Articolo 30 sexies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 30Articolo 30 septies
Versione
30 giugno 2015
Art. 30-sexies. (( (Funzione attuariale) )) (( 1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 , ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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