TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2821/2025 R.G., promossa con ricorso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Nieri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Castelmenardo n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - nei confronti del
MINISTERO CP_1
- interventore ex lege -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso, nella camera di consiglio del 30.9.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- accertata la disforia di genere della sig.ra ordinare la rettificazione di sesso anagrafico da femminile Parte_1
Pa a maschile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile, e conseguente cambio del nome da a;
Pt_1 - ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Susegana (TV) di provvedere alla ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 89, parte1, serie A.
- accertata la disforia di genere della sig.ra autorizzarla all'intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso.
Nella denegata ipotesi in cui il tribunale adito non ritenga sufficiente la documentazione medica allegata si chiede sin d'ora disporsi CTU medico-legale.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM Marco Martani esprime parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e Parte_1
dell'articolo 31 del D.lgs n. 150/2011, chiedendo la rettificazione della propria attribuzione di sesso da femminile a maschile, con il conseguente cambio del nome in “Blu”, e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
La ricorrente ha documentato di aver intrapreso da tempo un percorso di transizione, supportato da trattamenti ormonali che hanno già indotto una trasformazione irreversibile del suo aspetto esteriore, e ha manifestato la ferma volontà di completare tale percorso.
Dalla documentazione anagrafica prodotta (doc. 1), risulta nubile e senza figli, Parte_1
pertanto la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
Sul piano giuridico, è ormai consolidato il principio secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce un prerequisito indispensabile per ottenere la rettificazione anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la fondamentale pronuncia n. 221/2015, ha chiarito che il diritto all'identità di genere è un elemento costitutivo del diritto all'identità personale, annoverato tra i diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la legge n. 164/1982 deve essere interpretata alla luce
2 dei valori costituzionali, escludendo che il trattamento chirurgico sia l'unica via per la modificazione dei caratteri sessuali. Esso rappresenta piuttosto una delle possibili opzioni, rimessa alla scelta del singolo, per realizzare il proprio percorso di transizione e raggiungere un pieno benessere psicofisico.
Tale interpretazione è stata pienamente recepita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che l'intervento chirurgico non è obbligatorio, purché la serietà e l'univocità del percorso di transizione e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di un rigoroso accertamento in sede giudiziale.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalla parte in udienza offrono un quadro probatorio chiaro, completo e convincente. Il percorso di transizione di Parte_1
appare serio, maturo e consolidato.
Già in data 9.6.2022, una relazione psicodiagnostica redatta dal dott. attestava una diagnosi di Per_1
disforia di genere (doc. 2).
Successivamente, la ricorrente ha intrapreso la terapia ormonale sostitutiva (TOS) in data 12.6.2023, come da piano terapeutico in atti (docc. 3 e 3bis). Gli effetti di tale terapia sono stati significativi, come certificato dal dott. dell' in data 16.4.2024 (doc. 4), il Per_2 Controparte_2
quale ha rilevato che presenta “valori ormonali nel range maschile e anche l'aspetto fisico è Parte_1
compatibile per procedere alla richiesta di cambio anagrafico e agli eventuali interventi chirurgici”.
Anche la certificazione del dott. del Centro di Riferimento Regionale per l'incongruenza di Per_3
genere (doc. 5) ha sottolineato come, “visto l'età del paziente e il percorso di vita già avviato nel suo ruolo maschile”, la conversione anagrafica sia da ritenersi “prioritaria” per evitare turbative al suo equilibrio psicofisico.
L'audizione della ricorrente, svoltasi in data 25.9.2025, ha ulteriormente corroborato tali elementi. In tale sede, il Giudice relatore ha potuto constatare direttamente che si presenta con Parte_1
caratteristiche marcatamente maschili: voce profonda, barba in crescita, abbigliamento e portamento maschili. La stessa ha dichiarato di essere in terapia ormonale da oltre due anni e di aver già effettuato un intervento di mastectomia – circostanza che, più di ogni altra, comprova la natura stabile, definitiva
3 e irreversibile della sua scelta – e di vivere pienamente la sua identità maschile in ogni ambito della sua vita. Utilizza infatti il nome di elezione “Blu” nel suo ambiente lavorativo, dove ha trovato pieno
Par supporto, così come in famiglia e nella sua relazione sentimentale. La scelta stessa del nome “ ” è apparsa meditata e profondamente legata alla sua identità, descritta come un nome “unisex, facile da ricordare” e che mantiene un legame simbolico con il suo nome anagrafico.
L'insieme di questi elementi – il percorso medico documentato, la transizione sociale pienamente realizzata e supportata, l'aspetto fisico congruente e la determinazione lucida e consapevole emersa in udienza – dimostra in modo inequivocabile che il percorso di affermazione di genere intrapreso è giunto a un punto stabile, certo e definitivo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Per quanto concerne la richiesta relativa agli interventi chirurgici, pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione che impone una preventiva autorizzazione del Tribunale, si prende atto della volontà della ricorrente di completare il proprio percorso di adeguamento dei caratteri sessuali. Pertanto, in aderenza alla domanda formulata e in funzione di garanzia del diritto alla salute e al pieno benessere psicofisico della persona, nulla osta a che la ricorrente prosegua il suo percorso, sottoponendosi agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande attoree meritano integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
14.10.2003, cittadina italiana, e residente a [...] (c.f.:
[...]
[..
[...] Par
), mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome ” in sostituzione di quello C.F._2
di “ ; Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di Conegliano (TV) negli atti e documenti riguardanti nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (Susegana), Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- nulla osta all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Alessandra Pesci – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2821/2025 R.G., promossa con ricorso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Nieri giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via Castelmenardo n. 5;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - nei confronti del
MINISTERO CP_1
- interventore ex lege -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso, nella camera di consiglio del 30.9.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- accertata la disforia di genere della sig.ra ordinare la rettificazione di sesso anagrafico da femminile Parte_1
Pa a maschile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile, e conseguente cambio del nome da a;
Pt_1 - ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Susegana (TV) di provvedere alla ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 89, parte1, serie A.
- accertata la disforia di genere della sig.ra autorizzarla all'intervento chirurgico di riconversione del Parte_1
sesso.
Nella denegata ipotesi in cui il tribunale adito non ritenga sufficiente la documentazione medica allegata si chiede sin d'ora disporsi CTU medico-legale.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM Marco Martani esprime parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e Parte_1
dell'articolo 31 del D.lgs n. 150/2011, chiedendo la rettificazione della propria attribuzione di sesso da femminile a maschile, con il conseguente cambio del nome in “Blu”, e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
La ricorrente ha documentato di aver intrapreso da tempo un percorso di transizione, supportato da trattamenti ormonali che hanno già indotto una trasformazione irreversibile del suo aspetto esteriore, e ha manifestato la ferma volontà di completare tale percorso.
Dalla documentazione anagrafica prodotta (doc. 1), risulta nubile e senza figli, Parte_1
pertanto la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
Sul piano giuridico, è ormai consolidato il principio secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce un prerequisito indispensabile per ottenere la rettificazione anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la fondamentale pronuncia n. 221/2015, ha chiarito che il diritto all'identità di genere è un elemento costitutivo del diritto all'identità personale, annoverato tra i diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la legge n. 164/1982 deve essere interpretata alla luce
2 dei valori costituzionali, escludendo che il trattamento chirurgico sia l'unica via per la modificazione dei caratteri sessuali. Esso rappresenta piuttosto una delle possibili opzioni, rimessa alla scelta del singolo, per realizzare il proprio percorso di transizione e raggiungere un pieno benessere psicofisico.
Tale interpretazione è stata pienamente recepita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che l'intervento chirurgico non è obbligatorio, purché la serietà e l'univocità del percorso di transizione e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di un rigoroso accertamento in sede giudiziale.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalla parte in udienza offrono un quadro probatorio chiaro, completo e convincente. Il percorso di transizione di Parte_1
appare serio, maturo e consolidato.
Già in data 9.6.2022, una relazione psicodiagnostica redatta dal dott. attestava una diagnosi di Per_1
disforia di genere (doc. 2).
Successivamente, la ricorrente ha intrapreso la terapia ormonale sostitutiva (TOS) in data 12.6.2023, come da piano terapeutico in atti (docc. 3 e 3bis). Gli effetti di tale terapia sono stati significativi, come certificato dal dott. dell' in data 16.4.2024 (doc. 4), il Per_2 Controparte_2
quale ha rilevato che presenta “valori ormonali nel range maschile e anche l'aspetto fisico è Parte_1
compatibile per procedere alla richiesta di cambio anagrafico e agli eventuali interventi chirurgici”.
Anche la certificazione del dott. del Centro di Riferimento Regionale per l'incongruenza di Per_3
genere (doc. 5) ha sottolineato come, “visto l'età del paziente e il percorso di vita già avviato nel suo ruolo maschile”, la conversione anagrafica sia da ritenersi “prioritaria” per evitare turbative al suo equilibrio psicofisico.
L'audizione della ricorrente, svoltasi in data 25.9.2025, ha ulteriormente corroborato tali elementi. In tale sede, il Giudice relatore ha potuto constatare direttamente che si presenta con Parte_1
caratteristiche marcatamente maschili: voce profonda, barba in crescita, abbigliamento e portamento maschili. La stessa ha dichiarato di essere in terapia ormonale da oltre due anni e di aver già effettuato un intervento di mastectomia – circostanza che, più di ogni altra, comprova la natura stabile, definitiva
3 e irreversibile della sua scelta – e di vivere pienamente la sua identità maschile in ogni ambito della sua vita. Utilizza infatti il nome di elezione “Blu” nel suo ambiente lavorativo, dove ha trovato pieno
Par supporto, così come in famiglia e nella sua relazione sentimentale. La scelta stessa del nome “ ” è apparsa meditata e profondamente legata alla sua identità, descritta come un nome “unisex, facile da ricordare” e che mantiene un legame simbolico con il suo nome anagrafico.
L'insieme di questi elementi – il percorso medico documentato, la transizione sociale pienamente realizzata e supportata, l'aspetto fisico congruente e la determinazione lucida e consapevole emersa in udienza – dimostra in modo inequivocabile che il percorso di affermazione di genere intrapreso è giunto a un punto stabile, certo e definitivo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Per quanto concerne la richiesta relativa agli interventi chirurgici, pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione che impone una preventiva autorizzazione del Tribunale, si prende atto della volontà della ricorrente di completare il proprio percorso di adeguamento dei caratteri sessuali. Pertanto, in aderenza alla domanda formulata e in funzione di garanzia del diritto alla salute e al pieno benessere psicofisico della persona, nulla osta a che la ricorrente prosegua il suo percorso, sottoponendosi agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande attoree meritano integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
14.10.2003, cittadina italiana, e residente a [...] (c.f.:
[...]
[..
[...] Par
), mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome ” in sostituzione di quello C.F._2
di “ ; Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di Conegliano (TV) negli atti e documenti riguardanti nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (Susegana), Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- nulla osta all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla per le spese.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5