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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2087 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2087/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MORMINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in C.DA Controparte_1 P.IVA_1
SAN MAURO, 5, FICARRA presso lo studio dell'avv. MARCHESE
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 - 2051
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirlo
[...] Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni pari a complessivi € 70.205,00
(oltre spese mediche di € 6.123,00, interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo) subiti dallo stesso a causa del sinistro avvenuto in data 11.1.2015 allorquando – intorno all ore 17.30 - mentre percorreva la via Cupane della Frazione Rocca nel Comune di , in CP_1 direzione ME-PA, nei pressi di palazzo Cupane, rovinava a terra a causa
1 di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e per di più ricoperta di foglie.
L'attore allegava di essere stato trasportato al P.S. del Nosocomio di
Sant'Agata di Militello ove gli veniva diagnosticato dapprima un
“trauma distorsivo ginocchio dx” e, a seguito di successivi e tempestivi accertamenti, una lesione ai legamenti crociati anteriori per cui gli veniva consigliato un intervento chirurgico, effettuato in data 9.9.2015 presso l'istituto San Siro di Milano, con conseguente terapia farmacologica - fisioterapica e presenza di postumi.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle avverse CP_1 domande.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta ctu medico- legale sulla persona dell'attore, la causa veniva dunque assegnata in decisione in data 16.10.2024, con concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c.
La fattispecie in esame richiama la tematica della responsabilità della
P.A. da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (ex multis Cass. Civ., n. 11016/2011;
n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Nello specifico, dalla documentazione anche fotografica allegata
(esibita pure ai testimoni che hanno riconosciuto i luoghi) nonché dalla
2 prova per testi espletata all'udienza del 4.7.2022 è emerso che l'attore è rovinato sul marciapiede in questione per l'assenza di una mattonella, quindi per la disconnessione manto stradale, non visibile perché la buca era ricoperta da fogliame (cfr. dichiarazioni teste Testimone_1
). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste il
[...] Testimone_2 quale ha riferito: “mentre andavo in campagna ho visto una persona davanti a me che percorreva il marciapiede cadere improvvisamente a causa di una buca presente sul marciapiede…posso dire che la buca era ricoperta di foglie..”
L'attore ha provato il fatto, il danno e il nesso di causalità.
L convenuto non ha provato l'interruzione del nesso causale per CP_3 caso fortuito da ravvisare nella condotta del danneggiato.
Provato, dunque, l'an debeatur, essendo la caduta attorea unicamente riferibile al difetto di manutenzione del marciapiede, palesemente dissestato e senza che fosse segnalato dall'Ente in alcun modo, va esaminato l'aspetto relativo al quantum debeatur.
In ordine alla liquidazione del quantum, essendo il danno di tipo non patrimoniale, in quanto lesione dell'integrità fisica, occorre procedere ad una valutazione equitativa dello stesso.
La Cassazione ha individuato, quale criterio di riferimento, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano, riconoscendo ad esse, in applicazione dell'art. 3 della
Costituzione, valore di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1126 e
2056 c.c., salvo che non sussistano circostanze tali da giustificare lo scostamento da tale criterio.
Il Consulente ha accertato che: “il Sig. nel corso Parte_1 dell'incidente del 11/01/2015 ha subito “Trauma contusivo -distorsivo al ginocchio e caviglia destra”. Tali lesioni sono guarite in 150 giorni di cui
50 gg di I.T.A. , 30 di I.T.P. al 75%, 30 di I.T.P. al 50% e 40 giorni di I.T.P. al
25%. Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in
3 “lassità articolare conseguente a lesione legamentosa del legamento crociato anteriore al ginocchio destro trattata chirurgicamente e lesione meniscale”. Tali postumi, da ritenersi in atto stabilizzati, possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in una invalidità permanente del 13% (tredici per cento) come danno alla salute, tenuto conto dell'età e dell'attività svolta dal Paziente….Le spese sanitarie documentate pari a euro 4.434,00 appaiono eque e congrue.”
Tale valutazione, attesa la corretta motivazione sotto il profilo logico- espositivo e tecnico-scientifico, può essere posta alla base della liquidazione del danno alla persona, considerando le singole voci di danno, come sopra evidenziate.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), in applicazione delle tabelle milanesi, il danno biologico permanente ammonta ad € 34.387,00; il danno da invalidità temporanea parziale è pari ad € 11.212,50, somme liquidate all'attualità.
Il CTU, inoltre, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate pari ad € 4.434,00 sicché il totale ammonta ad € 50.033,50.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
In ordine, poi, alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a
SS.UU. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verificazione del danno ed il momento della liquidazione dello stesso, é possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale
4 danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito. Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni dovranno quindi essere calcolati gli interessi commisurati al tasso di rendimento annuale medio dei titoli di debito pubblico calcolati sull'importo, come devalutato alla data del sinistro
(11 gennaio 2015) e via via rivalutato anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico del soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2087/2019 R.G., promossa da contro Parte_1
, disattesa e respinta ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara la responsabilità del per il sinistro occorso all'attore Controparte_2 in data 11.1.2015;
2. per l'effetto condanna il al risarcimento dei Controparte_2 danni in favore dell'attore liquidati in complessivi € 50.033,50 oltre interessi come in parte motiva;
5 3. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, CP_1 di € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Patti, 29/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 2087/2019 R.G. promossa
DA
, , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MORMINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in C.DA Controparte_1 P.IVA_1
SAN MAURO, 5, FICARRA presso lo studio dell'avv. MARCHESE
FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex art. 2049 - 2051
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirlo
[...] Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni pari a complessivi € 70.205,00
(oltre spese mediche di € 6.123,00, interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo) subiti dallo stesso a causa del sinistro avvenuto in data 11.1.2015 allorquando – intorno all ore 17.30 - mentre percorreva la via Cupane della Frazione Rocca nel Comune di , in CP_1 direzione ME-PA, nei pressi di palazzo Cupane, rovinava a terra a causa
1 di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata e per di più ricoperta di foglie.
L'attore allegava di essere stato trasportato al P.S. del Nosocomio di
Sant'Agata di Militello ove gli veniva diagnosticato dapprima un
“trauma distorsivo ginocchio dx” e, a seguito di successivi e tempestivi accertamenti, una lesione ai legamenti crociati anteriori per cui gli veniva consigliato un intervento chirurgico, effettuato in data 9.9.2015 presso l'istituto San Siro di Milano, con conseguente terapia farmacologica - fisioterapica e presenza di postumi.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle avverse CP_1 domande.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta ctu medico- legale sulla persona dell'attore, la causa veniva dunque assegnata in decisione in data 16.10.2024, con concessione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c.
La fattispecie in esame richiama la tematica della responsabilità della
P.A. da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione di strade o vie pubbliche.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (ex multis Cass. Civ., n. 11016/2011;
n. 4495/2011; n. 4484/2011).
Nello specifico, dalla documentazione anche fotografica allegata
(esibita pure ai testimoni che hanno riconosciuto i luoghi) nonché dalla
2 prova per testi espletata all'udienza del 4.7.2022 è emerso che l'attore è rovinato sul marciapiede in questione per l'assenza di una mattonella, quindi per la disconnessione manto stradale, non visibile perché la buca era ricoperta da fogliame (cfr. dichiarazioni teste Testimone_1
). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste il
[...] Testimone_2 quale ha riferito: “mentre andavo in campagna ho visto una persona davanti a me che percorreva il marciapiede cadere improvvisamente a causa di una buca presente sul marciapiede…posso dire che la buca era ricoperta di foglie..”
L'attore ha provato il fatto, il danno e il nesso di causalità.
L convenuto non ha provato l'interruzione del nesso causale per CP_3 caso fortuito da ravvisare nella condotta del danneggiato.
Provato, dunque, l'an debeatur, essendo la caduta attorea unicamente riferibile al difetto di manutenzione del marciapiede, palesemente dissestato e senza che fosse segnalato dall'Ente in alcun modo, va esaminato l'aspetto relativo al quantum debeatur.
In ordine alla liquidazione del quantum, essendo il danno di tipo non patrimoniale, in quanto lesione dell'integrità fisica, occorre procedere ad una valutazione equitativa dello stesso.
La Cassazione ha individuato, quale criterio di riferimento, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano, riconoscendo ad esse, in applicazione dell'art. 3 della
Costituzione, valore di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1126 e
2056 c.c., salvo che non sussistano circostanze tali da giustificare lo scostamento da tale criterio.
Il Consulente ha accertato che: “il Sig. nel corso Parte_1 dell'incidente del 11/01/2015 ha subito “Trauma contusivo -distorsivo al ginocchio e caviglia destra”. Tali lesioni sono guarite in 150 giorni di cui
50 gg di I.T.A. , 30 di I.T.P. al 75%, 30 di I.T.P. al 50% e 40 giorni di I.T.P. al
25%. Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in
3 “lassità articolare conseguente a lesione legamentosa del legamento crociato anteriore al ginocchio destro trattata chirurgicamente e lesione meniscale”. Tali postumi, da ritenersi in atto stabilizzati, possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in una invalidità permanente del 13% (tredici per cento) come danno alla salute, tenuto conto dell'età e dell'attività svolta dal Paziente….Le spese sanitarie documentate pari a euro 4.434,00 appaiono eque e congrue.”
Tale valutazione, attesa la corretta motivazione sotto il profilo logico- espositivo e tecnico-scientifico, può essere posta alla base della liquidazione del danno alla persona, considerando le singole voci di danno, come sopra evidenziate.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), in applicazione delle tabelle milanesi, il danno biologico permanente ammonta ad € 34.387,00; il danno da invalidità temporanea parziale è pari ad € 11.212,50, somme liquidate all'attualità.
Il CTU, inoltre, ha ritenuto congrue le spese mediche documentate pari ad € 4.434,00 sicché il totale ammonta ad € 50.033,50.
Infine, occorre osservare che il danno biologico, in tutte le sue componenti, essendo soggetto, a liquidazione equitativa e comunque operata con riferimento a valori monetari attuali, non richiede alcuna rivalutazione.
In ordine, poi, alla richiesta di corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti a titolo di risarcimento danni, con la nota pronuncia a
SS.UU. n. 1712/95 la Corte di Cassazione ha rilevato che, in ipotesi di debiti di valore, atteso che la rivalutazione monetaria consente di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare, tenendo conto della svalutazione intervenuta tra il momento della verificazione del danno ed il momento della liquidazione dello stesso, é possibile individuare un'ulteriore voce di danno, determinata dal ritardo con il quale il danneggiato riceve la prestazione in denaro che costituisce, in termini monetari, l'equivalente del bene perduto. Tale
4 danno, consistente dunque nel danno da ritardo nel risarcimento, ossia nella mancata disponibilità di una somma di denaro che, se ottenuta immediatamente, al momento del verificarsi del danno, avrebbe consentito al danneggiato di conseguire determinati vantaggi (ad es. impiegando il denaro in modo da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria), ove provato, anche mediante presunzioni semplici, deve essere risarcito. Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni dovranno quindi essere calcolati gli interessi commisurati al tasso di rendimento annuale medio dei titoli di debito pubblico calcolati sull'importo, come devalutato alla data del sinistro
(11 gennaio 2015) e via via rivalutato anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico del soccombente e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
N. 2087/2019 R.G., promossa da contro Parte_1
, disattesa e respinta ogni contraria istanza, Controparte_2 eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara la responsabilità del per il sinistro occorso all'attore Controparte_2 in data 11.1.2015;
2. per l'effetto condanna il al risarcimento dei Controparte_2 danni in favore dell'attore liquidati in complessivi € 50.033,50 oltre interessi come in parte motiva;
5 3. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, CP_1 di € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico del convenuto. CP_1
Patti, 29/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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