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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2651/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Parte_1 C.F._1
Chiaramonte
- attrice - contro c.f. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e per finita locazione1, con contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 8.10.20242) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile l'intimato, la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 18.9.2024. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 5.2.2022 e registrato in data 4.11.2022, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Orchidea n. 7, per il dedotto inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da aprile a giugno 2024 (€ 960,00), nonché della TARI per gli anni 2020-2023 (€ 1.038,00) e del canone idrico 2023 (€ 40,80); l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 2.038,80 e dei canoni da scadere sino all'esecuzione dello sfratto. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015).
Stante la contumacia del convenuto, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) del conduttore;
per l'effetto, quest'ultimo va condannato al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimato inoltre va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da aprile 2024), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino a giugno 2025 (per complessive n. 15 mensilità), e così € 4.800,00 (ossia € 320,00 x 15), oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
inoltre, il conduttore è tenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della limitatamente a 10 mesi (pari ad € 232,50), della TARI Parte_2
2023 (€ 279,00) e del canone idrico relativo al 3° trimestre 2023 (€ 40,81), per un importo complessivo di € 552,31, oltre interessi legali dalla domanda. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori voci creditorie vantate dall'intimante nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.3.2025, avendo dovuto le stesse essere fatte valere, nei limiti della loro insorgenza, entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza di mutamento del rito;
in definitiva, la relativa domanda andava proposta in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., tempestivamente depositata (trenta giorni prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c. del 10.1.2025). Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, poiché risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato in relazione al presente giudizio, oltre che per la procedura di mediazione, giusta provvedimenti del C.O.A. presso questo Tribunale emessi in data 11.11.2024, su richiesta del 29.10.2024, le spese processuali relative alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, svoltesi prima della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, vanno liquidate in favore di mentre quelle concernenti la fase Parte_1 decisionale e la procedura di mediazione vanno liquidate in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2651/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato in CP_2 data 5.2.2022 e registrato in data 4.11.2022, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Orchidea n. 7. CONDANNA il convenuto al rilascio, in favore di dell'immobile Parte_1 pagina 2 di 3 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 10.7.2025.
CONDANNA il predetto convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 5.352,31, per le causali di cui in motivazione, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
DICHIARA inammissibile la domanda di pagamento delle ulteriori voci di credito.
CONDANNA infine il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida:
- in favore di , in € 650,00 per compensi ed € 152,30 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, in € 850,00 per compensi difensivi, anche di mediazione, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 13.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla prima udienza del 22.7.2024, l'intimante chiariva di volere chiedere, in via principale, la convalida dello sfratto intimato per morosità e, in via subordinata, di quello intimato per finita locazione. 2 Notificata al convenuto contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 16.3.2025. pagina 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2651/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Parte_1 C.F._1
Chiaramonte
- attrice - contro c.f. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e per finita locazione1, con contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 8.10.20242) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultato irreperibile l'intimato, la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., perfezionandosi 18.9.2024. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione, stipulato in data 5.2.2022 e registrato in data 4.11.2022, tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Orchidea n. 7, per il dedotto inadempimento del convenuto, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da aprile a giugno 2024 (€ 960,00), nonché della TARI per gli anni 2020-2023 (€ 1.038,00) e del canone idrico 2023 (€ 40,80); l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, nonché l'ingiunzione di pagamento della somma complessiva di € 2.038,80 e dei canoni da scadere sino all'esecuzione dello sfratto. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento del convenuto nel pagamento dei canoni, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015).
Stante la contumacia del convenuto, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) del conduttore;
per l'effetto, quest'ultimo va condannato al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo. L'intimato inoltre va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, dei canoni scaduti indicati in seno all'intimazione di sfratto (con decorrenza da aprile 2024), oltre a quelli successivamente maturati in corso di causa sino a giugno 2025 (per complessive n. 15 mensilità), e così € 4.800,00 (ossia € 320,00 x 15), oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo;
inoltre, il conduttore è tenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della limitatamente a 10 mesi (pari ad € 232,50), della TARI Parte_2
2023 (€ 279,00) e del canone idrico relativo al 3° trimestre 2023 (€ 40,81), per un importo complessivo di € 552,31, oltre interessi legali dalla domanda. Vanno dichiarate inammissibili le ulteriori voci creditorie vantate dall'intimante nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.3.2025, avendo dovuto le stesse essere fatte valere, nei limiti della loro insorgenza, entro il termine perentorio assegnato con l'ordinanza di mutamento del rito;
in definitiva, la relativa domanda andava proposta in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., tempestivamente depositata (trenta giorni prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c. del 10.1.2025). Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, poiché risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato in relazione al presente giudizio, oltre che per la procedura di mediazione, giusta provvedimenti del C.O.A. presso questo Tribunale emessi in data 11.11.2024, su richiesta del 29.10.2024, le spese processuali relative alle fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, svoltesi prima della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, vanno liquidate in favore di mentre quelle concernenti la fase Parte_1 decisionale e la procedura di mediazione vanno liquidate in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2651/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
, per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione stipulato in CP_2 data 5.2.2022 e registrato in data 4.11.2022, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Ispica, via Orchidea n. 7. CONDANNA il convenuto al rilascio, in favore di dell'immobile Parte_1 pagina 2 di 3 predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 10.7.2025.
CONDANNA il predetto convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma complessiva di € 5.352,31, per le causali di cui in motivazione, oltre ai canoni che matureranno successivamente sino all'effettivo rilascio dell'immobile, nonché oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
DICHIARA inammissibile la domanda di pagamento delle ulteriori voci di credito.
CONDANNA infine il convenuto alla rifusione delle spese processuali, che liquida:
- in favore di , in € 650,00 per compensi ed € 152,30 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002, in € 850,00 per compensi difensivi, anche di mediazione, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, il 13.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alla prima udienza del 22.7.2024, l'intimante chiariva di volere chiedere, in via principale, la convalida dello sfratto intimato per morosità e, in via subordinata, di quello intimato per finita locazione. 2 Notificata al convenuto contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 16.3.2025. pagina 1 di 3