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Inammissibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2025, proposto dal Condominio Nettuno, in persona dell’amministratore pro tempore , e dai signori LE LA, MA RE, AN AR AN ZZ, AN AR D’BR, VA ET, CA SC, IO UC, VA LU, SS PI, ER PI, AR RO, CA NA TA, PA AV, AN VE, rappresentati e difesi dall’avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori PA IG, CA VI AS e TT VI AS, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Mantero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 36/2025, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori CA VI AS, TT VI AS, PA IG e del Comune di Riccione;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del T.a.r. di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il consigliere VA Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Ettore Nesi e Alessandro Mantero;
Considerato che, in sede di delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della relativa domanda, in considerazione della insussistenza del necessario profilo dell’imminente danno grave e irreparabile, peraltro correlato ad una vicenda che origina da un intervento annullatorio risalente all’anno 2018;
Ritenuto, altresì, per quanto riguarda il profilo del fumus , che nemmeno questo emerge con sufficiente nitidezza, stante il limitato alveo applicativo della disciplina in materia di fiscalizzazione degli abusi (Cons. Stato, ad. plen., 07 settembre 2020, n.17: “ I vizi cui fa riferimento l’art. 38, t.u.edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione ”);
Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare con compensazione delle spese di giudizio stante la obiettiva peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Respinge l’appello (Ricorso numero: 948/2025).
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
VA Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
AR Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO