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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2363/2025, pendente tra
elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla 15, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Lucio Alfonso Liguori e dell'avv. Linda Maria Chironi, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: retribuzione
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
a) dichiarare la sussistenza del credito della ricorrente b) condannare parte convenuta in via solidale a pagare al ricorrente la somma lorda di a Euro 20.877,24 (di cui Euro 5.171,93 o in via alternativa o subordinata (a seconda delle risultanze) all'importo costituito dalla sommatoria delle buste paga che nelle more dovessero essere recuperate dall'odierno ricorrente, anche qualora recassero un importo superiore a quello odiernamente azionato e comunque previa verifica delle voci ivi indicate.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, in ogni caso delle competenze di cui si chiede la distrazione
Svolgimento del processo
1 La signora ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 deducendo: - di essere stata dipendente della convenuta dal 12.04.2023 al 15.10.2024 con inquadramento nel 1° livello CCNL “Terziario”; - di non essere stata più retribuita a partire dal mese di luglio 2024 sino alla fine del rapporto di lavoro;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- di avere diffidato senza esito il datore di lavoro al pagamento di quanto spettante;
- di avere nelle more ottenuto un decreto ingiuntivo per le mensilità di luglio 2024, agosto 2024 e 14ma 2024, per le quali disponeva di buste paga;
- di agire nel presente giudizio per il pagamento della retribuzione di settembre 2024 e ottobre 2024, ratei, competenze di fine rapporto, preavviso e TFR.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta è rimasta contumace.
Nelle more la ricorrente ha ricevuto le buste paga mancanti e ha riformulato i propri conteggi come da prospetto depositato in data 9.5.2025.
Alla udienza odierna, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua ai fini della decisione, la causa viene decisa come segue.
Motivi della decisione
1. Il rapporto di lavoro, la tipologia e la durata dello stesso trovano riscontro nella documentazione contrattuale, nella scheda professionale (doc. 2, fascicolo ricorrente) e nel modulo di recesso dal rapporto di lavoro (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Si evince da detti documenti che la lavoratrice è stata assunta della convenuta in data 12.04.2023 con inquadramento nel 1° livello CCNL “Terziario” e si è dimessa per giusta causa in data 15.10.2024.
2. La ricorrente lamenta il mancato pagamento della retribuzione di settembre 2024 e ottobre 2024, dei ratei, delle competenze di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso e del TFR.
Con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso, le somme sopra indicate trovano tutte riscontro nelle buste paga nelle more consegnate dalla società datrice (cfr. buste paga depositate in data 9.5.2025).
Quanto alla indennità di mancato preavviso, deve dirsi che le dimissioni per giusta causa trovano fondamento nel reiterato inadempimento della società datrice, inadempimento per il quale la ricorrente ha già dovuto agire in sede monitoria per il recupero della retribuzione ordinaria dovuta per le mensilità di luglio 2024, agosto 2024 e 14ma 2024 (doc. 5, fascicolo ricorrente).
I relativi conteggi appaiono correttamente elaborati sulla base di quanto previsto dall'art. 254 del CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa (doc. 11, fascicolo ricorrente, pag. 219) e dei dati emergenti dalle buste paga.
3. A fronte dell'allegazione della ricorrente circa il mancato pagamento degli importi di cui sopra, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto ad adempiere al proprio debito.
E' noto che spetti al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (cfr. ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n.
2 991 del 20/01/2016, Rv. 638615 – 01 ed in generale Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
La società convenuta è rimasta contumace, di talché non vi è prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze della ricorrente, né è stata fornita una ricostruzione alternativa dei fatti di causa, anche sotto il profilo di una diversa quantificazione delle spettanze pretese.
Le domande di parte ricorrente devono, quindi, essere accolte e la convenuta deve essere condannata a pagare al ricorrente somma lorda di € 27.170,10, di cui € 4450,33 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma lorda di 27.170,10, di cui € 4450,33 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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