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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/07/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2025, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.-in qualità di procuratrice speciale di (C.F. Parte_1
), elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. DOMENICO LISO, C.F._1 che la rappresenta e difende, in forza di procura agli atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , elett.te dom.ta presso e nello Controparte_2 C.F._2 studio dell'avv. BRUNO BRUNETTI, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
(C.F.: ), elett.te domiciliato (anche Parte_2 C.F._3 telematicamente) presso l'avv. ANDREA MOLINELLI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
, (C.F. ); Controparte_4 C.F._5
ALTRE RESISTENTI, CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice, all'udienza dell'1/07/2025, instando per la compensazione delle spese di lite ha, per il resto, precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, ovvero:
“In via principale:
A) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 485 c.c. e 476 c.c., previa apertura della successione del sig. (C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
04/03/1932 e deceduto a Sils in Engadine - Svizzera in data 07/07/2011):
pagina 1 di 8 1) che il sig. (C.F. , nato a [...] C.F._4
EN - ccini
[...]
(C.F. nata a [...] – AN il 29.05.1960 Controparte_4 C.F._5
, Vi sig.ra Controparte_2
(C.F.: nata a [...] – AN il 16.10.1962 e residente in [...]
Giuse ani n. 1) ed il sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] - AN - il 01.11.1969 e ivi residente in [...]
20), sono eredi puri e semplici del de cuius;
Controparte_3
2) che il sig. (C.F. , nato a [...] C.F._4
EN - AN il 24.06.1966 e ivi residente in [...]), la sig.ra
[...]
(C.F. nata a [...] – A Controparte_4 C.F._5
e residente a [...]), la sig.ra Controparte_2
(C.F.: nata a [...] – AN il 16.10.196 C.F._2
Giuseppe Mario Marsigliani n. 1) ed il sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] - AN - il 01.11.1 ccini n. C.F._3
20), hanno accettato tacitamente l'eredità del de cuius;
Controparte_3
B) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della relativa sentenza […]”;
I resistenti, all'udienza dell'1/07/2025, instando per la compensazione delle spese di lite e associandosi alle richieste di parte ricorrente, hanno, per il resto, precisato le conclusioni come da rispettive memorie di costituzione, ovvero:
) “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il Sig. Parte_2
) è erede puro e semplice del de cuius Parte_2 C.F._3 _3
(C.F. , nato a [...] il [...] e deceduto a Sils in
[...] C.F._6
e - Sv 2011), con ogni conseguente statuizione;
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa;
che il Sig. (c.f. Parte_2
) ha accettato tacitamente l'eredità del de cuius (C.F. C.F._3 Controparte_3
, nato a [...] il [...] e deceduto a Si izzera C.F._6 in data 07/07/2011), con ogni conseguente statuizione;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza;
respingere e rigettare integralmente la domanda di pagamento delle spese, dei compensi ed accessori, formulata dal ricorrente […]”;
) “respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, Controparte_2 disattendere e respingere, perché infondata e comunque superata la domanda avanzata dalla
[...] ei confronti della Sig.ra […]”; Controparte_5 Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e n.q. di procuratrice speciale di , chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da
, deceduto in data 07/07/2011, da parte dei di lui figli, per aver questi Controparte_3 posto in essere comportamenti, compiuto atti e sottoscritto dichiarazioni tali da rendere inequivocabile la loro volontà di accettare siffatta eredità. pagina 2 di 8 A dimostrazione delle argomentazioni difensive, parte ricorrente depositava: - note di trascrizione della successione di;
- scrittura privata dell'8/03/2016, Controparte_3 sottoscritta dagli odierni resistenti, ivi qualificatisi coeredi;
- missiva del 24/09/2021, firmata dai resistenti per ottenere la liquidazione del saldo di un conto corrente bancario intestato al de cuius; - visure ipotecarie dell'immobile del defunto sito in Via Controparte_3
Puccini n. 20, EN (immobile, al momento del decesso, nel possesso dei figli e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 atteso che tutti e tre vi avevano la residenza, e il primo continuava a risiedervi, come da certificato storico di residenza parimenti versato in atti).
L'esigenza di promuovere il presente ricorso nasceva in seno alla procedura di divisione immobiliare endo-esecutiva ex art. 600 c.p.c., incardinata a seguito di procedura esecutiva immobiliare promossa dall'attuale ricorrente nei confronti del debitore Controparte_3
per la propria quota di ¼ dell'immobile sito a EN, alla Via G. Puccini n. 20,
[...] distinto al NCEU al foglio 6, part. 822, sub. 1, 2 e 3, pervenuto al predetto debitore e agli altri, odierni resistenti, ciascuno per la quota di ¼, per successione legittima del di loro padre,
successione trascritta al n. 11688 R.P. del 19/09/2012 e Controparte_3 successivamente rettificata con nota n. 13369 R.P. del 10/11/2015.
Nell'ambito del predetto giudizio di divisione, emergeva, difatti, il problema della mancata continuità delle trascrizioni, con riguardo all'immobile sottoposto a pignoramento e a successiva divisione giudiziale;
di qui, la necessità dell'accertamento richiesto nel presente procedimento.
Notificato regolarmente il ricorso, (debitore esecutato) Controparte_3
e (sorella comproprietaria dell'immobile) non si Controparte_4 costituivano, a differenza degli altri fratelli, comproprietari dell'immobile, Parte_2
e che, nel costituirsi, di fatto aderivano alle deduzioni svolte
[...] Controparte_2 dal ricorrente come si dirà subito dopo.
2. si dichiarava erede puro e semplice del padre Parte_2 _3
, avendo compiuto atti che presupponevano necessariamente la sua volontà di
[...] accettarne l'eredità, quali la richiesta di riscossione, nella misura di ¼, della somma depositata in un conto corrente intestato al padre (cfr. alla relazione n. 221-797870 UBS Switzerland), nonché la sottoscrizione della scrittura privata di data 08/03/2016, da cui risultava che i resistenti – qualificatisi espressamente “eredi” legittimi di _3
- avevano regolamentato “tutti gli adempimenti necessari al fine della divisione dell'intero
[...] compendio successorio”.
Tali circostanze erano state già evidenziate e documentate dal ricorrente (cfr. docc.
9. e 10. allig. ric. intr.).
Il resistente produceva altro documento comprovante l'accettazione pura e semplice dell'eredità in parola: il contratto di compravendita concluso da tutto i coeredi, quali venditori, dell'immobile sito in Sils (Svizzera), di proprietà del de cuius, a rogito dott.
[...]
Notaio in Samedan (Svizzera), sottoscritto in data 05/05/2017 (cfr. doc. 1 allig. Per_1 mem, cost.).
Aggiungeva, poi, che la prova della sua qualità di erede pure e semplice potesse, altresì, dedursi dalla sua residenza presso l'immobile facente parte dell'asse ereditario, sito in pagina 3 di 8 EN Via Puccini n. 20, idonea a configurare una accettazione "presunta" dell'eredità o
“una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità, di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2005, n. 16739), anche indipendentemente da un'accettazione vera e propria (Cass. civ., Sez. II, 19/03/1998, n. 2911)”.
Alla luce di tutta la predetta documentazione e delle deduzioni di cui alla comparsa di costituzione, aderiva – anche espressamente (cfr. verbale di udienza Parte_2 dell'1/07/2025) - alle affermazioni del ricorrente circa la propria accettazione tacita dell'eredità, rilevando di non aver trascritto l'accettazione dell'eredità per mancanza di interesse fino a quel momento e deducendo che vi avrebbe provveduto all'atto della vendita, da parte degli eredi, della proprietà dell'immobile sito a EN Via Puccini n. 20, insistendo, tuttavia, per la compensazione delle spese.
A tale ultimo proposito, deduceva che parte ricorrente, prima di avviare il presente giudizio, non aveva mai inviato ad esso resistente una richiesta stragiudiziale di quanto domandato giudizialmente in questa sede.
3. dopo aver rilevato preliminarmente di aver accettato puramente Controparte_2
e semplicemente l'eredità del padre attraverso la presentazione della denuncia di successione e la riscossione della propria quota delle somme giacenti sul conto corrente aperto in Svizzera dal padre, dava atto di aver espressamente accettato l'eredità paterna, con atto del 12/05/2025 a rogito Notaio (Rep. n. 32005-Racc. n. 16202), registrato a Persona_2
Fermo il 19/05/2025 al n. 1693 Serie 1T e trascritto in Ancona in pari data al n. 10644 R.G. e n. 7562 R.P.
La resistente rilevava la non intervenuta accettazione espressa dell'eredità in assenza di una qualsiasi necessità al riguardo, “rinviata al momento della cessione della proprietà del bene” sito in EN, oggetto di procedura espropriativa per la quota di spettanza del fratello e coerede . Controparte_3
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio per sopravvenuto disinteresse di parte ricorrente, attesa la dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità, e, comunque, il rigetto della domanda attorea perché infondata e comunque superata nei suoi confronti, con condanna di controparte alle spese di lite.
4. All'udienza del'1/07/2025, le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, concordando per la compensazione delle spese di lite;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
5. Si deve aprire una breve parentesi in ordine alla posizione di E, Controparte_2 invero, la dedotta accettazione espressa dell'eredità – salvo quanto si dirà in ordine alla data di tale accettazione – non potrebbe comportare le conseguenze di cui alle conclusioni tracciate dalla resistente.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in cui viene proposta una domanda volta all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità e nel corso del giudizio si accerti che l'erede ha, invece, accettato espressamente l'eredità, va, comunque, pronunciata sentenza di accoglimento della domanda, previa riqualificazione giuridica della fattispecie concreta da pagina 4 di 8 parte del giudice, come consentita dall'art. 113 c.p.c.1 e senza violazione dell'art. 112 c.p.c.2: "non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. la sentenza che, a fronte di una domanda volta ad accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, qualifichi la medesima fattispecie concreta come accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 c.c. anziché come comportamento concludente ex art. 476 c.c." (così, Cass., ord. n. 19016/2023).
Nel caso concreto, la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità e l'accertamento dell'accettazione espressa hanno il medesimo petitum sostanziale, ossia l'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità e della conseguente acquisizione della qualità di erede. La diversa qualificazione giuridica del modo di accettazione (tacita anziché espressa) non comporta mutamento della causa petendi, purché i fatti allegati siano sufficienti a supportare entrambe le qualificazioni. L'accertamento dell'accettazione dell'eredità, indipendentemente dalla modalità, produce gli stessi effetti giuridici (l'art. 474 c.c. configura due modalità alternative, accettazione tacita o espressa, per il raggiungimento del medesimo risultato giuridico). Né, avuto riguardo alla posizione della resistente, dal punto di vista processuale, la riqualificazione giuridica operata dal giudice comporterebbe violazione del principio del contraddittorio, laddove le parti abbiano avuto modo, come nella specie, di discutere sui fatti rilevanti per entrambe le qualificazioni.
Quanto sopra varrebbe, dunque, ad escludere il venir meno dell'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia nei confronti di , non sussistendo alcuna Controparte_2 ragione per rigettare per tale solo fatto la domanda.
A ben guardare, tuttavia, essendovi già stato un atto di accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente (i.e, riscossione della quota parte delle somme giacenti su un conto corrente svizzero del de cuis, come dalla stessa riconosciuta), antecedente all'accettazione espressa, intervenuta vieppiù oltre i dieci anni dall'apertura della successione, richiamato il principio semel heres semper heres, va più correttamente accertata e dichiarata, nella specie, l'accettazione tacita dell'eredità anche nei confronti di Controparte_2
Tanto chiarito, si prende atto di quanto dedotto da che ha aderito Parte_2 alle deduzioni svolte dal ricorrente, confermando la propria qualità di erede anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione e la sua espressa dichiarazione in udienza.
Resta da esaminare la posizione degli altri resistenti rimasti contumaci.
Come noto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato come i resistenti contumaci - unitamente al fratello che, come visto, oggi ha confermato Parte_2 espressamente la volontà di accettare l'eredità -, all'epoca del decesso di _3 , fossero nel possesso dei beni ereditari, e, in particolare, dell'immobile sito in _3
EN, Via Puccini n. 20 (ovvero quello oggetto, pro-quota, di procedura espropriativa), non solo avendo avuto la residenza presso tale immobile (come dimostrato con il relativo certificato di residenza3 e da cui emerge che ivi tuttora Controparte_3 risiede), ma avendo effettivamente occupato il bene (cfr. l'impegno di
[...] di liberare l'immobile dai suoi effetti personali assunto con scrittura Controparte_4 privata dell'8/03/2016), essendo anche nel possesso delle relative chiavi (cfr. scrittura privata da ultimo richiamata, allig. sub doc.
9. ric. intr.).
Costituisce ormai assodato approdo giurisprudenziale il principio secondo cui
“L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (tra le tante v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 15690 del 23 luglio 2020 Rv. 658781).
Ebbene, nessuno dei chiamati all'eredità nel possesso dei beni ha redatto l'inventario dei beni ereditari, come si può osservare dalle visure della Conservatoria depositate dal ricorrente, con la conseguenza che già sulla base di questo elemento gli stessi devono considerarsi eredi puri e semplici del de cuius, quantomeno con riguardo a
[...]
e (v. supra quanto osservato in ordine alla valenza Controparte_4 Parte_2 probatoria delle risultanze anagrafiche).
Vi sono, comunque, ulteriori elementi sulla cui base può ritenersi che gli odierni resistenti, ivi compresi i contumaci, siano da considerare eredi puri e semplici di _3
.
[...]
Per giurisprudenza concorde e consolidata, l'accettazione tacita presuppone:
- la consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
- un comportamento inequivoco del chiamato, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
In altri termini, l'acquisto della qualità di erede presuppone il compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre l'intenzione di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva, condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.
Con l'ordinanza n. 10544/2024, la Suprema Corte ha ricordato che “integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento”.
pagina 6 di 8 Si rammenta che dalla disamina della scrittura privata redatta e sottoscritta congiuntamente da tutti i chiamati all'eredità, figli del de cuius, in data 08/03/2016 (cfr. doc.
9. ric. intr.), emerge come i resistenti si siano qualificati essi stessi come eredi legittimi del loro padre, abbiano regolamentano “tutti gli adempimenti necessari al fine della divisione dell'intero compendio successorio”, assumendo obbligazioni di tipo fiscale-tributario4 e, soprattutto, rilasciando la volontà di porre in essere atti dispositivi (concordando la liquidazione di un Fondo Hedge per Euro 175.643,00; stabilendo le modalità di vendita degli immobili caduti in successione, ovvero quello sito a EN, Via Puccini n. 20, oggetto della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla odierna parte ricorrente, e quello sito in Svizzera, a St Moritz), che esulano dalla normale amministrazione dei beni ereditari.
Non ammette altra interpretazione, se non quella di una effettiva assunzione della qualità di erede, la successiva vendita dell'immobile sito in Svizzera, come documentata in atti dal convenuto Parte_2
Anche la richiesta di liquidazione, ciascuno pro-quota, del saldo di un conto corrente bancario svizzero già intestato al de cuis, quale si evince dal documento sottoscritto dagli eredi in data 24/09/2021 (cfr. doc. 10 ric. intr.), non lascia spazio ad ipotesi diverse dalla consapevole assunzione della qualità di erede.
Da tutto quanto sopra evidenziato, per come confermato in corso di causa, valutati i documenti versati in atti, nonché vagliato il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, può affermarsi che parte ricorrente ha ottemperato all'onere su di essa ricadente ex art. 2697 c.c., dimostrando l'esistenza della qualità di erede in capo a tutti i soggetti evocati in giudizio e, in particolare, dei convenuti rimasti contumaci, avendo gli altri costituiti comunque confermato quanto sin qui dedotto, sì da consentire l'accoglimento della domanda.
6. Viste, infine, la natura del procedimento e, nel complesso, la mancata resistenza da parte dei convenuti, e financo la comune volontà delle parti espressa in udienza dai resistenti costituitisi, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che (C.F. Controparte_3
, nato a [...] - AN il 24.06.1966 e ivi residente in [...]
n. 20), (C.F. , nata a Controparte_4 C.F._5
EN – AN il 29.05.1960 e residente a [...]),
(C.F.: nata a [...] – AN il Controparte_2 C.F._2
16.10.1962 e residente in [...]) e Parte_2
(C.F. , nato a [...] - AN - il 01.11.1969 e ivi
[...] C.F._3 residente in [...]), sono eredi puri e semplici del de cuius _3
, per averne accettato tacitamente l'eredità;
[...] 4 Segnatamente, hanno regolamentato le modalità di rimborso delle tasse di successione anticipate da una degli eredi, ovvero e hanno definito, altresì, le modalità di richiesta di rimborso Controparte_2 dell'Irpef 2011 del de cuius, pagina 7 di 8 ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità, con ogni conseguenza di legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Ancona, lì 06/VII/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il "potere-dovere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio trova fondamento nell'art. 113 c.p.c., che impone di seguire le norme del diritto nella pronuncia sulla causa, consentendo di applicare disposizioni e principi diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta all'esame". 2 Il “limite posto dall'art. 112 c.p.c. attiene infatti al divieto di porre a base della decisione fatti non allegati negli scritti difensivi, di pronunciare oltre i limiti della domanda mutando i fatti costitutivi o estintivi della pretesa, ovvero di decidere su questioni non oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio". pagina 5 di 8 3 Sul valore, invero, meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche cfr., tra le tante, Cass., ord. n. 3219/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 696/2025, promossa da:
(P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.-in qualità di procuratrice speciale di (C.F. Parte_1
), elett.te dom.ta presso e nello studio dell'avv. DOMENICO LISO, C.F._1 che la rappresenta e difende, in forza di procura agli atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , elett.te dom.ta presso e nello Controparte_2 C.F._2 studio dell'avv. BRUNO BRUNETTI, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
(C.F.: ), elett.te domiciliato (anche Parte_2 C.F._3 telematicamente) presso l'avv. ANDREA MOLINELLI, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTI
(C.F. ); Controparte_3 C.F._4
, (C.F. ); Controparte_4 C.F._5
ALTRE RESISTENTI, CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice, all'udienza dell'1/07/2025, instando per la compensazione delle spese di lite ha, per il resto, precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, ovvero:
“In via principale:
A) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 485 c.c. e 476 c.c., previa apertura della successione del sig. (C.F. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
04/03/1932 e deceduto a Sils in Engadine - Svizzera in data 07/07/2011):
pagina 1 di 8 1) che il sig. (C.F. , nato a [...] C.F._4
EN - ccini
[...]
(C.F. nata a [...] – AN il 29.05.1960 Controparte_4 C.F._5
, Vi sig.ra Controparte_2
(C.F.: nata a [...] – AN il 16.10.1962 e residente in [...]
Giuse ani n. 1) ed il sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] - AN - il 01.11.1969 e ivi residente in [...]
20), sono eredi puri e semplici del de cuius;
Controparte_3
2) che il sig. (C.F. , nato a [...] C.F._4
EN - AN il 24.06.1966 e ivi residente in [...]), la sig.ra
[...]
(C.F. nata a [...] – A Controparte_4 C.F._5
e residente a [...]), la sig.ra Controparte_2
(C.F.: nata a [...] – AN il 16.10.196 C.F._2
Giuseppe Mario Marsigliani n. 1) ed il sig. (C.F. Parte_2
, nato a [...] - AN - il 01.11.1 ccini n. C.F._3
20), hanno accettato tacitamente l'eredità del de cuius;
Controparte_3
B) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della relativa sentenza […]”;
I resistenti, all'udienza dell'1/07/2025, instando per la compensazione delle spese di lite e associandosi alle richieste di parte ricorrente, hanno, per il resto, precisato le conclusioni come da rispettive memorie di costituzione, ovvero:
) “accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che il Sig. Parte_2
) è erede puro e semplice del de cuius Parte_2 C.F._3 _3
(C.F. , nato a [...] il [...] e deceduto a Sils in
[...] C.F._6
e - Sv 2011), con ogni conseguente statuizione;
accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa;
che il Sig. (c.f. Parte_2
) ha accettato tacitamente l'eredità del de cuius (C.F. C.F._3 Controparte_3
, nato a [...] il [...] e deceduto a Si izzera C.F._6 in data 07/07/2011), con ogni conseguente statuizione;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Ancona di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza;
respingere e rigettare integralmente la domanda di pagamento delle spese, dei compensi ed accessori, formulata dal ricorrente […]”;
) “respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, Controparte_2 disattendere e respingere, perché infondata e comunque superata la domanda avanzata dalla
[...] ei confronti della Sig.ra […]”; Controparte_5 Controparte_2
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e n.q. di procuratrice speciale di , chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da
, deceduto in data 07/07/2011, da parte dei di lui figli, per aver questi Controparte_3 posto in essere comportamenti, compiuto atti e sottoscritto dichiarazioni tali da rendere inequivocabile la loro volontà di accettare siffatta eredità. pagina 2 di 8 A dimostrazione delle argomentazioni difensive, parte ricorrente depositava: - note di trascrizione della successione di;
- scrittura privata dell'8/03/2016, Controparte_3 sottoscritta dagli odierni resistenti, ivi qualificatisi coeredi;
- missiva del 24/09/2021, firmata dai resistenti per ottenere la liquidazione del saldo di un conto corrente bancario intestato al de cuius; - visure ipotecarie dell'immobile del defunto sito in Via Controparte_3
Puccini n. 20, EN (immobile, al momento del decesso, nel possesso dei figli e Controparte_3 Parte_2 Controparte_4 atteso che tutti e tre vi avevano la residenza, e il primo continuava a risiedervi, come da certificato storico di residenza parimenti versato in atti).
L'esigenza di promuovere il presente ricorso nasceva in seno alla procedura di divisione immobiliare endo-esecutiva ex art. 600 c.p.c., incardinata a seguito di procedura esecutiva immobiliare promossa dall'attuale ricorrente nei confronti del debitore Controparte_3
per la propria quota di ¼ dell'immobile sito a EN, alla Via G. Puccini n. 20,
[...] distinto al NCEU al foglio 6, part. 822, sub. 1, 2 e 3, pervenuto al predetto debitore e agli altri, odierni resistenti, ciascuno per la quota di ¼, per successione legittima del di loro padre,
successione trascritta al n. 11688 R.P. del 19/09/2012 e Controparte_3 successivamente rettificata con nota n. 13369 R.P. del 10/11/2015.
Nell'ambito del predetto giudizio di divisione, emergeva, difatti, il problema della mancata continuità delle trascrizioni, con riguardo all'immobile sottoposto a pignoramento e a successiva divisione giudiziale;
di qui, la necessità dell'accertamento richiesto nel presente procedimento.
Notificato regolarmente il ricorso, (debitore esecutato) Controparte_3
e (sorella comproprietaria dell'immobile) non si Controparte_4 costituivano, a differenza degli altri fratelli, comproprietari dell'immobile, Parte_2
e che, nel costituirsi, di fatto aderivano alle deduzioni svolte
[...] Controparte_2 dal ricorrente come si dirà subito dopo.
2. si dichiarava erede puro e semplice del padre Parte_2 _3
, avendo compiuto atti che presupponevano necessariamente la sua volontà di
[...] accettarne l'eredità, quali la richiesta di riscossione, nella misura di ¼, della somma depositata in un conto corrente intestato al padre (cfr. alla relazione n. 221-797870 UBS Switzerland), nonché la sottoscrizione della scrittura privata di data 08/03/2016, da cui risultava che i resistenti – qualificatisi espressamente “eredi” legittimi di _3
- avevano regolamentato “tutti gli adempimenti necessari al fine della divisione dell'intero
[...] compendio successorio”.
Tali circostanze erano state già evidenziate e documentate dal ricorrente (cfr. docc.
9. e 10. allig. ric. intr.).
Il resistente produceva altro documento comprovante l'accettazione pura e semplice dell'eredità in parola: il contratto di compravendita concluso da tutto i coeredi, quali venditori, dell'immobile sito in Sils (Svizzera), di proprietà del de cuius, a rogito dott.
[...]
Notaio in Samedan (Svizzera), sottoscritto in data 05/05/2017 (cfr. doc. 1 allig. Per_1 mem, cost.).
Aggiungeva, poi, che la prova della sua qualità di erede pure e semplice potesse, altresì, dedursi dalla sua residenza presso l'immobile facente parte dell'asse ereditario, sito in pagina 3 di 8 EN Via Puccini n. 20, idonea a configurare una accettazione "presunta" dell'eredità o
“una fattispecie complessa di accettazione ex lege della eredità, di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2005, n. 16739), anche indipendentemente da un'accettazione vera e propria (Cass. civ., Sez. II, 19/03/1998, n. 2911)”.
Alla luce di tutta la predetta documentazione e delle deduzioni di cui alla comparsa di costituzione, aderiva – anche espressamente (cfr. verbale di udienza Parte_2 dell'1/07/2025) - alle affermazioni del ricorrente circa la propria accettazione tacita dell'eredità, rilevando di non aver trascritto l'accettazione dell'eredità per mancanza di interesse fino a quel momento e deducendo che vi avrebbe provveduto all'atto della vendita, da parte degli eredi, della proprietà dell'immobile sito a EN Via Puccini n. 20, insistendo, tuttavia, per la compensazione delle spese.
A tale ultimo proposito, deduceva che parte ricorrente, prima di avviare il presente giudizio, non aveva mai inviato ad esso resistente una richiesta stragiudiziale di quanto domandato giudizialmente in questa sede.
3. dopo aver rilevato preliminarmente di aver accettato puramente Controparte_2
e semplicemente l'eredità del padre attraverso la presentazione della denuncia di successione e la riscossione della propria quota delle somme giacenti sul conto corrente aperto in Svizzera dal padre, dava atto di aver espressamente accettato l'eredità paterna, con atto del 12/05/2025 a rogito Notaio (Rep. n. 32005-Racc. n. 16202), registrato a Persona_2
Fermo il 19/05/2025 al n. 1693 Serie 1T e trascritto in Ancona in pari data al n. 10644 R.G. e n. 7562 R.P.
La resistente rilevava la non intervenuta accettazione espressa dell'eredità in assenza di una qualsiasi necessità al riguardo, “rinviata al momento della cessione della proprietà del bene” sito in EN, oggetto di procedura espropriativa per la quota di spettanza del fratello e coerede . Controparte_3
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo di essere estromessa dal giudizio per sopravvenuto disinteresse di parte ricorrente, attesa la dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità, e, comunque, il rigetto della domanda attorea perché infondata e comunque superata nei suoi confronti, con condanna di controparte alle spese di lite.
4. All'udienza del'1/07/2025, le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi, concordando per la compensazione delle spese di lite;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
5. Si deve aprire una breve parentesi in ordine alla posizione di E, Controparte_2 invero, la dedotta accettazione espressa dell'eredità – salvo quanto si dirà in ordine alla data di tale accettazione – non potrebbe comportare le conseguenze di cui alle conclusioni tracciate dalla resistente.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte, nel caso in cui viene proposta una domanda volta all'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità e nel corso del giudizio si accerti che l'erede ha, invece, accettato espressamente l'eredità, va, comunque, pronunciata sentenza di accoglimento della domanda, previa riqualificazione giuridica della fattispecie concreta da pagina 4 di 8 parte del giudice, come consentita dall'art. 113 c.p.c.1 e senza violazione dell'art. 112 c.p.c.2: "non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. la sentenza che, a fronte di una domanda volta ad accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, qualifichi la medesima fattispecie concreta come accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 c.c. anziché come comportamento concludente ex art. 476 c.c." (così, Cass., ord. n. 19016/2023).
Nel caso concreto, la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità e l'accertamento dell'accettazione espressa hanno il medesimo petitum sostanziale, ossia l'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'eredità e della conseguente acquisizione della qualità di erede. La diversa qualificazione giuridica del modo di accettazione (tacita anziché espressa) non comporta mutamento della causa petendi, purché i fatti allegati siano sufficienti a supportare entrambe le qualificazioni. L'accertamento dell'accettazione dell'eredità, indipendentemente dalla modalità, produce gli stessi effetti giuridici (l'art. 474 c.c. configura due modalità alternative, accettazione tacita o espressa, per il raggiungimento del medesimo risultato giuridico). Né, avuto riguardo alla posizione della resistente, dal punto di vista processuale, la riqualificazione giuridica operata dal giudice comporterebbe violazione del principio del contraddittorio, laddove le parti abbiano avuto modo, come nella specie, di discutere sui fatti rilevanti per entrambe le qualificazioni.
Quanto sopra varrebbe, dunque, ad escludere il venir meno dell'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia nei confronti di , non sussistendo alcuna Controparte_2 ragione per rigettare per tale solo fatto la domanda.
A ben guardare, tuttavia, essendovi già stato un atto di accettazione tacita dell'eredità da parte della resistente (i.e, riscossione della quota parte delle somme giacenti su un conto corrente svizzero del de cuis, come dalla stessa riconosciuta), antecedente all'accettazione espressa, intervenuta vieppiù oltre i dieci anni dall'apertura della successione, richiamato il principio semel heres semper heres, va più correttamente accertata e dichiarata, nella specie, l'accettazione tacita dell'eredità anche nei confronti di Controparte_2
Tanto chiarito, si prende atto di quanto dedotto da che ha aderito Parte_2 alle deduzioni svolte dal ricorrente, confermando la propria qualità di erede anche attraverso la produzione di ulteriore documentazione e la sua espressa dichiarazione in udienza.
Resta da esaminare la posizione degli altri resistenti rimasti contumaci.
Come noto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato come i resistenti contumaci - unitamente al fratello che, come visto, oggi ha confermato Parte_2 espressamente la volontà di accettare l'eredità -, all'epoca del decesso di _3 , fossero nel possesso dei beni ereditari, e, in particolare, dell'immobile sito in _3
EN, Via Puccini n. 20 (ovvero quello oggetto, pro-quota, di procedura espropriativa), non solo avendo avuto la residenza presso tale immobile (come dimostrato con il relativo certificato di residenza3 e da cui emerge che ivi tuttora Controparte_3 risiede), ma avendo effettivamente occupato il bene (cfr. l'impegno di
[...] di liberare l'immobile dai suoi effetti personali assunto con scrittura Controparte_4 privata dell'8/03/2016), essendo anche nel possesso delle relative chiavi (cfr. scrittura privata da ultimo richiamata, allig. sub doc.
9. ric. intr.).
Costituisce ormai assodato approdo giurisprudenziale il principio secondo cui
“L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius” (tra le tante v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 15690 del 23 luglio 2020 Rv. 658781).
Ebbene, nessuno dei chiamati all'eredità nel possesso dei beni ha redatto l'inventario dei beni ereditari, come si può osservare dalle visure della Conservatoria depositate dal ricorrente, con la conseguenza che già sulla base di questo elemento gli stessi devono considerarsi eredi puri e semplici del de cuius, quantomeno con riguardo a
[...]
e (v. supra quanto osservato in ordine alla valenza Controparte_4 Parte_2 probatoria delle risultanze anagrafiche).
Vi sono, comunque, ulteriori elementi sulla cui base può ritenersi che gli odierni resistenti, ivi compresi i contumaci, siano da considerare eredi puri e semplici di _3
.
[...]
Per giurisprudenza concorde e consolidata, l'accettazione tacita presuppone:
- la consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
- un comportamento inequivoco del chiamato, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
In altri termini, l'acquisto della qualità di erede presuppone il compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre l'intenzione di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva, condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale.
Con l'ordinanza n. 10544/2024, la Suprema Corte ha ricordato che “integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, spetta al giudice di merito il relativo accertamento”.
pagina 6 di 8 Si rammenta che dalla disamina della scrittura privata redatta e sottoscritta congiuntamente da tutti i chiamati all'eredità, figli del de cuius, in data 08/03/2016 (cfr. doc.
9. ric. intr.), emerge come i resistenti si siano qualificati essi stessi come eredi legittimi del loro padre, abbiano regolamentano “tutti gli adempimenti necessari al fine della divisione dell'intero compendio successorio”, assumendo obbligazioni di tipo fiscale-tributario4 e, soprattutto, rilasciando la volontà di porre in essere atti dispositivi (concordando la liquidazione di un Fondo Hedge per Euro 175.643,00; stabilendo le modalità di vendita degli immobili caduti in successione, ovvero quello sito a EN, Via Puccini n. 20, oggetto della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla odierna parte ricorrente, e quello sito in Svizzera, a St Moritz), che esulano dalla normale amministrazione dei beni ereditari.
Non ammette altra interpretazione, se non quella di una effettiva assunzione della qualità di erede, la successiva vendita dell'immobile sito in Svizzera, come documentata in atti dal convenuto Parte_2
Anche la richiesta di liquidazione, ciascuno pro-quota, del saldo di un conto corrente bancario svizzero già intestato al de cuis, quale si evince dal documento sottoscritto dagli eredi in data 24/09/2021 (cfr. doc. 10 ric. intr.), non lascia spazio ad ipotesi diverse dalla consapevole assunzione della qualità di erede.
Da tutto quanto sopra evidenziato, per come confermato in corso di causa, valutati i documenti versati in atti, nonché vagliato il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti, può affermarsi che parte ricorrente ha ottemperato all'onere su di essa ricadente ex art. 2697 c.c., dimostrando l'esistenza della qualità di erede in capo a tutti i soggetti evocati in giudizio e, in particolare, dei convenuti rimasti contumaci, avendo gli altri costituiti comunque confermato quanto sin qui dedotto, sì da consentire l'accoglimento della domanda.
6. Viste, infine, la natura del procedimento e, nel complesso, la mancata resistenza da parte dei convenuti, e financo la comune volontà delle parti espressa in udienza dai resistenti costituitisi, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA che (C.F. Controparte_3
, nato a [...] - AN il 24.06.1966 e ivi residente in [...]
n. 20), (C.F. , nata a Controparte_4 C.F._5
EN – AN il 29.05.1960 e residente a [...]),
(C.F.: nata a [...] – AN il Controparte_2 C.F._2
16.10.1962 e residente in [...]) e Parte_2
(C.F. , nato a [...] - AN - il 01.11.1969 e ivi
[...] C.F._3 residente in [...]), sono eredi puri e semplici del de cuius _3
, per averne accettato tacitamente l'eredità;
[...] 4 Segnatamente, hanno regolamentato le modalità di rimborso delle tasse di successione anticipate da una degli eredi, ovvero e hanno definito, altresì, le modalità di richiesta di rimborso Controparte_2 dell'Irpef 2011 del de cuius, pagina 7 di 8 ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità, con ogni conseguenza di legge;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Ancona, lì 06/VII/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il "potere-dovere del giudice di riqualificazione giuridica dei fatti e rapporti dedotti in giudizio trova fondamento nell'art. 113 c.p.c., che impone di seguire le norme del diritto nella pronuncia sulla causa, consentendo di applicare disposizioni e principi diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta all'esame". 2 Il “limite posto dall'art. 112 c.p.c. attiene infatti al divieto di porre a base della decisione fatti non allegati negli scritti difensivi, di pronunciare oltre i limiti della domanda mutando i fatti costitutivi o estintivi della pretesa, ovvero di decidere su questioni non oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio". pagina 5 di 8 3 Sul valore, invero, meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche cfr., tra le tante, Cass., ord. n. 3219/2024.