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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/10/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 302.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv. Anna Troiano e Rosario Parte_1 C.F._1
Troiano, nel cui studio in Battipaglia alla via Nicola Giacumbi n. 5 elettivamente domicilia come da mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona dell'amministratore unico sig. (C.F. e P. Iva Controparte_1 Controparte_2
), sede legale in Battipaglia (SA) via Udine n. 6, rappresentata e difesa in virtù di P.IVA_1 mandato esteso in calce alla memoria difensiva dall'avv. Maurizio Albanese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla Via C. Colombo - Centro Direz.le
- Fabb. B CP_3
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento differenze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratori si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'8.01.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede legale in Battipaglia Controparte_1 alla via Udine n. 6, con contratto di lavoro mai regolarizzato sotto il profilo contributivo e previdenziale, continuamente dal 01.06.2021 al 05.06.2023, svolgendo mansioni di commessa alla vendita al pubblico e addetta alla cassa, il tutto eseguendo le direttive impartite dal datore di lavoro;
la ricorrente riferiva di aver osservato il seguente orario lavorativo per sei giorni alla settimana: -anno
2021 - dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 (48 ore settimanali) per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre;
dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle 20.30 (24 ore settimanali) per i mesi di giugno, luglio e agosto;
-anno 2022 - dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 (48 ore settimanali) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre;
dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 alle 20.30 (24 ore settimanali) per i mesi di giugno, luglio e agosto;
-anno 2023- dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30 (48 ore settimanali) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno (fino al giorno 05 data del licenziamento). La ricorrente affermava di aver percepito una retribuzione mensile di euro 1.100,00, ad eccezione dei mesi in cui prestava lavoro part-time
(giugno, luglio e agosto) per i quali percepiva la somma di euro 550,00; che il rapporto di lavoro si svolgeva fino al giorno 05.06.2023, quando il datore di lavoro le comunicava verbalmente la sua volontà di licenziarla con effetto immediato;
la ricorrente precisava che durante il rapporto di lavoro non aveva percepito la tredicesima mensilità, la quattordicesima mensilità, l'indennità di cassa, la retribuzione per le ore di straordinario svolto, l'indennità di mancato preavviso ed infine il trattamento di fine rapporto, non usufruendo inoltre delle ferie;
aggiungeva che la retribuzione mensile lorda che le sarebbe spettata, atteso le attività svolte erano inquadrabili secondo il C.C.N.L. commercio terziario al livello IV, sarebbe stata pari ad euro 1.648,75, senza tenere conto di alcuni elementi come ad esempio l'attribuzione della tredicesima, della quattordicesima e del trattamento di fine rapporto di lavoro;
calcolava dunque che a seguito di analitici conteggi che allegava al ricorso aveva maturato a titolo di spettanze retributive la complessiva somma di euro
32.448,31(trentaduemilaquattrocentoquarantotto/31); tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di ” a. accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la Parte_1 CP_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e ininterrotto: per l'anno 2021 di 48 ore settimanali per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre e di 24 ore settimanali per i mesi di giugno, luglio e agosto;
per l'anno 2022 di 48 ore settimanali per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre e di 24 ore settimanali per i mesi di giugno, luglio
e agosto;
per l'anno 2023 di 48 ore settimanali per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno (fino al giorno 05 data del licenziamento);b. accertare che il rapporto di lavoro deve essere inquadrato al livello professionale IV ° del C.C.N.L. del commercio e terziario, con conseguente diritto a vedersi riconosciuto il relativo trattamento economico comprensivo di tutti gli elementi e istituti contrattuali e di legge;
c. per l'effetto condannare la al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 32.448,31 a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, indennità di cassa e indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto oltre rivalutazione e interessi moratori come per legge o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
d. condannare la a versare all' Controparte_1 [...]
e a risarcire parte ricorrente del danno causato dalla omessa contribuzione;
Controparte_4
e. con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborsi, IVA e CAP come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente, la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, avendo la ricorrente promosso l' azione nei confronti della
[...]
mentre aveva depositato tra i documenti offerti in comunicazione alla lettera c) visura CP_1
CCIAA della trattandosi in realtà di visura afferente alla Project Home Design Controparte_1
S.r.L. con P.I. inoltre parte ricorrente nel ricorso a pag. 1 promuoveva la presente P.IVA_2 azione contro con P.I. laddove tale partita iva corrispondeva a Controparte_1 P.IVA_3 quella della Progetto Service Società Cooperativa, che nulla hanno a che fare con l'odierna resistente avente P.I. , come da visura alla CCIAA che allegava;
nel merito Controparte_1 P.IVA_1 disconosceva in toto il rapporto di dipendenza lavorativa paventato dalla ricorrente, evidenziando come i conteggi posti a fondamento delle sue richieste pecuniarie, fossero fondati su circostanze presunte e non dimostrate;
concludeva chiedendo al giudice adito in via pregiudiziale di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in persona Controparte_1 dell'amministratore unico sig. (C.F. e P. Iva ) e comunque , nel merito Controparte_2 P.IVA_1
, rigettare il ricorso introduttivo, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Il processo era assegnato al Presidente della Sezione Lavoro dott. il quale , Testimone_1 espletata la prova testimoniale richiesta , rinviava la causa per la decisione all'udienza del 28.10.2025.
Il processo veniva quindi assegnato alla scrivente che, viste le note di trattazione scritta depositate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
****
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento . Tale conclusione si fonda , prima ancora che sulla insussistenza dei crediti retributivi vantati in ricorso
, sul difetto di legittimazione passiva dell'unica parte convenuta in giudizio , vale a dire la società
Controparte_5
Per la verità , una carenza di contraddittorio si registra anche con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva formulata al punto d) delle conclusioni attoree.
Ed invero , costituisce costante orientamento della Suprema Corte quello secondo cui “ l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa , che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito , ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione . Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi ( che sia ancora possibile giuridicamente versare ) nei confronti dell'Ente previdenziale , purchè entrambi siano stati convenuti in giudizio , atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo , che postula una espressa previsione restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa “ ( in tal senso Cass. n. 19398/2014 ; Cass n.
14853/2019) .
Va infatti rilevato , in via generale , che i contributi sono dovuti dal datore di lavoro in ragione della sussistenza del rapporto lavorativo e che tuttavia è esclusa una pronuncia di pagamento in favore del lavoratore ( che ha invece diritto – ove ne siano maturati i presupposti – alla costituzione della rendita ex l. n. 1338 del 1962 , art. art 13 , o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c. – v. Cass. n.
3491 del 24.2.2014 ; Cass. n. 26990 del 7.12.2005) . Peraltro è indubitabile l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi , dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa
, benché non si identifichi con il diritto spettante all' , né si configuri come una Controparte_6 posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva ( cfr. Cass. n. 7104 del
10.6.1992) ; detto interesse del lavoratore è connesso con il diritto di credito dell' , sia CP_6 geneticamente , perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine ( la costituzione del rapporto di lavoro ) , sia funzionalmente , perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa .
La sussistenza del suddetto interesse del lavoratore , ed il riconoscimento di una sua tutelabilità mediante la regolarizzazione della posizione contributiva , danno ragione del riconoscimento da parte dell'ordinamento della facoltà del lavoratore di chiamare in causa il datore di lavoro e l'ente previdenziale , convenendoli entrambi in giudizio , al fine di accertare l'obbligo contributivo del primo e sentirlo condannare al versamento dei contributi ( che sia ancora possibile giuridicamente ) nei confronti del secondo , a valere sulla sua posizione contributiva , impedendo il verificarsi di un danno nei suoi confronti ( e nei limiti in cui a ciò il lavoratore vi abbia interesse , come avviene quando non operi in suo favore , o c'è il rischio che possa non operare , per qualsiasi ragione , il principio di automaticità delle prestazioni ) .
Dunque , in caso di omissione contributiva , il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale ed è proprio questa la domanda che è stata proposta nel caso che ci occupa , ma poiché il ricorrente non ha convenuto in giudizio l' , la domanda non può neppure essere esaminata per mancanza dell'unica parte CP_4 legittimata a pretendere il versamento dei contributi .
Quanto alla domanda di pagamento di spettanze retributive , appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Sennonché , nel caso che ci occupa , la domanda avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento sulla base delle allegazioni contenute in ricorso .
Va in primo luogo evidenziato che la signora fonda la propria domanda di pagamento di Pt_1 spettanze retributive sull'affermata esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società , affermazione che è contrastata dalla parte convenuta , la quale nega Controparte_1 la propria legittimazione passiva asserendo che la società in questione sarebbe rimasta inattiva a decorrere dal 27.5.2020.
Va aggiunto che , a supporto di tale affermazione , la società produce la visura camerale storica della società da cui risulta che alla predetta data del 27.5.2020 risultano cessate entrambe le unità locali aperte dalla società , vale a dire sia quella di Battipaglia alla via delle Industrie n. 2, sia quella di
Capaccio alla via Italia n. 212 .
Per la verità , ciò che la convenuta non dice è che nella medesima data del 27.5.2020 , contestualmente alla chiusura delle due unità locali sopra dette , veniva aperta una terza unità locale ubicata in Battipaglia alla via Bradolini n. 9 , indirizzo coincidente con il domicilio del legale rapp.te della società , . Controparte_2
Pertanto , pur essendo state chiuse due unità locali nel maggio 2020 , non è escluso che la società abbia continuato ad operare nella terza unità locale di via IN atteso che la visura camerale non fornisce indicazioni circa la data , a partire dalla quale , la società sarebbe rimasta inattiva , ma sul punto la ricorrente non ci fornisce alcuna informazione .
Nel ricorso introduttivo , infatti , la ricorrente si limita a riferire di aver lavorato alle dipendenze della società con sede legale in via Udine di Battipaglia , senza fornire alcuna Controparte_1 indicazione sul luogo dove avrebbe prestato la propria attività lavorativa , facendo intendere , in tal modo , che esistesse coincidenza tra la sede di lavoro e la sede legale della società . Ed è soltanto nel corso dell'istruttoria che per la prima volta apprendiamo che la ricorrente avrebbe svolto la propria attività lavorativa proprio in via GI IN . , vale a dire presso l'unica unità locale non cessata nel maggio del 2020 .
Ma quanto detto non appare comunque sufficiente ad affermare che la ricorrente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta , nel senso che , a fronte di un documento pubblico che attesta la inattività della società , occorreva una prova rigorosa volta a dimostrare con sufficiente certezza che nel periodo oggetto di causa , vale a dire da giugno 2021 a giugno 2023 , la società fosse invece ancora attiva e che la ricorrente svolgesse la propria attività nell'interesse della stessa .
Sennonché , la prova testimoniale raccolta sul punto appare assolutamente inidonea allo scopo .
I due testi escussi , infatti , nulla sono in grado di riferire riguardo all'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società convenuta . Entrambe le testimoni , infatti , si limitano a riferire di aver accompagnato la ricorrente al lavoro , ma di non essere mai entrate nell'esercizio commerciale .
Riferiscono di una ditta ubicata al piano terra di una villetta , peraltro senza accesso diretto sulla strada , ma nulla sanno riferire riguardo all'attività svolta nella predetta ditta , vale a dire se si trattava di un negozio addetto alla vendita al pubblico o se , piuttosto , si trattava di un laboratorio o , più in generale , se l'attività svolta avesse attinenza con l'oggetto sociale della società .
Ed infatti , la prima teste escussa, , si limita a riferire: “So che mia nuora ha lavorato Testimone_2 alle dipendenze della con opificio sito in Battipaglia alla zona industriale, via Controparte_1
GI IN, anche se non ricordo in quali anni ciò sia avvenuto;
io non sono mai entrata nell'esercizio in cui lavorava mia nuora….; sia io che mio figlio rimanevamo in macchina ed attendevamo che mia nuora uscisse attraversando uno spazio delimitato da un cancello;
non ricordo se nello stabile di cui ho parlato vi fosse un'insegna o comunque un cartello contenente la denominazione del negozio;
non so se mia nuora lavorasse anche di mattina;
non so quando percepisse mia nuora”.
Nella stessa udienza veniva escusso il secondo teste, di parte ricorrente, sig.ra la quale CP_7 testualmente affermava: “So che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della avente CP_1 sede in Battipaglia alla zona industriale, dal giugno 2021 al giugno 2023; conosco tale circostanza sia per averla appresa direttamente dalla , sia perché, in diverse occasioni l'ho accompagnata Pt_1 al lavoro, sia di mattina che di pomeriggio o sono andata a prenderla anche di sera;
preciso che la
è mia amica e, poiché non aveva la disponibilità di autovettura, essendo l'unica di famiglia Pt_1 utilizzata dal marito, spesso mi chiedeva di accompagnarla o di prelevarla all'uscita dal lavoro;
so che la lavorava solo nei pomeriggi nei mesi di giugno, luglio agosto e per l'intera giornata Pt_1 negli altri mesi;
io quando andavo ad accompagnarla o a prelevarla, la lasciavo dinanzi al luogo di lavoro o rimanevo in macchina ad aspettare senza mai entrare all'interno del negozio;
preciso che
l'attività viene svolta al piano terra di una villetta recintata, dinanzi al quale è sita un'insegna con la dicitura “ ; quando andavo ad accompagnarla di mattina giungevamo lì verso le CP_1 nove meno dieci, perché lei iniziava a lavorare alle nove;
quando andavo a prenderla a fine turno mattutino mi recavo li verso le ore 13.00; di pomeriggio la accompagnavo alle 16.30 e andavo a prenderlo alle 20.30; la non lavorava il lunedì mattina e gli altri giorni, sabato compreso,
Pt_1 svolgeva la sua attività lavorativa;
non so chi fosse l'effettivo datore di lavoro della , nel senso
Pt_1 che non ho mai assistito ad ordini o direttive impartite alla stessa;
La mi riferiva che il suo
Pt_1 datore di lavoro era tale;
la mi riferiva di essere stata licenziata;
in media Controparte_2 Pt_1 accompagnavo la a lavoro più o meno due o tre volte a settimana a seconda delle esigenze che
Pt_1 lei mi rappresentava;
in alcuni giorni andavo ad accompagnarla che a prelevarla, altre volte invece
o la accompagnavo o andavo a prelevarla;
… la mi riferiva di non essere stata assicurata Pt_1 regolarmente. Invero anche la deposizione della teste , solo apparentemente più dettagliata, non consente CP_7 di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la società convenuta .Quando infatti la teste riferisce che la ricorrente avrebbe lavorato per , ella si limita a riferire Controparte_2 quanto appreso dalla stessa ricorrente , senza avere alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa . Ma quello che più importa rilevare è che dalla prova testimoniale non emerge in alcun modo che l'attività in ipotesi svolta dalla ricorrente all'interno della villetta appartenente al , fosse riferibile alla CP_1 società Prisco Home s.r.l.s
Orbene, è evidente che dalla valutazione delle risultanze dell'istruttoria non risultano dati sufficienti per addivenire all'accertamento degli indici necessari per dimostrare che tra la ricorrente e la resistente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato secondo i tempi e le modalità dedotte in ricorso, il che comporta, necessariamente, il rigetto di tutte le domande formulate con l'atto introduttivo, il cui presupposto logico e giuridico risiede proprio nell'accertamento di tale rapporto.
Ragioni di equità , in considerazione della materia trattata , inducono comunque a compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
1 . rigetta il ricorso;
2.compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 28 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
A.M.D'Antonio