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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3501/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3501/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SPINELLI Parte_1
MANUELA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ERIKA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 25.11.2025 : “L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore sarà come di seguito regolamentato: Persona_1
- nulla va disposto in ordine alla casa familiare, la cui destinazione segue l'ordinario regime dominicale;
pagina 1 - la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione Per_1 presso la madre;
fino all'età di 3 anni della bambina, il padre potrà vederla e tenerla con sé la domenica dalle 9,30 alle 17,30-18 a settimane alterne, nonché tutti i sabato mattina dalle 9 alle
12,30 e durante la settimana potrà incontrarla, a casa della madre, in tre pomeriggi
(indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 17,30 alle 19,30 quando non la incontra di domenica e due pomeriggi (indicativamente il mercoledì e il venerdì, con gli stessi orari) quando la vede di domenica;
dall'età di 3 anni e fino ai 6 anni, il padre potrà tenere con sé a fine settimana alterni, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera alle 19,30, con pernottamento, ferme restando le modalità di visita infrasettimanale;
dall'età di 6 anni potrà pernottare presso il padre anche la notte tra venerdì e sabato e Per_1 dunque, a settimane alterne, il sig. terrà con sé dal venerdì pomeriggio alla CP_1 Per_1 domenica sera alle 21 (le 22,00 nel periodo estivo); quando il sig. incontra a casa della madre, avrà cura che non siano presenti i nonni CP_1 Per_1 paterni;
quando si reca dal padre la sig.ra si asterrà dall'essere presente;
i nonni Per_1 Pt_1 paterni potranno incontrare nelle domeniche (o nei fine settimana) di spettanza del padre, che Per_1 avrà cura in ogni caso di mantenere spazi adeguati per il rapporto personale con la figlia;
il padre potrà inoltre incontrare la figlia minore per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che la figlia trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua ecc.); fino all'età di 3 anni continuerà a pernottare presso la madre e i tempi di visita per il padre saranno quelli previsti Per_1 per la domenica;
dopo i 3 anni potrà pernottare presso il padre e varranno le modalità previste per il fine settimana;
le parti si impegnano a garantirsi reciprocamente l'accesso alle informazioni relative alla cura e all'istruzione della figlia minore e a comunicarsi ogni informazione utile all'effettivo esercizio di una genitorialità condivisa;
- il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 complessivi, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
le spese straordinarie relative alla figlia sono suddivise tra le parti in misura del 50% per ciascuno;
la misura dell'assegno decorrerà da ottobre 2025; l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito a metà da entrambi i genitori”.
pagina 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata dalla sua relazione con Ha rappresentato che il rapporto di Per_1 Controparte_1 coppia si è deteriorato a causa di contrasti e della incompatibilità di carattere, inducendola a fissare la residenza a Staffolo con la bambina, mentre il risiede a Camerata Picena. Ha chiesto CP_1 principalmente la determinazione del contributo paterno al mantenimento della bambina e la ripartizione delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi, ha contestato le allegazioni avversarie ed ha chiesto una diversa regolamentazione del contributo economico.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che sia omologata dal Tribunale;
nell'occasione le parti hanno espressamente rinunciato ad ogni altra domanda ed in particolare la sig.ra ha dichiarato di voler soprassedere al momento alla domanda di rilascio del Parte_1 passaporto, “tenuto conto delle attuali condizioni socio-politiche di Cuba”; esse inoltre hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso di mediazione intrapreso.
Hanno pertanto chiesto che la causa sia rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda può essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento della figlia minore agli Per_1 incontri di con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono all'interesse Per_1 superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze della minore, tenendo conto del graduale modificarsi di tali esigenze con il progredire dell'età. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza della bambina con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Opportunamente i sigg.ri e si sono impegnati a proseguire il percorso di Parte_1 CP_1 mediazione intrapreso e comunque a garantirsi un'adeguata reciproca comunicazione nell'interesse della figlia minore.
3. L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 25.11.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3501/2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. SPINELLI Parte_1
MANUELA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDI ERIKA per procura in calce Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 25.11.2025 : “L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore sarà come di seguito regolamentato: Persona_1
- nulla va disposto in ordine alla casa familiare, la cui destinazione segue l'ordinario regime dominicale;
pagina 1 - la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con domiciliazione Per_1 presso la madre;
fino all'età di 3 anni della bambina, il padre potrà vederla e tenerla con sé la domenica dalle 9,30 alle 17,30-18 a settimane alterne, nonché tutti i sabato mattina dalle 9 alle
12,30 e durante la settimana potrà incontrarla, a casa della madre, in tre pomeriggi
(indicativamente lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 17,30 alle 19,30 quando non la incontra di domenica e due pomeriggi (indicativamente il mercoledì e il venerdì, con gli stessi orari) quando la vede di domenica;
dall'età di 3 anni e fino ai 6 anni, il padre potrà tenere con sé a fine settimana alterni, dal Per_1 sabato mattina alla domenica sera alle 19,30, con pernottamento, ferme restando le modalità di visita infrasettimanale;
dall'età di 6 anni potrà pernottare presso il padre anche la notte tra venerdì e sabato e Per_1 dunque, a settimane alterne, il sig. terrà con sé dal venerdì pomeriggio alla CP_1 Per_1 domenica sera alle 21 (le 22,00 nel periodo estivo); quando il sig. incontra a casa della madre, avrà cura che non siano presenti i nonni CP_1 Per_1 paterni;
quando si reca dal padre la sig.ra si asterrà dall'essere presente;
i nonni Per_1 Pt_1 paterni potranno incontrare nelle domeniche (o nei fine settimana) di spettanza del padre, che Per_1 avrà cura in ogni caso di mantenere spazi adeguati per il rapporto personale con la figlia;
il padre potrà inoltre incontrare la figlia minore per 5 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie, per 3 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali e per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo estivo, il tutto in modo che la figlia trascorra alternativamente con entrambi i genitori le festività (25 e 26 dicembre, 1 gennaio, Pasqua ecc.); fino all'età di 3 anni continuerà a pernottare presso la madre e i tempi di visita per il padre saranno quelli previsti Per_1 per la domenica;
dopo i 3 anni potrà pernottare presso il padre e varranno le modalità previste per il fine settimana;
le parti si impegnano a garantirsi reciprocamente l'accesso alle informazioni relative alla cura e all'istruzione della figlia minore e a comunicarsi ogni informazione utile all'effettivo esercizio di una genitorialità condivisa;
- il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 300,00 complessivi, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento della figlia, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1 rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat;
le spese straordinarie relative alla figlia sono suddivise tra le parti in misura del 50% per ciascuno;
la misura dell'assegno decorrerà da ottobre 2025; l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito a metà da entrambi i genitori”.
pagina 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di Parte_1 ottenere la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata dalla sua relazione con Ha rappresentato che il rapporto di Per_1 Controparte_1 coppia si è deteriorato a causa di contrasti e della incompatibilità di carattere, inducendola a fissare la residenza a Staffolo con la bambina, mentre il risiede a Camerata Picena. Ha chiesto CP_1 principalmente la determinazione del contributo paterno al mantenimento della bambina e la ripartizione delle spese straordinarie.
Il resistente, costituendosi, ha contestato le allegazioni avversarie ed ha chiesto una diversa regolamentazione del contributo economico.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è stato messo in grado di intervenire ed ha apposto il proprio “visto” in data 9.12.2025.
Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 25.11.2025, il giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa (riportata nel verbale di udienza) che le parti hanno accettato e fatto propria, chiedendo che sia omologata dal Tribunale;
nell'occasione le parti hanno espressamente rinunciato ad ogni altra domanda ed in particolare la sig.ra ha dichiarato di voler soprassedere al momento alla domanda di rilascio del Parte_1 passaporto, “tenuto conto delle attuali condizioni socio-politiche di Cuba”; esse inoltre hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso di mediazione intrapreso.
Hanno pertanto chiesto che la causa sia rimessa in decisione rinunciando ai termini per memorie.
2. La domanda può essere accolta.
Le condizioni concordate tra le parti, relativamente all'affidamento della figlia minore agli Per_1 incontri di con il genitore non collocatario e al suo mantenimento rispondono all'interesse Per_1 superiore della prole e della famiglia ed in particolare alle esigenze della minore, tenendo conto del graduale modificarsi di tali esigenze con il progredire dell'età. Tali condizioni sono inoltre proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, considerata la convivenza della bambina con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Opportunamente i sigg.ri e si sono impegnati a proseguire il percorso di Parte_1 CP_1 mediazione intrapreso e comunque a garantirsi un'adeguata reciproca comunicazione nell'interesse della figlia minore.
3. L'accordo esonera il Tribunale dallo scrutinio delle restanti domande, a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, così come precisate all'udienza del 25.11.2025, sopra riportate;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4