Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1683/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1683/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Daniele Letizia Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. – Avv. Natale Bonfiglio CP_1 C.F._2
convenuta
E
(C.F. ) CP_2 C.F._3
convenuto contumace
Conclusioni di parte attrice:
A. accertare, riconoscere e dichiarare che la struttura precaria frangisole in legno, metallo, vetri e tegole, a parziale protezione del terrazzo di proprietà dei sigg.
e ubicato al primo piano dello stabile CP_2 CP_3 condominiale “Primavera” di C/da San Gregorio del Comune di Capo
d'Orlando, distinto in Catasto al foglio di mappa 3, particella 376, subalterno
7, è stata costruita in violazione della distanza prescritta dall'art. 907 c.c. e, comunque, la medesima opera costituisce una innovazione vietata ex art. 1120 cod. civ., poiché altera il decoro architettonico del fabbricato condominiale;
B. per l'effetto condannare il sig. e la sig.ra in CP_2 CP_3
solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla illecita
1
C. condannare i convenuti, tutti in solido tra loro, a risarcire il sig. Parte_1 del danno dallo stesso subito in ragione della privazione della servitù di veduta, essendo quest'ultima l'effetto dell'abusiva limitazione del relativo godimento, da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., rilevando a tal fine la sola circostanza che l'attore sia stato privato dall'anno 2006 del diritto di esercitare pienamente la propria servitù di veduta;
D. condannare i convenuti, tutti in solido tra loro, a risarcire il sig. Parte_1 delle spese da questi sostenute per avviare la procedura di mediazione, che ammontano complessivamente ad € 66,96, oltre interessi legali;
E. condannare il sig. e la sig.ra in solido tra loro, CP_2 CP_3 al pagamento delle spese, e dei compensi di lite del presente giudizio, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15%, distraendole in favore del deducente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.
Conclusioni di parte convenuta:
I. Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità, e, comunque,
l'infondatezza delle domande avanzate dall'attore, per le ragioni sopra esposte,
e per l'effetto rigettarle tutte integralmente, e ciò per l'insussistenza della pretesa violazione degli artt. 907 e 1102 c.c.;
II. In via riconvenzionale, condannare l'attore all'eliminazione delle cause (perdite di acqua) e, quindi, al ripristino delle parti murarie del soffitto dell'appartamento di proprietà della convenuta, con la consequenziale intonacatura e tinteggiatura, nonché al risarcimento dei danni esistenziali patiti dalla stessa, da liquidarsi in via equitativa, anche previa nomina di CTU che si chiede si da ora ai fini dell'accertamento della provenienza delle infiltrazioni
d'acqua dall'appartamento dell'attore e della individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione delle dette cause e per il ripristino delle pregresse condizioni.
III. sempre in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che l'area antistante il box
– garage dell'odierno attore è di proprietà con la conseguenza che CP_4
l'odierna convenuta potrà utilizzarlo come gli altri condomini;
e, per l'effetto, condannare il medesimo attore alla rimozione dell'anzidetta striscia di delimitazione inibendogli l'uso esclusivo dell'area in parola;
2 IV. sempre in via riconvenzionale, inibire all'attore l'utilizzo del garage per civile abitazione, condannandolo pure alla concreta eliminazione delle trasformazioni interne effettuate, senza alcuna autorizzazione amministrativa e/o dei condomini, e idonee ad agevolare il detto uso illecito;
V. ritenere e dichiarare che l'attore non può stendere i panni dai balconi dell'appartamento di sua proprietà, invadendo la sottostante area e, quindi, condannarlo ad evitare la detta condotta su tutti i balconi esterni che danno sul terrazzo dell'odierna convenuta;
VI. Condannare l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere Parte_1 proprietario di un appartamento al secondo piano nell'edificio condominiale denominato
Palazzo Primavera, sito in Capo d'Orlando, C/da San Gregorio, catastalmente identificato al fg. 3, part. 376, sub. 11, e che i coniugi e proprietari CP_2 CP_3 dell'appartamento sottostante, dopo aver ottenuto la concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto precario frangisole a parziale protezione del terrazzo attiguo al loro appartamento, avevano realizzato opere di copertura ed isolamento della terrazza. Tuttavia, l'altezza della struttura aveva raggiunto i 3,30 m nella parte più alta e
2,70 m in quella più bassa;
essa era stata posta a soli 50/60 cm dalla soletta del balcone dell'attore, essendo stata elevata sino alla soglia del balcone sovrastante, debordando di circa 1,60 m. rispetto alla tamponatura esterna di esso.
Secondo l'attore, tale manufatto violerebbe quindi le distanze previste dall'art. 970
c.c., e costituirebbe altresì innovazione lesiva del decoro architettonico ai sensi dell'art. 1120 comma 2 c.c. Esso rappresenterebbe inoltre fonte sia di pericolo, stante il rischio di intromissione da parte di terzi, sia di pregiudizi, a causa della permanenza alla sua sommità di rifiuti e sudiciume, dell'eccessivo riscaldamento dei vani interni dell'immobile dell'attore, dell'impossibilità di sciorinare la biancheria e di esercitare la veduta appiombo.
Per tali ragioni, domandava la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Il convenuto , regolarmente citato, restava contumace. CP_2
La convenuta si costituiva contestando il dedotto avverso. CP_3
3 Deduceva in particolare come la tettoia fosse stata ancorata al muro perimetrale condominiale – e non al muro dal quale l'attore esercita la veduta – e come tale ancoraggio, oltre ad escludere l'applicazione dell'art. 907 c.c., risulti lecito tanto ex art. 1102 c.c., quanto alla luce dell'autorizzazione concessa dall'assemblea condominiale il
20/08/2005.
Poiché la copertura in questione ha anche funzione di garantire la sicurezza di chi si trovi sulla terrazza dal rischio di distacchi o cadute di materiali dai piani superiori, ed in considerazione della particolare conformazione dei luoghi, che esclude che l'attore subisca una limitazione del diritto di veduta fino alla base dell'edificio, chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
In via riconvenzionale, proponeva inoltre domanda di risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dal bagno del piano superiore, causa di vistose macchie di muffa, con caduta di calcinacci e pezzi di intonaco ammalorato.
Allegava inoltre che l'attore, in violazione dell'art. 1102 c.c. e dell'art. 26 del regolamento condominiale, aveva asservito ad uso personale esclusivo una parte del suolo condominiale che confina con la pubblica via, frontistante il garage di sua proprietà, delimitandolo senza alcuna autorizzazione con delle strisce gialle;
spiegava quindi domanda riconvenzionale volta ad accertare che, essendo l'area in questione di proprietà
la convenuta e gli altri condomini hanno diritto di utilizzarla, e a CP_4 condannare l'attore alla rimozione dei segni distintivi apposti.
La convenuta contestava altresì la violazione dell'art. 23-ter D.P.R. 380/2001 e dell'art. 19 del regolamento condominiale, per avere l'attore adibito ad uso residenziale il box/magazzino si usa proprietà, locandolo finanche a turisti nel periodo estivo, con pregiudizio della salubrità dell'intero edificio in mancanza di certificato di agibilità per fini abitativi;
ciò nonostante le diffide ad egli inviate dal Condominio. Domandava perciò di inibire all'attore l'utilizzo del garage per civile abitazione, condannandolo altresì all'eliminazione delle trasformazioni interne finalizzate ad assicurare un uso abitativo.
Infine, chiedeva l'inibitoria dell'attore a stendere i panni dal balcone, essendo ciò vietato dall'art. 29 del regolamento condominiale.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore replicava che, come rilevabile ictu oculi dalla documentazione fotografica in atti, la nuova costruzione realizzata dai coniugi pregiudica la visibilità in appiombo Controparte_5 esercitabile dai piani superiori, con ciò ledendo la relativa servitù di mantenimento già acquistata per usucapione dal 1975 (data di acquisto dell'appartamento) al 2005 (epoca della costruzione della tettoia).
4 Ribadiva che la distanza di appena 50/60 cm dalla soletta del proprio balcone, con un prolungamento di circa un 1,60 cm rispetto alla tamponatura esterna di esso, determinavano un danno alla salubrità, dal momento che la rifrazione del calore dei raggi solari sulle tegole canadesi utilizzate per la copertura del tetto a falda sulla veranda provocavano un accumulo spropositato di calore sul balcone, impedendone la fruizione anche solo per pochi minuti.
Contestava la sussistenza di perdita d'acqua dal proprio appartamento e la conseguente fondatezza della domanda risarcitoria ex adverso proposta in via riconvenzionale.
Contestava altresì di aver asservito ad uso personale una porzione di area adibita a parcheggio, deducendo trattarsi di una porzione necessaria al transito per poter accedere al box di sua proprietà, che deve perciò essere necessariamente lasciata libera, ed osservando che un uso più intenso della cosa comune da parte del partecipante, che non alteri la destinazione, non rappresenta una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini.
Infine, contestava di aver realizzato un cambio di destinazione d'uso del box e di averlo locato ad uso abitativo, tenuto conto che si tratta di locali assolutamente angusti, con una superficie di pochi metri quadrati, totalmente privi di servizi igienici e senza nessuna finestra, in quanto tali del tutto inidonei a soggiornarvi.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va dichiarata l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace, ex art. 7 c.p.c., con riferimento all'uso delle parti condominiali e, pertanto, alle domande riconvenzionali di parte convenuta di inibitoria a stendere i panni dal balcone (utilizzo della facciata esterna del fabbricato), all'appropriazione di uno spazio comune (utilizzo di parte condominiale) ed alla mutata destinazione del box ad uso abitativo (asservimento degli spazi comuni ad uso non consentito); domande, queste, che non sono connesse alle altre tematiche oggetto del giudizio, riguardanti la tettoia e le infiltrazioni, e non risultano perciò attratte alla competenza del tribunale.
La domanda riconvenzionale di parte convenuta riguardante le infiltrazioni è invece infondata, non essendo stato allegato neppure un principio di prova sulla sussistenza di tali, asserite infiltrazioni, che potesse giustificare un accertamento tecnico sul punto.
5 La domanda principale di parte attrice è fondata.
La questione che ci occupa in questa sede è stata recentemente affrontata funditus, in una fattispecie del tutto analoga da quella in esame, da Cass. 15906/2024, che ha ribadito il principio, già consolidato in giurisprudenza, per cui “il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita”
(così Cass. n. 955/2013 e, da ultimo, Cass. n. 5732/2019)”. In tali ipotesi, infatti, “il conflitto si pone non tanto tra diversi diritti di uso della cosa comune tra condomini
(l'ancoraggio del manufatto al muro condominiale non è, infatti, oggetto di contestazione), ma tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti”.
Anche sotto il profilo della diminuita sicurezza per i proprietari dell'appartamento sovrastante, l'arresto in esame ha “sottolineato come la Corte d'appello abbia – con valutazione di merito insindacabile in questa sede - accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e dei relativi allegati fotografici, che la realizzazione della copertura rende, in via potenziale, più agevole l'accesso – ad opera di terzi - all'appartamento dei controricorrenti, con pregiudizio alla sicurezza della loro proprietà”.
È appena il caso di evidenziare che a nulla rilevano, in questa sede, né la regolarità amministrativa dell'opera, dal momento che qualunque atto autorizzativo viene sempre rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, né l'autorizzazione espressa dall'assemblea condominiale, che riguarda appunto il diverso profilo dell'uso delle parti comuni, mentre nulla può disporre in ordine ai diritti inerenti le proprietà esclusive.
Poiché la ctu espletata in corso di giudizio ha consentito di verificare che la veranda realizzata dai convenuti sporge per circa 1,60 m rispetto alla tamponatura esterna del balcone dell'attore, gli stessi devono essere condannati al ripristino dello stato dei luoghi, mediante abbattimento o arretramento entro il predetto limite.
Risulta altresì fondata, per l'effetto, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice, dovendo i convenuti in solido essere condannati al pagamento in favore dell'attore della somma, equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., di € 200,00 annui dalla data di realizzazione del manufatto (2006) fino alla sua rimozione, oltre interessi al tasso legale
6 dalla scadenza delle singole annualità al soddisfo;
l'accoglimento della domanda di ripristino non consente infatti di utilizzare il criterio del minor valore del fabbricato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico dei convenuti in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di €
3.500,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 264,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1683/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda principale di parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, mediante abbattimento della veranda realizzata sul terrazzo o arretramento entro il limite della tamponatura esterna del balcone dell'attore;
2) accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di € 200,00 annui, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole annualità al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di eliminazione delle infiltrazioni e ripristino dello stato dei luoghi;
4) dichiara l'incompetenza per materia del tribunale in favore del giudice di pace con riferimento alle ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
5) condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi ed € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
6) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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