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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4176-2022 RG (ex ruolo Zanna), tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Semeraro- Parte_1
opponente;
e le parti opposte:
e per essa , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2
difesa dall'Avv. Massimiliano Muni, poi, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avv. Adiutrice Barretta;
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Sgaramella;
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo; Controparte_5
nonché Contro
, non costituiti; Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 29 ottobre 2025) è stata riservata la decisione, avendo le parti svolto – già – esaustive difese dinanzi al precedente
Giudicante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Deve premettersi che e debitori esecutati nella procedura Parte_2 Parte_1
esecutiva immobiliare n.70/2006 RGE, avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc (iscritta al n.3628-2021 RG) sia avverso l'aggiudicazione dell'immobile pignorato, posto in Manduria –via Porta Lupie n.28, sia avverso il
1 decreto di trasferimento dello stesso immobile in favore di Controparte_6
ritenendo che il Giudice dell'Esecuzione, secondo il disposto dell'art.586 cpc, avrebbe dovuto sospendere la vendita ed il trasferimento in quanto il prezzo offerto è stato notevolmente inferiore a quello giusto;
in particolare, avevano dedotto che, a fronte della stima di €250.000,00, vi era stata aggiudicazione per l'importo di €
33.400,00.
Avevano chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca dell'aggiudicazione e del trasferimento ed avevano introdotto il giudizio di merito dopo la fase cautelare dinanzi al GE e dopo la fase di reclamo dinanzi al Collegio.
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Il Tribunale di Taranto, con sentenza n.1479-2023, ha rigettato l'opposizione con la motivazione che segue.
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L'opposizione non è fondata.
Il Tribunale ritiene di dover condividere le argomentazioni svolte dal GE e dal
Collegio, posto che esse sono coerenti con il dato normativo, come interpretato dalla
Suprema Corte.
L'art.586 primo comma cpc prevede la “possibilità” di sospendere la vendita quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto;
la “ratio” della norma, agganciata ai principi operanti nelle procedure concorsuali per contrastare la criminalità organizzata e garantire la trasparenza ed il buon andamento dell'attività amministrativa, risponde alla esigenza di evitare eventuali interferenze illegittime nelle vendite forzate immobiliari, consentendo al GE, all'esito della fase di aggiudicazione, di non emettere il decreto di trasferimento del bene immobile e di pronunciare ordinanza di sospensione della vendita.
Sulla scorta della diffusa motivazione della sentenza Cass.Sez.III n.18451 del 21 settembre 2015, deve evidenziarsi quanto segue.
L'art. 586 contiene due elementi di individuazione dei presupposti giustificativi del potere del GE, uno “in via diretta” e l'altro” in via indiretta”, cioè risultante dalla
2 collocazione stessa della norma nella sequenza procedimentale del processo esecutivo.
L'elemento presente in via diretta è quello della necessaria correlazione, desumibile dallo stesso tenore della norma, della nozione di "giusto prezzo" al concreto svolgimento dell'intera sequenza procedimentale della vendita fino all'approdo finale del pagamento del prezzo di aggiudicazione, cioè di quello che la norma chiama
"prezzo offerto".
Poichè il prezzo offerto è la risultante del procedimento di svolgimento della vendita è palese che quando la norma prospetta che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello "giusto", suppone che il primo non corrisponda a quello "giusto" necessariamente per il modo in cui si è svolta la sequenza che ha portato a realizzarlo;
si vuol dire, cioè, che il prezzo corrispondente all'offerta deve risultare "ingiusto" perchè vi è stata un'anomalia che non lo ha reso o può non averlo reso "giusto" nella sequenza procedimentale.
In altri termini, alla sospensione concorrono il fatto obiettivo del prezzo di aggiudicazione "notevolmente inferiore a quello giusto" e quello delle interferenze illegittime nella sua determinazione.
Infatti, i Giudici di legittimità hanno enunciato questo principio di diritto:
“Il potere di sospendere la vendita attribuito dall'art. 586 cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19-bis) al giudice dell'esecuzione dopo
l'aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello "giusto" può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento di vendita, ivi compresa la stessa stima;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo che si scopra dopo l'aggiudicazione; d) vengono prospettati da una parte del processo esecutivo fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione e che non fossero conosciuti o
3 conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè tali altre parti li facciano proprio esse stesse, adducendo tale soltanto tardiva acquisizione di conoscenza come ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione".
Il Giudice dell'Esecuzione ed il Collegio, investito della fase reclamo, hanno svolto le rispettive valutazioni alla luce del richiamato principio, evidenziando che:
1) al prezzo di aggiudicazione si è giunti dopo vari esperimenti di vendita, andati deserti;
2) non sono stati allegati dai debitori-opponenti fatti sopravvenuti incidenti sul valore o sul prezzo del bene;
3) non sono emersi fatti incidenti sulla regolarità del procedimento.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito, con decisioni recentissime, la corretta esegesi della norma in esame.
Nella decisione n.21408 della Sezione III in data 6 luglio 2022 si è affermato che: ” sulla nozione di "giusto prezzo" ai fini dell'art. 586 c.p.c., questa Corte ha univocamente statuito che "non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare" (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11116 del 10/06/2020, Rv. 658146-03, a cui è conforme Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
29018 del 20/10/2021, Rv. 662640-03; in precedenza, Cass., Sei:. 3, Sentenza n.
18451 del 21/09/2015, Rv. 636807-01).
Nella pronuncia n.2224 della Sezione VI in data 25 gennaio 2023, con riguardo ad un caso deciso dal Tribunale di Taranto, si è affermato che:” La conclusione del
Tribunale è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11116 del
10/06/2020 Rv. 658146 - 04 e Rv. 658146 - 03), alla quale il Collegio presta adesione ed intende in questa sede ribadire. In particolare la richiamata pronuncia ha affermato
4 che "Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare".Il terzo mezzo, che lamenta la violazione degli artt. 586,591 bis e 91 c.p.c., affermando che in caso di versamento del prezzo l'unico rimedio è quello dell'art. 586 c.p.c., è inammissibile e infondato, in quanto il ricorso non fornisce alcuna indicazione sulle ragioni addotte, in sede di merito, a supporto della tesi del prezzo di aggiudicazione troppo basso. Deve sul punto ribadirsi che (Cass. n. 18451 del 21/09/2015 Rv. 636807 - 01): "Il potere di sospendere la vendita, attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione".
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Nel giudizio n.4176-2022.
In questo giudizio, ora in decisione, la dopo l'ulteriore diniego di Parte_1
sospensione dell'iter espropriativo da parte del GE con ordinanza del 27 gennaio
5 2022, confermata dal Collegio a definizione del reclamo (cfr. ordinanza del 1°-9 giugno 2022), ha dedotto che:
-oggetto della contestazione è l'avvenuta aggiudicazione ed il successivo trasferimento in favore dell'aggiudicatario di consistenza Controparte_6
immobiliare maggiore di quella pignorata;
-quanto ritenuto dal GE e dal Collegio non è condivisibile “non potendosi ritenere un decreto che abbia riguardato trasferimento di bene di consistente maggiore entità rispetto a quella pignorata tranquillamente operativo soltanto per l'avvenuta decorrenza del termine di venti giorni ai sensi delle previsioni di cui all'art.617 cpc”;
-tale impostazione non può essere condivisa perché lo spirare del termine predetto non può assolutamente costituire indebita acquisizione di patrimonio non venduto e non acquistato da parte dell'aggiudicatario;
-tale situazione, oltre a determinare indebita alienazione di consistenza immobiliare non pignorata, determina anche indebito arricchimento dell'aggiudicatario ed ulteriore impoverimento del debitore.
Ha concluso:
-in via principale, per la declaratoria di inefficacia del decreto di trasferimento ed eventualmente anche della precedente aggiudicazione;
-in via subordinata, per la modifica del decreto di trasferimento dell'11 gennaio 2020 con attribuzione all'aggiudicatario soltanto della parte di immobile pignorata e tanto in considerazione dell'agevole separazione di quanto pignorato da quanto non pignorato.
Le parti opposte costituite hanno diffusamente contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
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Il punto nodale della controversia è dato dall'accertamento del diritto della parte esecutata di contestare la validità e l'efficacia del decreto di trasferimento.
Alla stregua del combinato disposto degli articoli 586-617 comma 2 cpc,
l'opposizione avverso il singolo atto di esecuzione rappresentato dal decreto di
6 trasferimento deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni;
il termine decorre dalla data di compimento dell'atto o dalla conoscenza legale di esso.
Nel caso di specie, risulta “ex actis” che il decreto di trasferimento è stato notificato alla parte esecutata il 18.02.2020 e che il ricorso ex art.617 cpc è stato depositato dinanzi al GE in data 15.11.2021.
Le argomentazioni svolte dall'opponente in punto di inoperatività del termine perentorio per far valere alcune censure come la traslazione coattiva di un compendio diverso e maggiore rispetto a quello pignorato non sono condivisibili giacchè la parte esecutata, consapevole dei diversi segmenti della procedura esecutiva dopo la notifica del pignoramento, può tutelarsi in ogni fase, ad es. impedendo la vendita, contestando l'aggiudicazione, contestando l'operato del PD e così via.
Invero, la parte esecutata ha sollevato una serie di contestazioni introducendo numerosi giudizi, così dimostrando l'attiva partecipazione alla sequenza procedimentale espropriativa.
La tesi difensiva dell'opponente mira a superare la decadenza ope legis, liddove tutti gli operatori di una procedura, incluso il giudice, sono vincolati al rispetto dei termini perentori ed alle conseguenze della decorrenza di essi, salve le ipotesi tipizzate di rimessione in termini.
Ciò posto, a definizione di questa fase di merito non può non ribadirsi che “in materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cpc, ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass.Sez.II
n.25687 del 15.10.2018; Cass.Sez.II n.13011 del 15.05.2025).
L'opponente, secondo il disposto dell'art.91 cpc, deve subire la condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore delle parti costituite;
la soccombenza deve essere anche valutata in ragione del fatto che l'opponente, dopo i provvedimenti reiettivi del GE e del Collegio ed a fronte delle rigorose motivazioni contenute in tali provvedimenti, ancorate ai dati normativi ed
7 alla esegesi dei Giudici di legittimità, ha comunque insistito nelle istanze nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4176-2022 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per tardività;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di ciascuna parte opposta costituita nell'importo di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.
Così deciso il 31 ottobre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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