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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo Sensale- Consigliere
CE SICILIA - Consigliere rel. ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 815 dell'anno 2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
NA AV n°37 C.F. e , nato C.F._1 Parte_2
a Torre del Greco (Na) il 30/07/1977, residente in [...]di Napoli, alla Via
Eugenio Montale, 22 C.F. rappresentate e difese dall'Avv. C.F._2
RI ND (C.F. ), presso lo Studio del quale C.F._3 elettivamente sono domiciliate in Napoli alla Via Pietro Castellino n°88;
Parte_3
e nata a [...], il [...] residente in [...]di Parte_4
Napoli, alla Via Lazio, 3 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
OL LA ES (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in C.F._5
Napoli alla Centro Direzionale is. E/4;
-APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 309/2025, emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, II sezione civile, nella causa iscritta al n. 6101/2023 pubblicata in data
23/01/2025 e notificata in data 27/01/2025”.
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 11.11.2025 il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra con contratto registrato il 05.02.2019 al n. Parte_5
1053 dell'Ufficio Territoriale di Napoli 2 dell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dall'01.02.2019 − aveva concesso in locazione ad uso non abitativo alle sigg.re
E l'immobile sito in Marano di Napoli Parte_1 Parte_2
(NA) alla Via Lazio n.2/A. Essendosi queste ultime rese morose nel pagamento di numerosi canoni di locazione, in data 5.11.2021 la sig.ra ha notificato alle Parte_4 conduttrici intimazione di sfratto per morosità innanzi al Tribunale di Napoli Nord, iscritta al NRG 604/2022.
Il Tribunale di Napoli Nord (NRG 604/2022), a seguito della costituzione in giudizio delle sig.re e le quali riconoscevano la principale causa della loro Parte_1 Pt_2 morosità nella situazione emergenziale dovuta al Covid19, con ordinanza provvisoria di rilascio del 04/05/2022, ha condannato le conduttrici al rilascio dell'immobile in favore della locatrice, disponendo il mutamento del rito, ai sensi degli artt. 667, 420,
426 e 447 bis cpc, e il passaggio al giudizio di cognizione ordinaria che ha assunto il numero di ruolo 4790/2022 del Tribunale di Napoli Nord.
In data 28.06.2022 la sig.ra ha notificato alle conduttrici atto di precetto Parte_4 per il rilascio dell'immobile e successivamente, in data 29.07.2022, atto di preavviso di rilascio con accesso fissato per il giorno 27.9.2022. In tale ultima data le conduttrici hanno rilasciato volontariamente l'immobile alla locatrice e le parti hanno dichiarato di voler risolvere consensualmente il contratto di locazione. La locatrice, tuttavia, si è riservata di agire in giudizio per il recupero dei canoni di locazione insoluti. Con ordinanza del 28.03.2023, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione allo sfratto, iscritto al NRG 4790/2022 del pagina 2 di 9 Tribunale di Napoli Nord, ordinandone la cancellazione dal ruolo, stante la mancata comparizione delle parti.
Vista la riserva resa in sede di rilascio dell'immobile da parte della locatrice, la sig.ra ha agito in via monitoria nei confronti delle sigg.re e Parte_4 Parte_1
debitrici della somma di Euro 3.025,00 per n. 11 canoni mensili Parte_2
(da novembre 2020 a settembre 2021) versati per la metà (€ 275,00 a fronte del canone contrattualmente concordato di € 550,00), e di ulteriori € 6.600,00 per n.12 canoni di locazione integralmente insoluti, decorrenti dal mese di ottobre 2021 fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 27.09.2022, ed ottenuto la concessione del decreto ingiuntivo n. 1705/2023 del Tribunale di Napoli Nord (NRG 4451/2023) per l'importo complessivo di € 9.625,00.
Con atto di citazione, notificato il 15.06.2023, le sig.re e si sono Parte_1 Pt_2 rivolte al Tribunale di Napoli Nord proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n°1705/2023 chiedendone la revoca alla luce dell'accordo modificativo del canone di locazione intercorso tra le parti in causa, oltre la condanna della parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari della causa.
Con comparsa di costituzione, depositata il 14.09.2023, la sig.ra si Parte_4 costituiva in giudizio chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
1705/2023 reso dal Tribunale di Napoli Nord e il rigetto dell'opposizione alla luce dell'inesistenza dell'accordo modificativo menzionato dalle opponenti.
Tuttavia, come evidenziato nella memoria integrativa della parte opposta in vista dell'udienza del 27.6.2024, alla luce dell'oggetto della controversia (mancato pagamento dei canoni di locazione) il giudizio avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. come indicato dall'art. 447 bis cpc, nel termine di
40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 8.5.2023. Nel dettaglio,
l'atto di citazione è stato notificato alla sig.ra in data 15.06.2023, ma Parte_4 depositato in cancelleria ed iscritto a ruolo in data 26.06.2023. Sicché il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 309/2025, ha rigettato l'opposizione perché tardiva, confermato il decreto n° 1705/2023 (NRG 4451/2023), reso il 05.05.2023 dichiarandone l'esecutività ex art. 653 c.p.c., e condannato la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, liquidate in €
5.388,00 per compensi oltre accessori come disposti nella misura di legge.
pagina 3 di 9 ****
Con ricorso depositato il 26.2.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte,
[...] Parte_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 309/2025 emessa dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord, nella causa iscritta al n. 6101/23 pubblicata in data
23/01/2025 e notificata in data 27/01/2025.
Con tale sentenza il giudice di prime cure nel giudizio n.6101/2023 R.G., instaurato da e nei confronti di , ha Parte_1 Parte_2 Parte_4 statuito: a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo perché tardiva e conferma il provvedimento n. 1705/2023 (NRG 4451/2023) reso dal Tribunale di Napoli Nord il
05.05.2023 che va dichiarato esecutivo ex art. 653 cpc;
b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di giudizio, liquidate in €
5.388,00 per compensi oltre accessori come disposti nella misura di legge.
****
e hanno censurato la sentenza n. 309/2025 Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa iscritta al n. 6101/2023 pubblicata in data 23/01/2025 e notificata in data 27/01/2025, proponendo quale unico motivo di appello “illegittima liquidazione e quantificazione delle spese di giudizio: violazione dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, (come modificato dal
D.M. 37/2018); violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n.
4, art. 118 disp att. c.p.c. per avere il Tribunale di Napoli Nord, in violazione delle cennate disposizioni normative, proceduto in maniera illegittima alla liquidazione delle spese di lite a carico delle odierne appellanti – eccessività e non conformità alle vigenti tabelle dello scaglione di riferimento - sproporzione rispetto al valore e alla natura della controversia – omessa valutazione della eccezionalità della condizione soggettiva delle parti rimaste soccombenti - omessa quantificazione per fasi”.
Con tale motivo di appello, l'appellante ha eccepito la sproporzionata, eccessiva ed arbitraria liquidazione delle spese di giudizio in violazione degli indici indicati dall'art. 4 co.1 DM n. 55 del 2014.
pagina 4 di 9 Secondo la parte appellante, invero, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della modesta complessità della controversia e del valore della stessa (opposizione a decreto ingiuntivo afferente a canoni di locazione pretesamente insoluti per il valore complessivo di circa 9000,00 euro); dell'esiguo numero delle questioni trattate, (la controversia è stata decisa in rito con declaratoria di inammissibilità e senza trattazione delle questioni di merito e senza svolgimento di alcuna istruttoria); delle condizioni soggettive delle parti e le caratteristiche della controversia (le opponenti dichiaravano di non aver ottemperato alle loro obbligazioni in ragione dell'emergenza
COVID-19 che ha determinato la sospensione totale della propria attività lavorativa commerciale svolta nei locali condotti in locazione).
Pertanto, è configurabile, secondo le appellanti, una eccessiva, oltre che ingiustificata, condanna alle spese che sono state liquidate in circa euro 8.000,00
(tenuto conto di compensi rimborso forfetario, cpa, ed iva), in misura abnorme rispetto al valore e alla natura della controversia medesima.
Nello specifico, il Giudice ha ritenuto di seguire sic et simpliciter il criterio della soccombenza, laddove l'art. 92 c.p.c. le avrebbe consentito di “escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se eccessive e superflue” e concludere per la compensazione delle spese o, al più, per la liquidazione ai minimi dello scaglione di riferimento, onde adeguare la regolamentazione delle spese processuali alla fattispecie concreta sostanziale dedotta in giudizio.
Altresì, le appellanti, nel ricorso ai sensi degli artt. 433 e ss., hanno chiesto la previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Iscritta la causa al n. 815/2025 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 10.04.2025, , chiedendo di: - Parte_4 rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, in quanto inammissibile, irrituale, infondata ed indimostrata;
-rigettare integralmente l'appello proposto dalle sigg.re e perché del tutto inammissibile ed Parte_1 Pt_2 infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata e nel caso di accoglimento dell'appello, condannare le appellanti al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e relativi compensi del presente grado, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del d.m. 55/2014.
pagina 5 di 9 Con decreto presidenziale del 16.4.2025, è stata disposta la trattazione della controversia in esame per il 13.5.2025 secondo le modalità indicate dagli artt. 127, comma III, e 127 ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (cd. trattazione scritta).
Con ordinanza depositata il 28.5.2025 verificata la regolare comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa e letti gli atti del processo e le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti, è stata rigettata l'istanza di sospensiva, formulata dalla parte appellante ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., alla luce dell'insussistenza del gravissimo danno. Invero, la parte appellante non ha dedotto alcunchè sulla gravità del pregiudizio derivante dalla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 5.388,00. Pertanto, la causa è stata rinviata, per la discussione innanzi al Collegio, all'udienza del
11.11.2025.
E a tale udienza, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co.1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da e sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 Parte_2 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Invero, le appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per l'illegittima liquidazione e quantificazione delle spese di giudizio deducendo la violazione dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, (come modificato dal D.M. 37/2018), degli artt. 91 e 92
c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell'art. 118 disp att. c.p.c..
Tuttavia, ad avviso della Corte, non sussistano le lamentate violazioni. Difatti, il giudice di primo grado ha liquidato le spese seguendo il criterio di soccombenza, enunciato dall'art. 91 co.1 c.p.c., ponendo, dunque, interamente a carico delle odierne appellanti le spese processuali e liquidandole in 5.388,00 euro, con una liquidazione che avvicina ai valori medi (pari ad euro 5.077), considerato che una liquidazione secondo valori massimi è pari ad euro 7.617,00.
pagina 6 di 9 Sicché non sussiste la sproporzione denunciata dalle appellanti, né tali spese possono definirsi come eccessive o superflue. In effetti, contrariamente a quanto evidenziato dalle appellanti, il valore della controversia, pari a 9.625,00 euro, non è modesto, atteso che lo scaglione di riferimento secondo cui le spese vanno liquidate si estende da un minimo di € 5.200,01 a un massimo € 26.000,00.
Pertanto, il valore della controversia è superiore al minimo, e ciò depone a favore della considerazione che il valore della controversia è lungi dal considerarsi modesto.
Inoltre, le condizioni soggettive delle parti, ossia la necessaria sospensione dell'attività lavorativa, non ulteriormente specificata, dovuta alla pandemia da
Covid−19, da dover tener presente per le appellanti nella liquidazione delle spese processuali, non sono state oggetto di prova ma sono frutto di generiche e non meglio precisate affermazioni delle conduttrici.
Altresì, il mancato espletamento della fase istruttoria non incide sulla liquidazione della fase di trattazione, atteso che la tabella di riferimento tiene conto della fase istruttoria e/o di trattazione. Pertanto, nel computo deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (cfr. Cass. Sez. II , ord. n. 8561 del 27/03/2023).
Inoltre, il giudice di prime cure ha tenuto conto dei valori medi e, seppure la parte non abbia diritto a una liquidazione secondo tali valori, rientra nel potere discrezionale dell'organo giudicante la scelta tra il minimo e il massimo di riferimento e soltanto in caso di scostamento è tenuto a una esplicita motivazione
(cfr. Cass. sez III, ord. n.89 del 7.1.2021). Pertanto, deve ritenersi che trattasi di una liquidazione delle spese correttamente effettuata e ciò considerando, come suddetto, che in tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato
è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr.
Cass. sez. I, ord. 4782 del 24.2.20).
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 comporta la condanna degli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù
pagina 7 di 9 del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore della controversia (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n.
[...] Parte_4
309/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella causa iscritta al n. 6101/2023 pubblicata in data 23/01/2025 e notificata in data 27/01/2025, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , e , Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 9 avverso la sentenza n. 309/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella causa iscritta al n. 6101/2023 pubblicata in data 23/01/2025 e notificata in data 27/01/2025;
2) Dichiara tenuti e condanna , e al Parte_1 Parte_2 pagamento in solido tra loro, in favore di dei compensi Parte_4 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
2.500,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CE IA US De TU
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