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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3024/2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSUMECI C.F._1
LUIGI ANGELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
ROSELLA ANTONIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Precisate le conclusioni la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data
24.03.2024 - premesso di avere contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Lentini (SR) in data 15.12.1993
[...]
(trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) - ha chiesto al Tribunale di pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita che non si è opposta alla domanda Controparte_1
di separazione personale dei coniugi e, contestando ogni altra avversa richiesta, ne ha chiesto il rigetto.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle relative condizioni, si dà atto che le parti hanno raggiunto accordo di separazione del 03/10/2024 - sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro procuratori - depositato telematicamente in data
30/10/2024 e hanno chiesto di decidere in conformità alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“1) I coniugi presenti, da questo momento, reciprocamente, si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Nulla convengono i coniugi in ordine alla ex casa coniugale, atteso
che da gran tempo tra i due è cessata ogni qualsiasi forma di convivenza
o coabitazione;
3) QUANTO ALLE ULTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE.
I coniugi, in ordine alle rispettive posizioni e pretese economiche,
dichiarano di non avere - in tale ambito – null'altro a pretendere od a
ricevere ad alcun titolo e ragione.
2 4) La RA , consapevole e cosciente Controparte_1
della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara
di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte del SI
, dichiarando la stessa - in argomento – di Parte_1
disporre di un lavoro stabile che le permette di mantenere uno stile di
vita tanto attuale quanto paritario a quello goduto durante gli anni di
matrimonio;
5) Il SI , consapevole e cosciente della Parte_1
propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di
rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte della RA
, dichiarando lo stesso – in argomento – di Controparte_1
disporre di pensione di inabilità e/o invalidità al lavoro che gli permette
di mantenere uno stile di vita consono alle sue esigenze;
6) Le parti, infine, dichiarano di rilasciarsi, rispettivamente e
reciprocamente, con effetto immediato e liberatorio, lo spontaneo
consenso e la libera autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo del
passaporto;
7) Tra i procuratori delle parti si conviene che l'onere al deposito presso il fascicolo telematico della procedura in epigrafe resterà a carico dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo;
8) Spese tra le parti compensate ex lege”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni indicate dalle Parte_1 Controparte_1
parti.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, si deve evidenziare che tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo 3 Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3024/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3024/2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MUSUMECI C.F._1
LUIGI ANGELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
ROSELLA ANTONIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c.
1 Precisate le conclusioni la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data
24.03.2024 - premesso di avere contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Lentini (SR) in data 15.12.1993
[...]
(trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) - ha chiesto al Tribunale di pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si è costituita che non si è opposta alla domanda Controparte_1
di separazione personale dei coniugi e, contestando ogni altra avversa richiesta, ne ha chiesto il rigetto.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle relative condizioni, si dà atto che le parti hanno raggiunto accordo di separazione del 03/10/2024 - sottoscritto dalle parti personalmente e dai loro procuratori - depositato telematicamente in data
30/10/2024 e hanno chiesto di decidere in conformità alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“1) I coniugi presenti, da questo momento, reciprocamente, si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Nulla convengono i coniugi in ordine alla ex casa coniugale, atteso
che da gran tempo tra i due è cessata ogni qualsiasi forma di convivenza
o coabitazione;
3) QUANTO ALLE ULTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE.
I coniugi, in ordine alle rispettive posizioni e pretese economiche,
dichiarano di non avere - in tale ambito – null'altro a pretendere od a
ricevere ad alcun titolo e ragione.
2 4) La RA , consapevole e cosciente Controparte_1
della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara
di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte del SI
, dichiarando la stessa - in argomento – di Parte_1
disporre di un lavoro stabile che le permette di mantenere uno stile di
vita tanto attuale quanto paritario a quello goduto durante gli anni di
matrimonio;
5) Il SI , consapevole e cosciente della Parte_1
propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di
rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte della RA
, dichiarando lo stesso – in argomento – di Controparte_1
disporre di pensione di inabilità e/o invalidità al lavoro che gli permette
di mantenere uno stile di vita consono alle sue esigenze;
6) Le parti, infine, dichiarano di rilasciarsi, rispettivamente e
reciprocamente, con effetto immediato e liberatorio, lo spontaneo
consenso e la libera autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo del
passaporto;
7) Tra i procuratori delle parti si conviene che l'onere al deposito presso il fascicolo telematico della procedura in epigrafe resterà a carico dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo;
8) Spese tra le parti compensate ex lege”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni indicate dalle Parte_1 Controparte_1
parti.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio al maturare dei presupposti di legge, si deve evidenziare che tale domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, la presente sentenza non è definitiva e deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo 3 Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3024/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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