Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O I A Z 6 I 9 5 A 9 R . R 1 / N T A 4 S . / T I 6 REPUBBLICA ITALIANA B G U 2 . E . B L I R R L . R P 014 10/03 A . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A T . D D B L A E E T D A T I 1 I N S 3 R E 1 N S E E . E S T N I A A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.3621/00 Dott. Enrico Papa Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere Cron.3084 Dott. Massimo Oddo Consigliere Rep. Dott. Nino Fico Ruggiero Consigliere Ud. 6-6-2002 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Prof.Avv. DA MA Grazia, elettivamente domiciliata in Roma, via Faà di Bruno presso l'Avv.MaMartiaLa DA , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco Francesco Rutelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Onofri e presso questi elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, nei locali dell'Avvocatura Comunale, giusta procura a margine;
controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2510 Regionale del Lazio-Roma n.84/14/99 del 4-5/6-7-99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/6/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. MA DA, che ha insistitovv.MA nell'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Il Comune di Roma emetteva nei confronti della Prof. Avv.MA Grazia DA tre avvisi di accertamento ai fini ICIAP, rispettivamente n.71700557029 del 1-9- 95,n.9003171639390 del 14-10-96 e n. 91061714487 del 31- 7-97, relativamente agli anni 1989, 1990 e 1991, in relazione all'attività di Avvocato esercitata presso lo studio condotto dalla sorella DA MA. La contribuente impugnava tali avviisi con distinti ricorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la del 4-5/6-7-99, rigettava ilsentenza n. 387/55/99 ricorso. La DA proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma, con sentenza n. 84/14/99, rigettava l'appello. 2 La predetta proponeva ricorso per cassazione, notificato il 7-2-200. Il Comune di Roma non si costituiva. Motivi della decisione La ricorrente deduceva due motivi di doglianza. Il Comune di Roma ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso. Non ricorre l'ipotesi dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto contestualmente e con un unico atto contro diverse sentenze. Infatti, ancorché i tre rapporti tributari siano unitariamente richiamati, in realtà risultano proposti tre ricorsi originali. Tuttavia, sussitono altre ragioni di inammissibilità, che assorbono tutte le altre questioni di rito e di merito, prospettate dalle parti. Il ricorso, invero, risulta privo dei requisiti minimi di autosufficienza, necessari per la sua stessa ammissibilità. Sotto il profilo della violazione di legge, esposta col primo motivo (con cui si è denunciato "Violazione e falsa applicazione di legge n. 144/89, art.1, n.
4.u.c.- D.L. ivi n.546/92,art.71,1° C. e n.473/97,art.13,1° C..rispetto agli artt.3,24 e 53 della Cost.ne- Contraddittorietà”),la ricorrente non indica alcuna 3 dottrinali ragione di critica, desunta da opinioni prevalenti ovvero dalla giurisprudenza di legittimità, ma si limita a lamentare che, nell'indicata disciplina della L.n.144/89 "manca la previsione di soggetti esonerati dai tributo statuito per superficie virtuale, in quanto dispongono gratis di superficie reale già pagata da altri (...) oppure quella di frazionamento dell'onere da siddividere tra più persone о sostenere in solido" e sostanzialmente escludendo, con carattere di attualità, 10 stesso vizio dedotto conclude affermando la rilevanza della deduzione in relazione all'intervento di Corte Cost. 103/1991 e sollecita una nuova rimessione al giudice ulteriormente, non indica il delle leggi. Così comparationis, da cui desumere necessario tertium delle norme costituzionali l'asserita violazione indicate, e non riesce a superrare il rilievo Costituisce, infatti, consolidatod'inammissibilità. indirizzo di questa Corte che il ricorrente non può (di violazione di limitarsi ad una mera affermazione dimostrazione, dovendo legge), non seguita da alcuna porre il giudice di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di pronunzia impugnata (per censurare la tutte, Cass.n.7851/97). 4 A non diverse conclusioni si perviene in ordine alle critiche restanti ("Vizio di motivazione per insufficiente esame degli atti-Ingiustizia manifesta- Violazione della certezza del diritto"). Con esse, sostanzialmente ribadendosi la posizione già enunciata, sotto il più specifico profilo del vizio di motivazione, non risulta adempiuto l'onere di precisare, nel contesto del ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di tali critiche (per analoga fattispecie, Cass.Sez. Trib., 22-10-2001, n.12877); e questo, tra l'altro, rende impossibile, in sede di legittimità, di valutare la rilevanza e dicisività delle deduzioni formulate e di accertare se nella decisione impugnata il giudice abbia effettivamente omesso di motivare anche implicitamente sul punto (Cass. Civ. 23-2- 2000,n.2048; Cass.Civ. 7-6-2000,n.7716). Ne discende, dovendosi prescindere dai restanti rilievi - che introducono questioni di merito - la complessiva inammissibilità del ricorso. Non essendosi il Comune di Roma costituito, nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma il 6-6-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte 5 ---- - di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Enrico Papa fram ماشا IL CANCELLIERE AR SA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi AR AS ново A I R 5 6 E 8 A . 9 N 1 T N O / - I U 4 Z / B B 6 I A . 2 R R L . L T T R S . A I P . . G B D E A A L I R T E R D 1 A E I 3 D 1 S T N . A E E S N T M I N A E S E 6