Articolo 57 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 56Articolo 58
Versione
7 giugno 1978
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Versione
31 maggio 1992
Art. 57. ((I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.))
Entrata in vigore il 31 maggio 1992