Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1975, l'indennita' integrativa speciale mensile e' fissata in L. 57.700 per il personale in attivita' di servizio ed in L. 46.160 per quello in quiescenza.
Dal 1 gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di L. 3.100 per il personale in attivita' e di L. 2.480 per quello in quiescenza, nonche' degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1 maggio-31 ottobre 1975 e 1 novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1 luglio 1976.
A partire dal 1 gennaio 1977, la misura dell'indennita' integrativa speciale sara' ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.
A decorrere dal 1 luglio 1975, l'indennita' integrativa speciale mensile e' fissata in L. 57.700 per il personale in attivita' di servizio ed in L. 46.160 per quello in quiescenza.
Dal 1 gennaio 1976, gli importi di cui al precedente comma sono maggiorati di L. 3.100 per il personale in attivita' e di L. 2.480 per quello in quiescenza, nonche' degli ulteriori importi spettanti, in applicazione del precedente articolo 1, per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti al semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975.
Gli aumenti dell'indennita' integrativa speciale per i punti di variazione dell'indice del costo della vita riferiti ai due semestri 1 maggio-31 ottobre 1975 e 1 novembre 1975-30 aprile 1976, saranno corrisposti con decorrenza 1 luglio 1976.
A partire dal 1 gennaio 1977, la misura dell'indennita' integrativa speciale sara' ulteriormente modificata in relazione ai punti che matureranno nel rispettivo semestre di rilevazione, secondo quanto indicato nel precedente articolo 1.