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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2023 V.G.. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MARIO PRESTIGIACOMO, pec Email_1
reclamante
CONTRO
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. ANSELMO BARONE e dall'avv. MATTEO GOZZI pec e Email_2 Email_3
resistente
E NEI CONFRONTI DEL
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario
1 CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE in accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare preliminarmente
l'improcedibilità dell'azione disciplinare per erronea individuazione dei principi deontologici asseritamente violati;
In subordine e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili oltreché infondati gli addebiti disciplinari contestati al notaio
e, conseguentemente, annullare la sanzione di mesi sei di sospensione, Parte_1 assolvendo il predetto dall'imputazione di cui al capo a); - in subordine considerata la materia nuova, dubbia e controversa in cui si è operato e le altre circostanze attenuanti si chiede l'applicazione della sanzione della censura;
-in ulteriore subordine, previa concessione delle attenuanti generiche e specifiche, qualora gli illeciti o alcuni di essi fossero ritenuti sussistenti, ritenere applicabile la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, previa commutazione della sanzione della sospensione, determinandola nel minimo edittale previsto dall'art. 138 bis, comma 1.
CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO NOTARILE rigettare l'impugnazione avversaria per tutti i motivi esposti e confermare la decisione della CO.RE.DI. Sicilia emessa in data 12 maggio 2023, comunicata in data 23 giugno
2023, e, comunque, l'irrogazione della sanzione disciplinare nella misura inflitta in sei mesi di sospensione dall'esercizio della professione notarile per tutti i fatti indicati.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 22 settembre 2023, il Notaio ha Parte_1
proposto reclamo avverso la decisione resa il 12 maggio – 23 giugno 2023, nel procedimento disciplinare n. 1/2023, dalla Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina sui Notai per la Sicilia (COREDI), con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per complessivi mesi sei, per violazione non occasionale dell'art. 147, lettera b) legge notarile, in relazione agli articoli 14 (avendo svolto illecita concorrenza attraverso comportamenti frettolosi e compiacenti) e 42 dei Principi di deontologia (avendo omesso di scegliere la forma giuridica più adeguata alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la stabilità del rapporto che ne deriva e per la completa
2 efficacia dell'atto), nonché dell'articolo 147, lett. a), legge notarile (avendo violato il dovere di attribuire certezza e sicurezza ai trasferimenti immobiliari) con riferimento ai 12
(dodici) atti di trasferimento immobiliare tutti aventi come provenienza l'usucapione non accertata giudizialmente (rep. nn°46167 - 48040 - 48113 - 48813 - 48901 - 50336 - 50627 -
51292 - 51641 - 51680 - 51705 - 51764), in relazione ai quali sono stati sistematicamente aggirati e violati i comportamenti da porre in essere e le regole da rispettare per attribuire certezza e precisione i trasferimenti immobiliari.
Il notaio ha chiesto l'annullamento della sanzione irrogata, ovvero, in subordine, la sua sostituzione con altra più lieve ritenuta di giustizia, eccependo, in sintesi, l'incertezza normativa e giurisprudenziale in merito agli adempimenti gravanti sul notaio in caso di trasferimento di bene provenienti da usucapione non accertata giudizialmente;
l'osservanza della delibera del 24 aprile 2018 del C.N., avendo invero sempre eseguito le visure ipotecarie e catastali e verificato la verosimiglianza della dichiarazioni di avvenuta usucapione da parte del venditore;
inserito una clausola con la quale rendeva edotto l'acquirente dei rischi dell'evizione, inserita anche nel quadro D della note di trascrizione;
verificato che l'usucapione non si fosse perfezionata in capo a soggetto coniugato in regime di comunione legale;
sempre puntualmente trasmesso gli atti al C.N. per consentire le prescritte verifiche.
Ha in particolare argomentato il notaio l'avvenuta abrogazione tacita del richiamato art. 14 dei principi di deontologia professionale a seguito della introduzione, con L. n. 124/2017, nell'art. 147, L.N. della lett. c), unica norma che deve ormai ritenersi disciplinare la fattispecie dell'illecita concorrenza ad altro notaio;
l'insussistenza della violazione del dovere di consiglio ex art. 4 dei suddetti principi di deontologia;
l'insussistenza dell'illecito disciplinare per la assoluta occasionalità del comportamento stigmatizzato, attuato in soli 12 atti su 5597 regati nel triennio dal 29 aprile 2019 al 25 marzo 2022, pari allo 0.23% con conseguente insussistenza in radice del requisito della “non occasionalità” prescritto dall'art. 147 lett. b) L.N. e dall'art. 14 dei principi.
Il Notaio ha inoltre invocato l'applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 144 L.N., evidenziando di aver provveduto a nuova trascrizione di tutti i dodici atti, inserendo nel quadro D “una analitica ricostruzione della dichiarazione fatta del cedente della avvenuta usucapione non accertata giudizialmente;
che il notaio rogante non può verificare né
3 garantire che la dichiarazione della parte venditrice di avere usucapito, corrisponde a verità, che trattandosi di un bene proveniente da usucapione non accertata giudizialmente vi è il rischio di evizione”; di aver provveduto a far stipulare e a stipulare n. 3 atti integrativi, in cui le parti hanno “ribadito di essere state informate sui rischi connessi all'acquisto di beni provenienti per usucapione non accertata giudizialmente, e in particolare sul rischio di evizione, e dichiarando di esserne consapevoli. il notaio ha voluto anche per Pt_1
assicurare la massima pubblicità verso i terzi, che tutti i detti atti integrativi venissero trascritti e che nel quadro d si evidenziasse il fatto che il bene trasferito proveniva (in tutto o in parte) da usucapione non accertata dal giudice”; in relazione all'atto repertorio 48040 del
21 maggio 2020, aver provveduto fare rogare a sua cura e spese, da altro notaio, atto di ratifica debitamente trascritto, fatti questi tutti rilevanti ai fini della sussistenza del c.d. ravvedimento operoso ex art. 144 L.N.
2.Con memoria di costituzione depositata in data 29 gennaio 2024, il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di e ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma della CP_1 CP_1
decisione del COREDI Sicilia del 12 maggio - 23 giugno 2023.
3. Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
4. All'udienza del 13 settembre 2024, la Corte ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. e rinviato all'udienza del 22 novembre 2024.
Con note depositate telematicamente il 22 ottobre 2024, le parti hanno chiesto congiuntamente alla Corte “ - ferma naturalmente la discrezionalità nella assunzione della decisione con riferimento alle conclusioni già rassegnate dalle parti in atti e che vengono richiamate e ribadite da ciascuna parte con espressa riserva di impugnazione in caso di mancato accoglimento di quelle di seguito indicate - di voler valutare preferibilmente
l'accoglimento delle presenti conclusioni congiunte con la conferma della decisione della
COREDI Sicilia in data 23 giugno 2023 nel procedimento disciplinare n. 1/2023 con riferimento al primo capo di incolpazione impugnato in questa sede concernente
l'accertamento della intervenuta violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), l. not. (in relazione agli artt. 14 e 42 dei Principi di deontologia professionale), nonché dell'art. 147, lett. a), 1. not. con l'applicazione, tuttavia, per ciascuna norma violata della sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 138-bis l. not. nella misura di € 12.000,00 (euro dodicimila) e, quindi, nell'importo complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila),
4 valorizzando quale circostanza attenuante generica ai sensi dell'art. 144 l. not. la presente richiesta proveniente dal medesimo Notaio;
il tutto con rinuncia - in caso di accoglimento delle presenti conclusioni congiunte - alla impugnazione dell'emanando provvedimento e con compensazione delle spese di lite”.
All' udienza del 22 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno insistito nelle note congiunte depositate il precedente 22 ottobre e, in subordine, si sono riportati ai propri scritti.
Il Notaio , presente personalmente ha espressamente aderito alle Persona_1
conclusioni congiunte aventi natura transattiva e confermato pertanto la “propria rinuncia all'impugnazione del emanando provvedimento ove la Corte dovesse far proprie le conclusioni congiunte”.
La Corte ha quindi posto la causa in decisione.
5. Giova innanzi tutto osservare che al Notaio ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 147, lettera b) legge notarile - in relazione agli articoli 14 e 42 dei Principi di deontologia – nonché lett. a), legge notarile, con riferimento a dodici atti di trasferimento immobiliare tutti aventi come provenienza l'usucapione non accertata giudizialmente, in relazione ai quali la COREDI ha ritenuto sistematicamente “aggirati e violati i comportamenti da porre in essere e le regole da rispettare per attribuire certezza e precisione i trasferimenti immobiliari”.
6.Orbene, ai sensi dell'art 147, lett. a) e b) L.N. è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato.
7.All'udienza del 22 novembre 2024, le parti, richiamando le note congiunte depositate il precedente 20 ottobre, hanno chiestodi voler valutare preferibilmente l'accoglimento delle presenti conclusioni congiunte con la conferma della decisione della COREDI Sicilia in data 23 giugno 2023 nel procedimento disciplinare n. 1/2023 con riferimento al primo capo di incolpazione impugnato in questa sede concernente l'accertamento della intervenuta violazione non occasionale dell'art. 147, lett. b), l. not. (in relazione agli artt. 14 e 42 dei
5 Principi di deontologia professionale), nonché dell'art. 147, lett. a), 1. not. con
l'applicazione, tuttavia, per ciascuna norma violata della sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 138-bis l. not. nella misura di € 12.000,00 (euro dodicimila) e, quindi, nell'importo complessivo di € 24.000,00 (euro ventiquattromila), valorizzando quale circostanza attenuante generica ai sensi dell'art. 144 l. not. la presente richiesta proveniente dal medesimo Notaio;
il tutto con rinuncia - in caso di accoglimento delle presenti conclusioni congiunte - alla impugnazione dell'emanando provvedimento e con compensazione delle spese di lite”.
8.Alla predetta udienza, proprio il Notaio odierno ricorrente, presente personalmente, ha espressamente aderito alle conclusioni congiunte sottoscritte dal proprio difensore e depositate il 20 ottobre 2024.
9. Giova allora ricordare che se è vero che le fattispecie disciplinari di cui all'art. 147 L.N. possono essere punite con la sospensione fino ad un anno, ai sensi dell'art. 144 L.N. se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.
10.Nel caso di specie, il Consiglio Notarile - organo che esercita ex lege l'azione disciplinare, determinando, nell'ambito della discrezionalità assegnatagli dalla mancanza di parametri valutativi predeterminati e nei limiti minimi e massimi edittali, la qualità e quantità delle sanzioni previste dall'art. 135, L.N. a carico del singolo notaio (ex multis
Cass. civ., Sez. II, 30/08/2023, n. 25458) - ha ritenuto sussistente l'attenuante generica di cui al citato art. 144 l. not.
In particolare, il C.N., con le predette note, ha ritenuto maggiormente congrua e proporzionata – in luogo della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione - la sanzione pecuniaria, fissata in € 12.000,00 per ciascuna contestazione, importo conforme alla cornice edittale di cui all'art. 138 bis c. 1 L.N., che disciplina una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a 15.493,00 euro.
6 11.Il reclamante, del resto, ha sostanzialmente rinunciato ai motivi di reclamo formulati in via principale e subordinata, insistendo invece soltanto nel motivo formulato in via di estremo subordine, con il quale aveva appunto chiesto l'applicazione dell'art. 144 e 138 bis c. 1 L.N.
12.Visti gli artt. 138 bis, 144 e 147 lett a) e b) L.N., in parziale accoglimento del ricorso, la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi, irrogata dalla COREDI il 12 maggio –
23 giugno 2023, deve essere quindi sostituita con quella della pecuniaria pari € Pt_2
12.000,00 per ciascuna delle due contestazioni, per complessivi € 24.000,00.
13. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, sezione prima civile, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento del reclamo proposto in data 22 settembre 2023 dal Notaio Parte_1
nei confronti del di e
[...] Controparte_1 CP_1
avverso la decisione della CO.RE.DI. del 12 maggio -23 giugno 2023, CP_1 condanna il reclamante alla pena pecuniaria complessiva di € 24.000,00.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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