Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1254 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Baire, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Gilardetti, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 31/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 31/07/2015 tra PT
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Villasor, anno 2015, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Il signor verserà in favore della signora un assegno CP_1 PT divorzile pari ad euro 30.000,00, secondo il criterio dell'una tantum, e con le modalità che verranno illustrate nel prosieguo del presente accordo.
2) Fino all'atto di trasferimento immobiliare di cui in premessa la casa coniugale sita in Villasor, nella via Cagliari, 79/B, distinta in Catasto al
Foglio 51, Particella 4858, sub. 1, Categoria A/2, Classe 7, di proprietà esclusiva del signor , rimane assegnata comprensiva di arredi e CP_1
Pag. 2 di 6 pertinenze alla signora che vi abiterà insieme al figlio minore PT
, il quale conserverà la residenza ai fini anagrafici presso Persona_1 la madre.
3) Il figlio minore , C.F. nato a [...] il Per_1 C.F._3
24.09.2015, di cittadinanza italiana, rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento paritario e continuerà a ricevere da ambedue cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale anche separatamente.
5) Il minore , vista l'età anagrafica e considerata la breve distanza tra Per_1 le abitazioni dei genitori, trascorrerà con gli stessi tempi paritari, secondo un calendario regolato dal principio di alternanza di settimana in settimana.
In particolare, un genitore terrà il figlio con sé, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola, fino al lunedì successivo all'ingresso a scuola
(ore 18:00 del lunedì nel periodo delle vacanze scolastiche).
Lo stesso genitore terrà altresì il minore con sé nella settimana successiva dal mercoledì all'uscita di scuola fino al venerdì all'ingresso a scuola (ore 18:00 nel periodo delle vacanze scolastiche).
L'altro genitore, pertanto, terrà il bambino con sé dalla giornata del lunedì all'uscita di scuola sino alla giornata del mercoledì all'orario di ingresso a scuola (ore 18:00 del mercoledì nel periodo delle vacanze estive scolastiche)
e poi nuovamente nel fine settimana successivo secondo i tempi e le modalità sopra specificati.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, si occuperà di andare a prendere e di riaccompagnare il bambino a scuola nonché di accompagnare il minore in palestra per lo svolgimento dell'attività sportiva e in qualsiasi altro luogo in cui il minore dovrà svolgere altre attività
(es. feste di compleanno, visite mediche programmate, e altre attività ludico/ricreative).
Tale modalità verrà attuata a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio.
Il signor si impegna ad acquistare, a proprie spese, tutto il CP_1 materiale necessario per il regolare svolgimento da parte del minore di tutte le attività sportive ed extrascolastiche, nonché di quelle scolastiche che si rendessero di volta in volta necessarie, in modo che il bambino non sia
Pag. 3 di 6 gravato di settimana in settimana dall'onere di trasportare il predetto materiale da un'abitazione all'altra.
Anche il Signor provvederà, come di fatto già vi provvede, ad CP_1 acquistare l'abbigliamento per il minore, affinché quest'ultimo abbia un proprio guardaroba anche nell'abitazione del padre.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi e delle esigenze del minore, con possibilità, laddove lo preferisca, di tenere ciascuno il bambino con Per_1 sé anche a settimane alternate dalla giornata del venerdì dall'uscita di scuola fino alla giornata del venerdì successivo all'ingresso a scuola.
Qualsiasi modifica delle modalità di cui sopra dovrà essere concordata tra i genitori con un anticipo non inferiore ai 5 (cinque) giorni.
Per quanto concerne il periodo delle festività natalizie, il minore alternerà di anno in anno con ciascun genitore la vigilia di Natale sino alla mattina del 25 dicembre e il giorno di Natale sino alla mattina del 26 dicembre.
Con lo stesso criterio di cui sopra, un genitore terrà con sé il figlio minore il
31 dicembre ed il 1° gennaio mentre l'altro lo terrà con sé il 5 ed il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Sempre sulla base del criterio dell'alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con un genitore, così come alternate saranno le festività minori, salvo diverso accordo tra i genitori.
Qualsiasi modifica delle modalità di cui sopra dovrà essere anche in questo caso concordata tra i genitori con un anticipo non inferiore ai 5 (cinque) giorni.
Per quanto attiene al periodo delle vacanze estive (ovvero dal mese di giugno fino al mese di settembre), in deroga al normale calendario di cui sopra, il padre terrà con sé il bimbo in via esclusiva per due settimane (anche non consecutive), in corrispondenza con il periodo di ferie concordate con il datore di lavoro ed uguale diritto spetterà alla madre.
A tal fine i coniugi si obbligano a concordare il periodo prescelto entro il mese di giugno di ciascun anno.
6) Il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di CP_1 PT contributo al mantenimento del figlio minore , con decorrenza Per_1 dall'effettiva applicazione del diritto di visita del minore come sopra disciplinato, un assegno mensile pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%.
Pag. 4 di 6 7) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Circa l'individuazione e le modalità di pagamento delle spese straordinarie, al fine di evitare future liti ed incomprensioni, le parti concordano fin d'ora di fare espresso riferimento alle linee guida del CNF del 2017 sul mantenimento dei figli minori, che si allegano al presente ricorso.
8) I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici e/o di lavoro.
Quanto alla richiesta di rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore sarà sempre necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
9) Il signor si obbliga a cedere e trasferire in favore della Controparte_1 signora con apposito atto notarile, la piena e perfetta Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Villasor, nella Via Cagliari n. 79/B, distinta al catasto al Foglio 51, Particella 4858, sub. 1, Categoria A/2, Classe 7 (casa coniugale), con arredi e pertinenze, con contestuale estinzione da parte del del mutuo da egli contratto per l'acquisto del predetto immobile e CP_1 conseguente cancellazione dell'ipoteca attualmente gravante sullo stesso.
Tale trasferimento, su espresso accordo tra le parti, viene fin da ora subordinato alla concessione di mutuo in favore della signora Parte_1 la quale, nel mese di dicembre 2024, ha ottenuto da parte dell'Istituto bancario Monte Paschi di Siena delibera positiva, con durata di sei mesi.
Su espresso accordo tra le parti, il predetto trasferimento avverrà secondo le precise modalità che di seguito si espongono.
10) Il prezzo dell'immobile viene concordato tra le parti in € 145.000,00 e verrà corrisposto dalla signora secondo le seguenti modalità: PT
a) € 30.000,00 verranno portati in compensazione, sul prezzo di vendita, al momento della stipula dell'atto notarile, quale somma che il signor si impegna a corrispondere alla a titolo di assegno CP_1 PT divorzile con il criterio dell'una tantum di cui alla precedente espositiva;
b) la somma residua dovuta a titolo di prezzo pari ad € 115.000,00, al netto della compensazione con l'assegno divorzile di cui sopra, verrà corrisposta dalla signora in favore del signor al momento della PT CP_1 stipula dell'atto notarile di trasferimento.
11) L'atto con cui verrà data esecuzione al presente impegno preliminare sarà redatto nella forma dell'atto pubblico notarile entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Resta inteso che le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca relativa al mutuo n. 68215656 gravante sulla casa coniugale saranno a carico del Signor
Pag. 5 di 6 , mentre le spese relative al trasferimento immobiliare resteranno a CP_1 carico della Signora PT
Le parti dichiarano che la cessione immobiliare di cui sopra è condizione essenziale ai fini del raggiungimento del presente accordo e della risoluzione della crisi coniugale e chiedono, sin da ora, l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 74/1987 e successive modifiche.
12) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto tra loro qualsivoglia questione di ordine economico e patrimoniale e di non avere ulteriori pretese da vantare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, per qualsiasi titolo o ragione.
13) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emandanda sentenza emessa in conformità alle condizioni statuite nel presente ricorso congiunto.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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