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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10533 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 53231/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 11 luglio 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 53231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, , l'Avv. Vittorio Messa;
Parte_1
per la parte opposta, , personalmente nonché assistita dall'Avv.to CP_1
LE CI anche in sostituzione dell'Avv. Chiara Carlisi.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
l procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento.
Dato atto, il Giudice, ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 10.00, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a odierna e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Guidonia Parte_1 C.F._1
Montecelio (RM), Via Mario Calderara, 4, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Messa (C.F.
- EC , che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 forza di procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1 C.F._3
Crescenzio n. 107 int. 6, presso lo studio dell'Avv. LE CI (C.F.
- EC e dell'Avv. Chiara Carlisi nata a [...] il C.F._4 Email_2
(C.F. - EC ) che la rappresentano e C.F._5 Email_3 difendono, in virtù di procura in atti.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo EC il 4.12.2024, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, ex artt. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 8.11.2024 con il quale la sig. le intimava il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
57.645,60, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge e oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto stesso, agli interessi maturati e maturandi e alle spese successive occorrende per l'omesso versamento dei ratei mensili (n. 187) dell'assegno di mantenimento per la figlia dal mese di marzo 2009 sino alla data di notifica del precetto, nonché dell'aumento ISTAT, in forza del decreto di omologazione n. 17474/2009 del 19.06.2009 della separazione personale tra coniugi, sig.ri e emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio contraddistinto CP_1 Parte_1 al n. 4966/2009 in data 27.05-19.06.2009 che ha posto a carico del l'obbligo di versamento CP_2 di un contributo mensile per il mantenimento della figlia (all'epoca) minore, Persona_1 nella misura di € 300,00 con decorrenza dal marzo 2009
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto: 1) poiché nulla sarebbe dovuto all'odierna opposta avendo il adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni, provvedendo nel corso degli anni al versamento di quanto dovuto per il mantenimento della prole, attraverso “importanti regalie in danaro” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) sia alla moglie che alla figlia direttamente;
2) per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. di parte del credito portato nell'atto di precetto opposto;
3) per aver raggiunto, per il periodo non coperto da prescrizione, un accordo con moglie e figlia in forza del quale, in considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia, avrebbe cessato di corrispondere l'importo mensile di 300,00 euro a decorrere dal 2023
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in via principale dichiarare che nulla è dovuto in forza del titolo di cui al precetto alla opposta dall'opponente CP_1 Parte_1 avendo quest'ultimo adempiuto alle proprie obbligazioni;
in via subordinata dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei ratei di credito vantati, e non dovuti quelli non coperti dalla prescrizione;
in via ancora più gradata detrarre dal residuo credito vantato l'importo
3 di 5.950,00 versato dall'opponente alla figlia LE in date 2.04.2024 e 7.05.2024. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 53231/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.2.2024, si costituiva in giudizio la signora contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo per le motivazioni di cui sopra non sussistendone i presupposti previsti ex lege;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, illegittima ed infondata la domanda avanzata dal sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
respingere Parte_1
l'opposizione avanzata dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'efficacia della procedura esecutiva in essere;
condannare il sig. alle spese e compensi del presente grado oltre Iva e Cap.”. Parte_1
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 28.3.2025, il Giudice, ritenuta la regolarità del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al giorno 23.4.2025.
A detta udienza il Giudice invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo formulando all'uopo una proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c. Fissava, altresì, per prendere atto della posizione delle parti su tale proposta, l'udienza dell'11.6.2025.
All'udienza del 11.6.2025, l'opponente dichiarava di non poter aderire alla proposta nei termini indicati dal Giudice e proponeva il pagamento dello stesso importo in rate mensili di euro 300 sino al saldo, previa rinuncia della controparte al pignoramento presso terzi notificato. Parte opposta, dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, nell'entità e secondo i termini ivi stabiliti, chiedendo un breve rinvio per poter esaminare la nuova proposta formulata dall'opponente.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza odierna per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note e produzione documentale fino a 10 giorni prima.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno, altresì, qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è parzialmente fondata e, in quanto tale, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il primo motivo di opposizione, così come individuato nella narrazione del fatto, è palesemente infondato in quanto privo del necessario riscontro probatorio.
Dall'esame degli atti e documenti di causa, ed in particolare degli estratti conto e dalle reversali dei bonifici depositati da parte opponente, emergono solo degli occasionali bonifici, anche se di importi ingenti, in favore dell'odierna opposta o direttamente in favore della figlia LE, ma nella causale degli stessi non si fa mai riferimento al mantenimento.
In particolare, nel caso di specie, emerge che il bonifico fatto in favore della figlia LE di euro 10.000,00 del 31.05.2016 (doc. 1 del fascicolo di parte opponente) è privo di causale, mentre i bonifici di euro 4.001,44 del 2.04.2024 (doc 3 del fascicolo di parte opponente) e di euro 1.951,44 del 7.5.2024 effettuati dall'opponente sempre in favore della figlia, recano come causale “vendita terreno” (doc 4 del fascicolo di parte opponente) e quindi si riferiscono, come ammesso dallo stesso opponente a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, a mere regalie effettuate per spirito di liberalità in occasione della vendita di un terreno e non costituire adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sul siccome previsto dal decreto di omologazione n. 17474/2009 Pt_1 del 19.06.2009.
L'unico bonifico effettuato in favore della signora che reca una causale per così dire CP_1 compatibile con l'obbligo di mantenimento (“restituzione arretrati”) è quello di euro 15.000,00 effettuato in data 29.9.2017, ma, come di seguito meglio si dirà, il periodo cui si riferisce risulta coperto da prescrizione.
Quanto poi al dedotto accordo verbale tra le parti e la figlia LE – peraltro contestato dall'opposta e non provato - secondo cui l'odierno opponente, in considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia LE, avrebbe cessato dall'anno 2023 di corrispondere l'assegno di mantenimento previsto dal titolo, va osservato che la S.C. di Cassazione, con ordinanza
5 del 14.12.2018, n. 32529, ha chiarito che il contributo a favore della prole sfugge alla disponibilità del genitore collocatario, il quale non può né rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, né ridurlo.
Non si può, quindi, rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, poiché il genitore che riceve l'assegno non è titolare di un diritto proprio.
Il figlio è l'unico titolare dell'assegno e del diritto a percepirlo, anche se materialmente il versamento si effettua nelle mani del genitore collocatario e, neppure la rinuncia da parte del figlio, qualora maggiorenne e capace, può esonerare il genitore dal pagamento dell'assegno mensile.
Il diritto al mantenimento dei figli fa, infatti, parte dei cosiddetti “diritti indisponibili” con la conseguenza che spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio e che qualsiasi patto che ne limiti la portata è nullo.
Nel caso di specie, pertanto, il dedotto accordo, quand'anche intervenuto tra le parti, è da considerarsi a tutti gli effetti nullo ed in quanto tale privo di efficacia.
Anche detta eccezione deve essere, pertanto, respinta.
Fondata deve ritenersi, per converso, l'eccezione relativa alla prescrizione di parte degli importi richiesti con il precetto opposto a titolo di assegno di mantenimento, posto che il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione: "in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento" (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975).
Nel caso di specie, dunque, non essendovi mai stata alcuna espressa richiesta di pagamento, o comunque non essendo stato documentato e provato alcun valido atto interruttivo della prescrizione, tutti i ratei fino al quinquennio precedente alla notifica dell'atto di precetto devono ritenersi prescritti.
6 Pertanto, l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, Pt_1 CP_1 comprensivo Istat) per la figlia LE è pari a complessivi euro 18.554,40, con la conseguenza che la differenza di euro 38.517,60, sempre richiesta a tale titolo nell'atto di precetto opposto non risulta dovuta per effetto dell'intervenuta prescrizione, tempestivamente eccepita da parte opponente.
Tuttavia, in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle somme dovute, come sopra rideterminate, si deve dichiarare l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente di euro 38.775,72, con la conseguenza che l'intimazione resta valida ed efficace per la somma effettivamente dovuta dall'odierno opponente all'opposto, pari a euro
18.869,88, così determinata: euro 18.554,40 (sorte) + euro 35,00 (diritto di copia del decreto di omologa) + euro 236,00 (compenso atto di precetto) + euro 35,04 (rimborso forfettario 15%) + euro
9,44 (CAP 4%) = euro 18.869,88.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, dovuta all'accoglimento delle difese dell'una e dell'altra parte.
In ragione della reciproca soccombenza non può essere accolta la domanda di parte opposta con la quale si chiede la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., infatti, integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (Cass., sez. II Civile, Ord. n.
4212 del 9.2.2022).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda tra le parti di causa, così provvede:
7 ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara valido il precetto per le sole somme dovute, pari a complessivi euro 18.869,88;
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma all'udienza dell'11 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
8
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì venerdì 11 luglio 2025, ore 10.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 53231 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024.
Sono presenti:
per la parte opponente, , l'Avv. Vittorio Messa;
Parte_1
per la parte opposta, , personalmente nonché assistita dall'Avv.to CP_1
LE CI anche in sostituzione dell'Avv. Chiara Carlisi.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
l procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento.
Dato atto, il Giudice, ordina la discussione orale della causa all'esito della quale, alle ore 10.00, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 53231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a odierna e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Guidonia Parte_1 C.F._1
Montecelio (RM), Via Mario Calderara, 4, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Messa (C.F.
- EC , che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 forza di procura in atti.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_1 C.F._3
Crescenzio n. 107 int. 6, presso lo studio dell'Avv. LE CI (C.F.
- EC e dell'Avv. Chiara Carlisi nata a [...] il C.F._4 Email_2
(C.F. - EC ) che la rappresentano e C.F._5 Email_3 difendono, in virtù di procura in atti.
Parte opposta
2 CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo EC il 4.12.2024, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, ex artt. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 8.11.2024 con il quale la sig. le intimava il pagamento della complessiva somma di euro CP_1
57.645,60, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge e oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto stesso, agli interessi maturati e maturandi e alle spese successive occorrende per l'omesso versamento dei ratei mensili (n. 187) dell'assegno di mantenimento per la figlia dal mese di marzo 2009 sino alla data di notifica del precetto, nonché dell'aumento ISTAT, in forza del decreto di omologazione n. 17474/2009 del 19.06.2009 della separazione personale tra coniugi, sig.ri e emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio contraddistinto CP_1 Parte_1 al n. 4966/2009 in data 27.05-19.06.2009 che ha posto a carico del l'obbligo di versamento CP_2 di un contributo mensile per il mantenimento della figlia (all'epoca) minore, Persona_1 nella misura di € 300,00 con decorrenza dal marzo 2009
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto: 1) poiché nulla sarebbe dovuto all'odierna opposta avendo il adempiuto alle proprie Pt_1 obbligazioni, provvedendo nel corso degli anni al versamento di quanto dovuto per il mantenimento della prole, attraverso “importanti regalie in danaro” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) sia alla moglie che alla figlia direttamente;
2) per prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c. di parte del credito portato nell'atto di precetto opposto;
3) per aver raggiunto, per il periodo non coperto da prescrizione, un accordo con moglie e figlia in forza del quale, in considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia, avrebbe cessato di corrispondere l'importo mensile di 300,00 euro a decorrere dal 2023
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in via principale dichiarare che nulla è dovuto in forza del titolo di cui al precetto alla opposta dall'opponente CP_1 Parte_1 avendo quest'ultimo adempiuto alle proprie obbligazioni;
in via subordinata dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., dei ratei di credito vantati, e non dovuti quelli non coperti dalla prescrizione;
in via ancora più gradata detrarre dal residuo credito vantato l'importo
3 di 5.950,00 versato dall'opponente alla figlia LE in date 2.04.2024 e 7.05.2024. Con vittoria di spese ed onorari di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 53231/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.2.2024, si costituiva in giudizio la signora contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo per le motivazioni di cui sopra non sussistendone i presupposti previsti ex lege;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile, illegittima ed infondata la domanda avanzata dal sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
respingere Parte_1
l'opposizione avanzata dal sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare l'efficacia della procedura esecutiva in essere;
condannare il sig. alle spese e compensi del presente grado oltre Iva e Cap.”. Parte_1
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 28.3.2025, il Giudice, ritenuta la regolarità del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione delle parti al giorno 23.4.2025.
A detta udienza il Giudice invitava le parti a raggiungere un accordo conciliativo o transattivo formulando all'uopo una proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c. Fissava, altresì, per prendere atto della posizione delle parti su tale proposta, l'udienza dell'11.6.2025.
All'udienza del 11.6.2025, l'opponente dichiarava di non poter aderire alla proposta nei termini indicati dal Giudice e proponeva il pagamento dello stesso importo in rate mensili di euro 300 sino al saldo, previa rinuncia della controparte al pignoramento presso terzi notificato. Parte opposta, dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, nell'entità e secondo i termini ivi stabiliti, chiedendo un breve rinvio per poter esaminare la nuova proposta formulata dall'opponente.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza odierna per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note e produzione documentale fino a 10 giorni prima.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno, altresì, qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è parzialmente fondata e, in quanto tale, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il primo motivo di opposizione, così come individuato nella narrazione del fatto, è palesemente infondato in quanto privo del necessario riscontro probatorio.
Dall'esame degli atti e documenti di causa, ed in particolare degli estratti conto e dalle reversali dei bonifici depositati da parte opponente, emergono solo degli occasionali bonifici, anche se di importi ingenti, in favore dell'odierna opposta o direttamente in favore della figlia LE, ma nella causale degli stessi non si fa mai riferimento al mantenimento.
In particolare, nel caso di specie, emerge che il bonifico fatto in favore della figlia LE di euro 10.000,00 del 31.05.2016 (doc. 1 del fascicolo di parte opponente) è privo di causale, mentre i bonifici di euro 4.001,44 del 2.04.2024 (doc 3 del fascicolo di parte opponente) e di euro 1.951,44 del 7.5.2024 effettuati dall'opponente sempre in favore della figlia, recano come causale “vendita terreno” (doc 4 del fascicolo di parte opponente) e quindi si riferiscono, come ammesso dallo stesso opponente a pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione, a mere regalie effettuate per spirito di liberalità in occasione della vendita di un terreno e non costituire adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sul siccome previsto dal decreto di omologazione n. 17474/2009 Pt_1 del 19.06.2009.
L'unico bonifico effettuato in favore della signora che reca una causale per così dire CP_1 compatibile con l'obbligo di mantenimento (“restituzione arretrati”) è quello di euro 15.000,00 effettuato in data 29.9.2017, ma, come di seguito meglio si dirà, il periodo cui si riferisce risulta coperto da prescrizione.
Quanto poi al dedotto accordo verbale tra le parti e la figlia LE – peraltro contestato dall'opposta e non provato - secondo cui l'odierno opponente, in considerazione della raggiunta indipendenza economica della figlia LE, avrebbe cessato dall'anno 2023 di corrispondere l'assegno di mantenimento previsto dal titolo, va osservato che la S.C. di Cassazione, con ordinanza
5 del 14.12.2018, n. 32529, ha chiarito che il contributo a favore della prole sfugge alla disponibilità del genitore collocatario, il quale non può né rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, né ridurlo.
Non si può, quindi, rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, poiché il genitore che riceve l'assegno non è titolare di un diritto proprio.
Il figlio è l'unico titolare dell'assegno e del diritto a percepirlo, anche se materialmente il versamento si effettua nelle mani del genitore collocatario e, neppure la rinuncia da parte del figlio, qualora maggiorenne e capace, può esonerare il genitore dal pagamento dell'assegno mensile.
Il diritto al mantenimento dei figli fa, infatti, parte dei cosiddetti “diritti indisponibili” con la conseguenza che spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio e che qualsiasi patto che ne limiti la portata è nullo.
Nel caso di specie, pertanto, il dedotto accordo, quand'anche intervenuto tra le parti, è da considerarsi a tutti gli effetti nullo ed in quanto tale privo di efficacia.
Anche detta eccezione deve essere, pertanto, respinta.
Fondata deve ritenersi, per converso, l'eccezione relativa alla prescrizione di parte degli importi richiesti con il precetto opposto a titolo di assegno di mantenimento, posto che il relativo diritto si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione: "in tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento" (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975).
Nel caso di specie, dunque, non essendovi mai stata alcuna espressa richiesta di pagamento, o comunque non essendo stato documentato e provato alcun valido atto interruttivo della prescrizione, tutti i ratei fino al quinquennio precedente alla notifica dell'atto di precetto devono ritenersi prescritti.
6 Pertanto, l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, Pt_1 CP_1 comprensivo Istat) per la figlia LE è pari a complessivi euro 18.554,40, con la conseguenza che la differenza di euro 38.517,60, sempre richiesta a tale titolo nell'atto di precetto opposto non risulta dovuta per effetto dell'intervenuta prescrizione, tempestivamente eccepita da parte opponente.
Tuttavia, in applicazione del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle somme dovute, come sopra rideterminate, si deve dichiarare l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per la somma eccedente di euro 38.775,72, con la conseguenza che l'intimazione resta valida ed efficace per la somma effettivamente dovuta dall'odierno opponente all'opposto, pari a euro
18.869,88, così determinata: euro 18.554,40 (sorte) + euro 35,00 (diritto di copia del decreto di omologa) + euro 236,00 (compenso atto di precetto) + euro 35,04 (rimborso forfettario 15%) + euro
9,44 (CAP 4%) = euro 18.869,88.
Le spese vengono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, dovuta all'accoglimento delle difese dell'una e dell'altra parte.
In ragione della reciproca soccombenza non può essere accolta la domanda di parte opposta con la quale si chiede la condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., infatti, integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca (Cass., sez. II Civile, Ord. n.
4212 del 9.2.2022).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda tra le parti di causa, così provvede:
7 ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto dichiara valido il precetto per le sole somme dovute, pari a complessivi euro 18.869,88;
COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma all'udienza dell'11 luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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