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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/11/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
LA Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 9052/2022 R.G.; promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI TA;
-parte attrice appellante-
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Tregnaghi;
C.F._2
-parte convenuta opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 12.06.2025, mediante rinvio, rispettivamente, alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello ed alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 23.22.2022 e depositato il 28.12.2022, con cui l'odierna
1 appellante (già attrice nel corso del giudizio di primo grado) ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale in funzione di Giudice d'Appello nei confronti dell'odierna appellata (già convenuta nel corso del giudizio Controparte_1
di primo grado), proponendo impugnazione, sulla base del motivo di cui in prosieguo, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 45/2022 emessa il 13.05.2022, pubblicata il 24.05.2022 e non notificata, a definizione del giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2386/2021 R.G., con cui è stata rigettata la domanda attorea di rimborso parziale quanto ad € 3.505,75 del prezzo anticipato per un pacchetto turistico acquistato il 10.12.2029 e mai goduto causa sopravvenuta pandemia Covid, chiedendo pertanto, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare l'appellata alla corresponsione del predetto importo oltre interessi di legge dalla domanda al saldo ed oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali per entrambi i gradi del giudizio;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.04.2023, con cui l'appellata ha contestato specificamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante, chiedendo quindi rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in appello, ovvero in subordine rigettare la pretesa alla rivalutazione e quella alla decorrenza degli interessi legali dalla domanda, con compensazione integrale delle spese di lite;
§.III. Dato atto che la causa è stata istruita in via documentale ed è stata ritenuta matura per la decisione in assenza di istanze per prova costituenda, venendo trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, previa concessione alle parti dei chiesti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuta, preliminarmente ed in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza dell'unico motivo di impugnazione con cui l'odierna appellante si duole della violazione
2 e/o errata applicazione al caso concreto della normativa emergenziale di cui all'art. 88 bis del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (così detto decreto Cura Italia):
- osservato, infatti, che il provvedimento gravato è incentrato pressoché unicamente sul richiamo alla legislazione emergenziale consistente nel citato d.l. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, oltre che nel d.l. n. 41/2021 convertito in legge
69/2021, che hanno introdotto il sistema dei voucher per congelare i rimborsi monetari a fronte dell'obbligo di fornire una prestazione equivalente nel periodo di durata del voucher stesso, il quale diverrà rimborsabile unicamente alla scadenza prevista dalla legge in caso di sua mancata fruizione, da ultimo estesa fino a 30 mesi dalla data di emissione, con l'ulteriore richiamo all'art. 182, comma 3 bis, legge n. 77/2020, a mente del quale, quanto ai voucher emessi nel corso del periodo emergenziale o relativi a contratti di viaggio con esecuzione prevista tra l'11.03.2020 ed il 30.09.2020, la cui risoluzione sia stata effettuata entro il 31.07.2020, l'emissione degli stessi può avvenire anche in assenza di accettazione da parte del cliente;
- considerato che le suddette previsioni, correttamente richiamate in astratto, non si attagliano tuttavia alla fattispecie specifica in esame, posto che l'originaria attrice, attuale appellante, non ha formulato richiesta di pagamento relativamente al voucher di
€ 1.294,25 consegnatole il 7.10.2020, ma si è limitata a richiedere il pagamento di €
3.505,75 (pari al valore residuo, ossia € 5.500,00 quali acconti anticipati per il viaggio poi annullato, detratto il valore del voucher emesso pari ad € 1.294,25 e dedotto l'importo di € 700,00 già versato dalla convenuta appellata il 2.10.2020) in esecuzione dell'impegno da quest'ultima assunto di rimborso monetario immediato, sia pure rateizzato mensilmente, senza il ricorso all'emissione, per tale ammontare, di alcun buono viaggio;
3 - ed invero, anche la sentenza impugnata correttamente valuta esistente il credito dell'attrice, salvo non ritenerlo immediatamente esigibile sull'assunto che la stessa debba attendere la scadenza di validità di un voucher per il valore di € 3.505,75 che tuttavia non risulta propostole dall'agenzia;
- né, peraltro, sono specificamente e tempestivamente contestate le circostanze dell'accredito di € 700,00 il 2.10.2020 (emergente anche ex actis, cfr. doc. 8 fascicolo attrice primo grado), della coeva comunicazione che anticipa un secondo acconto, mai arrivato (cfr. doc. 9), dell'ulteriore missiva del 4.12.2020 contenente promessa restitutoria per la parte non coperta dal voucher (cfr. doc. 11);
- pertanto, sulla scorta delle precedenti emergenze documentali, oltre tutto sostanzialmente pacifiche, non avendo l'appellante richiesto il pagamento della somma di € 1.294,25 di cui al voucher 7.10.2020 (questo sì esigibile nei termini sopra esposti), bensì della somma di € 3.505,75 mai oggetto di voucher e quindi esigibile, va accolta la domanda restitutoria proposta con l'atto di citazione;
- quanto agli accessori, premesso che trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria, gli interessi sono invece dovuti in misura di legge dalla domanda sino al saldo effettivo;
§.VI. Ritenuto, da ultimo, che le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo in base al valore della causa ed a natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza della convenuta appellata;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nel procedimento civile in grado di Appello iscritto al n. 9052/2022 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Verona n. 45/2022 emessa il 13.05.2022, pubblicata il 24.05.2022 e non notificata,
4 definitoria del giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2386/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o rigettata:
- condanna a restituire in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 3.505,75, oltre interessi in misura di legge dalla domanda sino al
[...]
saldo;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del primo grado e del presente grado di appello, liquidate,
[...]
rispettivamente, quelle del primo grado in € 870,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge, quelle del grado di appello in € 1.700,00 per compensi ed in € 174,00 per esposti oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge.
Verona, 27.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa LA Bellingeri)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
LA Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 9052/2022 R.G.; promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI TA;
-parte attrice appellante-
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. Francesco Tregnaghi;
C.F._2
-parte convenuta opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a verbale d'udienza del 12.06.2025, mediante rinvio, rispettivamente, alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello ed alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si intendono integralmente richiamate per relationem.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato tramite p.e.c. il 23.22.2022 e depositato il 28.12.2022, con cui l'odierna
1 appellante (già attrice nel corso del giudizio di primo grado) ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale in funzione di Giudice d'Appello nei confronti dell'odierna appellata (già convenuta nel corso del giudizio Controparte_1
di primo grado), proponendo impugnazione, sulla base del motivo di cui in prosieguo, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona n. 45/2022 emessa il 13.05.2022, pubblicata il 24.05.2022 e non notificata, a definizione del giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2386/2021 R.G., con cui è stata rigettata la domanda attorea di rimborso parziale quanto ad € 3.505,75 del prezzo anticipato per un pacchetto turistico acquistato il 10.12.2029 e mai goduto causa sopravvenuta pandemia Covid, chiedendo pertanto, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare l'appellata alla corresponsione del predetto importo oltre interessi di legge dalla domanda al saldo ed oltre rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali per entrambi i gradi del giudizio;
§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.04.2023, con cui l'appellata ha contestato specificamente i motivi di doglianza formulati dall'appellante, chiedendo quindi rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in appello, ovvero in subordine rigettare la pretesa alla rivalutazione e quella alla decorrenza degli interessi legali dalla domanda, con compensazione integrale delle spese di lite;
§.III. Dato atto che la causa è stata istruita in via documentale ed è stata ritenuta matura per la decisione in assenza di istanze per prova costituenda, venendo trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, previa concessione alle parti dei chiesti termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
§.IV. Ritenuta, preliminarmente ed in riforma della sentenza impugnata, la fondatezza dell'unico motivo di impugnazione con cui l'odierna appellante si duole della violazione
2 e/o errata applicazione al caso concreto della normativa emergenziale di cui all'art. 88 bis del d.l. n. 18 del 17.03.2020 (così detto decreto Cura Italia):
- osservato, infatti, che il provvedimento gravato è incentrato pressoché unicamente sul richiamo alla legislazione emergenziale consistente nel citato d.l. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, oltre che nel d.l. n. 41/2021 convertito in legge
69/2021, che hanno introdotto il sistema dei voucher per congelare i rimborsi monetari a fronte dell'obbligo di fornire una prestazione equivalente nel periodo di durata del voucher stesso, il quale diverrà rimborsabile unicamente alla scadenza prevista dalla legge in caso di sua mancata fruizione, da ultimo estesa fino a 30 mesi dalla data di emissione, con l'ulteriore richiamo all'art. 182, comma 3 bis, legge n. 77/2020, a mente del quale, quanto ai voucher emessi nel corso del periodo emergenziale o relativi a contratti di viaggio con esecuzione prevista tra l'11.03.2020 ed il 30.09.2020, la cui risoluzione sia stata effettuata entro il 31.07.2020, l'emissione degli stessi può avvenire anche in assenza di accettazione da parte del cliente;
- considerato che le suddette previsioni, correttamente richiamate in astratto, non si attagliano tuttavia alla fattispecie specifica in esame, posto che l'originaria attrice, attuale appellante, non ha formulato richiesta di pagamento relativamente al voucher di
€ 1.294,25 consegnatole il 7.10.2020, ma si è limitata a richiedere il pagamento di €
3.505,75 (pari al valore residuo, ossia € 5.500,00 quali acconti anticipati per il viaggio poi annullato, detratto il valore del voucher emesso pari ad € 1.294,25 e dedotto l'importo di € 700,00 già versato dalla convenuta appellata il 2.10.2020) in esecuzione dell'impegno da quest'ultima assunto di rimborso monetario immediato, sia pure rateizzato mensilmente, senza il ricorso all'emissione, per tale ammontare, di alcun buono viaggio;
3 - ed invero, anche la sentenza impugnata correttamente valuta esistente il credito dell'attrice, salvo non ritenerlo immediatamente esigibile sull'assunto che la stessa debba attendere la scadenza di validità di un voucher per il valore di € 3.505,75 che tuttavia non risulta propostole dall'agenzia;
- né, peraltro, sono specificamente e tempestivamente contestate le circostanze dell'accredito di € 700,00 il 2.10.2020 (emergente anche ex actis, cfr. doc. 8 fascicolo attrice primo grado), della coeva comunicazione che anticipa un secondo acconto, mai arrivato (cfr. doc. 9), dell'ulteriore missiva del 4.12.2020 contenente promessa restitutoria per la parte non coperta dal voucher (cfr. doc. 11);
- pertanto, sulla scorta delle precedenti emergenze documentali, oltre tutto sostanzialmente pacifiche, non avendo l'appellante richiesto il pagamento della somma di € 1.294,25 di cui al voucher 7.10.2020 (questo sì esigibile nei termini sopra esposti), bensì della somma di € 3.505,75 mai oggetto di voucher e quindi esigibile, va accolta la domanda restitutoria proposta con l'atto di citazione;
- quanto agli accessori, premesso che trattandosi di debito di valuta non è dovuta la rivalutazione monetaria, gli interessi sono invece dovuti in misura di legge dalla domanda sino al saldo effettivo;
§.VI. Ritenuto, da ultimo, che le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio, liquidate in dispositivo in base al valore della causa ed a natura e quantità dell'attività difensiva svolta, seguano la soccombenza della convenuta appellata;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nel procedimento civile in grado di Appello iscritto al n. 9052/2022 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di
Verona n. 45/2022 emessa il 13.05.2022, pubblicata il 24.05.2022 e non notificata,
4 definitoria del giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2386/2021 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e/o rigettata:
- condanna a restituire in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 3.505,75, oltre interessi in misura di legge dalla domanda sino al
[...]
saldo;
- condanna a rifondere in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese processuali del primo grado e del presente grado di appello, liquidate,
[...]
rispettivamente, quelle del primo grado in € 870,00 per compensi ed in € 125,00 per esposti oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge, quelle del grado di appello in € 1.700,00 per compensi ed in € 174,00 per esposti oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge.
Verona, 27.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa LA Bellingeri)
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