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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/06/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2089 del Ruolo generale dei procedimenti semplificati di cognizione dell'anno 2024
e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Simona Forlucci;
opponente contro in persona del legale ONroparte_1
rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'Avv.Renzo
Manuel Possanzini;
opposta
e contro
in ONroparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maria Cosmelli;
opposta
e nei confronti di in persona del legale ONroparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Giulia Migliorini;
terza chiamata
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 ONroparte_4
e
[...] ONroparte_5
, proponendo opposizione avverso la cartella
[...]
di pagamento n. 08020230008730033002, notificata in data
26.3.2024, dell'importo complessivo di euro 143.651,68, a cui sottendono le somme iscritte a ruolo da
[...]
ONroparte_2
1.2. A fondamento della domanda proposta parte opponente esponeva:
- che era socia della società Crea Parte_1
S.r.l., dichiarata fallita dall'intestato Tribunale con sentenza del 1.8.2018, r.g. n. 49/2018;
- che tale società era debitrice di Intesa San Paolo
della complessiva somma di euro 346.675,48, per saldo passivo di due conti correnti, di due anticipi fatture export, un anticipo fatture e di due finanziamenti;
- che i due finanziamenti erano garantiti dal Fondo di
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese attraverso la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. e che, per pag. 2/18 gli altri debiti, l'attrice, unitamente ad altro socio,
aveva prestato fideiussioni omnibus;
- che Intesa San Paolo, richiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Perugia, il decreto ingiuntivo n. 549/2020, RG
n. 28/2020, emesso dal Tribunale di Perugia in data
7.3.2020, pubblicato il 9.3.2020 e notificato a
[...]
, quale fideiussore di Crea S.r.l., in data Parte_1
14.5.2020-21.5.2020;
- che, parte attrice proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
- che il Tribunale di Perugia, ritenendo l'opposizione fondata, negava addirittura la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- che, nonostante ciò, data l'insolvenza della società
Crea S.r.l., Intesa San Paolo S.p.a. procedeva all'escussione della garanzia prestata da Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Italiano S.p.a., relativa ai due finanziamenti chirografari, per la somma di euro
143.651,68;
ON
- che, procedeva al pagamento, così surrogandosi nelle ragioni del creditore originario ed avviando il procedimento esattoriale, volto al recupero della somma versata;
- che la riscossione mediante ruolo era illegittima, in
ON quanto aveva attivato la procedura in difetto di un pag. 3/18 valido titolo fornito di efficacia esecutiva, stante la natura privatistica del credito azionato;
- che, ad ogni modo, l'illegittimità della cartella esattoriale derivava dall'incertezza del debito originario,
attesa l'instaurazione del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'attrice nei confronti di avente ad oggetto la validità della ONroparte_3
fideiussione prestata dalla Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio ONroparte_7
, la quale contestava la domanda attorea,
[...]
esponendo:
- che aveva agito in ONroparte_7
maniera diligente, in virtù delle norme poste in tema di riscossione esattoriale, procedendo alla notificazione della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio;
- che, invero, l' era ONroparte_7
chiamata a svolgere il proprio compito di esazione,
meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuta a verificare l'esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti;
- che, pertanto, ogni contestazione relativa alla pretesa sottesa alla cartella doveva essere rivolta
ON esclusivamente nei confronti di quale Ente impositore;
pag. 4/18 - che, ad ogni modo, la riscossione mediante ruolo delle somme iscritte a carico della doveva ritenersi Parte_1
legittima, alla luce della normativa che disciplina la materia.
1.3. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva il rigetto ONroparte_5
dell'opposizione proposta, eccependo:
- che, contrariamente a quanto eccepito da parte
ON attrice, vantava un diritto di natura privilegiata,
volto a riacquisire risorse pubbliche, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale effettuata, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46/1999;
ON
- che la garanzia prestata da doveva ritenersi rientrante nella tipologia del contratto autonomo di garanzia, di talché eventuali vizi riferibili al rapporto privatistico tra mutuante, mutuatario e garanti erano
ON inopponibili a;
- che, ad ogni modo, mancava qualsiasi accertamento della presunta nullità della fideiussione rilasciata dalla
; Parte_1
- che, in caso di accoglimento della domanda attorea,
doveva essere condannata a tenere ONroparte_3
ON indenne da ogni conseguente effetto pregiudizievole,
posto che solo il suddetto istituto di credito doveva ritenersi responsabile dei presupposti per l'operatività
della garanzia in questione.
pag. 5/18 1.4. Si costituiva, quindi, il ONroparte_3
quale rappresentava:
ON
- che la chiamata in garanzia effettuata da doveva ritenersi inammissibile;
- che, invero, stante la natura incondizionata della garanzia prestata dalla banca operante come gestore del
Fondo Pubblico di Garanzia, ex L. n. 662/1996, doveva ritenersi inammissibile non soltanto l'opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla contestazione del credito garantito, bensì anche la chiamata in causa della banca finanziatrice;
- che, quanto alla pretesa illegittimità della procedura di recupero, stante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione doveva ritenersi priva di fondamento;
- che, invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, c. 4 del D.M. 20.5.2005, la garanzia pubblica prestata dal Fondo Pubblico (MCC) doveva ritenersi una garanzia autonoma, attivabile secondo un meccanismo automatico ed a prescindere da eventuali contestazioni del rapporto obbligatorio principale;
- che, alla luce delle considerazioni sopra esposte,
l'opposizione proposta da parte attrice doveva essere rigettata.
1.5. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
pag. 6/18 1.6. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 18.6.2025, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
***
2. L'opposizione proposta da parte attrice non merita accoglimento, in quanto infondata.
2.1. Nella fattispecie in esame, le somme sottese alla cartella di pagamento opposta derivano da quanto Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a. (MCC), quale
Fondo di Garanzia Pubblico per le piccole e medie impresa,
ha corrisposto ad Intesa San Paolo S.p.a.
Quest'ultima, invero, era creditrice nei confronti di
Crea S.r.l. (quale debitrice principale) e di
[...]
(quale fideiussore) della somma di euro Parte_1
346.675,48 a titolo di saldo passivo derivante da vari rapporti bancari, tra cui due finanziamenti garantiti da
ON
, ai sensi della L. n. 662/1996.
A causa dell'insolvenza di Parte_2
principale (dichiarata fallita nel 2018), ONroparte_3
ha escusso la garanzia relativa ai due
[...]
finanziamenti, ottenendo da Mediocredito Centrale S.p.a. la somma di euro 143.651,68 e determinandosi, così, la surrogazione di quest'ultima società nelle ragioni del creditore originario. Per l'effetto è stato, quindi,
ON avviato da il procedimento esattoriale, instaurato con pag. 7/18 la notifica della cartella oggetto del presente giudizio e volto al recupero delle somme elargite in forza della suddetta garanzia.
2.2. Al riguardo, l'attrice eccepisce, in primo luogo,
la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, in quanto il credito non sarebbe assoggettabile alla procedura di riscossione mediante ruolo. Secondo
quanto sostenuto da parte attrice, infatti, la riscossione di entrate di natura privatistica, quale quella vantata da per ONroparte_5
poter essere azionati con cartella esattoriale devono essere necessariamente assistiti da un valido titolo esecutivo, come confermato dall'art. 21 del d.lgs. n.
46/1999; ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie, atteso che l'atto impositivo impugnato non era stato preceduto dalla notifica di alcun titolo esecutivo.
Sostiene al riguardo l'opponente che il ruolo assume efficacia di titolo esecutivo e di precetto solo per i crediti di natura pubblica, mentre assume la veste di precetto per quelli di natura privata;
e, nel caso di specie, benché il debito fosse connesso all'accesso a finanziamento agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo
di Garanzia per piccole e medie imprese, tale garanzia comportava, comunque, una tutela privatistica del negozio
ON di finanziamento, in relazione al quale assume la medesima posizione del debitore originario.
pag. 8/18 L'eccezione è infondata.
Il Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese,
istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23 dicembre
1996, n. 662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese attualmente è gestito per conto del ONroparte_8
, ex Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, n. 18456,
[...]
da un raggruppamento di istituti di credito di cui è
mandataria la ONroparte_9
[...]
In caso di revoca o di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore è
onerato della richiesta di attivazione del Fondo,
attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto finanziatore.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 4, D.M.
20 giugno 2005, n. 18456, “in caso di inadempimento delle
piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono
rivalersi sul Fondo per gli importi da essa garantiti,
anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai
pag. 9/18 sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il
pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi
sulle piccole medie imprese inadempienti per le somme da
esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero
del credito per conto del Fondo di gestione si applica,
così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale
di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita
dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46”.
Pertanto, una volta attivato il Fondo, Mediocredito
Centrale S.p.a. può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, che così recita: “per le restituzioni di cui al comma 4 i
crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del
presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei
crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme
a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative
sanzioni”. Dal canto suo, il precedente comma 4 - per pag. 10/18 quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di
restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di
cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti
addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui
al comma 1 (…)”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis D.L. 24
gennaio 2015, n. 3 confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, a mente del quale “il diritto alla restituzione, nei confronti del
beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie,
delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di G.
di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della L. 23
dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e
prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo per le piccole medie imprese ex L. n.
662 del 1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il pag. 11/18 rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello
ON riguardante (in qualità di gestore del Fondo di
Garanzia per PMI), l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima), che risulta fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, preposta a sostenere le piccole e medie imprese ed il sistema bancario e rispetto alla quale il rapporto privatistico funge da mero presupposto di fatto.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione,
secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della pag. 12/18 riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.
46/1999 (Cass., sent. n. 1005/2023 – in massima;
in senso conforme: Cass., sent. n. 36513/2023).
Secondo la Corte di Cassazione, invero, “tale
ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico,
che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali
meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera,
con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da
destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il
coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di
esattore, la notifica della cartella, conseguente al
previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da
considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla
natura pubblica o privata del rapporto che nasce
dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese” (cfr. Cass., sent. n. 36513/2023).
Recentemente la Corte di Cassazione ha anche preso posizione sull'applicabilità della procedura di riscossione coattiva anche al fideiussiore;
ha affermato il giudice di legittimità (sent. 9657 del 2024) “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che
ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge
un diritto restitutorio di natura pubblicistica
pag. 13/18 privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento,
bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la procedura di riscossione coattiva dei
crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie,
ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015,
conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito
sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso
che tale disposizione non è di interpretazione autentica,
né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del
regime già vigente”.
Di conseguenza, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi legittima ed immune da vizi la procedura di recupero forzoso delle agevolazioni in questione, posta in essere da nei confronti della opponente con emissione di ruolo CP_10
esattoriale, in assenza di precedente titolo esecutivo.
3. Con un secondo motivo di opposizione,
[...]
, dopo avere premesso e ribadito, che il debito Parte_1
verso doveva ancora essere accertato in via ONroparte_3
giudiziale, ha sottolineato come non sia inverosimile che il giudizio di opposizione possa concludersi con una pronuncia favorevole all'opponente.
pag. 14/18 Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata da in favore di Parte_1 [...]
ed oggetto del diverso giudizio di ONroparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo a cui fa riferimento l'opponente, non possono rilevare in questo procedimento.
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto, di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n.
662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005,
n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore),
dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
quest'ultimi quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Il credito vantato da
Mediocredito Centrale ha natura pubblicistica, in quanto finalizzato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sent. n. 9657 del
2024).
pag. 15/18 Infatti, la concessione di garanzia da parte del gestore del Fondo e il pagamento a seguito della sua escussione,
determinato dall'inadempimento dell'impresa beneficiaria
(nella specie, Crea S.r.l.), non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nelle finalità pubbliche che caratterizzano la medesima garanzia, posta a sostegno di uno specifico settore di mercato.
Peraltro, si consideri che, allo scopo di realizzare tale obiettivo di stampo pubblicistico, il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” (cfr.
art. 2, c.2, D.M. 20.6.2005, n. 18456) da parte del Fondo
Pubblico in favore delle banche, escutibile in via autonoma, sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere, dunque,
dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito e senza che rilevino eventuali eccezioni in merito al rapporto originario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico
(cfr: Trib. Napoli Nord, sent. n. 2645 del 8.7.2022; Sent.
Milano del 23.4.2022; Trib. Ancona, sent. n. 523 del
15.5.2023).
In ogni caso, poi, nel presente giudizio parte opponente non ha proposto nei confronti di Mediocredito domanda di pag. 16/18 accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia della fideiussione prestata nei confronti di né ha CP_3
allegato documentazione idonea per accertare anche incidentalmente tali circostanze nei confronti di
Mediocredito.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte,
l'opposizione proposta da parte attrice dovrà essere rigettata.
4. Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2089 del 2024 sull'opposizione proposta da contro Parte_1 ONroparte_1
,
[...] ONroparte_9
, nonché contro così
[...] ONroparte_3
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
08020230008730033002 dell'importo di euro 143.651,68;
- condanna a corrispondere in favore Parte_1
di ONroparte_11 [...]
Intesa San ONroparte_9
pag. 17/18 Paolo S.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite,
per ciascuna delle predette società, la somma di euro
4.925,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Perugia, il 21.6.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Ausili, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2089 del Ruolo generale dei procedimenti semplificati di cognizione dell'anno 2024
e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Simona Forlucci;
opponente contro in persona del legale ONroparte_1
rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'Avv.Renzo
Manuel Possanzini;
opposta
e contro
in ONroparte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Maria Cosmelli;
opposta
e nei confronti di in persona del legale ONroparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Giulia Migliorini;
terza chiamata
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 ONroparte_4
e
[...] ONroparte_5
, proponendo opposizione avverso la cartella
[...]
di pagamento n. 08020230008730033002, notificata in data
26.3.2024, dell'importo complessivo di euro 143.651,68, a cui sottendono le somme iscritte a ruolo da
[...]
ONroparte_2
1.2. A fondamento della domanda proposta parte opponente esponeva:
- che era socia della società Crea Parte_1
S.r.l., dichiarata fallita dall'intestato Tribunale con sentenza del 1.8.2018, r.g. n. 49/2018;
- che tale società era debitrice di Intesa San Paolo
della complessiva somma di euro 346.675,48, per saldo passivo di due conti correnti, di due anticipi fatture export, un anticipo fatture e di due finanziamenti;
- che i due finanziamenti erano garantiti dal Fondo di
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese attraverso la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a. e che, per pag. 2/18 gli altri debiti, l'attrice, unitamente ad altro socio,
aveva prestato fideiussioni omnibus;
- che Intesa San Paolo, richiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Perugia, il decreto ingiuntivo n. 549/2020, RG
n. 28/2020, emesso dal Tribunale di Perugia in data
7.3.2020, pubblicato il 9.3.2020 e notificato a
[...]
, quale fideiussore di Crea S.r.l., in data Parte_1
14.5.2020-21.5.2020;
- che, parte attrice proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo;
- che il Tribunale di Perugia, ritenendo l'opposizione fondata, negava addirittura la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
- che, nonostante ciò, data l'insolvenza della società
Crea S.r.l., Intesa San Paolo S.p.a. procedeva all'escussione della garanzia prestata da Banca del
Mezzogiorno – Medio Credito Italiano S.p.a., relativa ai due finanziamenti chirografari, per la somma di euro
143.651,68;
ON
- che, procedeva al pagamento, così surrogandosi nelle ragioni del creditore originario ed avviando il procedimento esattoriale, volto al recupero della somma versata;
- che la riscossione mediante ruolo era illegittima, in
ON quanto aveva attivato la procedura in difetto di un pag. 3/18 valido titolo fornito di efficacia esecutiva, stante la natura privatistica del credito azionato;
- che, ad ogni modo, l'illegittimità della cartella esattoriale derivava dall'incertezza del debito originario,
attesa l'instaurazione del suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'attrice nei confronti di avente ad oggetto la validità della ONroparte_3
fideiussione prestata dalla Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio ONroparte_7
, la quale contestava la domanda attorea,
[...]
esponendo:
- che aveva agito in ONroparte_7
maniera diligente, in virtù delle norme poste in tema di riscossione esattoriale, procedendo alla notificazione della cartella esattoriale oggetto del presente giudizio;
- che, invero, l' era ONroparte_7
chiamata a svolgere il proprio compito di esazione,
meramente esecutivo, tramite la notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, senza essere in alcun modo tenuta a verificare l'esistenza del credito, né l'effettiva notificazione degli atti presupposti;
- che, pertanto, ogni contestazione relativa alla pretesa sottesa alla cartella doveva essere rivolta
ON esclusivamente nei confronti di quale Ente impositore;
pag. 4/18 - che, ad ogni modo, la riscossione mediante ruolo delle somme iscritte a carico della doveva ritenersi Parte_1
legittima, alla luce della normativa che disciplina la materia.
1.3. Si costituiva in giudizio
[...]
la quale chiedeva il rigetto ONroparte_5
dell'opposizione proposta, eccependo:
- che, contrariamente a quanto eccepito da parte
ON attrice, vantava un diritto di natura privilegiata,
volto a riacquisire risorse pubbliche, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale effettuata, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46/1999;
ON
- che la garanzia prestata da doveva ritenersi rientrante nella tipologia del contratto autonomo di garanzia, di talché eventuali vizi riferibili al rapporto privatistico tra mutuante, mutuatario e garanti erano
ON inopponibili a;
- che, ad ogni modo, mancava qualsiasi accertamento della presunta nullità della fideiussione rilasciata dalla
; Parte_1
- che, in caso di accoglimento della domanda attorea,
doveva essere condannata a tenere ONroparte_3
ON indenne da ogni conseguente effetto pregiudizievole,
posto che solo il suddetto istituto di credito doveva ritenersi responsabile dei presupposti per l'operatività
della garanzia in questione.
pag. 5/18 1.4. Si costituiva, quindi, il ONroparte_3
quale rappresentava:
ON
- che la chiamata in garanzia effettuata da doveva ritenersi inammissibile;
- che, invero, stante la natura incondizionata della garanzia prestata dalla banca operante come gestore del
Fondo Pubblico di Garanzia, ex L. n. 662/1996, doveva ritenersi inammissibile non soltanto l'opposizione alla cartella esattoriale fondata sulla contestazione del credito garantito, bensì anche la chiamata in causa della banca finanziatrice;
- che, quanto alla pretesa illegittimità della procedura di recupero, stante la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione doveva ritenersi priva di fondamento;
- che, invero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, c. 4 del D.M. 20.5.2005, la garanzia pubblica prestata dal Fondo Pubblico (MCC) doveva ritenersi una garanzia autonoma, attivabile secondo un meccanismo automatico ed a prescindere da eventuali contestazioni del rapporto obbligatorio principale;
- che, alla luce delle considerazioni sopra esposte,
l'opposizione proposta da parte attrice doveva essere rigettata.
1.5. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
pag. 6/18 1.6. Le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 18.6.2025, all'esito della quale il Tribunale riservava la decisione nei termini di cui all'art. 281-sexies, ult. c., c.p.c.
***
2. L'opposizione proposta da parte attrice non merita accoglimento, in quanto infondata.
2.1. Nella fattispecie in esame, le somme sottese alla cartella di pagamento opposta derivano da quanto Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a. (MCC), quale
Fondo di Garanzia Pubblico per le piccole e medie impresa,
ha corrisposto ad Intesa San Paolo S.p.a.
Quest'ultima, invero, era creditrice nei confronti di
Crea S.r.l. (quale debitrice principale) e di
[...]
(quale fideiussore) della somma di euro Parte_1
346.675,48 a titolo di saldo passivo derivante da vari rapporti bancari, tra cui due finanziamenti garantiti da
ON
, ai sensi della L. n. 662/1996.
A causa dell'insolvenza di Parte_2
principale (dichiarata fallita nel 2018), ONroparte_3
ha escusso la garanzia relativa ai due
[...]
finanziamenti, ottenendo da Mediocredito Centrale S.p.a. la somma di euro 143.651,68 e determinandosi, così, la surrogazione di quest'ultima società nelle ragioni del creditore originario. Per l'effetto è stato, quindi,
ON avviato da il procedimento esattoriale, instaurato con pag. 7/18 la notifica della cartella oggetto del presente giudizio e volto al recupero delle somme elargite in forza della suddetta garanzia.
2.2. Al riguardo, l'attrice eccepisce, in primo luogo,
la nullità e/o l'inefficacia della cartella di pagamento opposta, in quanto il credito non sarebbe assoggettabile alla procedura di riscossione mediante ruolo. Secondo
quanto sostenuto da parte attrice, infatti, la riscossione di entrate di natura privatistica, quale quella vantata da per ONroparte_5
poter essere azionati con cartella esattoriale devono essere necessariamente assistiti da un valido titolo esecutivo, come confermato dall'art. 21 del d.lgs. n.
46/1999; ipotesi, questa, non ricorrente nel caso di specie, atteso che l'atto impositivo impugnato non era stato preceduto dalla notifica di alcun titolo esecutivo.
Sostiene al riguardo l'opponente che il ruolo assume efficacia di titolo esecutivo e di precetto solo per i crediti di natura pubblica, mentre assume la veste di precetto per quelli di natura privata;
e, nel caso di specie, benché il debito fosse connesso all'accesso a finanziamento agevolato dalla garanzia prevista dal Fondo
di Garanzia per piccole e medie imprese, tale garanzia comportava, comunque, una tutela privatistica del negozio
ON di finanziamento, in relazione al quale assume la medesima posizione del debitore originario.
pag. 8/18 L'eccezione è infondata.
Il Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese,
istituito in base all'art. 2 co. 100 della L. 23 dicembre
1996, n. 662, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, tramite la costituzione di una garanzia pubblica.
Per effetto di tale garanzia, gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato.
Il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese attualmente è gestito per conto del ONroparte_8
, ex Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, n. 18456,
[...]
da un raggruppamento di istituti di credito di cui è
mandataria la ONroparte_9
[...]
In caso di revoca o di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore è
onerato della richiesta di attivazione del Fondo,
attraverso la liquidazione della perdita subita, mentre l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e l'istituto finanziatore.
Invero, secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 4, D.M.
20 giugno 2005, n. 18456, “in caso di inadempimento delle
piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono
rivalersi sul Fondo per gli importi da essa garantiti,
anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai
pag. 9/18 sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il
pagamento, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi
sulle piccole medie imprese inadempienti per le somme da
esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero
del credito per conto del Fondo di gestione si applica,
così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale
di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita
dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46”.
Pertanto, una volta attivato il Fondo, Mediocredito
Centrale S.p.a. può giovarsi, come appena detto, di quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, che così recita: “per le restituzioni di cui al comma 4 i
crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del
presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei
crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme
a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative
sanzioni”. Dal canto suo, il precedente comma 4 - per pag. 10/18 quanto qui interessa - fa riferimento ai “casi di
restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di
cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti
addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui
al comma 1 (…)”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis D.L. 24
gennaio 2015, n. 3 confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D.Lgs. n. 123 del 1998, a mente del quale “il diritto alla restituzione, nei confronti del
beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie,
delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di G.
di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della L. 23
dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e
prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi
causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di
giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso
delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni”.
Dunque, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del Fondo per le piccole medie imprese ex L. n.
662 del 1996, devono essere tenuti distinti, da un lato, il pag. 11/18 rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello
ON riguardante (in qualità di gestore del Fondo di
Garanzia per PMI), l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima), che risulta fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla L. n. 662 del 1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art. 2 comma 4
D.M. 20 giugno 2005, n. 18456.
Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia, preposta a sostenere le piccole e medie imprese ed il sistema bancario e rispetto alla quale il rapporto privatistico funge da mero presupposto di fatto.
Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione,
secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di
Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della pag. 12/18 riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.
46/1999 (Cass., sent. n. 1005/2023 – in massima;
in senso conforme: Cass., sent. n. 36513/2023).
Secondo la Corte di Cassazione, invero, “tale
ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico,
che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali
meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera,
con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da
destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il
coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di
esattore, la notifica della cartella, conseguente al
previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da
considerare procedura idonea, nella sequenza legale così
individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla
natura pubblica o privata del rapporto che nasce
dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese” (cfr. Cass., sent. n. 36513/2023).
Recentemente la Corte di Cassazione ha anche preso posizione sull'applicabilità della procedura di riscossione coattiva anche al fideiussiore;
ha affermato il giudice di legittimità (sent. 9657 del 2024) “in tema di interventi di
sostegno pubblico erogati in forma di concessione di
garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che
ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge
un diritto restitutorio di natura pubblicistica
pag. 13/18 privilegiata, non più volto al recupero del credito di
diritto comune originato dal primigenio finanziamento,
bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla
diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è
applicabile la procedura di riscossione coattiva dei
crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del
1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie,
ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015,
conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito
sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso
che tale disposizione non è di interpretazione autentica,
né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del
regime già vigente”.
Di conseguenza, alla luce delle norme e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi legittima ed immune da vizi la procedura di recupero forzoso delle agevolazioni in questione, posta in essere da nei confronti della opponente con emissione di ruolo CP_10
esattoriale, in assenza di precedente titolo esecutivo.
3. Con un secondo motivo di opposizione,
[...]
, dopo avere premesso e ribadito, che il debito Parte_1
verso doveva ancora essere accertato in via ONroparte_3
giudiziale, ha sottolineato come non sia inverosimile che il giudizio di opposizione possa concludersi con una pronuncia favorevole all'opponente.
pag. 14/18 Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata da in favore di Parte_1 [...]
ed oggetto del diverso giudizio di ONroparte_3
opposizione a decreto ingiuntivo a cui fa riferimento l'opponente, non possono rilevare in questo procedimento.
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto, di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria e i fideiussori. Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n.
662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005,
n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore),
dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
quest'ultimi quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Il credito vantato da
Mediocredito Centrale ha natura pubblicistica, in quanto finalizzato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass., sent. n. 9657 del
2024).
pag. 15/18 Infatti, la concessione di garanzia da parte del gestore del Fondo e il pagamento a seguito della sua escussione,
determinato dall'inadempimento dell'impresa beneficiaria
(nella specie, Crea S.r.l.), non trovano causa nel rapporto di diritto privato, ma nelle finalità pubbliche che caratterizzano la medesima garanzia, posta a sostegno di uno specifico settore di mercato.
Peraltro, si consideri che, allo scopo di realizzare tale obiettivo di stampo pubblicistico, il legislatore ha concepito un meccanismo che prevede la prestazione di una garanzia “esplicita, incondizionata ed irrevocabile” (cfr.
art. 2, c.2, D.M. 20.6.2005, n. 18456) da parte del Fondo
Pubblico in favore delle banche, escutibile in via autonoma, sul solo presupposto dell'inadempimento da parte dell'impresa finanziata, a prescindere, dunque,
dall'accertamento giudiziale della sussistenza del credito e senza che rilevino eventuali eccezioni in merito al rapporto originario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico
(cfr: Trib. Napoli Nord, sent. n. 2645 del 8.7.2022; Sent.
Milano del 23.4.2022; Trib. Ancona, sent. n. 523 del
15.5.2023).
In ogni caso, poi, nel presente giudizio parte opponente non ha proposto nei confronti di Mediocredito domanda di pag. 16/18 accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia della fideiussione prestata nei confronti di né ha CP_3
allegato documentazione idonea per accertare anche incidentalmente tali circostanze nei confronti di
Mediocredito.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte,
l'opposizione proposta da parte attrice dovrà essere rigettata.
4. Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2089 del 2024 sull'opposizione proposta da contro Parte_1 ONroparte_1
,
[...] ONroparte_9
, nonché contro così
[...] ONroparte_3
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
08020230008730033002 dell'importo di euro 143.651,68;
- condanna a corrispondere in favore Parte_1
di ONroparte_11 [...]
Intesa San ONroparte_9
pag. 17/18 Paolo S.p.a., a titolo di rimborso delle spese di lite,
per ciascuna delle predette società, la somma di euro
4.925,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Perugia, il 21.6.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 18/18