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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41834/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 da
nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]42/1/5 VIENNA AUSTRIA con l'Avv. BONI SILVIA GIOVANNA
e
CO AR IN (MILANO (MI), 29/04/1986)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20068 PESCHIERA BORROMEO ITALIA con l'Avv. ALICATA CARMELA LOREDANA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.11. 2024 e
22.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in PESCHIERA
BORROMEO il 15/12/2012 (anno 2012, atto n. 4 reg. parte 1 serie C);
Dal matrimonio è nato nato a [...] [...] Persona_1 I coniugi divorziati in forma di sentenza n. 9389/2021 emessa dal tribunale di MILANO il
10.11.2021, pubblicata in data 17.11.2021 che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra e RA RC Cesare, affidava in maniera condivisa il figlio minore Parte_1 collocandolo invia preferenziale anche ai fini della sapienza anagrafica presso il padre a cu veniva assegnata la casa coniugale atteso il trasferimento della made del minore a Vienna, regolamentava il diritto di visita tra madre figlio determinando in € 150,00 mensili il contributo che la medesima doveva ritenersi obbligata a corrispondere per il mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento preferenziale presso il padre , venisse diversante disciplinato il diritto di vista in proprio favore tenendo conto sia del età del minore sia delle difficoltà che l'assenza di uno stabile calendario di frequentazione con il figlio veniva a creare. Chiedeva, in particolare, di poter tenere con sé Per_1 la prima settimana di ogni mese, dal venerdì precedente alle ore 18:30 sino alla domenica
[...] successiva, sempre alle ore 18:30, presso la struttura B&B prenotata dalla ricorrente, con onere di accompagnamento del minore da parte del padre e di regolamentare i periodi di vacanza con la madre, consentendole di tenere il minore il mese di giugno, per almeno tre settimane consecutive, dalle ore
18:00 della domenica sera successiva alla chiusura della scuola, sino alle ore 18:00 della domenica sera della terza settimana di spettanza. Il minore sarebbe rimasto con il padre, il mese di luglio e con ciascun genitore, almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, da dividersi in due periodi equivalenti, la prima o la seconda metà del mese, dal 01.08 al 15.08 compreso e dal 16.08 al 31.08 compreso, in via alternata di anno in anno e da concordare per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo i rigetto della modifica richiesta dalla ricorrente. Ha chiesto che il minore venisse al medesimo affidato in via esclusiva , la conferma delle modalità di frequentazione in atto esistenti e l'elevazione ad € 650,00 mensili dell'assegno che la ricorrete doveva ritenersi obbligata a versare per il mantenimento del minore oltre al 50%delles pese straordinarie
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14.4.2025 le parti , già comparse avanti al GOT all'udienza del 24.3.2025, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi :
Con decorrenza dall'ottobre 2025 la mamma potrà stare con la prima settimana di Persona_1 ogni mese dal venerdì alle 18,00 prelevandolo dall'abitazione paterna e con riaccompagnamelo presso l'abitazione paterna alle 11.00 del sabato della settimana successiva con capi di abbigliamento puliti e stirati come ricevuti.
Il minore potrà sentire la mamma con una videochiamata nella fascia oraria tra le 20.30 e alle 21.30 di ogni giorno su teams , spype o altra applicazione. La telefonata verrà attivata dalla mamma e in ogni caso non potrà protrarsi oltre le 21.30
Per le vacanze estive il minore potrà stare con la mamma dal 15 giugno al 15 luglio e l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.
Per le prossime vacanze estive ( 2025) starà con la mamma da 6 giugno al 6 luglio e l'ultima Per_1 settimana di agosto e la prima settimana di settembre.
Il minore trascorrerà ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore l'intero periodo delle vacanze
Natalizie ( con rientro a casa il 5 gennaio) , mentre trascorrerà con il papà interamente vacanze scolastiche pasquali ( ogni anno) e le altre festività scolastiche con la sola eccezione allorchè le vacanze di pasqua e le ulteriori festività ricadano nella settimana di spettanza materna.
Per l'effetto dei sopra specificati periodi la frequentazioni ordinaria con la madre è da intendersi sospesa per il mese di giugno e per il mese di gennaio.
La madre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo Persona_1 mensili di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio
2025) da versarsi in via anticipata ed entro il giorno di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente ( 100%) dal padre.
Conferma della sentenza di divorzio per quanto qui non modificato.
Spese di lite compensate
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi relativi alla modalità di esercizio del diritto di visita tra madre e figlio nonché gli accordi di natura economica raggiunti debbano nella presente sede essere ratificati e fatti propri dal Collegio essendo gli stessi rispondenti alle esigenze del minore, conformi a diritto e non contrari a norme imperative di legge e che, nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Controparte_1 provvedimenti devono, pertanto, essere ratificati in sentenza
[...]
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41834 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 9389/2021 emessa dal tribunale di MILANO il
10.11.2021, pubblicata in data 17.11.2021 così provvede:
1. Con decorrenza dall'ottobre 2025 la mamma potrà stare con la prima Persona_1 settimana di ogni mese dal venerdì alle 18,00 prelevandolo dall'abitazione paterna e con riaccompagnamelo presso l'abitazione paterna alle 11.00 del sabato della settimana successiva con capi di abbigliamento puliti e stirati come ricevuti.
2. Il minore potrà sentire la mamma con una videochiamata nella fascia oraria tra le 20.30 e alle
21.30 di ogni giorno su teams , spype o altra applicazione. La telefonata verrà attivata dalla mamma e in ogni caso non potrà protrarsi oltre le 21.30
3. Per le vacanze estive il minore potrà stare con la mamma dal 15 giugno al 15 luglio e l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.
4. Per le prossime vacanze estive ( 2025) starà con la mamma da 6 giugno al 6 luglio e Per_1
l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre.
5. Il minore trascorrerà ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore l'intero periodo delle vacanze Natalizie ( con rientro a casa il 5 gennaio) , mentre trascorrerà con il papà interamente vacanze scolastiche pasquali ( ogni anno) e le altre festività scolastiche con la sola eccezione allorchè le vacanze di pasqua e le ulteriori festività ricadano nella settimana di spettanza materna.
6. Per l'effetto dei sopra specificati periodi la frequentazioni ordinaria con la madre è da intendersi sospesa per il mese di giugno e per il mese di gennaio.
7. La madre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo Persona_1 mensili di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio 2025) da versarsi in via anticipata ed entro il giorno di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
8. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente ( 100%) dal padre.
9. Conferma della sentenza di divorzio per quanto qui non modificato.
10. Spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 da
nata in [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]42/1/5 VIENNA AUSTRIA con l'Avv. BONI SILVIA GIOVANNA
e
CO AR IN (MILANO (MI), 29/04/1986)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20068 PESCHIERA BORROMEO ITALIA con l'Avv. ALICATA CARMELA LOREDANA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27.11. 2024 e
22.12.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in PESCHIERA
BORROMEO il 15/12/2012 (anno 2012, atto n. 4 reg. parte 1 serie C);
Dal matrimonio è nato nato a [...] [...] Persona_1 I coniugi divorziati in forma di sentenza n. 9389/2021 emessa dal tribunale di MILANO il
10.11.2021, pubblicata in data 17.11.2021 che dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra e RA RC Cesare, affidava in maniera condivisa il figlio minore Parte_1 collocandolo invia preferenziale anche ai fini della sapienza anagrafica presso il padre a cu veniva assegnata la casa coniugale atteso il trasferimento della made del minore a Vienna, regolamentava il diritto di visita tra madre figlio determinando in € 150,00 mensili il contributo che la medesima doveva ritenersi obbligata a corrispondere per il mantenimento del minore oltre al 50% delle spese straordinarie al medesimo riferibili.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26/11/2024 ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale fermo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori e il suo collocamento preferenziale presso il padre , venisse diversante disciplinato il diritto di vista in proprio favore tenendo conto sia del età del minore sia delle difficoltà che l'assenza di uno stabile calendario di frequentazione con il figlio veniva a creare. Chiedeva, in particolare, di poter tenere con sé Per_1 la prima settimana di ogni mese, dal venerdì precedente alle ore 18:30 sino alla domenica
[...] successiva, sempre alle ore 18:30, presso la struttura B&B prenotata dalla ricorrente, con onere di accompagnamento del minore da parte del padre e di regolamentare i periodi di vacanza con la madre, consentendole di tenere il minore il mese di giugno, per almeno tre settimane consecutive, dalle ore
18:00 della domenica sera successiva alla chiusura della scuola, sino alle ore 18:00 della domenica sera della terza settimana di spettanza. Il minore sarebbe rimasto con il padre, il mese di luglio e con ciascun genitore, almeno due settimane consecutive nel mese di agosto, da dividersi in due periodi equivalenti, la prima o la seconda metà del mese, dal 01.08 al 15.08 compreso e dal 16.08 al 31.08 compreso, in via alternata di anno in anno e da concordare per iscritto entro il 31 maggio di ogni anno.
Parte convenuta si è costituita in giudizio chiedendo i rigetto della modifica richiesta dalla ricorrente. Ha chiesto che il minore venisse al medesimo affidato in via esclusiva , la conferma delle modalità di frequentazione in atto esistenti e l'elevazione ad € 650,00 mensili dell'assegno che la ricorrete doveva ritenersi obbligata a versare per il mantenimento del minore oltre al 50%delles pese straordinarie
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 14.4.2025 le parti , già comparse avanti al GOT all'udienza del 24.3.2025, dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi :
Con decorrenza dall'ottobre 2025 la mamma potrà stare con la prima settimana di Persona_1 ogni mese dal venerdì alle 18,00 prelevandolo dall'abitazione paterna e con riaccompagnamelo presso l'abitazione paterna alle 11.00 del sabato della settimana successiva con capi di abbigliamento puliti e stirati come ricevuti.
Il minore potrà sentire la mamma con una videochiamata nella fascia oraria tra le 20.30 e alle 21.30 di ogni giorno su teams , spype o altra applicazione. La telefonata verrà attivata dalla mamma e in ogni caso non potrà protrarsi oltre le 21.30
Per le vacanze estive il minore potrà stare con la mamma dal 15 giugno al 15 luglio e l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.
Per le prossime vacanze estive ( 2025) starà con la mamma da 6 giugno al 6 luglio e l'ultima Per_1 settimana di agosto e la prima settimana di settembre.
Il minore trascorrerà ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore l'intero periodo delle vacanze
Natalizie ( con rientro a casa il 5 gennaio) , mentre trascorrerà con il papà interamente vacanze scolastiche pasquali ( ogni anno) e le altre festività scolastiche con la sola eccezione allorchè le vacanze di pasqua e le ulteriori festività ricadano nella settimana di spettanza materna.
Per l'effetto dei sopra specificati periodi la frequentazioni ordinaria con la madre è da intendersi sospesa per il mese di giugno e per il mese di gennaio.
La madre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo Persona_1 mensili di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio
2025) da versarsi in via anticipata ed entro il giorno di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente ( 100%) dal padre.
Conferma della sentenza di divorzio per quanto qui non modificato.
Spese di lite compensate
I procuratori delle parti hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che gli accordi relativi alla modalità di esercizio del diritto di visita tra madre e figlio nonché gli accordi di natura economica raggiunti debbano nella presente sede essere ratificati e fatti propri dal Collegio essendo gli stessi rispondenti alle esigenze del minore, conformi a diritto e non contrari a norme imperative di legge e che, nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto relazionale ed economico più rispondente all'interesse di Controparte_1 provvedimenti devono, pertanto, essere ratificati in sentenza
[...]
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
41834 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 9389/2021 emessa dal tribunale di MILANO il
10.11.2021, pubblicata in data 17.11.2021 così provvede:
1. Con decorrenza dall'ottobre 2025 la mamma potrà stare con la prima Persona_1 settimana di ogni mese dal venerdì alle 18,00 prelevandolo dall'abitazione paterna e con riaccompagnamelo presso l'abitazione paterna alle 11.00 del sabato della settimana successiva con capi di abbigliamento puliti e stirati come ricevuti.
2. Il minore potrà sentire la mamma con una videochiamata nella fascia oraria tra le 20.30 e alle
21.30 di ogni giorno su teams , spype o altra applicazione. La telefonata verrà attivata dalla mamma e in ogni caso non potrà protrarsi oltre le 21.30
3. Per le vacanze estive il minore potrà stare con la mamma dal 15 giugno al 15 luglio e l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.
4. Per le prossime vacanze estive ( 2025) starà con la mamma da 6 giugno al 6 luglio e Per_1
l'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre.
5. Il minore trascorrerà ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore l'intero periodo delle vacanze Natalizie ( con rientro a casa il 5 gennaio) , mentre trascorrerà con il papà interamente vacanze scolastiche pasquali ( ogni anno) e le altre festività scolastiche con la sola eccezione allorchè le vacanze di pasqua e le ulteriori festività ricadano nella settimana di spettanza materna.
6. Per l'effetto dei sopra specificati periodi la frequentazioni ordinaria con la madre è da intendersi sospesa per il mese di giugno e per il mese di gennaio.
7. La madre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento di l'importo Persona_1 mensili di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio 2025) da versarsi in via anticipata ed entro il giorno di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
8. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente ( 100%) dal padre.
9. Conferma della sentenza di divorzio per quanto qui non modificato.
10. Spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14.5.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai