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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 27/08/2021, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/08/2021
N. 00233/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Sadocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, c.so Milano 43;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) contratti durante il servizio militare dal loro congiunto-OMISSIS-e che lo ha condotto al decesso.
e per la conseguente condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti in vita dal Sig. -OMISSIS-nelle misure che saranno precisate nel corpo del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Rilevata l’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale proposta dai ricorrenti con il ricorso e ribadita in sede di udienza;
Ritenuto necessario, ai fini della decisione, effettuare approfondimenti istruttori per accertare l’incidenza causale dell’attività di servizio espletata dal signor -OMISSIS-nell’insorgere della patologia dedotta nel ricorso nonché per determinare il quantum dell’eventuale risarcimento spettante ai ricorrenti;
Ritenuto che, trattandosi di approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, sia necessario nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm.;
Ritenuto di dare mandato al dirigente preposto alla -OMISSIS-di individuare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, il medico legale per lo svolgimento dell’accertamento tecnico di seguito specificato;
Ritenuto di assegnare al C.T.U. il compito:
A) in via preliminare - esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati – di accertare se il quantum dei danni richiesti dai ricorrenti possa o meno superare l’importo delle somme già riconosciute loro da Amministrazioni statali, nell’esatto ammontare, anche se di futura effettiva corresponsione, e risultanti dagli atti di causa;
B) in caso di esito positivo di tale preliminare accertamento - esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché gli altri documenti giudicati necessari presso l’Amministrazione di appartenenza, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperite le indagini tecniche ritenute eventualmente necessarie, e tenuto conto dell’età, delle eventuali concause dovute a fattori genetici o ambientali e dello stato di salute preesistente – di rispondere ai seguenti ulteriori quesiti:
1) se il servizio prestato dal signor-OMISSIS-, possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (tumore al polmone) e del successivo decesso dello stesso;
2) in caso di risposta positiva al primo quesito, accertare e quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal signor -OMISSIS-dall’insorgere dell’infermità dedotta nel ricorso sino al decesso;
Il Consulente Tecnico d’Ufficio trasmetterà lo schema della propria relazione alle parti, ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici di parte, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di prestazione del giuramento, come di seguito fissata.
I consulenti tecnici di parte, se nominati, dovranno trasmettere al Consulente Tecnico d’Ufficio le proprie osservazioni entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);
La relazione scritta finale del Consulente Tecnico d’Ufficio, con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al Giudice relatore, che avrà luogo presso la sede del Tribunale il giorno 6 ottobre 2021 ad ore 14.00, previo avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria;
Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 67 del CPA;
Ritenuto di stabilire in Euro 1.000,00 l’anticipo del compenso del C.T.U., ordinandone la corresponsione in via provvisoria a carico dei ricorrenti, e di rinviare alla sentenza definitiva ogni decisione sulla ripartizione delle spese di giudizio e sulla liquidazione del compenso definitivo del C.T.U., previa produzione da parte di quest’ultimo di apposita nota spese;
Ritenuto di fissare, per il prosieguo della causa, la pubblica udienza del 23 marzo 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 23 marzo 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.