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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14271/2023 R.G. promossa da
, quale difensore di se stessa ex art 86 c.p.c. Parte_1
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARTORELLI MAURIZIO come da procura in atti
- resistente
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO IROLLO come da procura in atti
- resistente
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_3
- resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.11.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e le parti hanno depositato note di trattazione.
Con ricorso depositato in data 16.11.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 0288020230011346000l, notificato a mezzo pec in data 10.10.2023, e relativo, tra l'altro, alle seguenti cartelle di pagamento ed avviso di addebito devolute alla giurisdizione di questo Tribunale:
1) cartella di pagamento n. 02820150040524633000 notificata in data 07.03.2016,
(contributi integrativi della relativi all'anno 2010); CP_2
2) cartella di pagamento n. 02820160031345213000 notificata in data 24.01.2017
(contributi soggettivo e contributi maternità SA OR relativi all'anno 2015);
3) avviso di addebito n. 3282017000534258100 notificato il 02.01.2018 (contributi
Gestione separata relativi all'anno 2010); CP_3
4) avviso di addebito n. 32820180007823240000 notificato il 22.01.2019 (contributi
Gestione separata relativi all'anno 2011). CP_3
A fondamento della domanda è stata eccepita la prescrizione dei crediti successivamente alla notifica dei predetti atti. In relazione all'avviso di addebito n. 3282017000534258100, la ricorrente ha sostenuto che con sentenza n. 558/2022 del Tribunale di Napoli Nord
(giudizio NRG 2045/2018) era stato annullato l'avviso in questione per intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio la e l' eccependo in CP_2 Controparte_1
via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica delle cartelle ed eccependo la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
L' è rimasto contumace. CP_3
2. Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
3. Nella fattispecie in esame, in relazione alle cartelle di pagamento n.
02820150040524633000, e n. 02820160031345213000 (aventi ad oggetto contributi integrativi per gli anni 2010 e 2015), rispettivamente notificate in data 07.03.2016 e 24.1.2017, risulta documentata l'interruzione del termine di prescrizione mediante la notifica di precedente intimazione di pagamento avvenuta in data 9 ottobre 2019, intimazione che richiama espressamente le cartelle in questione (cfr. documentazione in atti alla produzione di
. Controparte_1
A fronte della documentata interruzione della prescrizione il ricorso sul punto va rigettato.
4. Diversamente, per quanto concerne l'avviso di addebito n. 3282017000534258100, risulta accertata l'intervenuta prescrizione sulla base di quanto statuito con la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 558/2022 (cfr. sentenza depositata in atti della produzione di parte ricorrente). In relazione a tale avviso, pertanto, l' non ha diritto di agire in via CP_3
esecutiva.
5. Infine, per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 32820180007823240000 avente ad oggetto contributi dovuti alla Gestione Separata dell' per l'anno 2011, l'impugnativa CP_3 risulta infondata, posto che, non risultando contestata la notifica da parte della ricorrente alla data 22.01.2019, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica del preavviso di fermo amministrativo (10.10.2023).
6. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio, vanno interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti della CP_3
ricorrente per il credito indicato nell'avviso di addebito n. 3282017000534258100;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Aversa, 20.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo