Ordinanza collegiale 31 maggio 2011
Sentenza 10 gennaio 2012
Parere definitivo 24 dicembre 2012
Accoglimento
Sentenza 27 aprile 2016
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2017
Parere definitivo 3 gennaio 2018
Sentenza 27 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/02/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00909/2025REG.PROV.COLL.
N. 01130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2024, proposto dai signori BI NG, DO LL e IA LL, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64,
contro
l’I.N.A.I.L., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato e Laura Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Damiani in Roma, via IV novembre, n. 144,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10840/2023, resa tra le parti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, sulla domanda per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito dell’illegittima valutazione della sua posizione operata dall’INAIL nell’ambito del concorso interno per titoli ed esame-colloquio ai fini dell’attribuzione della posizione giuridico - economica di cui all’art. 64 del C.C.N.L. 1998/2001 - comparto ricerca - per n. 1 posto per il profilo ricercatore - II livello professionale, area biologia, resa pubblica con circolare n. 3.1.2005 n. 1; illegittimità accertata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 1618/2016 e definitivamente confermata dal medesimo Consiglio di Stato con sent. n. 6018 del 22 dicembre 2017;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da I.N.A.I.L. il 27 marzo 2024, per l’annullamento della sentenza n. 10840/2023 Tar Lazio Roma, sez. V, per difetto di giurisdizione del G.A..
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.A.I.L. e l’appello incidentale proposto da quest’ultimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La dott.ssa BI NG ha partecipato al bando di concorso bandito il 30 dicembre 2004 dall’ex IS (ora confluito nell’INAIL) per un posto di primo ricercatore, successivamente esteso a n. 2 posti nell’anno 2010. Con delibera del 29 aprile 2009 di approvazione della graduatoria concorsuale, la dott.ssa NG si è collocata al quinto posto con 47,77 punti, mentre la vincitrice, dott. Papacchini, ha riportato il punteggio di 50,58 punti.
1.1. – La dott.ssa NG ha instaurato un giudizio amministrativo avverso gli atti concorsuali e la graduatoria finale ottenendo, da ultimo, una pronuncia favorevole, con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1618, che le ha riconosciuto un aumento di punteggio pari a punti 1,80 così ripartito: punti 0,30 per i titoli AS1-AS2; punti 0,60 per il titolo AS3; punti 0,30 per il titolo AS4; punti 0,30 per il titolo AS8; punti 0,30 per il titolo AS22 col conseguente riposizionamento nella graduatoria concorsuale al secondo posto con 49,57 punti, dopo la vincitrice dott.ssa DA Papacchini e prima della dott.ssa Paola Tomao.
1.2. – Con provvedimento n. 477 del 14 dicembre 2016, al dichiarato scopo di dare esecuzione al giudicato, l’INAIL ha riformato la graduatoria di merito del concorso de quo collocando la ricorrente, dopo la prima classificata (Papacchini DA con punti 50,18), e, quindi, al secondo posto con 49,57 punti, comunicando altresì con nota del Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, prot. n. 00012884 in data 14 dicembre 2016, che si sarebbe provveduto “ successivamente ad effettuare l’inquadramento giuridico ed economico nel profilo di primo ricercatore- II livello professionale a far data dal 01 gennaio 2003 ”. Con p.e.c. del 25 gennaio 2017 la dott.ssa NG ha formalmente dichiarato di accettare la rideterminazione della propria collocazione in graduatoria.
1.3. – Senonché, a seguito di un’istanza di autotutela presentata il 23 gennaio 2017 dalla dott.ssa Tomao, originaria seconda classificata che nel 2010 aveva beneficiato dello scorrimento della graduatoria ottenendo, per l’effetto, l’inquadramento a Primo ricercatore, II^ livello professionale, l’INAIL, a pochissimi giorni di distanza dall’istanza anzidetta, con nota del 3 febbraio 2017, ha comunicato alla dott.ssa NG l’annullamento in autotutela della nuova graduatoria del 14 dicembre 2016.
1.4. – Indi, a seguito di ricorso in ottemperanza, con sentenza n. 6018 del 22 dicembre 2017 il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente decisione intervenuta inter partes , ha imposto l’obbligo per l’Amministrazione di ripristinare il contenuto della statuizione oggetto della decisione di autotutela.
1.5. – Infine, il Direttore della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL, con delibera n. 31 del 17 gennaio 2018, ha provveduto a riconformare la graduatoria così come scaturente dall’anzidetta sentenza n. 1618/2016 del Consiglio di Stato che vedeva collocata al secondo posto della graduatoria la dott.ssa NG.
2. – Dopo aver ottenuto l’integrale ricostruzione di carriera agli effetti giuridico-economici, la dott.ssa NG ha adìto il TAR per il Lazio per ottenere il ristoro dei danni alla sua sfera biologica e personale, oltre al danno patrimoniale per i mancati sviluppi di carriera a causa dell’illegittima condotta dell’INAIL.
3. – Il TAR per il Lazio, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da INAIL, ha però aderito alla diversa eccezione di irricevibilità spiccata dall’Istituto resistente in quanto “ trattandosi di domanda risarcitoria connessa ad una posizione di interesse legittimo (alla legittimità della procedura concorsuale), la ricorrente avrebbe dovuto esperire l’azione risarcitoria in esame nel termine di decadenza di 120 giorni di cui all’art. 30 comma 5 c.p.a. decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. n. 1618/2016 pubblicata in data 27 aprile 2016, che, difatti, ha riconosciuto l’illegittimo collocamento della ricorrente in graduatoria per erronea attribuzione del punteggio conseguito nell’ambito della procedura concorsuale. Viceversa, il ricorso è stato notificato solo il 18 maggio 2018 con conseguente irricevibilità della domanda risarcitoria in quanto proposta in violazione dello specifico termine decadenziale di legge ”. Ha quindi concluso il primo giudice per l’irricevibilità del ricorso per tardività.
4. – Con l’appello qui in esame, la dott.ssa NG censura in primis l’ error in iudicando commesso dal primo giudice nell’applicare il termine decadenziale breve di cui all’art. 30, co. 5, c.p.a. malgrado l’appellante avesse compiutamente resistito all’eccezione di parte pubblica invocando la giurisprudenza FI del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Pl. n. 6/2015) per cui tale termine non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, come nel caso di specie (essendo la graduatoria stata pubblicata il 29 aprile 2009) – fatti che resterebbero segnatamente soggetti all’ordinario termine prescrizionale ex art. 2947 cod. civ.. In secondo luogo, ripropone i motivi non esaminati dal primo giudice concernenti l’ an e il quantum del danno di cui domanda il risarcimento.
4.1. – Più nello specifico, dopo aver ripercorso gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (condotta illegittima dell’Amministrazione, nesso di causalità, colpa dell’Amministrazione, danno ingiusto), l’appellante lamenta di aver patito un danno patrimoniale per mancato svolgimento delle funzioni di livello superiore e mancato sviluppo di carriera: l’appellante sarebbe, infatti, divenuta Primo ricercatore per scorrimento nel 2010 potendo così concorrere per l’incarico di responsabile di laboratorio o di sezione a seguito delle linee guida di assetto organizzativo adottate con determina n.110 del 21 marzo 2012 (danno stimato dall’appellante in euro 28.509 per indennità di responsabilità e coordinamento a far data dal 2015 sino 31 dicembre 2021, pari ad euro 370,00 al mese). L’appellante, inoltre, avrebbe mancato anche la chance di partecipare con la nuova qualifica all’anticipazione dei passaggi di fascia stipendiale del personale IS appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo indetta con lettera dell’allora Direttore Generale IS del 16 giugno 2008 prot. IS A0011/0003068-4. Inoltre, la prima partecipazione le avrebbe precluso di partecipare alla successiva procedura, indetta con lettera del Direttore Centrale Amministrazione del Personale, datata 17 gennaio 2013, prot. n 001169 (danno dapprima stimato in 33.500 euro o, nella minor somma di 23.500, ove non avesse passato la prima procedura; poi riquantificato in euro 60 mila o, nella minor somma di 50 mila euro). Da ultimo, la dott.ssa NG non avrebbe goduto dei benefici di cui all’art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, nella qualità di Ricercatore di II livello, percependo emolumenti inferiori per euro 6.500 totali. L’importo complessivo chiesto a titolo di ristoro del danno patrimoniale ammonta ad euro 94.730 per mancati sviluppi professionali e opportunità di incrementi stipendiali, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
4.2. – Sul versante del danno non patrimoniale, l’appellante lamenta di aver patito un pregiudizio alla possibilità di incrementare le proprie competenze con correlativa deminutio del patrimonio professionale, che ne sarebbe rimasto gravemente mortificato, oltre alla lesione della reputazione professionale, considerata la diminuzione della considerazione e della stima dei colleghi (il tutto forfettizzato nell’importo complessivo di euro 75.000,00). A tali voci più prettamente esistenziali e morali la deducente somma altresì i profili di danno biologico, in ragione della menomazione della sua integrità psicofisica conseguita alla condotta ingiustamente protrattasi dell’Amministrazione e supportata da apposita relazione peritale di parte che forfetizza tale voce risarcitoria nel 10% del totale.
5. – L’INAIL ha spiegato ricorso incidentale controdeducendo, in fatto, che le pretese reintegratorie dell’appellante sarebbero state integralmente soddisfatte in virtù della corresponsione della somma di euro 115.149 euro a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2003-dicembre 2017. In diritto, prima ancora di resistere nel merito alla pretesa risarcitoria, eccepisce, con apposito appello incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi in materia di danni eventualmente conseguenti ad atti ricompresi tra le determinazioni assunte dalla pubblica amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Dipoi, ribadisce l’eccezione di tardività, reputando inconferente il dictum nomofilattico dell’Ad. Pl. n. 6/2015, e l’infondatezza risarcitoria ponendo particolare enfasi sull’avvenuta corresponsione della somma euro 115.000,00 a totale soddisfazione delle pretese per differenze retributive. Nel merito, l’Istituto ammette, in via del tutto residuale e subordinata, il riconoscimento delle minori somme di euro 24.709 per l’eventuale mancata assegnazione dell’incarico di responsabile di laboratorio o sezione, di euro 23.416 per il possibile superamento del concorso per anticipazione fascia stipendiale con decorrenza 31 dicembre 2009 indetto in data 17 gennaio 2013 e di euro 5.488 come differenziale economico spettante a titolo di compenso benefici ex lege n. 388/2000 tra il II ed il III livello, relativamente agli anni dal 2003 al 2017.
6. – Nel corso del giudizio è venuta a mancare l’appellante in data 5 giugno 2024, nondimeno si sono costituiti in giudizio gli eredi legittimi i quali, con rituale atto di riassunzione, hanno inteso proseguire il giudizio e coltivare le ragioni fatte valere dalla de cuius col ricorso introduttivo.
7. – Espletato lo scambio di memorie difensive, la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 in occasione della quale il Presidente ha evidenziato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 c.p.a., gli effetti della sopravvenuta sentenza dell’Adunanza plenaria n. 16/2024 con riguardo alle casistiche di rimessione al primo giudice di cui all’art. 105 c.p.a.. La causa è stata successivamente spedita in decisione.
DIRITTO
1. – La disamina del Collegio deve prendere le mosse dall’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disattesa dal primo giudice e riproposta dall’INAIL con appello incidentale.
1.1. – Ad avviso del Collegio, l’eccezione deve essere disattesa con conferma del radicamento della giurisdizione amministrativa.
Va primariamente tenuto a mente il chiaro e consolidato orientamento del giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione per cui nei concorsi interni la giurisdizione è determinata dall’esito della verifica in ordine alla natura della progressione verticale, restando riservato all’ambito dell'attività autoritativa soltanto il mutamento dello status professionale, non le progressioni meramente economiche né quelle che comportano sì il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento, e caratterizzate, di conseguenza, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Sempre il giudice regolatore della giurisdizione ha aggiunto, richiamando specifici propri precedenti sul punto (Cass. civ., S.U., 9 febbraio 2009, n. 3051), che se è vero che per “ area ” deve intendersi un insieme di posizioni professionali associato a plurime qualifiche, anche di diverso livello ma connotate da elementi di omogeneità, è altresì vero che il giudice ha sempre il potere-dovere di verificare se, al di là delle espressioni letterali adoperate dagli stipulanti il contratto, risulti realmente definito un sistema di classificazione strutturato in aree omogenee, tale che i rispettivi profili professionali, seppure differenziati in livelli, si presentino omogenei in quanto riconducibili a un patrimonio professionale almeno potenzialmente identico per tutti i lavoratori che vi appartengono.
1.2. – In applicazione dei poteri riconosciuti al giudice, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che nel caso di concorso interno per primo ricercatore, II livello, si configura un passaggio verticale di funzioni a livello qualitativo, che richiede una diversa e più complessa professionalità, un bagaglio di maggiori esperienze nonché più accentuate responsabilità, come dimostrato dall’inserimento di diverse fasce dei ricercatori e della definizione dell’organico a seconda di ciascuna fascia (v. Cass. civile, sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21558).
Tale approdo trova conforto nel modello contrattuale seguito negli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, che, per i profili professionali di ricercatore e di tecnologo, è quello dei “ livelli ” di appartenenza. Più precisamente, l’ordinamento del personale per i profili professionali che qui interessano, è articolato in due distinti livelli (III livello per i “ ricercatori ” e II livello per i “ primi ricercatori ”). Ciò è confermato dalla disposizione del d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, art. 13 che, nello stabilire le regole di accesso e di progressione di livello, prevede l’accesso ad ognuno dei livelli I, II e III (ricercatore e primo ricercatore), esclusivamente a seguito di concorso pubblico nazionale, richiedendo per l’accesso alla posizione di “ primo ricercatore ” titoli diversi da quelli richiesti per la posizione di “ ricercatore ”, sicché può ritenersi che il passaggio da “ ricercatore ”, III livello, a “ primo ricercatore ”, II livello, concretizza l’accesso ad un’area diversa, con conseguente applicazione dei principi sul riparto di giurisdizione elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va, dunque, riaffermata la giurisdizione del giudice amministrativo con consequenziale rigetto dell’appello incidentale di INAIL.
2. – Il Collegio deve ora spostare il fuoco della disamina sulla questione centrale del giudizio, ossia la ricevibilità del ricorso di primo grado, denegata dal primo giudice per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’articolo 30, comma 5, c.p.a..
2.1. – Ad avviso del Collegio il motivo di appello è fondato.
Preliminarmente giova ripercorrere gli snodi fondamentali della vicenda fattuale sottesa secondo la rispettiva sequenza di eventi: la fattispecie foriera di danno per esercizio illegittimo del potere autoritativo – consistito nella fallace valutazione dei titoli e nella formazione della graduatoria finale – risale al 29 aprile 2009, data di approvazione della graduatoria concorsuale; il giudicato di annullamento rimonta al 27 aprile 2016 con la pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1618; infine, la domanda risarcitoria è stata avanzata il 20 aprile 2018. Ne consegue che la delibera del 29 aprile 2009 di approvazione della graduatoria concorsuale, poi annullata con la sentenza n. 1618/2016 nella parte in cui la ricorrente non era collocata al secondo posto, è indubbiamente anteriore all’entrata in vigore del c.p.a..
2.2. – Al riguardo, deve pertanto trovare applicazione la ratio decidendi enunciata dall’Adunanza plenaria n. 6/2015 giusta la quale “ Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice ”; tale decisum , seppur enunciato con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 30 c.p.a., può estendersi anche all’ipotesi di azione risarcitoria non autonoma in quanto preceduta dal giudizio di annullamento, di cui al comma 5. Si è orientata, infatti, in tal senso la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la quale ha ritenuto che ove la fonte di responsabilità aquiliana della p.a. si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore del nuovo c.p.a. deve trovare applicazione la disciplina previgente con la conseguenza che all’azione risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa proposta in via autonoma dopo l’annullamento degli atti amministrativi, si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, c.c.. In tali ipotesi il momento iniziale del decorso del termine quinquennale dell’azione di risarcimento va individuato nella data del passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8037; Cons. Stato, sez. III, 1° marzo 2018, n. 1277; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 4752; id. 18 gennaio 2017, n. 190; Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 297; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2011, n. 3267).
Non sposta i termini di approdo della questione ermeneutica la circostanza, meramente ultronea, che la sentenza annullatoria sia intervenuta in periodo successivo all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, tenuto conto dell’effetto peculiarmente retroattivo della pronuncia costitutiva di annullamento tale per cui la caducazione della delibera approvativa della graduatoria è rimontata, nella specie, al 29 aprile 2009, coincidente con il momento genetico della fattispecie risarcitoria, mentre solo il dies a quo prescrizionale si post-terga al 27 aprile 2016, in ossequio all’effetto sospensivo permanente che produce la pendenza del giudizio sino alla sua definizione con pronuncia irrevocabile.
Così opinando si fa corretta applicazione della nozione di termini “ sostanziali a rilievo processuale ” a cui ha fatto cenno lo stesso organo nomofilattico laddove ha ritenuto di non condividere la tesi per cui i termini di cui all’articolo 30 c.p.a. avrebbero dovuto applicarsi immediatamente in quanto termini processuali, in virtù del principio tempus regit actum .
3. – Tanto considerato, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato tempestivo e, quindi, ricevibile col conseguente vincolo di esame della res controversa nel merito.
Senonché, come da rilievo officioso svolto nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024, il Collegio ha posto la questione degli effetti di questa riforma della pronuncia di rito di prime cure, e, cioè, se l’accoglimento delle censure mosse avverso la declaratoria di irrecevibilità del ricorso di primo grado debba produrre quale effetto la rimessione al primo giudice, ai sensi dell’articolo 105 c.p.a..
3.1. – E’ noto che secondo il consolidato indirizzo ermeneutico tracciato dall’Adunanza plenaria con la pronuncia n. 10/2018 i casi di rimessione da parte del Consiglio di Stato al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., sono tassativi e, in particolare, non comporterebbero annullamento con rimessione al primo giudice le ipotesi di erronea declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Senonché, la recentissima pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 16 del 20 novembre 2024 ha omologato alle casistiche di nullità della sentenza ed erronea declaratoria di estinzione o perenzione, erronea declinatoria di giurisdizione o competenza le ipotesi di inammissibilità in cui il primo giudice abbia omesso di esaminare la totalità dei motivi di ricorso in virtù della decisione di rito enucleando il seguente principio di diritto: “ l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente ”.
3.2. – Orbene, il caso di specie è avvinto dal medesimo trait-d’union giacché il primo giudice, trincerandosi dietro l’irricevibilità per decorso termine decadenziale – asserto, come visto, agevolmente confutabile – ha radicalmente omesso di esaminare i motivi di impugnativa, il che giustificherebbe, in analogia alle ipotesi di erronea declaratoria di estinzione/perenzione o di inammissibilità, la regressione al primo grado di giudizio.
Deporrebbe in favore di tale tesi esegetica il passaggio di cui al punto 11.11 della decisione dell’organo di nomofilachia (“ Siffatta interpretazione consente anche di evitare disparità di trattamento tra i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 2, c.p.a. (che impongono l’annullamento con rinvio) e i casi di riforma di erronee decisioni di rito dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non espressamente richiamati dall’art. 105 c.p.a., non risultando ragionevole il trattamento differenziato di chi subisce un’erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso e di chi subisce un’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio. La disparità di trattamento di situazioni equivalenti sarebbe del resto vistosa nel caso (non espressamente previsto dall’art. 105) di erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso perché notificato o depositato oltre il termine massimo, rispetto al caso di erronea declaratoria di estinzione del processo perché il ricorso è stato riassunto mediante notifica o deposito oltre il termine massimo (che impone la regressione del giudizio). In entrambi i casi si disputa di una notifica o di un deposito tardivi dell’originario ricorso o del medesimo originario ricorso “riassunto” )”.
In aggiunta, nel caso di specie, la pronuncia impugnata incappa nel vizio di motivazione apparente laddove omette del tutto di considerare le diffuse controdeduzioni svolte dalla ricorrente circa la ricevibilità del ricorso e si limita a dare applicazione alla regula iuris di cui all’art. 30, co. 5, c.p.a. senza alcun vaglio critico della peculiarità della fattispecie concreta e dei chiari indirizzi nomofilattici sul punto. Anche riguardato sotto questo profilo, il vizio di motivazione apparente è suscettibile di essere sussunto nella più ampia categoria di nullità della sentenza cui consegue il rinvio al primo giudice, come rimarcato dalla giurisprudenza FI (la recente pronuncia n. 16/2024 richiama, sul punto, gli arresti precedenti nn. 10 e 11 del 2018, secondo cui “ la ‘nullità della sentenza’ è ravvisabile non solo nel caso di motivazione “radicalmente assente”, ma anche nel caso di motivazione “meramente apparente”, che si ha quando essa è “palesemente non pertinente rispetto alla domanda proposta”, o “tautologica o assertiva, espressa attraverso mere formule di stile” o “richiama un generico orientamento giurisprudenziale senza illustrarne il contenuto” ”).
3.3. – Ne discende che, una volta riformata la sentenza di rito, in sostanziale applicazione delle rationes decidendi enucleate dalla giurisprudenza FI di questo Consiglio, la causa debba essere rimessa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. affinché proceda allo scrutinio di merito della domanda risarcitoria.
4. – Conclusivamente, l’appello principale è fondato in parte qua e deve essere accolto, mentre va respinto l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ricevibile e, conseguentemente, va rimesso al giudice di prime cure per l’esame di merito.
5. – Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, dispone quanto segue:
a) respinge l’appello incidentale;
b) accoglie l’appello principale e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza impugnata ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO