Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 180 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via Parte_1
Alessandro Manzoni, n. 24 presso lo studio dell'avv. Marasco Giovina (PEC: Email_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura acclusa al Email_2 ricorso introduttivo;
RICORRENTE e
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura con l'avv. Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: t) che lo rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: contribuzione agricola Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/01/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'iniziativa recuperatoria intrapresa dalla controparte, e la pedissequa condanna dell' convenuto a provvedere – nel senso appena indicato – all'erogazione CP_1 ovvero alla conservazione (in capo alla stessa parte) delle prestazioni previste dalla 1
– nel senso appena indicato – all'erogazione delle prestazioni di legge. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare: 1) accertare l'intervenuta prescrizione dell'indebito per cui è causa in via principale per il decorso dei dieci anni previsto dalla legge ed in via graduata ed in subordine, comunque, quella prevista dal DPR 818/1957 per tutte le motivazioni riportate al punto sub. 1) del presente ricorso;
Nel merito: 2) accertare e dichiarare che la ricorrente negli anni 2007 e 2008 ha regolarmente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di , cf. Parte_2
, con sed e legale alla via Milano in san Calogero (VV), CodiceFiscale_1 nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, in accoglimento del proposto ricorso, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle richieste avanzate dall' con i provvedimenti meglio specificati nel corpo del CP_1 presente atto;
3) condannare, altresì, in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di difesa del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza di detta parte ricorrente dal potere d'introdurre la presente azione giudiziale, non prima di aver precisato come l'azione recuperatoria contrastata dalla ricorrente discenda dal disconoscimento conseguente a verbale ispettivo dell'azienda agricola/datrice di lavoro della ricorrente - delle giornate svolte dalla stessa in qualità di bracciante agricola. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1Il ricorso non è fondato perché la domanda presupposta di riconoscimento dei diritto all'iscrizione nell'elenco braccianti agricoli è inammissibile.
2Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un CP_1 ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
3Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza – valutare il momento in corrispondenza del quale il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli (reso noto nelle forme telematiche stabilite dall'art. 38, VII c., d. l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, giusta il quale «a decorrere dalla
2 data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione») abbia acquisito natura definitiva. 4Ciò è avvenuto, con riferimento alla posizione di , il 30.06.2018. Parte_1
5La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da senza incontrare alcuna controdeduzione ex CP_1 adverso – dal 15.06.2018 al 30.06.2018: nel volgere dei successivi centoventi giorni, dunque, il provvedimento dell'Istituto che avrebbe dovuto essere contrastato mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria, siccome non impugnato in via amministrativa, e conseguentemente divenuto definitivo.
6Poiché quest'ultima risulta proposta oltre il termine di 120 giorni, solo con il presente ricorso depositato il 30 gennaio 2019 ne discende la sua tardività.
7Il termine di centoventi giorni sopradescritto, invero, atteggiandosi a decadenza sostanziale – e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio – preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile, e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche erogate a cura del convenuto istituto previdenziale.
8Le osservazioni testé enucleate, d'altra parte, sono coerenti con la consolidata giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Catania Sez. Lav., sent. n. 4129/2017), secondo la quale «posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. […] La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi», nonché conformi a quella di legittimità (ex alteris, v. Cass., Sez. Lav., sent. n. 2719/2018, per la quale «la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (cfr Cass. nn. 813 del 2007, 15785 del 2011, 29070 del 2011, 19361 del 2013, 20086 del 2013, 2898 del 2014, 26626 del 2014) nel ritenere che il riferimento fatto dal d. l. n. 7 del 1970, art. 22, ai «provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto» debba essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica
3 di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato»). 9 Ad ogni modo, la circostanza dell'estraneità – alla normativa testé illustrata – di profili d'incostituzionalità è stata conclusivamente puntualizzata da Corte Cost., sent. n. 45/2021, ad avviso della quale «Questa Corte ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Ha chiarito che è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 3 del 2015). Ha, altresì, specificato che l'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (ex plurimis, sentenza n. 446 del 1997) […] La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti della pubblicazione telematica degli atti amministrativi, ove sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, stabilendo che essa costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, privilegiando, «in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018, n. 5570). […] Alla luce dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale la disposizione censurata risulta immune da vizi di legittimità costituzionale».
10.Per tutto quanto precisato sopra, quindi, il ricorso va dichiarato rigettato.
11. La complessità in diritto della questione trattata giustifica, nondimeno, la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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