Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1607/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
LETTE le note scritte depositate dai difensori costituiti;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1607/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
VISCOLO VINCENZO;
- opponente
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. ORNATI CP_1 P.IVA_1
ANDREA e dall' Avv. ZURLO RAFFAELE
- opposta
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sen- si dell'art. 306 c.p.c.
In via pregiudiziale, si osserva che sulla richiesta di estinzione del giudizio de- ve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico ed avendo natura sostanziale di senten- za (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Si dà atto, sul punto, che con istanza depositata telematicamente in data 8 otto- bre 2024, il difensore di parte opposta depositava rinuncia agli atti del giudizio e ac- cettazione della stessa da parte della opposta;
del pari, il difensore di parte opponente dava atto della intervenuta rinuncia agli atti nelle note di trattazione scritta depositate in data 26 marzo 2025 ai fini della partecipazione alla presente udienza.
Pertanto, va dato atto della rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., sus- sistendone i presupposti di legge (procura alle liti conferita al difensore con espressa facoltà di rinuncia agli atti;
accettazione della controparte).
Stante, inoltre, l' espresso accordo delle parti in tal senso (indicato nell' atto di rinuncia), va dichiarata ex artt. 92, e 306, ult. Co. c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Nola, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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