Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/06/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Paolo Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, iscritta al n. 619 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana (Vt) alla Via Vincenzo Ferretti n. 117 presso lo studio dell'avv. Paola Goglia, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 26 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sigg.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il 12 maggio Per_1
2023 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1) Affidamento della figlia minor d entrambi i genitori in via condivisa, Per_1
con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione delle decisioni di maggior interesse in ordine all'istruzione, educazione ed alla salute, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della stessa, mentre le questioni ordinarie e quotidiane rimesse al genitore con cui la minore si trovi nell'occasione.
2) Collocamento della figlia minore presso la madre, nell'abitazione di Per_1
residenza di costei, con facoltà del padre di tenerla con sé nei primi tre fine settimana di ogni mese, dal venerdì pomeriggio, prelevandola alle ore 16,30 dall'asilo, ed in futuro dall'uscita dalla scuola al termine delle lezioni o presso la casa materna, e riaccompagnandola alle ore 21,00 della domenica al domicilio materno. Il padre potrà inoltre vedere liberamente la figlia per due pomeriggi infrasettimanali, previo accordo con la SI.r , anche telefonico. Parte_1
3) Nel corso dell'estate il padre potrà tenere con sé la figlia per 10 giorni consecutivi nel mese di giugno, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare con la SI.ra preventivamente e Parte_1
comunque entro il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo natalizio, il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal
31 dicembre al 6 gennaio, mentre durante le vacanze pasquali potrà prenderla e tenerla con sé per tre giorni consecutivi, comprendenti il giorno di Pasqua o il giorno di TT (lunedì dell'Angelo) ad anni alterni.
4) Il SI corrisponderà, quale contributo per il mantenimento della Parte_2
figlia minor in favore della SI.r , mediante bonifico su conto Per_1 Parte_1
ad essa intestato a lui noto, la somma di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese,
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rivalutabile annualmente secondo indice ISTAT oltre al rimborso delle spese mediche in favore della stessa non coperte dal S.S.N., nella misura del 50%, e comunque secondo quanto previsto dal Protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al Tribunale di Viterbo dell'11/09/2018 prot. 1961”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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