CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
4137/2021, pubblicata il 20.12.2021, iscritto al n. 2964/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dott. , rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Antonio Nardone (c.f. C.F._1
),
[...]
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto n. 124, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f. ) e CodiceFiscale_2
Vincenzo Mirra (c.f. , CodiceFiscale_3
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 21.6.2022, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 4137/2021, pubblicata il 20.12.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 2054/2019 del 7.12.2020, dell'importo di
54.478,51 €, oltre interessi contrattuali e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie
(branca radiologia) rese in favore di assistiti dal SSN nel primo trimestre dell'anno 2019.
Il Tribunale infatti, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, aveva affermato in punto di diritto che le prestazioni svolte non erano state contestate e che l'incompletezza della documentazione prodotta, la tardiva comunicazione delle date presunte di esaurimento del tetto di spesa e la mancata prova del superamento dello stesso e della regressione tariffaria nonché dei calcoli con cui era stata disposta rendevano l'opposizione non provata. Parte Con il primo motivo di appello, inerente la prova del superamento del tetto di spesa, l' deduceva non avere il tribunale considerato:
• che essa, con determinazione n. 7863/2019, per il primo trimestre 2019 aveva proceduto al saldo degli importi dovuti decurtando 24.374,91 € per prestazioni rese oltre la data di esaurimento del budget trimestrale, 4.755,59 € per regressione tariffaria in misura pari all'1,0364% del fatturato netto e 2.813,46 € per controlli analitici, con la conseguenza che il credito del centro sanitario doveva ritenersi ridotto a 22.534,56 €, somma effettivamente corrisposta;
• che l'onere della prova del mancato superamento del tetto di spesa doveva ritenersi essere a carico del centro sanitario.
Con un secondo motivo di appello deduceva l'erronea motivazione della sentenza per avere apoditticamente affermato l'applicabilità alla fattispecie degli interessi commerciali, laddove in ragione della peculiare attività della ricorrente e della impossibilità di definire il rapporto quale
“transazione commerciale” detti interessi non potevano essere riconosciuti, analogamente a quanto statuito per i farmacisti dalla Suprema Corte.
Concludeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo la inammissibilità dell'appello per violazione Parte dei criteri di specificità e contestandone nel merito la fondatezza, essendo a carico dell' l'onere probatorio del superamento del tetto di spesa e non essendo questo stato adempiuto, non essendo stata prodotta documentazione attestante il corretto espletamento delle attività di monitoraggio mensile, il consuntivo delle prestazioni effettuate e l'ammontare della regressione tariffaria, potendo avere Parte rilievo probatorio solo la delibera del direttore generale dell' di approvazione del consuntivo sui tetti di spesa, in attesa della quale anche le decurtazioni effettuate in corso di anno restavano provvisorie e non definite nel loro ammontare. Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 16.4.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione dell'appellata di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., risultando pienamente intelligibili e specifici i motivi di appello svolti.
È infondato il primo motivo di appello nella parte in cui si sostiene essere a carico del centro sanitario la prova del mancato superamento del tetto di spesa, essendo ormai pacificamente detto Parte onere a carico dell' come più volte statuito anche dalla Suprema Corte, che ha individuato il superamento del tetto di spesa come elemento impeditivo della pretesa creditoria del centro sanitario
(da ultimo cfr. Cass. n. 29474/2024).
E' invece fondato il motivo di appello nella parte in cui ha censurato la sentenza di primo grado per non aver questa tenuto conto della documentazione ritualmente prodotta e comprovante il superamento del tetto di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria.
Va detto in punto di diritto che, come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza Parte n. 28053/2018, le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni
Parte rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare inammissibile ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, nel caso in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite.
Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri Pt_1
Posto quanto sopra, ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate
Parte Parte dall' le eccezioni da essa svolte in atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Aveva infatti l' eccepito che, in relazione all'importo ingiunto di 54.478,51 €, non erano dovuti 24.374,91 € per prestazioni effettuate oltre il budget trimestrale comunicato, 2.813,46 € per tagli dovuti a non rispondenza delle prestazioni eseguite e 4.755,59 € per applicazione della regressione tariffaria nella misura dell'1,0364%, residuando quindi un dovuto di soli 22.534,55 €. Parte Ora, come esposto dall' in atto di appello, effettivamente risulta da lei prodotta in primo grado la delibera del direttore generale dell' 8/2019, comunicata al centro sanitario a mezzo Pt_4
pec il 23.1.2019, non impugnata, con cui veniva deliberata la proroga del contratto anno 2018 anche per l'anno 2019 e venivano indicati anche per il 2019 i tetti massimi di spesa trimestrali per branca;
la comunicazione a mezzo pec in data 13.2.2019 (denominata “monitoraggio tetti di spesa gennaio
2019”) con cui veniva comunicato per la branca di radiologia la data presunta di fine budget al 27 febbraio 2019 (per i residenti in Campania) e al 13 febbraio 2019 (per i residenti fuori Regione); la determina dirigenziale n. 7863 dell'8.10.2019 (ritualmente prodotta in primo grado in allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. in data 29.9.2020, con ciò disattendendosi le vibrate eccezioni dell'appellata di tardività ex art. 345 c.p.c. della relativa produzione), parimenti non impugnata, con cui per la branca di radiologia era stato rilevato per il primo trimestre 2019 uno sforamento del tetto di spesa dal 28 febbraio per i residenti in Campania e dal 16 febbraio per i residenti fuori Regione, ed era stata applicata la regressione tariffaria in misura pari all'1,0364% del fatturato netto e richiesta l'emissione di note di credito per la produzione oltre data limite. Parte La documentazione prodotta è idonea a rendere provate le eccezioni svolte dall' sia in relazione alla applicazione della regressione tariffaria sia in relazione alla non retribuibilità delle prestazioni extra budget rese dopo la data comunicata di presunto esaurimento del budget trimestrale.
Per quanto una successiva comunicazione sia stata inviata anche in data 13.3.2019, riportante una data di fine budget in data 27 febbraio 2019, questa seconda comunicazione appare inviata tardivamente e non idonea a sostituire e rendere inefficace la precedente comunicazione del 13.2.2019
e la data presunta di esaurimento dei tetti di spesa ivi indicati.
Non si ritiene che le delibere sopra indicate siano prive di rilievo ai fini dell'accertamento del superamento del tetto di spesa, e che occorra, come sostenuto da parte appellata, la delibera dirigenziale a consuntivo per l'intero anno 2019, potendo le eventuali eccedenze essere recuperate nei trimestri successivi. Ciò in quanto in base al contratto (art. 5 bis) il meccanismo di applicazione dei limiti di spesa era stato convenuto applicarsi su base trimestrale ed era solo eventuale il recupero delle eccedenze nel trimestre successivo;
in quest'ultimo caso, come affermato dalla Suprema Corte, sarebbe stato onere del centro sanitario accreditato fornire la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" (cfr. Cass. n. 13884/2020).
Nessuna censura è stata poi svolta dall'appellante avverso la sentenza di primo grado nella Parte parte in cui si è ritenuto non essere stata fornita prova da parte dell' anche dei presupposti per l'effettuazione degli ulteriori tagli per controlli analitici su impegnative per 2.813,46 €, di tal che deve ritenersi essere detto importo dovuto. Parte In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l' deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata della somma di (22.534,55 € quale importo residuo riconosciuto dovuto + 2.813,46 € per tagli alle impegnative illegittimamente disposti =) 25.348,01 €.
Non sono dovuti gli interessi moratori previsti dall'art. 7 comma 4 del contratto, in quanto ai sensi del comma 3 la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi erano subordinati al ricevimento
Parte da parte dell' delle note di credito richieste per abbattimento del fatturato e regressione tariffaria, pacificamente non emesse dal centro sanitario.
L'esito complessivo del giudizio ed il riconoscimento di una sola parte del credito vantato dall'appellata, soccombente per il residuo, giustificano la dichiarazione di integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4137/2021, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: CP_1
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 2054/2019 in oggetto e condanna l' al pagamento in favore della dell'importo di 25.348,01 €. Parte_3 CP_1
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo