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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.720/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 389/2024 pubblicata in data 7 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Modena via Emilia Est n.911 presso e nello studio degli avv. Salvatore Sotera e Cuocci Eleonora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
ONro
ONroparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma strada Mazzini n. 6 presso e nello studio dell'avv. Antonio Giovati che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da ONroparte_1 accertava la legittimità della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno comminata a dalla Parte_1 medesima società con lettera del 24.02.2021.
In particolare in tale ricorso dopo aver esposto che ONroparte_1
era stata assunta alle dipendenze della stessa in data 14 maggio Parte_1
2018, con la qualifica di impiegata di 6° livello (CCNL Metalmeccanico) e la mansione di Analista IT ed aver indicato dettagliatamente le sue mansioni ricostruiva i fatti che avevano portato alla contestazione disciplinare.
Deduceva che nella stessa era contestato quanto segue: “...in data 3 febbraio
2021 Lei ha inviato al Consulente esterno di Aizoon Group, con copia conoscenza anche ad altre persone, consulenti di Aizoon Group, consulenti ON Present spa e dipendenti di , una comunicazione mail riguardante la “fase due" di un progetto in corso con utto ciò non solo senza informare, ma CP_2 neppure mettere in copia per conoscenza, il suo diretto Responsabile Parte_2
Tutto questo causando, tra l'altro, imbarazzo quando i dipendenti
[...]
ON
hanno citato questa mail durante una sessione di lavoro, trovando completamente non informato Lei quindi ha continuato in Parte_2 questa sua anomala modalità comunicativa, nonostante anche in precedenza fosse stata richiamata al rispetto delle corrette procedure aziendali, e in modo ON specifico proprio le comunicazioni verso “ ", sia da parte del suo Diretto
Responsabile IT Manager sia dal Dott. CFO….” Pt_2 Persona_1
Esponeva, quindi, che , con lettera del 19 febbraio 2021, aveva Parte_1 giustificato la propria condotta, ma che le giustificazioni non erano state accettate ed era stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa.
Si costituiva con memoria contestando la legittimità della sanzione Parte_1
e chiedendo che la sanzione venisse annullata o in subordine venisse ridotta.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni procedurali di mancanza di immediatezza e genericità della contestazione e deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione dei fatti di causa e delle norme di diritto.
2 Con il secondo motivo di appello impugnava il capo della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto integrata la condotta di insubordinazione e legittimo il provvedimento disciplinare deducendo che il giudice aveva valutato erroneamente i fatti di causa non considerando adeguatamente che il fatto si era svolto quando la stessa era in malattia e la proporzionalità della sanzione.
Con il terzo motivo di appello impugnava la condanna alle spese sostenendo che vi fosse violazione degli artt. 92 e 420 cpc.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale o almeno in parte delle domande proposte da parte appellata.
Si costituiva con memoria depositata in data 29 maggio 2025 ONroparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo
3. In relazione al primo motivo di appello relativo alla dedotta tardività e genericità della contestazione disciplinare occorre, innanzitutto, richiamare la sentenza del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “La contestazione attiene infatti a un fatto accaduto il
3.2.2021 ed è stata inviata dalla società in data 11.2.2021 e ricevuta dalla convenuta in data 15.2.2021: la reazione della società alla condotta della lavoratrice è quindi intervenuta a distanza di poco più di una settimana dal fatto, non potendosi quindi ravvisare alcuna violazione del requisito dell'immediatezza della contestazione.
10. Né la contestazione può in alcun modo ritenersi generica, avendo la stessa fatto chiaro riferimento a una mail inviata in uno specifico giorno, a specifici destinatari e con uno specifico contenuto: sicché il fatto contestato è stato compiutamente identificato in tutti i suoi fattori costituitivi, permettendo così al lavoratore di approntare una difesa piena ed effettiva.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia esente da censure in relazione alla tempestività della contestazione in quanto è, comunque, decorso un breve lasso di tempo tra il fatto contestato e la contestazione stessa e la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle esigenze di affidamento e possibilità di difesa del lavoratore che nel caso di specie si è pienamente esplicata considerata anche la puntuale lettera di giustificazioni.
Né in contrario rileva la deduzione dell'appellante secondo cui la risposta via
3 mail del dott. in data 3 febbraio 2021 avrebbe significato che la società Pt_2 intendeva soprassedere a procedere disciplinarmente.
Non solo detta deduzione non è condivisibile stante il tenore della mail e considerato che è stata firmata dal solo dott. ma comunque la ratio Pt_2 della tempestività della contestazione è la tutela del lavoratore la cui possibilità di difesa e affidamento non sono certo stati incisi dal breve lasso di tempo trascorso e da una mail di tale tenore.
La contestazione come risulta chiaramente dalla sua lettura è, altresì, specifica e le doglianze in merito dell'appellante sono infondate.
Il primo motivo di appello è, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si reputa che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall'appellante e si condividono le argomentazioni sul punto.
In particolare lo stesso nella sentenza impugnata ha asserito che: “Nel merito, si osserva che risultano attestati dagli atti e dai documenti di causa le seguenti circostanze.
12. È pacifico tra le parti che la convenuta sia stata assunta dalla ricorrente in data 14.5.2018, con qualifica di impiegata inquadrata al 6° livello CCNL
Metalmeccanico con la mansione di Analista IT e che sia stata inserita nella funzione di Information Technology della società, avendo come referente il dott.
che ricopre il ruolo di Group IT Manager. Parte_2
13. All'inizio del 2020, la società aveva avviato una collaborazione con la società americana General Electric, costituendo un'associazione temporanea di imprese denominata ACC (Advanced Ceramic Coatings) al fine di realizzare un'importante opera strategica negli Stati Uniti (il progetto era denominato
“OPERA UAT”).
14. In data 1.4.2020, fu informato dai partner americani che la Pt_2
ON convenuta aveva inviato una comunicazione ai dipendenti di e ai consulenti della società Aizoon Group contenente alcune valutazioni circa alcuni aspetti del progetto – specificamente, sulla necessità di effettuare “on site”, ossia sul territorio americano, alcune attività e sulla conseguente necessità di attendere il termine delle note limitazioni ai viaggi nazionali e internazionali connesse alla pandemia da Covid-19.
4 15. Questo episodio generò un diverbio tra e la convenuta, dato che lo Pt_2 stesso non era stato previamente informato del contenuto della mail inviata da
, come risulta dalla mail qui riportata (doc. 6 ricorrente): Pt_1
«[…] 1. Ieri alle 19.09 avevi poi già risposto a perché non ce lo hai Per_2 detto? Queste risposte meglio che siano concordate eventualmente anche con
(devono essere concordate) Per_1
2. Ti ho più volte chiesto di mettermi in copia e di chiedere anche a loro di mettermi in copia in questo tipo di comunicazioni. Vedo che continui a non farlo, puoi adeguarti alla richiesta?
3. Ti avevo chiesto di non inserire altro nel calderone (nozzle, liner o altro ancipando fase 2) […]».
16. Anche il dott. CFO della società e quindi superiore gerarchico sia Per_1 di che di inviò una mail alla società in cui diffidò la convenuta Pt_1 Pt_2 dall'inviare ai partner commerciali comunicazioni relative al progetto senza previa consultazione dei referenti, dato che queste, anche se espresse a titolo personale, potevano essere percepite dall'esterno come manifestazione del pensiero aziendale (doc. 7 ricorrente): ON « ciao, come dovresti sapere la relazione con è molto delicata, per Pt_1 questo mi ci metto sempre in mezzo anche io.
E' inaccettabile che tu ti prenda la libertà di scrivere loro senza un pre- allineamento con noi e senza nemmeno metterci in copia. Nessuno di noi lavora così. Mancanza di rispetto totale. E' inutile che tu scriva “this is my personal view”, se loro vedono una mail da ognuno di noi la prendono finale. Mettendo ON poi in copia i consulenti!!!!…Da adesso in poi, se scrivi un'altra mail a senza un pre-allineamento interverrò in altro modo».
17. Successivamente, in data 3.2.2021, e appresero, durante Per_1 Pt_2
ON una videoconference con i referenti americani di , che aveva di Pt_1 nuovo inviato una mail, senza averne previamente condiviso con loro il contenuto, ai consulenti di Aizoon Group, ai consulenti di Preset s.p.a. e ai ON dipendenti di , venendo colti alla sprovvista.
18. La mail inviata da aveva il seguente contenuto (doc. 8 ricorrente): Pt_1
ES send them some picture of the CVD Chambers and injectors so they can understand how they look like. For me you need to create a different work center-same cost center for each chamber and trace injector as a location (like
5 fixture row) and count the times used. If the times used is more the twice a ncr needs to be created Sam e stuff, trace the arm of the spinners as a location like fixture row
(trad. proposta dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta: “ Per_3 invia loro alcune foto delle camere CVD e degli iniettori in modo che possano capire come sono. Per me è necessario creare un centro di lavoro diverso, lo stesso centro di costo per ogni camera e tracciare l'iniettore come posizione
(come la fila di apparecchiature) e contare i tempi utilizzati. Se i tempi utilizzati sono maggiori del doppio occorre creare un ncr. Stessa cosa, traccia il braccio dei filatori come una posizione come una fila di dispositivi”)».
19. Lo scrivente ritiene che l'invio di questa mail da parte della convenuta integri la condotta di insubordinazione contestata dalla società ricorrente.
20. Nelle comunicazioni di aprile 2020, infatti, i referenti della ricorrente avevano espressamente e inequivocabilmente ordinato alla convenuta di non inviare più comunicazioni ai partner americani relative al progetto UAT senza metterli in copia e condividere preventivamente gli argomenti delle missive, sottolineando la grande importanza strategica della collaborazione per la società e la delicatezza della gestione dei rapporti con CP_3
[...
. La mail inviata in data 3.2.2021 viola apertamente questa precisa e specifica indicazione aziendale, non mettendo in copia in una comunicazione Pt_2 avente a oggetto aspetti tecnici del progetto.
22. Così facendo, la convenuta non ha solamente contravvenuto a una direttiva impartita da un superiore gerarchico, ma ha anche rischiato di compromettere l'immagine professionale della società ricorrente agli occhi del partner estero, che, nella videochiamata con e aveva dava per scontato che Pt_2 Per_1 il contenuto della comunicazione inviata da fosse concordato da tutto il Pt_1 team italiano e, di fronte alla reazione sorpresa degli interlocutori, si è potenzialmente posto interrogativi sulla qualità dell'organizzazione aziendale della controparte.
23. La convenuta ha sostenuto che la direttiva aziendale del 2020 sarebbe stata di concordare solo le comunicazioni di carattere organizzativo e direttivo, rimanendo la stessa libera di inviare autonomamente mail a contenuto eminentemente tecnico: tuttavia, tale ricostruzione appare una lettura meramente personale della lavoratrice del contenuto delle mail dei superiori,
6 nelle quali tale distinzione tra comunicazioni direttive e comunicazioni tecniche non è minimamente ravvisabile, neppure implicitamente;
tanto che Per_1
ON aveva espressamente inibito, in generale, l'invio di qualsiasi mail ad senza un pre-allineamento.
24. Anche la circostanza che la lavoratrice, secondo quanto dalla stessa allegata, fosse dotata di sufficienti competenze tecniche ed esperienza professionale da poter validamente esprimere le proprie opinioni sugli aspetti tecnici del progetto senza necessità di un previo coordinamento non vale a rendere legittimo l'operato della stessa, dato che le direttive dei superiori gerarchici, specie se chiare e specifiche come in questo caso, devono essere rispettate dai lavoratori subordinati anche se personalmente non condivise.
25. Anche il fatto che la convenuta fosse in congedo per malattia il giorno in cui ON ha inviato la mail del 3.2.2021 ad non esclude la rilevanza disciplinare della condotta: certamente la lavoratrice non era tenuta a effettuare alcuna attività lavorativa durante il periodo di malattia e il datore di lavoro non avrebbe in alcun modo potuto pretendere che la stessa rispondesse a mail o a chiamate di lavoro;
tuttavia, nel momento in cui la lavoratrice ha scelto, non essendovi obbligata, di inviare la mail la stessa era tenuta ad attenersi a quanto precedentemente indicato dal datore di lavoro.
26. Né la mancata inclusione di tra i destinatari della mail può Pt_2 ritenersi giustificata dal fatto che , essendo in malattia, ha utilizzato lo Pt_1 smartphone e non il pc per rispondere alla mail e non ha pertanto fatto attenzione all'elenco dei destinatari nel momento in cui ha inviato la risposta: ciò che era stato richiesto alla lavoratrice era infatti proprio di prestare ON particolare cautela nella gestione dei contatti con , a motivo della delicatezza e dell'importanza strategica del progetto per la società ricorrente.”
La motivazione sul punto del giudice di primo grado è condivisibile, né vi è prova che la lavoratrice sia stata costretta a lavorare durante la malattia ed in particolare a occuparsi di tale progetto.
Non sono, infatti, sufficienti a provare ciò le mail prodotte ed in particolare quella inviata da del 13.01.2021 nonostante il suo ambiguo tenore. Pt_2
Del resto nella mail del 03.2.2.2021 inviata da si legge: “ Ciao , Pt_2 Pt_1
Come stai? Quando hai occasione mi fai anche sapere per i tuoi piani e ON intenzioni di rientro? Eravamo in call oggi io e con e ha Per_1 Per_3
7 proiettato la mail sotto che gli hai inviato oggi (nonostante tu sia in malattia).
Non mi avevi messo in copia, come invece dovevi fare…”
Considerato che è lo stesso a indicare che l'appellante ha inviato la Pt_2 mail nonostante fosse in malattia risulta improbabile che la stessa sia stata costretta a lavorare dalla società in tale periodo.
Non si condivide, invece, la decisione del giudice di primo grado di ritenere proporzionata la sanzione irrogata e si reputa che l'appello in parte qua sia fondato.
In relazione al requisito della proporzionalità si evidenzia, infatti, che l'art. 9 del
CCNL prevede che: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:…c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori… L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Seppure, infatti, sussista la lieve insubordinazione per il fatto per cui è causa considerate le circostanze in cui lo stesso è avvenuto ed in particolare il fatto che l'appellante fosse in malattia e l'invio del messaggio dal proprio cellulare e l'elemento soggettivo influenzato anch'esso dallo stato dell'appellante risulta eccessiva e non proporzionata la sanzione della sospensione di un giorno.
Si ritiene, quindi, considerato il principio di gradualità della sanzione congrua la minor sanzione di un'ora di multa.
In parziale accoglimento dell'appello la sanzione deve, quindi, essere rideterminata in un'ora di multa.
Il terzo motivo di appello relativo alla condanna alle spese risulta assorbito dovendosi procedere alla rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado stante la riforma della sentenza appellata.
Si ritiene che stante la reciproca soccombenza sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.720/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ridetermina la sanzione disciplinare in un'ora di multa
8 2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.720/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Parma sezione lavoro n. 389/2024 pubblicata in data 7 maggio 2024 promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Modena via Emilia Est n.911 presso e nello studio degli avv. Salvatore Sotera e Cuocci Eleonora che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
ONro
ONroparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Parma strada Mazzini n. 6 presso e nello studio dell'avv. Antonio Giovati che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da ONroparte_1 accertava la legittimità della sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un giorno comminata a dalla Parte_1 medesima società con lettera del 24.02.2021.
In particolare in tale ricorso dopo aver esposto che ONroparte_1
era stata assunta alle dipendenze della stessa in data 14 maggio Parte_1
2018, con la qualifica di impiegata di 6° livello (CCNL Metalmeccanico) e la mansione di Analista IT ed aver indicato dettagliatamente le sue mansioni ricostruiva i fatti che avevano portato alla contestazione disciplinare.
Deduceva che nella stessa era contestato quanto segue: “...in data 3 febbraio
2021 Lei ha inviato al Consulente esterno di Aizoon Group, con copia conoscenza anche ad altre persone, consulenti di Aizoon Group, consulenti ON Present spa e dipendenti di , una comunicazione mail riguardante la “fase due" di un progetto in corso con utto ciò non solo senza informare, ma CP_2 neppure mettere in copia per conoscenza, il suo diretto Responsabile Parte_2
Tutto questo causando, tra l'altro, imbarazzo quando i dipendenti
[...]
ON
hanno citato questa mail durante una sessione di lavoro, trovando completamente non informato Lei quindi ha continuato in Parte_2 questa sua anomala modalità comunicativa, nonostante anche in precedenza fosse stata richiamata al rispetto delle corrette procedure aziendali, e in modo ON specifico proprio le comunicazioni verso “ ", sia da parte del suo Diretto
Responsabile IT Manager sia dal Dott. CFO….” Pt_2 Persona_1
Esponeva, quindi, che , con lettera del 19 febbraio 2021, aveva Parte_1 giustificato la propria condotta, ma che le giustificazioni non erano state accettate ed era stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa.
Si costituiva con memoria contestando la legittimità della sanzione Parte_1
e chiedendo che la sanzione venisse annullata o in subordine venisse ridotta.
Il tribunale di Parma sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni procedurali di mancanza di immediatezza e genericità della contestazione e deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nella valutazione dei fatti di causa e delle norme di diritto.
2 Con il secondo motivo di appello impugnava il capo della sentenza in cui il giudice aveva ritenuto integrata la condotta di insubordinazione e legittimo il provvedimento disciplinare deducendo che il giudice aveva valutato erroneamente i fatti di causa non considerando adeguatamente che il fatto si era svolto quando la stessa era in malattia e la proporzionalità della sanzione.
Con il terzo motivo di appello impugnava la condanna alle spese sostenendo che vi fosse violazione degli artt. 92 e 420 cpc.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale o almeno in parte delle domande proposte da parte appellata.
Si costituiva con memoria depositata in data 29 maggio 2025 ONroparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo
3. In relazione al primo motivo di appello relativo alla dedotta tardività e genericità della contestazione disciplinare occorre, innanzitutto, richiamare la sentenza del giudice di primo grado.
Nella stessa si legge: “La contestazione attiene infatti a un fatto accaduto il
3.2.2021 ed è stata inviata dalla società in data 11.2.2021 e ricevuta dalla convenuta in data 15.2.2021: la reazione della società alla condotta della lavoratrice è quindi intervenuta a distanza di poco più di una settimana dal fatto, non potendosi quindi ravvisare alcuna violazione del requisito dell'immediatezza della contestazione.
10. Né la contestazione può in alcun modo ritenersi generica, avendo la stessa fatto chiaro riferimento a una mail inviata in uno specifico giorno, a specifici destinatari e con uno specifico contenuto: sicché il fatto contestato è stato compiutamente identificato in tutti i suoi fattori costituitivi, permettendo così al lavoratore di approntare una difesa piena ed effettiva.”
Si ritiene che la motivazione del giudice di primo grado sia esente da censure in relazione alla tempestività della contestazione in quanto è, comunque, decorso un breve lasso di tempo tra il fatto contestato e la contestazione stessa e la tempestività della contestazione va valutata in relazione alle esigenze di affidamento e possibilità di difesa del lavoratore che nel caso di specie si è pienamente esplicata considerata anche la puntuale lettera di giustificazioni.
Né in contrario rileva la deduzione dell'appellante secondo cui la risposta via
3 mail del dott. in data 3 febbraio 2021 avrebbe significato che la società Pt_2 intendeva soprassedere a procedere disciplinarmente.
Non solo detta deduzione non è condivisibile stante il tenore della mail e considerato che è stata firmata dal solo dott. ma comunque la ratio Pt_2 della tempestività della contestazione è la tutela del lavoratore la cui possibilità di difesa e affidamento non sono certo stati incisi dal breve lasso di tempo trascorso e da una mail di tale tenore.
La contestazione come risulta chiaramente dalla sua lettura è, altresì, specifica e le doglianze in merito dell'appellante sono infondate.
Il primo motivo di appello è, quindi, infondato.
In relazione al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si reputa che correttamente il giudice di primo grado abbia ritenuto la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall'appellante e si condividono le argomentazioni sul punto.
In particolare lo stesso nella sentenza impugnata ha asserito che: “Nel merito, si osserva che risultano attestati dagli atti e dai documenti di causa le seguenti circostanze.
12. È pacifico tra le parti che la convenuta sia stata assunta dalla ricorrente in data 14.5.2018, con qualifica di impiegata inquadrata al 6° livello CCNL
Metalmeccanico con la mansione di Analista IT e che sia stata inserita nella funzione di Information Technology della società, avendo come referente il dott.
che ricopre il ruolo di Group IT Manager. Parte_2
13. All'inizio del 2020, la società aveva avviato una collaborazione con la società americana General Electric, costituendo un'associazione temporanea di imprese denominata ACC (Advanced Ceramic Coatings) al fine di realizzare un'importante opera strategica negli Stati Uniti (il progetto era denominato
“OPERA UAT”).
14. In data 1.4.2020, fu informato dai partner americani che la Pt_2
ON convenuta aveva inviato una comunicazione ai dipendenti di e ai consulenti della società Aizoon Group contenente alcune valutazioni circa alcuni aspetti del progetto – specificamente, sulla necessità di effettuare “on site”, ossia sul territorio americano, alcune attività e sulla conseguente necessità di attendere il termine delle note limitazioni ai viaggi nazionali e internazionali connesse alla pandemia da Covid-19.
4 15. Questo episodio generò un diverbio tra e la convenuta, dato che lo Pt_2 stesso non era stato previamente informato del contenuto della mail inviata da
, come risulta dalla mail qui riportata (doc. 6 ricorrente): Pt_1
«[…] 1. Ieri alle 19.09 avevi poi già risposto a perché non ce lo hai Per_2 detto? Queste risposte meglio che siano concordate eventualmente anche con
(devono essere concordate) Per_1
2. Ti ho più volte chiesto di mettermi in copia e di chiedere anche a loro di mettermi in copia in questo tipo di comunicazioni. Vedo che continui a non farlo, puoi adeguarti alla richiesta?
3. Ti avevo chiesto di non inserire altro nel calderone (nozzle, liner o altro ancipando fase 2) […]».
16. Anche il dott. CFO della società e quindi superiore gerarchico sia Per_1 di che di inviò una mail alla società in cui diffidò la convenuta Pt_1 Pt_2 dall'inviare ai partner commerciali comunicazioni relative al progetto senza previa consultazione dei referenti, dato che queste, anche se espresse a titolo personale, potevano essere percepite dall'esterno come manifestazione del pensiero aziendale (doc. 7 ricorrente): ON « ciao, come dovresti sapere la relazione con è molto delicata, per Pt_1 questo mi ci metto sempre in mezzo anche io.
E' inaccettabile che tu ti prenda la libertà di scrivere loro senza un pre- allineamento con noi e senza nemmeno metterci in copia. Nessuno di noi lavora così. Mancanza di rispetto totale. E' inutile che tu scriva “this is my personal view”, se loro vedono una mail da ognuno di noi la prendono finale. Mettendo ON poi in copia i consulenti!!!!…Da adesso in poi, se scrivi un'altra mail a senza un pre-allineamento interverrò in altro modo».
17. Successivamente, in data 3.2.2021, e appresero, durante Per_1 Pt_2
ON una videoconference con i referenti americani di , che aveva di Pt_1 nuovo inviato una mail, senza averne previamente condiviso con loro il contenuto, ai consulenti di Aizoon Group, ai consulenti di Preset s.p.a. e ai ON dipendenti di , venendo colti alla sprovvista.
18. La mail inviata da aveva il seguente contenuto (doc. 8 ricorrente): Pt_1
ES send them some picture of the CVD Chambers and injectors so they can understand how they look like. For me you need to create a different work center-same cost center for each chamber and trace injector as a location (like
5 fixture row) and count the times used. If the times used is more the twice a ncr needs to be created Sam e stuff, trace the arm of the spinners as a location like fixture row
(trad. proposta dalla ricorrente e non contestata dalla convenuta: “ Per_3 invia loro alcune foto delle camere CVD e degli iniettori in modo che possano capire come sono. Per me è necessario creare un centro di lavoro diverso, lo stesso centro di costo per ogni camera e tracciare l'iniettore come posizione
(come la fila di apparecchiature) e contare i tempi utilizzati. Se i tempi utilizzati sono maggiori del doppio occorre creare un ncr. Stessa cosa, traccia il braccio dei filatori come una posizione come una fila di dispositivi”)».
19. Lo scrivente ritiene che l'invio di questa mail da parte della convenuta integri la condotta di insubordinazione contestata dalla società ricorrente.
20. Nelle comunicazioni di aprile 2020, infatti, i referenti della ricorrente avevano espressamente e inequivocabilmente ordinato alla convenuta di non inviare più comunicazioni ai partner americani relative al progetto UAT senza metterli in copia e condividere preventivamente gli argomenti delle missive, sottolineando la grande importanza strategica della collaborazione per la società e la delicatezza della gestione dei rapporti con CP_3
[...
. La mail inviata in data 3.2.2021 viola apertamente questa precisa e specifica indicazione aziendale, non mettendo in copia in una comunicazione Pt_2 avente a oggetto aspetti tecnici del progetto.
22. Così facendo, la convenuta non ha solamente contravvenuto a una direttiva impartita da un superiore gerarchico, ma ha anche rischiato di compromettere l'immagine professionale della società ricorrente agli occhi del partner estero, che, nella videochiamata con e aveva dava per scontato che Pt_2 Per_1 il contenuto della comunicazione inviata da fosse concordato da tutto il Pt_1 team italiano e, di fronte alla reazione sorpresa degli interlocutori, si è potenzialmente posto interrogativi sulla qualità dell'organizzazione aziendale della controparte.
23. La convenuta ha sostenuto che la direttiva aziendale del 2020 sarebbe stata di concordare solo le comunicazioni di carattere organizzativo e direttivo, rimanendo la stessa libera di inviare autonomamente mail a contenuto eminentemente tecnico: tuttavia, tale ricostruzione appare una lettura meramente personale della lavoratrice del contenuto delle mail dei superiori,
6 nelle quali tale distinzione tra comunicazioni direttive e comunicazioni tecniche non è minimamente ravvisabile, neppure implicitamente;
tanto che Per_1
ON aveva espressamente inibito, in generale, l'invio di qualsiasi mail ad senza un pre-allineamento.
24. Anche la circostanza che la lavoratrice, secondo quanto dalla stessa allegata, fosse dotata di sufficienti competenze tecniche ed esperienza professionale da poter validamente esprimere le proprie opinioni sugli aspetti tecnici del progetto senza necessità di un previo coordinamento non vale a rendere legittimo l'operato della stessa, dato che le direttive dei superiori gerarchici, specie se chiare e specifiche come in questo caso, devono essere rispettate dai lavoratori subordinati anche se personalmente non condivise.
25. Anche il fatto che la convenuta fosse in congedo per malattia il giorno in cui ON ha inviato la mail del 3.2.2021 ad non esclude la rilevanza disciplinare della condotta: certamente la lavoratrice non era tenuta a effettuare alcuna attività lavorativa durante il periodo di malattia e il datore di lavoro non avrebbe in alcun modo potuto pretendere che la stessa rispondesse a mail o a chiamate di lavoro;
tuttavia, nel momento in cui la lavoratrice ha scelto, non essendovi obbligata, di inviare la mail la stessa era tenuta ad attenersi a quanto precedentemente indicato dal datore di lavoro.
26. Né la mancata inclusione di tra i destinatari della mail può Pt_2 ritenersi giustificata dal fatto che , essendo in malattia, ha utilizzato lo Pt_1 smartphone e non il pc per rispondere alla mail e non ha pertanto fatto attenzione all'elenco dei destinatari nel momento in cui ha inviato la risposta: ciò che era stato richiesto alla lavoratrice era infatti proprio di prestare ON particolare cautela nella gestione dei contatti con , a motivo della delicatezza e dell'importanza strategica del progetto per la società ricorrente.”
La motivazione sul punto del giudice di primo grado è condivisibile, né vi è prova che la lavoratrice sia stata costretta a lavorare durante la malattia ed in particolare a occuparsi di tale progetto.
Non sono, infatti, sufficienti a provare ciò le mail prodotte ed in particolare quella inviata da del 13.01.2021 nonostante il suo ambiguo tenore. Pt_2
Del resto nella mail del 03.2.2.2021 inviata da si legge: “ Ciao , Pt_2 Pt_1
Come stai? Quando hai occasione mi fai anche sapere per i tuoi piani e ON intenzioni di rientro? Eravamo in call oggi io e con e ha Per_1 Per_3
7 proiettato la mail sotto che gli hai inviato oggi (nonostante tu sia in malattia).
Non mi avevi messo in copia, come invece dovevi fare…”
Considerato che è lo stesso a indicare che l'appellante ha inviato la Pt_2 mail nonostante fosse in malattia risulta improbabile che la stessa sia stata costretta a lavorare dalla società in tale periodo.
Non si condivide, invece, la decisione del giudice di primo grado di ritenere proporzionata la sanzione irrogata e si reputa che l'appello in parte qua sia fondato.
In relazione al requisito della proporzionalità si evidenzia, infatti, che l'art. 9 del
CCNL prevede che: “Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:…c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori… L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”.
Seppure, infatti, sussista la lieve insubordinazione per il fatto per cui è causa considerate le circostanze in cui lo stesso è avvenuto ed in particolare il fatto che l'appellante fosse in malattia e l'invio del messaggio dal proprio cellulare e l'elemento soggettivo influenzato anch'esso dallo stato dell'appellante risulta eccessiva e non proporzionata la sanzione della sospensione di un giorno.
Si ritiene, quindi, considerato il principio di gradualità della sanzione congrua la minor sanzione di un'ora di multa.
In parziale accoglimento dell'appello la sanzione deve, quindi, essere rideterminata in un'ora di multa.
Il terzo motivo di appello relativo alla condanna alle spese risulta assorbito dovendosi procedere alla rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado stante la riforma della sentenza appellata.
Si ritiene che stante la reciproca soccombenza sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.720/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ridetermina la sanzione disciplinare in un'ora di multa
8 2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, 12/06/2025
Il Consigliere est
Dott.Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott.Marcella Angelini
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