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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1840/2023, riservata in decisione il
26 marzo 2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
1990/2022, depositata il 12 ottobre 2022, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. e , C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in atti, dall'avv.to Fabio C.F._3
Sprega, C.F. con il quale elettivamente domiciliano presso lo studio C.F._4 dell'avv.to Antonina Attena in Pozzuoli, alla via Annecchino, 194;
Appellanti
E
1 , C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
liquidatore giudiziale e del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Sanzo, C.F. , Angela Petrosillo, C.F. C.F._5
e Virgilio Peduto, C.F. , domiciliatari in C.F._6 C.F._7
Milano, alla Via della Moscova n. 18
Appellata
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di appello ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Nola n. 1990/2022,
[...] Parte_3
depositata il 12/10/2022, con la quale è stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c., produttiva degli effetti del contatto definitivo di compravendita non concluso, a seguito dell'inadempimento di parte convenuta, e sono state integralmente compensate le spese di lite.
Si è costituita ritualmente l'appellata indicata in epigrafe, resistendo all'appello.
Designato il Consigliere istruttore per la causa, alla prima udienza di trattazione, il procedimento è stato rinviato alla udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 352
c.p.c., del 26.11.2025.
Gli appellanti hanno, poi, depositato, in data 6.02.2025, l'atto di rinuncia agli atti e all'azione, notificato a mezzo pec alla controparte in data 03.02.2025, nonché l'atto di accettazione della rinuncia agli atti e all'azione, notificato a mezzo pec, in data 05.02.2025, dalla agli appellanti. Controparte_1
Il Consigliere istruttore, letta l'istanza di rinuncia agli atti del giudizio, ha anticipato l'udienza di rimessione della causa innanzi a sé al giorno 26.03.2025, ove le parti sono comparse, chiedendo l'estinzione del giudizio in osservanza dell'art. 306 c.p.c. e prestando reciproco consenso, ex art. 2668 c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, rinunciando, inoltre, ai termini a ritroso dettati dall'art. 352 c.p.c.
Il Consigliere istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio ex art. 352 c.p.c., senza concedere i termini a ritroso, espressamente rinunciati dalle parti.
2.Il giudizio d'appello va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Il procuratore di parte appellante, munito del relativo potere in virtù del mandato in atti, ha rinunciato agli atti del giudizio in data 3.02.2025.
2 Ex art. 306 comma 1 c.p.c. la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite e l'accettazione di parte appellata è intervenuta in data 5.02.2025, da parte dei procuratori muniti del relativo potere, come da procura speciale in atti.
3.Le spese si intendono compensate come da accordo sul punto.
4.Le parti hanno dato reciproco consenso (come risultante dalla dichiarazione resa a verbale di udienza) alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che va disposta, onerando all'uopo il conservatore dei registri immobiliari competente (art. 2668
c.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli,
1.dichiara estinto il giudizio;
2.compensa le spese;
3.dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari di RT (oggi direttore dell'Agenzia del Territorio competente) proceda alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio effettuata in data 30.10.2019: registro particolare n. 34173, registro generale n. 43887; repertorio 8614/2019 del 19.12.2019, con esonero da responsabilità.
Così deciso in Napoli, 26.03.2025
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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