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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 5647/2023 e 77/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv. Mario Cianci, del Foro di Napoli
(C.F. , che la rappresenta e difende - C.F._1 Email_1
APPELLANTE – APPELLATA nel proc. 77/2024
E
1 ( ), elettivamente domiciliata in via Toledo n. 282 presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Severino Nappi ( ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. CodiceFiscale_3
IO FR ( ) - - CodiceFiscale_4 Email_2
Email_3
APPELLATA – APPELLANTE nel proc. 77/2024
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 5441/2023 del 25/05/2023 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separate citazioni, notificate in data 21.12.2023 e in data 27.12.2023 la e Parte_1
hanno proposto tempestivi appelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Controparte_1 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, emesso per l'importo di euro € 7.591,76 in favore dell'odierna appellante, quale residuo prezzo del corrispettivo dovuto per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su due motori dell'imbarcazione Tornado 38, targata
NA2225/D, di proprietà dell'opponente.
A fondamento della pretesa creditoria, la società deduceva di avere effettuato lavori fatturati in complessivi euro 15.591,76 (I.v.a. inclusa) a fronte dei quali la committente aveva corrisposto il minore importo di euro 8.000,00.
Opponendosi al titolo monitorio, la eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, atteso che CP_1 null'altro era dovuto oltre le somme già corrisposte, in quanto il prezzo concordato tra le parti per i lavori svolti era stato sin dall'inizio pari ad euro 8.000,00. Formulava eccezione di inadempimento, in quanto i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, e chiedeva, in via riconvenzionale, sia la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della somma versata, sia il ristoro dei pregiudizi sofferti.
La causa, istruita a mezzo di interrogatori formali e prova testimoniale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale, come detto, l'opposizione veniva accolta per quanto concerne la residua pretesa creditoria azionata in monitorio, e rigettata per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Il decreto opposto veniva revocato, con compensazione integrale delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che, benché sia emersa la circostanza che le parti avevano preventivato lavori per l'importo di euro 8.000,00 (“Fu fatto un preventivo di € 12.000,00 per i lavori da svolgersi, compresi quelli alle turbine e alle eliche, la sig. però non volle effettuare tutti i lavori quindi fu effettuato un preventivo CP_1
2 minore di €8.000,00”: interrogatorio formale di , legale rappresentante della società Testimone_1 opposta), erano successivamente emerse problematiche che avevano imposto l'esecuzione dei lavori inizialmente esclusi, con la conseguente lievitazione del prezzo concordato, incrementato di euro 4.000,00
(“L'unico problema che si è verificato sulla barca è quello alle turbine e alle eliche. Sono intervenuto per sostituirle, anzi preciso che per quanto riguarda le eliche le ho sostituite io direttamente in mare, senza portare la barca in rada, per evitare
i costi della gru. Per le sostituzioni delle eliche e delle turbine non ho aggiunto i costi di manodopera, la signora ha pagato i pezzi che ho sostituito. Il lavoro delle eliche e turbine mi è stato pagato in un secondo momento, dopo l'inizio della causa.
Ho avuto altri 4.000,00 €: , ibidem). Testimone_1
Da siffatte emergenze ha ricavato il Tribunale che il prezzo totale delle opere dovesse determinarsi in complessivi euro 12.000,00 (“che è l'ammontare della fattura depositata col monitorio”), integralmente già corrisposti, avendo l'opponente versato altri 4.000,00 euro dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, e che pertanto non residuasse alcuna differenza a credito della società opposta, in ragione dell'avvenuto pagamento del prezzo totale delle lavorazioni di cui l'opponente ha beneficiato.
Col proposto gravame deduce l'erroneità della pronuncia, per non avere il Tribunale Parte_1 tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di IVA, e per aver revocato il decreto opposto nonostante la circostanza che il pagamento del residuo dovuto fosse intervenuto nel corso del giudizio.
Dal canto suo la ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale formulata in primo grado.
Riuniti i giudizi, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
3 Nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che, per motivi di ordine logico, va prioritariamente esaminato l'appello proposto dalla CP_1
a. L'appello di Controparte_1
Col proposto gravame la censura la pronuncia nella parte in cui il giudice di primo cure ha CP_1 ritenuto provate le circostanze che “nei lavori commissionati col preventivo iniziale aveva escluso Controparte_1 che avvenissero le lavorazioni alle turbine e alle eliche al fine di risparmiare sul prezzo” e che “successivamente, tali lavorazioni si erano comunque rese necessarie a causa dell'avaria”, ponendo a fondamento del proprio convincimento le sole dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio formale, e travisando il significato della dichiarazione resa dalla anch'essa CP_1 sottopostasi ad interrogatorio formale, laddove confermava che “l'imbarcazione, messa in acqua nel mese di maggio 2016, evidenziava avarie che necessitavano della revisione delle turbine dei motori e della sostituzione delle eliche”.
Deduce, in senso contrario, di aver sempre negato l'esecuzione, ad opera della società avversaria, di lavori ulteriori, e lamenta, sul punto, l'illegittima inversione dell'onere della prova.
Assume che i lavori di manutenzione straordinaria dell'imbarcazione, affidati alla Parte_1 contemplavano sin dall'inizio anche la revisione delle turbine (oltre che la sostituzione delle eliche e del gruppo poppiero).
Il motivo è infondato.
La qualificazione del rapporto come contratto di appalto trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra in sede di interrogatorio formale, quando afferma che "La aveva già CP_1 Parte_1 in gestione la manutenzione ordinaria la barca", riconoscendo implicitamente l'esistenza di un rapporto contrattuale continuativo per la manutenzione dell'imbarcazione.
In tale contesto, l'avaria di componenti appena revisionati avrebbe dovuto essere opportunamente contestata dalla committente al momento in cui la problematica si era evidenziata, una volta rimessa in mare la barca dopo il rimessaggio invernale.
Con ciò si vuol dire che, se la ricostruzione della fosse veritiera, se cioè i lavori preventivati CP_1 avessero contemplato “sin dall'inizio” anche la revisione delle turbine e la sostituzione delle eliche e del gruppo poppiero, le avarie evidenziate alla messa in acqua, nel mese di maggio 2016, avrebbero imposto una immediata contestazione dell'inadempimento, e il rifiuto di pagamento, in tutto o in parte, del prezzo della manutenzione appena eseguita.
4 Ebbene, non solo non risulta formalizzata dalla committente alcuna contestazione successivamente a tale episodio, ma emerge, per di più, per tabulas, che il prezzo della manutenzione che, secondo la CP_1 copriva tutto quanto preventivato, pari ad euro 8.000,00, è stato dalla stessa corrisposto per intero successivamente all'episodio di avaria, precisamente il 14/07/2016 (cfr. distinta bonifico, in produzione di primo grado di controparte).
In definitiva, un lavoro mal eseguito giustificava la contestazione e il rifiuto di pagamento, in tutto o in parte, del prezzo concordato.
Del che non vi è prova nella fattispecie al vaglio, posto che le allegazioni in atti depongono piuttosto in senso contrario.
La stessa ammette, del resto, che il dedotto “grave inadempimento” di controparte è stato CP_1 denunciato solo “dall'esordio del giudizio di prime cure” (cfr. appello pag. 24).
Da quanto esposto discende la verosimiglianza della ricostruzione della , secondo cui le Parte_1 lavorazioni alle turbine e alle eliche erano state escluse in sede preventiva, salvo poi a rendersi necessarie quando l'avaria si era manifestata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito il secondo motivo, col quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente disatteso l'exceptio inadimpleti contractus sollevata, reputando insussistente il grave inadempimento dell'opposta.
Quanto, poi, alle spese ulteriormente sostenute dalla presso altre ditte di manutenzione nautica, CP_1 per “porre rimedio - a proprie cure e spese - alle plurime anomalie manifestatisi nei due motori dell'IMBARCAZIONE”, difetta la prova della riconducibilità causale delle anomalie ad una cattiva manutenzione ascrivibile alla
, piuttosto che ad usura della barca, non essendosi costei premurata di far constatare le Parte_1 condizioni dell'imbarcazione prima degli interventi risolutivi.
Ne deriva l'infondatezza delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e restituzione degli importi versati, proposte dalla in primo grado, nonché dei motivi sul punto articolati nell'atto di CP_1 gravame.
b. L'appello di Parte_1
L'appellante si duole dell'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'IVA, regolarmente fatturata, sull'importo accertato per i lavori complessivamente dovuti, pari a euro 12.000,00.
Il motivo è fondato.
5 Va premesso che l'appellante non contesta la rideterminazione del quantum operata in sentenza.
Il residuo a lui spettante a titolo di IVA sull'importo di euro 12.000,00 è agevolmente quantificabile nella somma di euro 2.640,00, pari al 22%, del valore delle opere.
Ne deriva che, a fronte di una fattura emessa per € 15.591,76, l'importo, comprensivo di IVA, è pari alla minor somma di euro 14.640,00.
E' infondata la doglianza inerente la dedotta erroneità della revoca del decreto opposto.
E' noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore) (ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Nella specie, correttamente il Tribunale ha revocato il decreto opposto, avuto riguardo sia al ridimensionamento della pretesa che al pagamento eseguito in corso di causa, che ha eroso la debitoria.
Ciò che, invece, va rilevato, è che il giudice di primo grado ha omesso di emettere condanna dell'opponente al pagamento della minore somma risultata, all'esito, dovuta, pari, nel caso in esame, per quanto sopra esposto, ad euro 2.640,00, corrispondente all'IVA dovuta sul costo delle lavorazioni eseguite.
In questi termini la sentenza deve essere riformata.
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
6 Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà in ragione del parziale pagamento eseguito in corso di causa, seguono per il residuo la soccombenza della e si liquidano d'ufficio con riguardo CP_1 ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (che, valutate le riconvenzionali, rientra nello scaglione fino ad € 26.000,00), attestandosi nei minimi (tranne che per la fase monitoria, per la quale vanno riconosciuti i medi) per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo Controparte_1 di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza, appellata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma di euro 2.640,00, oltre accessori come richiesti in sede monitoria;
- Rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- Compensa per metà le spese di lite, e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle residue spese, che liquida, già decurtate della metà, in euro 60,00 per Parte_1 esborsi ed euro 283,50 per compensi per la fase monitoria, in euro 1.262,00 per compensi per il primo grado, ed in euro 192,00 per esborsi ed euro 1.453,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Mario Cianci;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore Controparte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte ai nn. 5647/2023 e 77/2024 R.G.A.C., riservate in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'avv. Mario Cianci, del Foro di Napoli
(C.F. , che la rappresenta e difende - C.F._1 Email_1
APPELLANTE – APPELLATA nel proc. 77/2024
E
1 ( ), elettivamente domiciliata in via Toledo n. 282 presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Severino Nappi ( ), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. CodiceFiscale_3
IO FR ( ) - - CodiceFiscale_4 Email_2
Email_3
APPELLATA – APPELLANTE nel proc. 77/2024
Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 5441/2023 del 25/05/2023 del Tribunale di Napoli, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con separate citazioni, notificate in data 21.12.2023 e in data 27.12.2023 la e Parte_1
hanno proposto tempestivi appelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale Controparte_1 il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, ha CP_1 revocato il decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo, emesso per l'importo di euro € 7.591,76 in favore dell'odierna appellante, quale residuo prezzo del corrispettivo dovuto per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati su due motori dell'imbarcazione Tornado 38, targata
NA2225/D, di proprietà dell'opponente.
A fondamento della pretesa creditoria, la società deduceva di avere effettuato lavori fatturati in complessivi euro 15.591,76 (I.v.a. inclusa) a fronte dei quali la committente aveva corrisposto il minore importo di euro 8.000,00.
Opponendosi al titolo monitorio, la eccepiva la non debenza delle somme ingiunte, atteso che CP_1 null'altro era dovuto oltre le somme già corrisposte, in quanto il prezzo concordato tra le parti per i lavori svolti era stato sin dall'inizio pari ad euro 8.000,00. Formulava eccezione di inadempimento, in quanto i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte, e chiedeva, in via riconvenzionale, sia la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della somma versata, sia il ristoro dei pregiudizi sofferti.
La causa, istruita a mezzo di interrogatori formali e prova testimoniale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale, come detto, l'opposizione veniva accolta per quanto concerne la residua pretesa creditoria azionata in monitorio, e rigettata per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Il decreto opposto veniva revocato, con compensazione integrale delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice ha ritenuto che, benché sia emersa la circostanza che le parti avevano preventivato lavori per l'importo di euro 8.000,00 (“Fu fatto un preventivo di € 12.000,00 per i lavori da svolgersi, compresi quelli alle turbine e alle eliche, la sig. però non volle effettuare tutti i lavori quindi fu effettuato un preventivo CP_1
2 minore di €8.000,00”: interrogatorio formale di , legale rappresentante della società Testimone_1 opposta), erano successivamente emerse problematiche che avevano imposto l'esecuzione dei lavori inizialmente esclusi, con la conseguente lievitazione del prezzo concordato, incrementato di euro 4.000,00
(“L'unico problema che si è verificato sulla barca è quello alle turbine e alle eliche. Sono intervenuto per sostituirle, anzi preciso che per quanto riguarda le eliche le ho sostituite io direttamente in mare, senza portare la barca in rada, per evitare
i costi della gru. Per le sostituzioni delle eliche e delle turbine non ho aggiunto i costi di manodopera, la signora ha pagato i pezzi che ho sostituito. Il lavoro delle eliche e turbine mi è stato pagato in un secondo momento, dopo l'inizio della causa.
Ho avuto altri 4.000,00 €: , ibidem). Testimone_1
Da siffatte emergenze ha ricavato il Tribunale che il prezzo totale delle opere dovesse determinarsi in complessivi euro 12.000,00 (“che è l'ammontare della fattura depositata col monitorio”), integralmente già corrisposti, avendo l'opponente versato altri 4.000,00 euro dopo la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, e che pertanto non residuasse alcuna differenza a credito della società opposta, in ragione dell'avvenuto pagamento del prezzo totale delle lavorazioni di cui l'opponente ha beneficiato.
Col proposto gravame deduce l'erroneità della pronuncia, per non avere il Tribunale Parte_1 tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di IVA, e per aver revocato il decreto opposto nonostante la circostanza che il pagamento del residuo dovuto fosse intervenuto nel corso del giudizio.
Dal canto suo la ha chiesto riformarsi la sentenza nel senso dell'accoglimento della domanda CP_1 riconvenzionale formulata in primo grado.
Riuniti i giudizi, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono rispettosi del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
3 Nel merito, si osserva quanto segue, con la precisazione che, per motivi di ordine logico, va prioritariamente esaminato l'appello proposto dalla CP_1
a. L'appello di Controparte_1
Col proposto gravame la censura la pronuncia nella parte in cui il giudice di primo cure ha CP_1 ritenuto provate le circostanze che “nei lavori commissionati col preventivo iniziale aveva escluso Controparte_1 che avvenissero le lavorazioni alle turbine e alle eliche al fine di risparmiare sul prezzo” e che “successivamente, tali lavorazioni si erano comunque rese necessarie a causa dell'avaria”, ponendo a fondamento del proprio convincimento le sole dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società opposta in sede di interrogatorio formale, e travisando il significato della dichiarazione resa dalla anch'essa CP_1 sottopostasi ad interrogatorio formale, laddove confermava che “l'imbarcazione, messa in acqua nel mese di maggio 2016, evidenziava avarie che necessitavano della revisione delle turbine dei motori e della sostituzione delle eliche”.
Deduce, in senso contrario, di aver sempre negato l'esecuzione, ad opera della società avversaria, di lavori ulteriori, e lamenta, sul punto, l'illegittima inversione dell'onere della prova.
Assume che i lavori di manutenzione straordinaria dell'imbarcazione, affidati alla Parte_1 contemplavano sin dall'inizio anche la revisione delle turbine (oltre che la sostituzione delle eliche e del gruppo poppiero).
Il motivo è infondato.
La qualificazione del rapporto come contratto di appalto trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra in sede di interrogatorio formale, quando afferma che "La aveva già CP_1 Parte_1 in gestione la manutenzione ordinaria la barca", riconoscendo implicitamente l'esistenza di un rapporto contrattuale continuativo per la manutenzione dell'imbarcazione.
In tale contesto, l'avaria di componenti appena revisionati avrebbe dovuto essere opportunamente contestata dalla committente al momento in cui la problematica si era evidenziata, una volta rimessa in mare la barca dopo il rimessaggio invernale.
Con ciò si vuol dire che, se la ricostruzione della fosse veritiera, se cioè i lavori preventivati CP_1 avessero contemplato “sin dall'inizio” anche la revisione delle turbine e la sostituzione delle eliche e del gruppo poppiero, le avarie evidenziate alla messa in acqua, nel mese di maggio 2016, avrebbero imposto una immediata contestazione dell'inadempimento, e il rifiuto di pagamento, in tutto o in parte, del prezzo della manutenzione appena eseguita.
4 Ebbene, non solo non risulta formalizzata dalla committente alcuna contestazione successivamente a tale episodio, ma emerge, per di più, per tabulas, che il prezzo della manutenzione che, secondo la CP_1 copriva tutto quanto preventivato, pari ad euro 8.000,00, è stato dalla stessa corrisposto per intero successivamente all'episodio di avaria, precisamente il 14/07/2016 (cfr. distinta bonifico, in produzione di primo grado di controparte).
In definitiva, un lavoro mal eseguito giustificava la contestazione e il rifiuto di pagamento, in tutto o in parte, del prezzo concordato.
Del che non vi è prova nella fattispecie al vaglio, posto che le allegazioni in atti depongono piuttosto in senso contrario.
La stessa ammette, del resto, che il dedotto “grave inadempimento” di controparte è stato CP_1 denunciato solo “dall'esordio del giudizio di prime cure” (cfr. appello pag. 24).
Da quanto esposto discende la verosimiglianza della ricostruzione della , secondo cui le Parte_1 lavorazioni alle turbine e alle eliche erano state escluse in sede preventiva, salvo poi a rendersi necessarie quando l'avaria si era manifestata.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito il secondo motivo, col quale l'appellante si duole del fatto che il Tribunale avrebbe ingiustificatamente disatteso l'exceptio inadimpleti contractus sollevata, reputando insussistente il grave inadempimento dell'opposta.
Quanto, poi, alle spese ulteriormente sostenute dalla presso altre ditte di manutenzione nautica, CP_1 per “porre rimedio - a proprie cure e spese - alle plurime anomalie manifestatisi nei due motori dell'IMBARCAZIONE”, difetta la prova della riconducibilità causale delle anomalie ad una cattiva manutenzione ascrivibile alla
, piuttosto che ad usura della barca, non essendosi costei premurata di far constatare le Parte_1 condizioni dell'imbarcazione prima degli interventi risolutivi.
Ne deriva l'infondatezza delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e restituzione degli importi versati, proposte dalla in primo grado, nonché dei motivi sul punto articolati nell'atto di CP_1 gravame.
b. L'appello di Parte_1
L'appellante si duole dell'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'IVA, regolarmente fatturata, sull'importo accertato per i lavori complessivamente dovuti, pari a euro 12.000,00.
Il motivo è fondato.
5 Va premesso che l'appellante non contesta la rideterminazione del quantum operata in sentenza.
Il residuo a lui spettante a titolo di IVA sull'importo di euro 12.000,00 è agevolmente quantificabile nella somma di euro 2.640,00, pari al 22%, del valore delle opere.
Ne deriva che, a fronte di una fattura emessa per € 15.591,76, l'importo, comprensivo di IVA, è pari alla minor somma di euro 14.640,00.
E' infondata la doglianza inerente la dedotta erroneità della revoca del decreto opposto.
E' noto che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l'opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell'ingiunzione e non anche l'accertamento del credito per un importo minore) (ex plurimis, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Nella specie, correttamente il Tribunale ha revocato il decreto opposto, avuto riguardo sia al ridimensionamento della pretesa che al pagamento eseguito in corso di causa, che ha eroso la debitoria.
Ciò che, invece, va rilevato, è che il giudice di primo grado ha omesso di emettere condanna dell'opponente al pagamento della minore somma risultata, all'esito, dovuta, pari, nel caso in esame, per quanto sopra esposto, ad euro 2.640,00, corrispondente all'IVA dovuta sul costo delle lavorazioni eseguite.
In questi termini la sentenza deve essere riformata.
L'accoglimento (parziale) del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche
Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
6 Pertanto, le spese del doppio grado, compensate per metà in ragione del parziale pagamento eseguito in corso di causa, seguono per il residuo la soccombenza della e si liquidano d'ufficio con riguardo CP_1 ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (che, valutate le riconvenzionali, rientra nello scaglione fino ad € 26.000,00), attestandosi nei minimi (tranne che per la fase monitoria, per la quale vanno riconosciuti i medi) per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo Controparte_1 di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione, notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza, appellata, condanna al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1 somma di euro 2.640,00, oltre accessori come richiesti in sede monitoria;
- Rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
- Compensa per metà le spese di lite, e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle residue spese, che liquida, già decurtate della metà, in euro 60,00 per Parte_1 esborsi ed euro 283,50 per compensi per la fase monitoria, in euro 1.262,00 per compensi per il primo grado, ed in euro 192,00 per esborsi ed euro 1.453,00 per compensi per il presente grado, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Mario Cianci;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di per il pagamento di un ulteriore Controparte_1 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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