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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 138/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) dott. Liborio Fazzi Presidente
2) dott.ssa Francesca R. Plutino Giudice relatore
3) dott.ssa Rosaria Leonello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in materia di compensi avvocati di cui all'art. 14 del D. L.vo n. 150/2011
(«Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»), iscritto al n. 138/2023 R.G.A.C., proposto con rito sommario di cognizione da:
Dott.ssa (c.f. , Parte_1 Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_3 C.F._2 Parte_4
(c.f. ) nq eredi avv. elettivamente C.F._3 Persona_1 domiciliate in Reggio Calabria, alla via Sbarre Centrali n.124, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alfonso Mazzuca e dall'Avv. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione Parte_3 volontaria dell'11.10.2023;
-Ricorrenti-
nei confronti di
pagina 1 di 10 , ( Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5
( ),
[...] Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
( ), ( , C.F._7 Controparte_5 C.F._8 elettivamente domiciliati in via fra Gesualdo Melacrinò n° 24, di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Zito giusta procura in calce alla costituzione semplice del 9.06.2023;
-Resistenti-
Conclusioni: come in atti
PREMESSO
- che in data 16.01.2023 l'avv. depositava ricorso ex art 702 bis Persona_1
c.p.c, col quale chiedeva la liquidazione dei compensi professionali maturati in una serie di giudizi sia penali che civili e precisamente: procedimento penale presso il
Tribunale di Reggio Calabria n. 664/95 RGNR definito con sentenza n. 1410/03 del
20/11/03; procedimento di appello N.2005/77 RG. definito con sentenza N.264/05 del 23/06/2005; procedimento presso la Corte di Cassazione N.19742/09 ove è stata annullata - limitatamente alle statuizioni civili – la sentenza della Corte
d'Appello di Reggio Calabria, delegando la stessa Corte d'Appello in sede di rinvio per il regolamento delle spese, giusta sentenza N.843/09 del 19/3/09; procedimento di rinvio innanzi la Corte d'appello di Reggio Calabria N.411/2009 definito con sentenza n.628/17 del 20/10/2017; azione revocatoria n. N.671/14 RG del
Tribunale di Reggio Calabria, definito con sentenza n.1074/21.
- Che tali procedimenti erano stati patrocinati dal ricorrente nell'interesse dei signori
, , , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 [...]
a seguito del delitto di cui agli artt. 113-40 cpv e 589 c.p. di cui era stato CP_1 vittima il loro congiunto NO . Persona_2
-che a fondamento della domanda il ricorrente deduceva di avere adempiuto al proprio incarico e di aver ricevuto, da parte della sig.ra in data Controparte_3
09.11.22, una pec con la quale veniva revocato - anche per conto degli altri eredi- il mandato difensivo conferito il 23/1/95, relativamente a tutti i procedimenti penali e civili come sopra indicati, pagina 2 di 10 - che. nonostante i ripetuti solleciti effettuati, gli odierni resistenti non avevano provveduto al pagamento del compenso per l'attività professionale espletata;
- che, in data 09.06.2023, si costituivano in giudizio, con memoria difensiva,
[...]
, , , e CP_3 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 eccependo, preliminarmente, la prescrizione di ogni diritto, sia ex art. 2946 che ex art. 2956 del Codice Civile, nonché l'incompetenza dell'On.le Tribunale in ordine alla domanda riguardante il pagamento degli onorari relativi al giudizio n°411/2009 svoltosi avanti la Sezione Civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Deducevano, nel merito, la prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento degli onorari per il procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di
Cassazione n° 843 del 19 marzo 2009. Relativamente al procedimento n. 671/2014, rilevavano che era scaturito da un errore del ricorrente che non aveva da subito agito contro la compagnia assicurativa;
rappresentavano di aver versato all'odierno ricorrente degli assegni e dei contanti e che gli ultimi pagamenti erano stati effettuati il 12 luglio 2017, il 27 luglio 2018 ed il 19 settembre 2020.
- che in data 11.10.2023, stante il decesso del ricorrente, avvenuto in data 4 agosto
2023, veniva depositata comparsa di costituzione volontaria degli eredi, ove veniva dichiarata l'intenzione di voler proseguire nel giudizio de quo;
- che con ordinanza del 1.08.2024 il GI rilevava che “nel caso di specie parte attrice agisce per il pagamento di compensi dovuti sia per prestazioni svolte in materia civile che penale, con conseguente applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in casi simili che ha ritenuto non determinarsi in caso di cumulo l'effetto di applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 a tutte le suddette domande, (“il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione” (Cass. 6817/2021; Cass.
19025/2016; Trib. Milano 14/10/2020; Trib. Milano, 5/12/2018). La causa va inoltre pagina 3 di 10 rimessa al Collegio posto che, nel caso di cumulo tra cause di competenza monocratica
e collegiale, deve essere decisa l'intera controversia dal Collegio (ex art. 281 novies
c.p.c); a tal uopo veniva fissata per la decisione innanzi al Collegio l'udienza del 18 dicembre 2024, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- che con ordinanza del 20.01.2025 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 febbraio 2025;
- che all'udienza del 12 febbraio 2025 la causa veniva assegnata a sentenza, rimettendo la decisione al Collegio;
MOTIVI
Le eccezioni sollevate dei resistenti sono prive di fondamento.
Preliminarmente, occorre evidenziare che nel caso di specie, l'avv. agisce per Per_1 il pagamento di compensi dovuti sia per prestazioni svolte in materia civile che penale. Conseguentemente, in questo caso, troveranno applicazione i principi stabiliti dalla Suprema Corte in casi simili che ha ritenuto non determinarsi in caso di cumulo l'effetto di applicazione del rito speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs.
150/2011 a tutte le suddette domande (“il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello e non al ricorso straordinario per cassazione” (Cass. 6817/2021; Cass. 19025/2016; Trib. Milano
14/10/2020; Trib. Milano, 5/12/2018).
Pertanto, la causa, stante il mutamento del rito da sommario in ordinario, operato con ordinanza del 20.01.2025, è stata rimessa al Collegio posto che, nel caso di pagina 4 di 10 cumulo tra cause di competenza monocratica e collegiale, deve essere decisa l'intera controversia dal Collegio (ex art. 281 novies c.p.c).
Passando al merito della controversia, si osserva che il ricorrente deduce e dimostra mediante copiosa produzione documentale di avere rappresentato e difeso
[...]
, , , e CP_3 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 in una serie di giudizi civili e penali svoltisi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Corte d'appello di Reggio Calabria, Corte di Cassazione che ha rinviato alla Corte
d'Appello di Reggio Calabria, nonché da ultimo (in sede civile) due revocatorie presso il Tribunale di Reggio Calabria.
I convenuti eccepiscono l'incompetenza dell'On.Le Tribunale in ordine alla domanda riguardante il pagamento degli onorari relativi al giudizio n°411/2009 svoltosi avanti la Sezione Civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Sul punto occorre evidenziare che tale eccezione è del tutto infondata tenuto conto che la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria attività, opera nel caso di controversie previste dall'art. 28 della legge 794/1942, relative cioè alle sole prestazioni giudiziali civili ovvero nei casi di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto per prestazioni giudiziali. Nella vicenda in esame, la domanda dell'avv. riguarda invece tanto Per_1 il compenso per prestazioni giudiziali penali che quello per prestazioni giudiziali in materia civile, sicché non opera la regola di competenza richiamata dai resistenti, che vale in caso di domanda che riguardi unicamente le prestazioni giudiziali civili e del tutto correttamente, l'avv. ha adito il foro in cui si è concluso il contratto Per_1 di prestazione d'opera intellettuale. Tuttavia, anche volendo utilizzare l'art. 28 della legge 794/1942, che opera, come anzidetto, nelle sole controversie aventi ad oggetto le prestazioni civili, il foro competente sarebbe comunque il Tribunale di Reggio
Calabria, posto che l'ufficio giudiziario di merito che per ultimo ha deciso la causa è il Tribunale di Reggio Calabria, giusta sentenza per ultima intervenuta N.1244/22 del 3.11.2022. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito, con sentenza
Cassazione civile sez. un., 19/02/2020, n.4247 che “Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 28, come modificato dalla lett.
a) del comma 16 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio pagina 5 di 10 cliente, proponendo l'azione prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi
e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”.
Orbene, nel caso de quo, il Tribunale di Reggio Calabria, adito per l'odierna controversia, risulta funzionalmente quello competente.
Ciò posto, occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti. Ebbene i resistenti hanno sollevato eccezione preliminare di prescrizione indicando tanto la prescrizione ex art. 2946 (ordinaria decennale), tanto quella ex art. 2956 (presuntiva) del Codice civile. In particolare, i resistenti eccepiscono la prescrizione in ordine alla richiesta di pagamento degli onorari per il procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di Cassazione n° 843 del 19 marzo
2009 e in ordine al procedimento n° 411/2009 presso la Corte d'Appello di Reggio
Calabria, concluso con la sentenza n° 628 del 9 ottobre 2017.
Ebbene, in punto di diritto si osserva che la ratio della prescrizione presuntiva viene pacificamente individuata nella particolare natura dei rapporti obbligatori ai quali si applica: si tratta, infatti, almeno nella valutazione del legislatore del 1942, di rapporti rispetto ai quali l'adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Il legislatore, pertanto, sopperisce con la presunzione alla difficoltà del solvens di fornire la prova certa del proprio adempimento. In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 2956 c.c., n. 2, prevede che "si prescrive in tre anni il diritto: 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative". La prescrizione presuntiva, pertanto, è collegata dalla legge al "contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale" (art. 2230 c.c.), come è reso evidente non solo dalla individuazione di una delle parti nel professionista, ma anche dalla individuazione dell'oggetto del contratto nella prestazione d'opera e dal riferimento al compenso
(anziché al corrispettivo) ed al rimborso spese, che di tale contratto rappresentano elementi caratteristici. Pertanto, la predetta ultima norma richiamata, fissa in tre anni la prescrizione presuntiva dei compensi professionali maturati dall'avvocato ed il dies a quo deve individuarsi, ai sensi dell'art. 2957 co. 2 c.c., per gli affari pagina 6 di 10 terminati alternativamente nella data di decisione della lite o nella data dell'avvenuta conciliazione delle parti o nella data della revoca del mandato professionale e per gli affari non terminati nella data dell'ultima prestazione.
Orbene, nel caso di specie deve escludersi che tale prescrizione sia maturata, posto che, vertendosi in ipotesi di prescrizione presuntiva, in data 09.11.22, veniva inviata a mezzo pec la revoca del mandato, da parte della sig.ra anche Controparte_3 in nome e per conto di tutti gli eredi, sicché dovendosi fare partire la prescrizione, ex art 2957 c.c., da questa data, dovrà ritenersi la stessa non ancora maturata. Anche per la prescrizione decennale, va richiamato il costante orientamento della Corte di
Cassazione per cui la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente ( Cass.
N. 18808/2015).
Ne deriva pertanto il rigetto di tutte le questioni preliminari e si può pertanto procedere alla liquidazione degli onorari sulla base della documentazione versata in atti.
Considerato che
1) nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo;
2) il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art.2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass. n.14293/2018);
3)-evidenziato che, trattandosi di attività difensiva interamente conclusasi nel novembre 2022, esauritasi nel vigore del D.M. 2014 n.55, sono applicabili le tariffe pagina 7 di 10 professionali introdotte da detto decreto ministeriale, come aggiornato dal DM
147/2022;
evidenziato:
che sul punto deve essere esaminata anzitutto la questione afferente gli acconti già versati dai resistenti, ed infatti, sulla base della documentazione allegata da ambo le parti del giudizio e delle deduzioni delle parti deve affermarsi che vi è prova del pagamento di una complessiva somma € 6.161,70, in particolare sono provati in atti il bonifico effettuato in data 13.02.2013 di € 2.013,40, il bonifico del 10.02.2014 di € 1.985,80, il bonifico del 18.02.2014 di € 661,00, bonifico del 12.07.2017 di €
1.000,75; bonifico del 30.07.2018 di € 500,75 per un totale di € 6161,70. Non ha valore probatorio la quietanza di , che riguarda il pagamento della CP_6 provvisionale e per una parte delle spese legali, per le quali non vi è prova della corresponsione diretta all'avvocato anziché alle parti ( così come contestato Per_1 dallo stesso). Non è rilevante quanto dedotto dai ricorrenti solo nelle note conclusionali, sulla circostanza che dette somme concernevano il pagamento delle spese vive, trattandosi di allegazione tardiva e non provata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte potrà liquidarsi:
1) per il processo penale innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (664/95 RGNR) la somma di € 3250,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, così come liquidato in sentenza;
2) per il procedimento innanzi alla Corte d'Appello (N.2005/77 RG) la somma di €
€.1400,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, così come liquidato in sentenza;
3) per il procedimento innanzi alla Suprema Corte di cassazione (N.19742/09) la somma di € . 9.499,00 ( considerati i parametri massimi, alla luce della complessità del giudizio) oltre spese generali e accessori;
4) per il procedimento di rinvio innanzi alla Corte d'Appello Civile di Reggio Calabria
(N.411/2009) la somma di € 12.154,00, oltre spese generali e accessori, considerato lo scaglione delle cause di valore inderminato- complessità alta, applicati i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata coi parametri minimi;
pagina 8 di 10 5) per l'azione revocatoria instaurata innanzi il Tribunale di Reggio Calabria
(N.671/14 RG) la somma di € 11.628,00, oltre spese generali, cpa ed iva, considerato lo scaglione delle cause di valore tra i 52.001,00 e 260.000,00, applicati i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata coi parametri minimi;
per un totale di euro 37.931,00, oltre spese generali al 15%, e accessori per ogni giudizio.
Ciò posto, dalle somme sopra riportate, occorre decurtare le somme già versate dai ricorrenti, € 4148,30 ( atteso che bonifico effettuato in data 13.02.2013 di €
2.013,40 ha come causale l'azione revocatoria contro non oggetto del Parte_5 presente giudizio).
Pertanto, in definitiva parte resistente deve corrispondere a parte ricorrente la somma di € 33.782,70 titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per ciascun giudizio.
- le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i resistenti, , Controparte_3
, , e devono Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 rifondere le spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidate come da dispositivo, considerando i parametri minimi, alla luce della natura del procedimento e dell'attività svolta, esclusa la fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna i resistenti in solido al pagamento in favore di Parte_6
, quali eredi dell'avv.
[...] Parte_3 Parte_4
in proporzione delle rispettive quote ereditarie, della somma Persona_1 complessiva di euro 33.782,70 a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% per ciascun giudizio, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 - condanna i resistenti in solido alla refusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti in solido che liquida in euro 2906,00 per onorari, oltre spese generali al
15%, cpa ed iva ed euro 406,50 per spese vive.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 3.6.2025
IlPresidente
Dott. Liborio Fazzi
Il giudice est.
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 10 di 10