Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05770/2025REG.PROV.COLL.
N. 08212/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8212 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Lorenzo Calvani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 10 maggio 2023 con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della destituzione dall’Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. L’appellante, Assistente Capo della Polizia di Stato, era dichiarato inidoneo ai servizi in Polizia e cessato dal servizio con Decreto del Direttore Centrale risorse umane del 7 aprile 2015.
Prima dell’intervenuta cessazione dal servizio era stato instaurato nei suoi confronti un procedimento penale per vari reati commessi durante il servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Prato che si era concluso con sentenza del Tribunale di Prato 211/2019, che in parte assolveva l’imputato e per il resto dichiarava prescritti i residui reati, mentre in appello veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello del Procuratore della Repubblica di Prato.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello l’Amministrazione dava inizio al procedimento disciplinare che si concludeva con la destituzione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso affermando che il termine per instaurare il procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza attuale e qualificata della stessa, avvenuta con mezzi ufficiali e formali; ha ritenuto formale la violazione della previsione di cui all’art. 653, comma1, c.p.p. poiché il comportamento fattuale oggetto di contestazione in sede disciplinare non costituisce proprio perché previsto anche al n. 7 del decreto di citazione a giudizio, oggetto di assoluzione con formula preclusiva dell’azione disciplinare.
Quanto all’imputazione di cui agli artt. 476 e 479 c.p., l’assoluzione con la formula «il fatto non costituisce reato» non preclude, infatti, «in sede disciplinare una autonoma valutazione del fatto stesso.
Non riteneva, infine, sussistere un difetto di proporzionalità, poiché i fatti contestati erano di notevole gravità senza che fosse giustificata una comparazione con il trattamento disciplinare riservato agli altri coimputati.
4. L’appello è affidato a tre motivi
4.1. Il primo lamenta la violazione art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981 che prevede come il procedimento disciplinare debba avere inizio entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione. Anche intendendo che il primo termine decorra dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non si può accettare che il termine decorra dal momento in cui l’attestazione di irrevocabilità della sentenza sia stata portata a conoscenza dell’Amministrazione procedente.
Oltretutto l’Amministrazione era stata informata della sentenza dopo 16 giorni dal suo passaggio in giudicato e ne aveva ricevuto la motivazione richiesta in data 7 luglio 2022, mentre il primo atto del procedimento disciplinare è stato il conferimento di incarico al Funzionario istruttore in data 4 dicembre 2022 quando il termine di 120 giorni era scaduto.
4.2. Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 653 c.p.p. perché sono stati contestati anche fatti per i quali era intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente ai capi di imputazione 6 e 22.
4.3. Il terzo motivo ribadisce la disparità di trattamento denunciata in primo grado poiché un collega ed un superiore coimputati nella medesima vicenda penale hanno subito una sanzione disciplinare non espulsiva.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La questione posta dal primo motivo di appello sia nei procedimenti per la sanzione di stato della perdita del grado nei confronti dei militari, sia per quello che attiene ai procedimenti per appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile che si concludono con la destinazione ha visto in passato addivenire a soluzioni non sempre convergenti.
Per garantire un’uniforme applicazione delle norme che, pur essendo diverse nei due casi presentano le medesime caratteristiche, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata con la sentenza 14/2022 affermando il seguente principio di diritto: “ il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, co. 3, e dell’art. 1393, co. 4, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione.
La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge .”.
Pertanto, rispetto al momento in cui l’attestazione di irrevocabilità della sentenza sia stata portata a conoscenza dell’Amministrazione procedente, l’inizio dell’azione disciplinare è stato tempestivo, a nulla rilevando eventuali conoscenze parziali del contenuto anche esteso della sentenza ottenute altrimenti.
6.2. Non vi è stata alcuna declaratoria nel merito rispetto anche ad uno solo dei capi di imputazione che abbia affermato l’assoluzione dell’appellante per non aver commesso il fatto.
Va, in particolare, rimarcato come il comportamento di cui al capo n. 6 del decreto di rinvio a giudizio risulti oggetto anche del successivo capo n. 7 del decreto di rinvio a giudizio (relativo all’imputazione per i reati di cui agli artt. 323 e 361 c.p. per i medesimi fatti). Per ciò che rileva a fini disciplinari per quest’ultimo capo di imputazione l’imputato è stato assolto con la formale del non doversi procedere per maturata prescrizione. Ossia una formula non preclusiva dell’azione disciplinare. Per quanto concerne, invece, il comportamento di cui al n. 22 del decreto di citazione a giudizio (relativo all’imputazione di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per aver indotto in errore il personale dell’Ufficio immigrazione circa la presenza sul territorio nazionale di cittadini cinesi, attestando falsamente la presenza sugli stessi sul territorio nazionale) il primo giudice ha condivisibilmente rilevato sulla scorta della lettura della sentenza del Tribunale di Prato e della successiva sentenza della Corte d’Appello Firenze, II sez. penale, 13 dicembre 2021 n. 4168, che: “ non può non rilevarsi come l’assoluzione non abbia niente a che fare con l’accertamento dell’insussistenza fattuale dei comportamenti che hanno portato all’imputazione, trattandosi piuttosto di una diversa qualificazione di fatti che, pur confermati nella loro consistenza fattuale, sono stati ritenuti suscettibili di considerazione “sotto il profilo dell’opportunità” (ovvero anche sotto il profilo disciplinare), piuttosto che sotto il profilo strettamente penale. ”
6.3. Il terzo motivo non può essere accolto.
La sentenza di primo grado ha illustrato con dovizia di argomentazioni per quale ragione il diverso esito dei procedimenti disciplinari tra coimputati in sede penale non sia di per sé indice del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
La discrezionalità amministrativa che caratterizza l’esercizio della potestà sanzionatoria, deriva dall’impossibilità di sovrapporre una valutazione conforme anche a fronte di condotte pressoché identiche, perché bisogna anche valutare gli aspetti che attengono alla personalità dell’incolpato ed ai suoi precedenti di servizio.
In ogni caso laddove la sproporzione della sanzione non dipenda dalla sua gravità paragonata alle condotte contestate, ipotesi che in questo caso non sussiste, essendo esse gravi e rimaste prive di sanzione penale solo per l’intervenuta prescrizione, il paragone con le conclusioni di altri procedimenti disciplinari non è rilevante.
7. In considerazione delle conseguenze rilevanti che il provvedimento ha determinato per l’appellante appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.