidoneo allo svolgimento dell'attività e dall'intraprendere azione volta a far valere l'asserito inadempimento della controparte o comunque l'errore nel quale essa era caduta a causa della condotta del locatore, persisteva ciò nonostante nella sua occupazione, in palese violazione del principio della buona fede.
4. Le spese di lite
Tenuto infine conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
pagina 13 di 16 - della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 6.946,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.058,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.418,00
Fase decisionale II^ grado € 3.470,00
Totale € 6.946,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti pagina 14 di 16 provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 990,
pubblicata in data 7.1.25;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese pagina 15 di 16 processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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