Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n3/ 2025
Oggetto:
R E P U B B L I C A I T A L I A N A appello avverso la sentenza n. 8 In nome del popolo italiano anno 2024 del Tribunale di Perugia-giudice L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A del lavoro pubblicata il 12
- S E Z I O N E L A V O R O - gennaio 2024- composta dai magistrati:
fondo di CP_1 garanzi
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr.ssa Francesca Altrui Consigliera
All' udienza del giorno 15 gennaio 2025, pubblicando il dispositivo all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass. p r o m o s s a d a
, nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Moretti, c.f. , pec. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso Email_1 il suo studio sito in Perugia alla via Favorita n. 9, in forza di mandato esteso su foglio separato che il difensore ha autenticato e allegato alla busta di deposito telematico del ricorso in appello
- appellante -
c o n t r o
Controparte_2
CF , con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, agli effetti P.IVA_1 del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura INPS in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori Avv.ti Roberto Annovazzi (c.f.
- PEC: t); C.F._3 Email_2
e , che rappresentano e difendono l' vuoi Parte_2 Parte_3 CP_1 congiuntamente vuoi disgiuntamente, per procura generale alle liti, a rogito del
1
Raccolta n.7313.
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 8 anno 2024 del Tribunale di Perugia-giudice del lavoro pubblicata il 12 gennaio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI convenne in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Perugia, competente per territorio, al fine di “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia e, quindi, il diritto della ricorrente di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del Trattamento di Fine rapporto spettante alla sig.ra per un Parte_1 importo lordo pari ad €. 17.960,63; - condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento nei confronti della sig.ra della somma complessiva di €. Parte_1
17.960,63 al lordo delle trattenute o alla diversa somma di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione delle singole poste creditorie sino al saldo”. Nel contraddittorio con il convenuto il Tribunale respinse la domanda, CP_2 sostanzialmente accogliendo l'eccezione sollevata in giudizio dall' e CP_1 rilevando come all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro il cui TRFR era rimasto impagato l'impresa per la quale aveva lavorato come Pt_1 dipendente fosse ancora assoggettabile a fallimento: richiamato il tenore dell'art. 2 della L. n. 297/'82 che regola l'accesso alle prestazioni del fondo di garanzia , secondo il primo giudice sarebbe stato onere della creditrice CP_1 promuovere istanza di fallimento, ciò che la medesima non aveva dimostrato di avere tentato prima della avvenuta cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese e della sua estinzione. Restava irrilevante, pertanto, il successivo ricorso alla procedura esecutiva individuale esperito negativamente nei confronti del titolare dell'impresa. Contro la sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte la lavoratrice rimasta soccombente che con ricorso depositato alla scadenza del semestre successivo alla pubblicazione della sentenza, non notificata, ne ha chiesto l'integrale riforma reiterando la domanda già formulata dinanzi al Tribunale. Fissata l'udienza di discussione orale della causa si è costituito tempestivamente in giudizio l'appellato che ha resistito all'impugnazione avversaria CP_2 chiedendone il rigetto. In udienza i difensori delle parti si sono limitati a richiamare i rispettivi scritti difensivi e le opposte argomentazioni ivi spese chiedendo che la causa fosse decisa. 2 Questa Corte ha definito il giudizio, all'esito della camera di consiglio, pubblicando il dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha, con istanza trasmessa all' telematicamente in data Parte_1 CP_1
2 luglio 2021, chiesto l'accesso al fondo di garanzia di cui alla L. n. 297/'82 per il versamento del TFR rimasto impagato alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la ditta individuale ER CL risalente al 31 agosto 2013, colà allegando di avere ottenuto decreto ingiuntivo e di avere tentato, con esito negativo, azione esecutiva mobiliare nei confronti del debitore. 2 La legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l'
[...]
un apposito "Fondo di garanzia", con lo scopo di Controparte_2 sostituirlo al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo regolano i presupposti e i termini in base ai quali lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento: la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale ovvero che il medesimo, non soggetto alle disposizioni del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale. Come ricorda la Cassazione ( cfr sez. lav. n. 7924/2017) “Nel primo caso (commi secondo, terzo e quarto dell'articolo), relativo a datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza di tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro. Nel caso di datore non soggetto alle procedure esecutive concorsuali "la legge richiede due diversi requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti.”.
3 E' poi certo che si tratti di due fattispecie del tutto distinte e che la seconda non sia percorribile dal lavoratore se non nel caso di non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento.
4 Costituisce principio consolidato ( cfr. Cass. sez. lav. n. 6452/2017) che resti onere del lavoratore dimostrare la non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento.
3 5 Ricorda il primo giudice che la “ fallibilità” debba essere valutata non in astratto, ma in concreto. Ed, infatti, la dizione "non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267" va interpretata nel senso che l'azione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 può trovare ingresso non solo quando il datore di lavoro non sia astrattamente assoggettabile a fallimento (ad esempio perché piccolo imprenditore) ma anche quando non sia concretamente assoggettato per svariate ragioni sia di carattere soggettivo che oggettivo (quali l'intervenuta chiusura del fallimento, il rigetto dell'istanza di fallimento per esiguità del credito, la cessazione della attività da oltre un anno con cancellazione dal registro delle imprese)” (cfr. Cass. n. 7294/2017 cit).
6 Alla luce di tali approdi il primo giudice ha evidenziato come la ditta individuale ER CL fosse stata cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2015 ( come risultante dalla visura camerale prodotta), mentre la lavoratrice era rimasta colpevolmente inerte dalla cessazione del rapporto di lavoro fino a far decorrere l'anno successivo alla cancellazione, giungendo ad ottenere un decreto ingiuntivo solo nell'anno 2020 per poi fare istanza al fondo di garanzia nel 2021.
7 L'appellante denuncia l'erroneità della tesi affermata dal Tribunale, secondo cui” la sopravvenuta non fallibilità, per intervenuto decorso del termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, del datore di lavoro deve essere ascritta a negligenza del lavoratore con la conseguenza che l'istanza di tutela nei confronti del Fondo di Garanzia dell' ai sensi dell'art. 2 della legge CP_1
297/1982 deve essere respinta non essendo stata data la prova della non fallibilità in astratto del datore di lavoro ed in quanto la non assoggettabilità, in concreto, dello stesso alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è dipesa da negligenza ascrivibile alla parte ricorrente.”. Sostiene l'appellante che l'assoggettabilità al fallimento sia da valutarsi in concreto, come riconosciuto dallo stesso Tribunale e che, pertanto, alla data in cui era stata presentata la domanda al fondo di garanzia certamente la ditta individuale ER CL, cancellata da oltre un anno, non poteva ritenersi assoggettabile a fallimento. Su tale presupposto, conseguentemente, sostiene l'appellante che l'azione esecutiva tentata con il pignoramento mobiliare notificato il a ER CL sia sufficiente a dimostrare l'insolvenza del debitore, titolare di beni immobili già gravati da ipoteche a garanzia di crediti diversi e corrispondenti esecuzioni immobiliari. Su tale questione il Tribunale, accogliendo l'eccezione preliminare dell' , CP_1 non si era pronunciato. 8 L'appello a giudizio di questa Corte non può trovare accoglimento ed il rigetto del ricorso pronunciato dal Tribunale va confermato, sebbene in ragione di considerazioni differenti.
4 9 Il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799). Secondo il principio della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata). Tanto vale anche nel grado di appello purchè l'ambito del riesame devoluto al giudice dell'appello non ne risulti compromesso ( cfr. Cass. sez. 3, n. 30507/2023). 10 Tanto premesso, ritiene questa Corte come la domanda di accesso al fondo di garanzia di cui lamenta l'appellante la reiezione, non fosse accoglibile, CP_1
e ciò anche laddove si dovesse seguire la tesi dell'appellante secondo cui sarebbe irrilevante la prolungata inerzia della lavoratrice e fosse, al contrario, oggettivamente dirimente la condizione di pacifica non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro al momento della domanda di accesso al fondo di garanzia. 11 Nel caso in cui l'imprenditore non sia assoggettabile alla procedura concorsuale è possibile l'intervento del fondo di garanzia a patto che il lavoratore dimostri, attraverso l'esperimento di «un'azione esecutiva, che deve conformarsi all'ordinaria diligenza e che sia esercitata in modo serio ed adeguato», l'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. (ex plurimis, Cass. 5/09/2016, n. 17593; Cass. 7/7/2005, n. 14282; Cass. 11/7/2003 n. 10953). Si tratta di un onere che costituisce “mera espressione di quella ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 17/04/2007, n. 9108). E più specificamente si è affermato che in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul CP_1 lavoratore l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o
5 della sede dell'impresa (così Cass. sez. lav. n. 1593/2016), mentre il lavoratore non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità cfr. Cass. n. 11379/2008) e restando egli ammesso a provare che la mancanza o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore risultino comunque dimostrate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9108/2007).
12 Facendo allora applicazione dei detti principi, che questa Corte condivide, deve rilevarsi come la lavoratrice, pur nell'accertato assoggettamento della quasi totalità del patrimonio immobiliare del debitore a garanzie ipotecarie a favore di terzi ed a corrispondenti procedure esecutive, abbia tentato l'esecuzione mobiliare esclusivamente presso un indirizzo ( nel comune di Magione, Via del miracolo) del tutto estraneo al debitore per non essere corrispondente a quello di residenza risultante dalla visura camerale ove invece tanto il decreto ingiuntivo, quanto il precetto erano stati poco tempo prima notificati, peraltro eseguendo un unico accesso, risultato inevitabilmente vano per avere colà dichiarato l'ufficiale giudiziario di avere reperito un' azienda estranea al debitore. Né risulta la creditrice avere eseguito alcuna ricerca di pur verosimili posizioni creditorie presso terzi ( id est: conti correnti bancari, trattamenti retributivi o pensionistici) da aggredire utilmente.
13 Del resto l'esame della documentazione allegata dall'appellante evidenzia ( con la verificata comproprietà di alcune porzioni di immobili) un taciuto, stretto legame familiare con il debitore che fornisce una sfavorevole chiave di lettura sulla diligenza della condotta recuperatoria della lavoratrice, oltre all'esistenza di ulteriori beni immobili in capo al debitore, solo aprioristicaente qualificati dall'appellante di infimo valore e dunque esclusi da ogni iniziativa esecutiva.
14 In conclusione avere limitato la creditrice la propria iniziativa ad un unico tentativo di accesso presso un indirizzo del tutto diverso da quello ove i precedenti atti erano stati notificati e risultato estraneo al debitore, senza ulteriori attività non può costituire un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata”.
15 Da ciò consegue l'insussistenza del diritto vantato da di Parte_1 accedere al fondo di garanzia per il TFR ed in tal senso va confermata la CP_1 sentenza del Tribunale.
16 Le spese del grado di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza. La liquidazione in favore dell'appellato è stata fatta in dispositivo sulla CP_2 scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della prestazione controversa.
17 Stante l'esito del grado di giudizio si deve altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già previsto per
6 l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P.Q.M.
Pronunciando nel contraddittorio tra le parti, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8/2024 del giudice del lavoro di Perugia Parte_1 che, per l'effetto, conferma. Dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese CP_1 processuali sostenute per il grado di giudizio, liquidate per compenso professionale in €. 3.800,00 oltre rimborso spese generali. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, d'importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso a Perugia il giorno 15 gennaio 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
La Consigliera est. Dr.ssa Simonetta Liscio
7