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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 30-sexies. (( (Funzione attuariale) )) (( 1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 , ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico. ))
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonche' delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualita' dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilita' e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 , ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico. ))
Commentari • 13
- 1. ASGIhttps://www.asgi.it/ · 1
[pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 - S.O.] Il Presidente della Repubblica Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4955Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2026 N. 04955/2026 REG.PROV.COLL. N. 09148/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9148 del 2025, proposto da EC De NO, RB LO, VI IS, MA EL MU, PA AT, UC IZ, IS RI, MAngela NE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pertici, Domenico Iaria, Matteo Novelli e Stefano Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro - Consiglio Superiore della Magistratura; - Ministero della Giustizia; - Ministero dell'Economia e delle Finanze; in persona dei …Leggi di più...
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