Articolo 12 della Legge 24 giugno 1958, n. 637
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 luglio 1958
Art. 12.
Per la corresponsione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all' art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , concernente provvedimenti in favore dei territori montani, e' concessa, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore assegnazione di lire 5.000.000.000.
Entrata in vigore il 13 luglio 1958