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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288/2021 promossa da: assistita dall'avv. CRISTOFARO PAOLO, ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio sito in VIA CRATI 81 87036 RENDE
ATTORE contro
(e per essa quale mandataria ), assistita Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. ROSSI MARCO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA VICOLO S. BERNARDINO, 5/A VERONA
CONVENUTO
OGGETTO: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato il 10.09.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.727/2021 emesso dal tribunale di Cosenza in data 28/06/2021 che ha intimato lei il pagamento della somma di € 28.612,37 oltre spese e competenze di monitorio, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto rinveniente dal saldo debitorio di un contratto di apertura di linea di credito mediante carta revolving e di un prestito personale, entrambi stipulati con DI
(Gruppo IN), nonché di un contratto di finanziamento finalizzato stipulato con IN.
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, l'opponente ha eccepito preliminarmente l'inefficacia del D.I. perché notificato privo di parti essenziali e il difetto di legittimazione attiva della pagina 1 di 5 ricorrente non essendovi prova delle cessioni del credito intervenute;
eccepiva inoltre la prescrizione del credito;
deduceva poi nel merito alcune illegittimità econometriche.
2. Si costituiva in giudizio la Società CR (recte la mandataria ) Controparte_2 contestando la opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni proposte.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; veniva disposta CTU econometrica espletata dal dott. ; ritenuta Persona_1 la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito riportati.
4.1 Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre (anche dell'effettiva inefficacia del D.I. per mancanza di parti essenziali).
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass.
S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez.
III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile
d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I,
22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pagina 2 di 5 produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III -
10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da vari rapporti, stipulati con la DI e con la IN.
Tali rapporti non venivano indicati nel ricorso monitorio (recte non risultano indicati nella copia del ricorso depositato dalla opponente e non vi è copia di tale ricorso depositato dalla opposta), non vengono compiutamente indicati nella comparsa di costituzione della opposta ma, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio (cui la comparsa fa riferimento allorquando cita i rapporti contrattuali), così possono ricostruirsi:
1) contratto di apertura di linea di credito di € 3000,00 mediante carta revolving del 16.07.2007
(doc. 3 monitorio) stipulato con la;
Controparte_3
2) contratto di prestito personale n. 008013699 di € 4.000 del 13.07.2006 (doc. 14 monitorio), anche esso stipulato con;
Controparte_3
3) contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di una autovettura di € 21820,00 del
30.09.2007 (doc. 10 monitorio), stipulato con IN PA
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria in forza alle varie operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che parte opposta, sin dalla fase monitoria la parte ricorrente aveva prodotto la seguente documentazione afferente le operazioni di cartolarizzazione:
• atto di cessione da IN a LO del 16.04.2013 (doc. 4);
• estratto di pubblicazione in G.U parte seconda n. 52 del 04.05.2013 afferente la pubblicazione di un contratto di cessione stipulato tra SPV Project e LO PA in data 29.04.2013 (doc. CP_4
5), quindi non riferibile al contratto di cui al punto precedente;
• contratto del 16.04.2016 stipulato tra SPV Project 130 Srl, LO PA e NC IF PA;
• copia di una missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 8 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da SPV Project CP_5 Pt_1
a NC IF (doc. 7)
• copia di una ulteriore missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 12 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da CP_5 Pt_1
SPV Project a NC IF (doc. 11)
• copia di una ulteriore missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 16 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da CP_5 Pt_1
SPV Project a NC IF (doc. 15).
In particolare, per come ricostruito dalla stessa opposta, apparirebbe che:
- in data 16.04.2013, la FIndomestic, con contratto di cessione, cedeva alla LO (prima cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei confronti della opponente (sebbene non vi sia prova alcuna della ricomprensione dei rapporti in rilievo tra quelli oggetto di cessione, non essendo stato depositato alcun allegato contrattuale o elenco di rapporti e non consentendo certo il contratto un chiaro riferimento a rapporti individuabili);
pagina 3 di 5 - in data 16.04.2016, LO., con contratto di cessione, cedeva, a sua volta, a NC IF S.p.A. (seconda cessionaria), tra gli altri, i medesimi rapporti ritenuti oggetto di lite.
Tanto premesso manca, quindi, alcuno specifico riferimento ai crediti ceduti, sia nella prima che nella seconda cessione.
Nel nostro caso, peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale si assume essere stata data notizia dell'avvenuta (prima) operazione di cartolarizzazione, oltre a non fornire indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780) è riferito ad altra operazione avvenuta tra altre parti e in altra data rispetto al contratto di cessione di cui alla prima operazione.
Non risulta poi prodotta prova della avvenuta pubblicazione in GU della seconda operazione di cartolarizzazione.
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata alla della avvenuta cessione a Pt_1
IF (valevole ai soli fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore) –stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva della opposta, è elemento idoneo a fornire la prova della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Appare infatti evidente che potrebbe ritenersi configurata una cessione comunicata da IF solo qualora risultasse documentata la sua titolarità in forza delle precedenti cessioni, come detto, non documentate nonostante la specifica contestazione operata dall'opponente nell'atto introduttivo.
Vi è poi da dire che parte opposta, nonostante lo specifico rilievo operato dal precedente istruttore nell'ordinanza con cui veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto (ritenuta, allo stato, la non manifesta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, non avendo nella qualità di cessionaria dei crediti asseritamente vantati da Controparte_1
DI TA s.p.a. (con cui ha concluso i contratti di finanziamento datati 16/7/2007 Parte_1 per l'importo di € 3.000,00 e 13/7/2006 per l'importo di € 4.000,00), da IN NC s.p.a. (con cui ha concluso il contratto di finanziamento datato 30/3/2007 per l'importo di € Parte_1
19.906,00), fornito la prova che i singoli crediti nei confronti dell'opponente rientrino fra quelli oggetto del contratto di cessione, non potendosi desumere la circostanza dal documento denominato “elenco crediti omissato” depositato in data 25/3/2022, trattandosi di foglio pressoché interamente omissato di cui non è dato stabilire la provenienza, né che trattasi del foglio allegato al contratto di cessione) non ha inteso integrare la documentazione a supporto della sua legittimazione nell'alveo della memoria istruttoria avendo depositato solo documenti relativi agli originari contratti.
L'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione rende superfluo l'esame del merito della domanda.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono, come detto, attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809 (€ 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e € 1.453 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 Cpc.
pagina 4 di 5 Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte soccombente, con obbligo di restituzione in favore dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 727/2021 emesso dal tribunale di Cosenza in data 28/06/2021;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle competenze di giudizio, che liquida in € 286,00 per sborsi e complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre CPA, IVA e rimborso forf. spese gen. 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CRISTOFARO PAOLO;
- pone definitivamente a carico dell'opposte le spese di CTU con obbligo di restituzione in favore dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
Cosenza, 16/06/2024
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288/2021 promossa da: assistita dall'avv. CRISTOFARO PAOLO, ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 il suo studio sito in VIA CRATI 81 87036 RENDE
ATTORE contro
(e per essa quale mandataria ), assistita Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. ROSSI MARCO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA VICOLO S. BERNARDINO, 5/A VERONA
CONVENUTO
OGGETTO: NCri (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato il 10.09.2021, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n.727/2021 emesso dal tribunale di Cosenza in data 28/06/2021 che ha intimato lei il pagamento della somma di € 28.612,37 oltre spese e competenze di monitorio, in forza del mancato pagamento di quanto dovuto rinveniente dal saldo debitorio di un contratto di apertura di linea di credito mediante carta revolving e di un prestito personale, entrambi stipulati con DI
(Gruppo IN), nonché di un contratto di finanziamento finalizzato stipulato con IN.
A fondamento della richiesta di revoca del monitorio, l'opponente ha eccepito preliminarmente l'inefficacia del D.I. perché notificato privo di parti essenziali e il difetto di legittimazione attiva della pagina 1 di 5 ricorrente non essendovi prova delle cessioni del credito intervenute;
eccepiva inoltre la prescrizione del credito;
deduceva poi nel merito alcune illegittimità econometriche.
2. Si costituiva in giudizio la Società CR (recte la mandataria ) Controparte_2 contestando la opposizione, rilevando l'infondatezza delle eccezioni proposte.
3. Esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione e valutata sfavorevolmente la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; veniva disposta CTU econometrica espletata dal dott. ; ritenuta Persona_1 la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Assegnata la causa allo scrivente, veniva poi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
4. L'opposizione è fondata, per i motivi di seguito riportati.
4.1 Nel merito, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto assorbente di tutte le altre (anche dell'effettiva inefficacia del D.I. per mancanza di parti essenziali).
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetterà all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass.
S.U., 16/02/2016, n. 2951).
Pertanto, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio – in questo caso l'odierno opposto, attore in senso sostanziale – alla luce della regola probatoria contenuta all'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Il convenuto potrà negare invece l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal secondo comma dell'art. 58 T.U.B. determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. L'art. 58 T.U.B., quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica. La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al blocco opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c..
Tuttavia, "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento – un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto" (Cass. Civ., Sez.
III, 31/01/2019, n. 2780).
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile
d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. Civ., sez. I,
22/02/2022, n.5857); "... è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la pagina 2 di 5 produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)" (Cassazione civile sez. III -
10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, il credito azionato in monitorio trae origine da vari rapporti, stipulati con la DI e con la IN.
Tali rapporti non venivano indicati nel ricorso monitorio (recte non risultano indicati nella copia del ricorso depositato dalla opponente e non vi è copia di tale ricorso depositato dalla opposta), non vengono compiutamente indicati nella comparsa di costituzione della opposta ma, sulla scorta della documentazione contenuta nel fascicolo monitorio (cui la comparsa fa riferimento allorquando cita i rapporti contrattuali), così possono ricostruirsi:
1) contratto di apertura di linea di credito di € 3000,00 mediante carta revolving del 16.07.2007
(doc. 3 monitorio) stipulato con la;
Controparte_3
2) contratto di prestito personale n. 008013699 di € 4.000 del 13.07.2006 (doc. 14 monitorio), anche esso stipulato con;
Controparte_3
3) contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di una autovettura di € 21820,00 del
30.09.2007 (doc. 10 monitorio), stipulato con IN PA
L'opponente ha contestato la prova della titolarità del credito in capo all'opposta cessionaria in forza alle varie operazioni di cartolarizzazione.
Preliminarmente, giova rilevare che parte opposta, sin dalla fase monitoria la parte ricorrente aveva prodotto la seguente documentazione afferente le operazioni di cartolarizzazione:
• atto di cessione da IN a LO del 16.04.2013 (doc. 4);
• estratto di pubblicazione in G.U parte seconda n. 52 del 04.05.2013 afferente la pubblicazione di un contratto di cessione stipulato tra SPV Project e LO PA in data 29.04.2013 (doc. CP_4
5), quindi non riferibile al contratto di cui al punto precedente;
• contratto del 16.04.2016 stipulato tra SPV Project 130 Srl, LO PA e NC IF PA;
• copia di una missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 8 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da SPV Project CP_5 Pt_1
a NC IF (doc. 7)
• copia di una ulteriore missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 12 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da CP_5 Pt_1
SPV Project a NC IF (doc. 11)
• copia di una ulteriore missiva del 14.06.2016 (di cui il successivo doc. 16 costituirebbe la prova di consegna) inviata da alla e comunicante la cessione di un rapporto da CP_5 Pt_1
SPV Project a NC IF (doc. 15).
In particolare, per come ricostruito dalla stessa opposta, apparirebbe che:
- in data 16.04.2013, la FIndomestic, con contratto di cessione, cedeva alla LO (prima cessionaria), tra gli altri, il credito vantato nei confronti della opponente (sebbene non vi sia prova alcuna della ricomprensione dei rapporti in rilievo tra quelli oggetto di cessione, non essendo stato depositato alcun allegato contrattuale o elenco di rapporti e non consentendo certo il contratto un chiaro riferimento a rapporti individuabili);
pagina 3 di 5 - in data 16.04.2016, LO., con contratto di cessione, cedeva, a sua volta, a NC IF S.p.A. (seconda cessionaria), tra gli altri, i medesimi rapporti ritenuti oggetto di lite.
Tanto premesso manca, quindi, alcuno specifico riferimento ai crediti ceduti, sia nella prima che nella seconda cessione.
Nel nostro caso, peraltro, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, con il quale si assume essere stata data notizia dell'avvenuta (prima) operazione di cartolarizzazione, oltre a non fornire indicazioni, sufficientemente specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando, per relationem, ad altre fonti (V. Cass. Civ., Sez. III, 31.01.2019, n. 2780) è riferito ad altra operazione avvenuta tra altre parti e in altra data rispetto al contratto di cessione di cui alla prima operazione.
Non risulta poi prodotta prova della avvenuta pubblicazione in GU della seconda operazione di cartolarizzazione.
Né la circostanza della comunicazione a mezzo raccomandata alla della avvenuta cessione a Pt_1
IF (valevole ai soli fini della efficacia della cessione nei confronti del debitore) –stante la contestazione dell'opponente circa la mancanza di prova della legittimazione attiva della opposta, è elemento idoneo a fornire la prova della titolarità del credito, che è elemento costitutivo del diritto azionato.
Appare infatti evidente che potrebbe ritenersi configurata una cessione comunicata da IF solo qualora risultasse documentata la sua titolarità in forza delle precedenti cessioni, come detto, non documentate nonostante la specifica contestazione operata dall'opponente nell'atto introduttivo.
Vi è poi da dire che parte opposta, nonostante lo specifico rilievo operato dal precedente istruttore nell'ordinanza con cui veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto (ritenuta, allo stato, la non manifesta infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, non avendo nella qualità di cessionaria dei crediti asseritamente vantati da Controparte_1
DI TA s.p.a. (con cui ha concluso i contratti di finanziamento datati 16/7/2007 Parte_1 per l'importo di € 3.000,00 e 13/7/2006 per l'importo di € 4.000,00), da IN NC s.p.a. (con cui ha concluso il contratto di finanziamento datato 30/3/2007 per l'importo di € Parte_1
19.906,00), fornito la prova che i singoli crediti nei confronti dell'opponente rientrino fra quelli oggetto del contratto di cessione, non potendosi desumere la circostanza dal documento denominato “elenco crediti omissato” depositato in data 25/3/2022, trattandosi di foglio pressoché interamente omissato di cui non è dato stabilire la provenienza, né che trattasi del foglio allegato al contratto di cessione) non ha inteso integrare la documentazione a supporto della sua legittimazione nell'alveo della memoria istruttoria avendo depositato solo documenti relativi agli originari contratti.
L'accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione rende superfluo l'esame del merito della domanda.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta, e si liquidano in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, ai minimi tabellari, avuto riguardo al limitato perimetro cognitivo dell'indagine ed al rilievo assorbente della questione giuridica trattata.
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata possono, come detto, attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014, - devono essere liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 3.809 (€ 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria e € 1.453 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 Cpc.
pagina 4 di 5 Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico della parte soccombente, con obbligo di restituzione in favore dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
P.Q.M.
il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 727/2021 emesso dal tribunale di Cosenza in data 28/06/2021;
- condanna parte opposta alla refusione, in favore dell'opponente, delle competenze di giudizio, che liquida in € 286,00 per sborsi e complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre CPA, IVA e rimborso forf. spese gen. 15%, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CRISTOFARO PAOLO;
- pone definitivamente a carico dell'opposte le spese di CTU con obbligo di restituzione in favore dell'attrice di quanto eventualmente anticipato.
Cosenza, 16/06/2024
Il Giudice
Pietro Sommella
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