Ordinanza cautelare 13 maggio 2010
Ordinanza presidenziale 26 ottobre 2016
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 00289/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2010, proposto da
Metanauto Garda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gortenuti e Claudio Corradi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Borelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
Comune di Cavaion Veronese, in persona del sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'autorizzazione della Provincia di Verona prot. n. 012389 del 04/02/2010 “ Strada Provinciale 11 della Val d'Adige Richiesta di nulla osta preventivo alla modificazione dell'area di accesso (concessione n. 16708) alla stazione di servizio carburanti di Cavaion Veronese, località Camporeggio 6 ” nella parte in cui viene espresso parere favorevole all'intervento con la prescrizione sub 4 “ la relativa segnaletica verticale ed orizzontale degli accessi è a carico della ditta e dovrà prevedere la doppia linea continua in corrispondenza della mezzeria ”;
dei provvedimenti del Comune di Cavaion Veronese del 16 febbraio 2010 prot. n. 1608/10 e del 02 marzo 2010 prot. n. 2168/10, nella parte in cui subordinano l'esecuzione dei lavori all'ottemperanza del punto 4 del parere della Provincia di Verona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone di essere proprietaria di un impianto di rifornimento di carburanti sito nel Comune di Cavaion Veronese, località Campeggio, posto lungo la strada provinciale Ponton Affi.
Gli accessi da e per l’impianto risultano autorizzati con concessione provinciale, la quale, secondo la modificazione intervenuta il 2 dicembre 1992, stabilisce che “ i due passi carrai, a servizio del distributore, siano regolamentati con adeguata segnaletica per la circolazione a senso unico ”.
La ricorrente spiega, inoltre, di avere coltivato una serie di procedimenti amministrativi, finalizzati a stabilire le modalità di realizzazione dell’aiuola di separazione tra il piazzale della stazione di servizio e la strada, nonché l’esecuzione e la conformazione della segnaletica orizzontale.
2. Il 26 giugno 2009, la ricorrente formulava una prima istanza affinché la segnaletica orizzontale posta sulla strada provinciale fosse “ urgentemente ed adeguatamente rettificata ed eventualmente se del caso pure integrata […] nel senso di consentire l’accesso al distributore solo attraverso il passo carraio a nord e consentire l’uscita dal distributore solo attraverso il passo carraio a sud ”.
L’istanza veniva accolta dall’Amministrazione provinciale, che, condividendo l’esigenza di migliorare la fluidità e la sicurezza dell’arteria stradale, esprimeva il proprio parere favorevole, così da rendere effettivo il senso unico prescritto dai preesistenti atti autorizzativi, mediante la modificazione della segnaletica stradale centrale e la sua sostituzione con una striscia continua (prot. 05/0531 del 14 agosto 2009).
3. Con una successiva istanza del 30 novembre 2009, la ricorrente, tuttavia, segnalava l’intenzione di conservare il tratteggio presente sulla mezzeria della carreggiata, innanzi ai due accessi carrai, in modo da permettere l’entrata e l’uscita da e per l’impianto indifferentemente in entrambe le direzioni di marcia, vanificando il prescritto senso unico (e quindi il divieto, rafforzato dalla striscia continua, per i veicoli che impegnavano la corsia opposta all’impianto di accedere a quest’ultimo e, per quelli in uscita, di immettersi sulla medesima corsia).
4. La ricorrente inoltrava poi una denuncia di inizio attività, con la quale preannunciava l’avvio dei lavori di ridimensionamento dell'aiuola di separazione della strada dalla stazione di servizio. Tale denuncia veniva interloquita dal Comune di Cavaion Veronese, che notificava un provvedimento di sospensione, motivato dalla mancanza del nulla osta da parte della Provincia di Verona, ente proprietario della strada: la ricorrente ne richiedeva conseguentemente il rilascio al Servizio Viabilità dell'Ente provinciale in data 11 dicembre 2009.
5. Detto nulla osta veniva rilasciato il 4 febbraio 2010, accompagnato tra l’altro dalla seguente prescrizione: “ 4) la relativa segnaletica verticale ed orizzontale degli accessi è a carico della ditta e dovrà prevedere la doppia linea continua in corrispondenza della mezzeria ”.
6. Tale prescrizione è ora impugnata in questa sede: la ricorrente contesta vizi afferenti alla motivazione e al procedimento, e, nel merito dell’avversata limitazione imposta alla circolazione stradale, rileva (specie nel quinto motivo) come l’assetto della viabilità, consolidatosi negli ultimi vent’anni, benché in termini difformi rispetto a quanto prescritto dall’ente proprietario della strada, consenta pienamente l’accesso (e l’uscita) da (a) entrambi i sensi di marcia.
Sono inoltre censurati i provvedimenti del Comune di Cavion Veronese, nella parte in cui subordinano l’esecuzione dei lavori all’ottemperanza del contestato punto 4 del parere della Provincia di Verona, oltreché per illegittimità derivata, poiché non viene chiarito perché, nel frattempo, non possano essere ugualmente eseguiti i restanti interventi, autonomi rispetto al completamento della segnaletica orizzontale.
7. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione provinciale, oltre a resistere ampiamente nel merito, ha eccepito due distinti profili di inammissibilità del ricorso i quali, a giudizio del Collegio, sono da ritenere entrambi fondati.
7.1 Sotto un primo aspetto, non risulta infatti impugnata la precedente determinazione, di cui si è dato poc’anzi cenno (prot. 05/0531 del 14 agosto 2009), con la quale la Provincia di Verona ha prescritto l’inserimento, innanzi agli accessi della stazione di servizio della ricorrente, della striscia continua, così da precludere gli auspicati accessi nei due sensi di marcia. Ma tale determinazione, la quale, benché denominata come parere, costituisce pur sempre l’atto conclusivo del procedimento introdotto con l’istanza proposta dalla ricorrente il 26 giugno 2009, non risulta oggetto di alcuna tempestiva contestazione, essendo perciò divenuta inoppugnabile.
Con la conseguenza che l’eventuale rimozione dell’avversata prescrizione, contenuta nell’autorizzazione del 14 febbraio 2010 ed impugnata con il ricorso introduttivo, non arrecherebbe a ben vedere alcuna concreta utilità alla ricorrente, risultando la stessa meramente confermativa dell’assetto viabilistico già stabilito nel provvedimento del 14 agosto 2009.
7.2 Sotto un secondo aspetto, deve poi aggiungersi che la ricorrente non ha neppure impugnato l'ordinanza della Provincia di Verona 16 aprile 2010, n. 147 (doc. 11 – prodotto dall’Amministrazione) con la quale è stata ordinata l'istituzione della direzione obbligatoria verso destra per tutti gli accessi privati e le strade pubbliche e la direzione obbligatoria dritta (senza possibilità di svolta) per i mezzi procedenti in direzione sud (Verona), lungo la strada provinciale su cui sorge l’impianto, specificamente nei comuni di Affi, Cavaion Veronese e Rivoli Veronese, provvedimento che di per sé preclude l’auspicato accesso all’impianto per i veicoli che impegnino la corsia opposta (e, correlativamente, l’uscita dall’impianto andando ad impegnare la medesima corsia). Ne consegue che l’eventuale annullamento della prescrizione contestata (che richiede l’apposizione della doppia linea continua innanzi ai due accessi carrabili), non permetterebbe alla ricorrente di modificare, nel senso desiderato, il regime della circolazione dei veicoli irrevocabilmente stabilito, a seguito della citata ordinanza, nel tratto di strada posto innanzi alla stazione di servizio.
7.3 Da quanto precede consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, carente, come detto, di interesse quanto meno in relazione all’impugnazione dell’autorizzazione provinciale del 4 febbraio 2010.
Il Collegio ritiene, peraltro, di evidenziare come tale autorizzazione, specie con riguardo alla prescritta realizzazione della doppia linea continua, appaia ragionevolmente sorretta dall’apprezzamento di preminenti esigenze di tutela della sicurezza stradale, le quali, poiché pertinenti all’ambito della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, non appaiono suscettibili di sindacato in questa sede, se non nei limiti, qui non travalicati, della illogicità e della incongruenza manifesta.
8. Va infine dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’impugnazione dei provvedimenti del Comune di Cavaion Veronese, nella parte in cui avrebbero subordinato l’esecuzione di tutti i lavori all'ottemperanza del punto 4 del parere della Provincia di Verona, dovendosi dare atto che i suddetti lavori (ad eccezione di quanto prescritto nel suddetto punto 4) risultano invece successivamente eseguiti dalla ricorrente e definitivamente conclusi, come da denuncia di ultimazione dei lavori del 4 novembre 2011, prodotta in giudizio dall’Amministrazione provinciale (vd. deposito del 1° dicembre 2016).
9. La complessità della vicenda esaminata giustifica, infine, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, nei sensi sopra indicati, in parte inammissibile e in parte improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO