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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1238/2022 R.G. e vertente
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
– C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Sinagra ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra, via U. Corica n.36 (C.F.
[...]
- Telefax 0941/594183 # E-mail – PEC C.F._2 Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
Ricorrente
CONTRO
(P.I. ), con sede legale in Brolo – via Ferrara, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Rag. CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina – via Degli Amici n. 5, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Salvatore Amico (CF ), pec: C.F._3
giusta procura in atti. Email_3
, C. F. Controparte_3
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, C.F.
PEC t;
Fax n. C.F._4 Email_4
090/9686115, in virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 dell'Avvocatura INPS in Messina, Via Armeria 1.
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 8.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ e esponendo di essere stato assunto dalla società resistente nel Controparte_1
1999 con contratto di formazione e lavoro, e successivamente di essere stato assunto con contratto a tempo pieno con la qualifica di operaio, addetto al controllo macchinari.
Rilevava, inoltre, di essere stato adibito di fatto, sin dal 2011, alle mansioni di addetto all'assemblaggio, livello III del CCNL Gomma e Plastica – PMI e di essere stato regolarizzato soltanto nel giugno 2012.
Rappresentava di avere subito ad aprile 2017 il trapianto di rene, e di avere conseguentemente usufruito di un periodo di congedo straordinario dal 13.12.2017 al
12.12.2019 e, successivamente, di un periodo di ferie sino al gennaio 2020, giustificato anche ai sensi della L. 104/92 a causa della malattia da cui è afflitto il figlio.
Esponeva, inoltre, che a gennaio 2020, dopo essere stato sottoposto alla visita di verifica dell'idoneità al lavoro prevista ex lege, era stato giudicato inidoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa con mansione di addetto all'assemblaggio di semilavorati e che, in conseguenza di ciò, veniva licenziato.
Tanto premesso, rilevava che l'azienda resistente non avrebbe rispettato la normativa prevista dalla L. 68/99 a tutela dei lavoratori con disabilità, atteso che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, non avrebbe verificato il suo possibile ricollocamento all'interno dell'azienda in mansioni dello stesso livello o, al limite, anche inferiori rispetto a quelle già espletate.
Pag. 2 di 16 Lamentava, inoltre, che la società non lo aveva inserito nella c.d. quota di riserva che deve essere presente in ogni società che impieghi più di 15 lavoratori.
Sosteneva che il licenziamento gli avrebbe provocato uno stato di depressione, dal quale sarebbero derivati danni morali e biologici.
Sosteneva, inoltre, di essere stato retribuito in maniera inferiore rispetto a quanto dovuto;
e, pertanto, rivendicava il pagamento della giusta retribuzione per la quantità di lavoro svolto, le maggiorazioni applicate al lavoro supplementare e straordinario reso, e ai turni sia diurni che notturni, il pagamento delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, oltre tredicesima, TFR.
Adduceva, ancora, di non avere percepito il compenso a lui spettante nel periodo dal
13.12.2017 al 12.12.2019, nel quale ha usufruito del congedo straordinario ex L.
n.151/2001, né nel periodo di malattia.
Chiedeva, pertanto:
- l'accertamento del suo diritto a percepire la giusta retribuzione per l'attività lavorativa svolta da a FEBBRAIO 2020, oltre T.F.R., contribuzione previdenziale, Parte_2 somme per accantonamenti ferie, gratifica natalizia, quantificati in € 230.850,46, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30.09.2021, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.
- l'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario e conseguentemente la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma pari a € 20.000,00;
- la Condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare la somma di € 37.709,00, a titolo di contributi previdenziali non versati nel periodo maggio 1999 – febbraio 2020;
- l'accertamento del pregiudizio morale e psichico subito dal ricorrente e derivante dal licenziamento posto in essere dalla e, conseguentemente, disporre il Controparte_1
risarcimento del danno subito da liquidarsi anche equitativamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 432 c.p.c. si costituiva in giudizio con memoria del 10.11.2022, contestando la Controparte_1
fondatezza delle avverse pretese.
Pag. 3 di 16 Rilevava, in particolare, la liceità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al lavoratore e rilevava in merito, che il licenziamento non era mai stato impugnato nei termini previsti.
Sosteneva di avere corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e ogni altro emolumento rivendicato in ricorso, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito retributivo vantato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria dell'11.11.2022, rilevando l'intervenuta CP_3
prescrizione di parte del credito contributivo reclamato in ricorso e chiedendo la condanna della società resistente al versamento degli oneri contributivi eventualmente dovuti.
Indi, articolata l'istruttoria tramite prova testimoniale, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova rammentare, sommariamente, che parte ricorrente ha formulato le seguenti domande, chiedendo di:
- Accertare la sussistenza del pregiudizio morale e psichico subito in conseguenza del licenziamento, illegittimamente irrogato nei suoi confronti da CP_1
e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del relativo danno;
[...]
- Il mancato pagamento dell'intera retribuzione effettivamente dovuta per lavoro ordinario, quota di tfr, maggiorazioni e tredicesima mensilità e la condanna della resistente al pagamento in suo favore della differenza tra quanto dovuto e quanto percepito;
- Lo svolgimento di lavoro straordinario, secondo l'orario di lavoro meglio indicato in premessa, per l'intero periodo lavorativo, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive;
- Il diritto al pagamento di quando dovuto per le ferie non godute;
- Il diritto al pagamento di quando dovuto e non percepito nel periodo dal
13.12.2017 al 12.12.2019, durante il quale ha fruito del congedo straordinario e nel periodo di malattia.
Pag. 4 di 16 - Il diritto al versamento delle differenze contributive spettanti per l'intero rapporto di lavoro.
Tanto premesso, prendendo anzitutto in esame la domanda volta all'accertamento del pregiudizio morale e psichico subito in conseguenza del licenziamento ritenuto illegittimo, va rilevato che è pacifico tra le parti che, non essendo stata tempestivamente proposta la relativa impugnazione, oggi il ricorrente agisce con un'ordinaria azione risarcitoria.
Conseguentemente, come rammentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
13496/2011, “trattandosi di responsabilità contrattuale, trovando essa titolo nel rapporto di lavoro in corso tra le parti, al lavoratore spetta allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, oltre a provare il danno ed il nesso causale, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, e successiva giurisprudenza). Essendo il fatto generatore del danno un licenziamento, spetta al datore di lavoro provare che esso era legittimo, e cioè che egli non è incorso in alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (art. 1374 c.c.). La tesi per cui tale prova sarebbe eccezionalmente prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 5 in tema di impugnazione del licenziamento, confligge con la considerazione che essa è, a ben vedere, semplice specificazione del generale principio sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la parte che intende far valere la legittimità della risoluzione del contratto, anche alla luce delle norme di legge che la disciplinano e che rilevano in base al citato art. 1374 c.c., deve provare i fatti che ne sono a fondamento.”
Dunque, da una parte sussiste l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro di dimostrare la legittimità del licenziamento irrogato, dall'altra il lavoratore che rivendica il risarcimento del danno morale e biologico asseritamente patito dovrà provare non solo il danno, ma anche il nesso causale con il fatto costituito dal licenziamento.
Nel merito, va rammentato che è stato licenziato per giustificato motivo Pt_1
oggettivo, dopo essere stato giudicato dal medico competente inidoneo, in maniera permanente, alla mansione di operaio addetto ai semilavorati.
Pag. 5 di 16 La società resistente, in coerente applicazione con quanto previsto anche dagli artt. 4 e 1
L. n. 68/1999, ha rappresentato l'impossibilità oggettiva di reimpiegare il dipendente all'interno dell'azienda, anche in mansioni anche inferiori o alternative;
e ciò, tenuto conto sia della sua condizione di salute, sia delle competenze ed esperienze possedute, non essendovi all'interno dell'organigramma aziendale una posizione ove poterlo collocare.
Ed infatti, dall'esame dell'organigramma aziendale della risultano Controparte_1
soltanto posizioni di operaio e posizioni impiegatizie;
ed è stato dimostrato che Pt_1
non poteva essere ricollocato in nessuna delle due.
Per quanto riguarda le mansioni di operaio, è emerso che a causa della sua condizione fisica, come risultante anche dalla relazione del medico legale dott. già Per_2 Pt_1
prima del giudizio di inidoneità permanente del 2020, era già stato giudicato nel 2016 e nel 2017 idoneo con limitazioni. Inoltre, a seguito del trapianto subito nel 2017, era stato certificato che “anche in condizioni di benessere clinico” doveva “evitare di sostare in luoghi chiusi e affollati” e che il suo lavoro doveva essere svolto in “ambiente clinicamente idoneo”, di fatto incompatibile con gli ambienti di lavoro dell'azienda in cui gli operai devono necessariamente rendere le proprie prestazioni.
Sotto altro profilo, per quanto riguarda la ricollocazione in mansioni impiegatizie, la ha dimostrato che il ricorrente non possedeva né l'esperienza, né le Controparte_1
competenze necessarie per tali mansioni;
difatti, come dallo stesso ricorrente confermato in sede di interrogatorio formale, egli ha da sempre svolto solo mansioni di operaio.
Di contro, il lavoratore pur contestando la mancata applicazione del c.d. repechage da parte della società resistente, non ha provato in alcun modo l'esistenza all'interno dell'azienda di posti di lavoro disponibili e idonei alla sua proficua ricollocazione.
Pertanto, in assenza di mansioni disponibili alle quali il dipendente possa essere adibito, il datore di lavoro ha proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che in ragione, delle superiori considerazioni, non può che ritenersi legittimo.
Inoltre, non coglie nel segno nemmeno la contestazione della mancata imputazione del lavoratore alla quota di riserva ex art. 3 L. 68/99, atteso che tale beneficio è
Pag. 6 di 16 pacificamente previsto dalla legge a tutela dei soggetti affetti da disabilità da assumere ex novo all'interno dell'azienda e non il collocamento del personale già assunto.
D'altro canto, anche a voler ignorare tali conclusioni sulla legittimità del provvedimento espulsivo, il ricorrente non ha nemmeno fornito la prova del necessario nesso causale tra il licenziamento ed il danno che rappresenta di aver subito.
Infatti, pure volendo ritenere sufficientemente provata la circostanza che soffra di Pt_1
una sindrome ansioso-depressiva (tenuto conto delle certificazioni mediche e delle dichiarazioni rese dai testi ed alle certificazioni mediche in atti), occorre sottolineare che non emerge dall'istruttoria alcun elemento utile per ricondurre causalmente l'insorgere di tale patologia al provvedimento espulsivo.
In particolare, nessuno dei testi ha riferito fatti dai quali dedurre la sussistenza di tale nesso causale. Inoltre, appare rilevante in senso contrario la circostanza che, già prima del licenziamento, nel verbale della commissione medica del 07.01.2020, fosse CP_3
stata accertata a carico del ricorrente la sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, mentre la visita di accertamento dell'idoneità alla mansione, dalla quale poi
è scaturito il licenziamento, è stata eseguita il successivo 10.02.2020.
Parte ricorrente ha rivendicato, altresì, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, maggiorazioni non corrisposte e tredicesima, sostenendo che gli sarebbe stato riconosciuto un trattamento economico inferiore a quello previsto dai minimi contrattuali e non adeguato al relativo livello d'inquadramento, oltre al mancato pagamento del periodo di malattia, congedo straordinario ex L. 151/2001.
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente appare fondata.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c., le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in 5 anni, che ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorrono dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tuttavia, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Cassazione, la decorrenza del termine non può più operare in costanza di rapporto, in quanto dopo le modifiche apportate all'art. 18, Statuto dei lavoratori, dalla legge Fornero (L. 28 giugno 2012,
n. 92) e dal Jobs Act (D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23), il rapporto di lavoro a tempo
Pag. 7 di 16 indeterminato non può più considerarsi stabile, almeno non nel senso richiesto per il decorso della prescrizione.
Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque, il lavoratore può agire per rivendicare i propri diritti entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e per tutti i diritti che non risultassero già estinti all'entrata in vigore della legge Fornero
92/2012.
Tanto premesso, non risultando ulteriori atti interruttivi, se non l'odierno ricorso, la domanda di parte ricorrente dovrà essere limitata a quanto eventualmente dovuto dal
2007 in poi.
Ciò detto, le rivendicazioni avanzate da parte ricorrente si appalesano genericamente formulate e non meritevoli di accoglimento.
Anzitutto, si rileva la pacifica circostanza che al rapporto di lavoro in oggetto era applicabile il CCNL gomma e plastica pmi, atteso che nel corpo del ricorso, si fa riferimento sempre a tale contratto collettivo, anche se è stato erroneamente allegato il
CCNL metalmeccanica e piccola industria.
Giova rammentare che, in tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, ha soltanto l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Tanto premesso, il ricorrente non ha nemmeno allegato quali sarebbero le mensilità in cui il datore di lavoro avrebbe conteggiato una retribuzione inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, a fronte dell'attività lavorativa effettivamente prestata, come risultante specificamente da tutte le buste paga in atti, perlopiù sottoscritte dal lavoratore e mai specificamente contestate dallo stesso, nemmeno nel corso dell'odierno giudizio, quanto alla ricezione degli importi indicati e alle giornate lavorative indicate come effettuate.
Pag. 8 di 16 Peraltro, a fronte dell'evidente difetto di chiarezza e precisione del ricorso, tali elementi non sono comunque nemmeno indirettamente desumibili, in maniera chiara e agevole, dalla CTP in atti, da cui emergono importi ed elementi differenti rispetto a quelli indicati nelle anzidette buste paga non contestate.
Ed a tal proposito deve richiamarsi il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, in mancanza di contestazione da parte del lavoratore, le annotazioni sui prospetti paga costituiscono un elemento idoneo, di per sé solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro sia sulla corresponsione degli emolumenti indicati, sia delle prestazioni lavorative e delle voci retributive riportate in tali documenti.
Ed infatti, l'onere probatorio dimostrativo di una eventuale non corrispondenza, incombe sul lavoratore in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ. sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
“non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Pag. 9 di 16 “Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, stante l'assoluta genericità delle rivendicazioni di parte ricorrente e della mancata contestazione dei dati contenuti nelle buste paga, a fronte della regolarità della produzione documentale fornita dal resistente atta a provare l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto al ricorrente, non può ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione della corretta retribuzione e delle ulteriori voci retributive rivendicate in ricorso.
Altrettanto generica è, inoltre, la domanda relativa al mancato pagamento delle spettanze dovute per il periodo di malattia fruito e per il periodo di congedo straordinario ex L. 151/2001.
Quanto al periodo di malattia deve osservarsi che parte ricorrente non ha specificatamente indicato per quali mesi rivendica il mancato pagamento della relativa indennità.
Di contro, la società datrice di lavoro ha documentalmente provato i pagamenti di detta indennità, eseguiti a mezzo di bonifico e corrispondenti alle buste paga nelle quali è specificatamente indicato la voce retributiva per malattia sia a carico del datore di
CP_ lavoro che dell
Ugualmente per quanto dovuto per il periodo di congedo straordinario ex L. 151/2001, fruito dal 13.12.2017 al 12.12.2019, parte resistente ha prodotto sia la copia dei bonifici bancari che delle buste paga, nelle quali vi è espressamente indicato quale voce l'indennità per congedo.
Deve, altresì, ribadirsi anche con riferimento a tali ulteriori rivendicazioni che parte ricorrente non ha contestato in maniera specifica il contenuto delle buste paga, né ha sostenuto di non aver ricevuto il pagamento delle somme ivi indicate.
Altrettando infondata, per le medesime considerazioni appena espresse, appare la domanda di pagamento della tredicesima mensilità, atteso che, anche in tal caso, non risulta provato che egli non abbia ricevuto tali emolumenti a fronte delle buste paga e dei bonifici prodotti dalla datrice di lavoro.
Pag. 10 di 16 Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario, festivo e notturno e al mancato godimento delle ferie contrattualmente previste, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
In particolare, quanto al lavoro straordinario, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Ciò posto, ha sostenuto di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente Pt_1
previste per tutta la durata del rapporto lavorativo: nel primo mese di assunzione
(maggio 1999) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30, ed il sabato dalle 7:30 alle ore 13:00; dal giugno 1999 a novembre 2011 di avere lavorato come turnista a ciclo continuo su tre turni alternativi tutti della durata di 8 ore: mattina (06:00/14:00), pomeriggio (14:00/22:00) e notturno (22:00/06:00) con espletamento di almeno due turni settimanali di cui festivo;
nell'ultimo periodo da dicembre 2011 al licenziamento di avere lavorato come giornaliero, con turni di lavoro a settimane alterne: la prima settimana di mattina (6:00/14:00 da lunedì al sabato) la seconda settimana pomeriggio
(14:00/22:00 dal lunedì al venerdì).
Tuttavia, va premesso che il CCNL di riferimento prevede espressamente che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che la durata giornaliera è di otto ore.
Inoltre, dal risultato complessivo della prova testimoniale, non sono emersi elementi idonei a dimostrare con un sufficiente grado di univocità l'effettivo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto.
Infatti, risulta circostanza incontestata tra le parti che l'orario di lavoro dal giugno 1999
a novembre 2011 si articolava su tre turni alternativi, tutti della durata di 8 ore: mattina
(06:00/14:00), pomeriggio (14:00/22:00) e notturno (22:00/06:00).
Pag. 11 di 16 Tale circostanza è stata confermata, persino, dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale.
Inoltre, va, altresì, evidenziato che, a fronte della rivendicazione del riconoscimento del lavoro straordinario, parte ricorrente ha affermato che da dicembre 2011, i turni di lavoro sono stati esclusivamente diurni a settimane alterne: la prima settimana di mattina (6:00/14:00 da lunedì al sabato) mentre la seconda settimana pomeriggio
(14:00/22:00 dal lunedì al venerdì), ovvero turni sono di 8 ore.
Ciò posto, neppure dal quadro probatorio complessivamente valutato è emersa la prova dello svolgimento di lavoro straordinario.
Il teste ha genericamente confermato il capitolato di prova di parte ricorrente, Tes_1 asserendo tuttavia: “preciso che abbiamo lavorato insieme con il sig. dal 1999 al Pt_1
2011 ed in quel periodo lui inizialmente faceva l'orario di giorno dalle 7.30 alle 18.30, poi invece facevamo gli stessi turni la mattina dalle 6.00 alle 14.00 e il secondo dalle
14.00 alle 22.00 e l'ultimo dalle 22.00 alle 6.00del mattino sabato e domenica compresi”.
Tuttavia, tali dichiarazioni sono contraddittorie circa le ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente.
Infatti, il teste, dopo aver genericamente confermato il capitolato di prova circa lo svolgimento di 9 ore continuative da lunedì a venerdì e di 5 ore il sabato, in sede di precisazione ha riferito che effettivamente l'orario si articolava su tre turni, indicando turni di 8 ore.
Parimenti contraddittorie appaiono le affermazioni del teste , Testimone_2
il quale, premettendo di avere lavorato insieme al ricorrente presso la società resistente dal 2006 sino al 2012, ha confermato il superiore orario di lavoro articolato su tre turni, affermando “il signor inizialmente lavorava in tre turni giornalieri dalle 6:00 Pt_1
alle 14.00 dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00 in turnazione poi successivamente faceva gli stessi miei turni nello stesso reparto per 9 ore al giorno ed il sabato dalle 6.00 alle 14.00”.
Inoltre, su domanda del resistente ha affermato, ancora: “il lavorava tutti i sabati. Pt_1
L'orario giornaliero era dalle 07:30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30 da lunedì al venerdì e il sabato come detto sopra. Questo orario di lavoro veniva osservato nel reparto di
Pag. 12 di 16 tornitura assemblaggio. Inizialmente il lavorava nel reparto stampaggio dove Pt_1 veniva effettuato il turno notturno come detto sopra”.
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che il teste fa riferimento ad un periodo di conoscenza diretta limitato (dal 2006 al 2012), a fronte di un rapporto di lavoro del ricorrente ultraventennale.
Inoltre, le sue dichiarazioni appaiono generiche e intrinsecamente contraddittorie, posto che indica lo svolgimento di turni lavorativi di 8 ore, ma conferma apoditticamente che il ricorrente lavorava per 9 ore, peraltro indicando una turnazione che non coincide con i turni che il ricorrente sostiene di avere osservato.
Tenuto conto di ciò, tali dichiarazioni connotate da contraddittorietà e genericità nulla provano ai fini dello svolgimento di lavoro straordinario.
Di contro, parte resistente ha sostenuto che il avrebbe osservato l'orario di lavoro Pt_1
contrattualmente previsto. E i testi escussi hanno confermato tali allegazioni.
Con riferimento all'articolazione oraria su tre turni il teste dipendente Tes_3
della società resistente dal 2005 come addetto alla sicurezza, circa la fruizione del riposo, ha precisato a conferma del capitolato sub “h” di parte ricorrente che: “se era smontante dall'ultima notte sabato alle 6 della mattina, aveva il giorno di riposo la domenica e ricominciava a lavorare lunedì mattina alle ore 6.00”.
Il teste collega di lavoro del ricorrente, ha confermato che da Testimone_4
dicembre 2011 fino alla fine del rapporto di lavoro, il ricorrente ha osservato la seguente turnazione: una settimana turno diurno dalle h. 6:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì,
(sabato pagato come straordinario), la settimana seguente turno pomeridiano dalle 14:00 alle 22:00”, aggiungendo: “questa è la turnazione del reparto elettro saldabili uomini.
Il ricorrente anche in questo reparto ma non ricordo l'anno. Faceva anche lui queste turnazioni come gli altri. Se viene fatto il sabato viene retribuito come straordinario o per compensare delle assenze non so rispondere nei confronti del ricorrente. Il sabato è considerata giornata di lavoro”.
Anche , dipendente della dal 2003, ha Persona_3 Controparte_1 confermato che l'orario di lavoro era articolato su turni di 8 ore giornaliere, smentendo la circostanza di parte ricorrente circa l'esecuzione di turni di 9 ore.
Pag. 13 di 16 In merito ha, difatti, asserito: non è vero in quanto nel periodo di prova di tre mesi
l'orario era dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14 alle 18,30 più il sabato dalle 7,30 alle 13.
Poi viene passato nei turni con orario dal lunedì al sabato la mattina dalle 6 alle 14 la settimana successiva di pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22. Questo è
l'orario dell'assemblaggio che il sig. ha fatto dal 2011 mentre prima allo Pt_1
stampaggio facevamo i seguenti turni dalle 6 alle 14 dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 con turnazione. La fase di prova a cui io facevo riferimento era sul cambio reparto in assemblaggio. Io ho lavoro nel reparto stampaggio dal 2003 al 2020. Dal 2011 io vedevo il sig. quasi sempre tranne quando facevo la notte o non coincidevano i Pt_1 turni. In precedenza, lavoravamo insieme allo stampaggio. I due reparti sono vicini.”
In definitiva, dunque, nessuno dei testi escussi ha confermato le allegazioni del ricorrente in maniera sufficientemente precisa e rigorosa tale da fornire la prova dell'effettivo svolgimento di orario aggiuntivo, rispetto a quello contrattualmente previsto.
Di contro, i testi di parte resistente hanno affermato che l'orario osservato era quello contrattualmente previsto.
Peraltro, va osservato che, a fronte di una conferma sommaria dei capitolati di prova, i testi, seppur colleghi di lavoro del ricorrente, hanno fondato la propria conoscenza dei fatti soltanto su parziali archi temporali rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro, mentre in sede di precisazione delle circostanze hanno reso dichiarazioni estremamente generiche e contraddittorie, tanto da risultare inidonee a suffragare con un accettabile livello di precisione e attendibilità le allegazioni del ricorrente.
Conseguentemente, la prova relativa allo svolgimento del lavoro straordinario non può ritenersi raggiunta.
Non appare altresì meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente circa lo svolgimento di lavoro festivo e notturno, in quanto formulata in maniera palesemente generica, atteso che il ricorso omette di precisare quando tale lavoro sarebbe stato effettuato e non correttamente retribuito da parte della società datrice di lavoro;
né tali elementi posso essere agevolmente desunti dalla CTP.
Deve, di contro, osservarsi che tali voci retributive risultano nelle buste paga prodotte dal resistente, mentre, come già osservato, parte ricorrente non ha specificamente
Pag. 14 di 16 contestato le buste paga in atti né rispetto ai dati ivi contenuti né circa l'effettivo pagamento di quanto indicato.
Quanto alla domanda relativa al mancato godimento delle ferie e dei permessi non goduti, se è vero che dall'esame globale della prova testimoniale, offerta da parte ricorrente, emerge in maniera sostanzialmente convergente il dato che la consuetudine della società resistente fosse quella di concedere ai dipendenti circa due settimane di ferie all'anno nel periodo estivo, è anche vero che non si può ignorare il carattere generico di tale dato, posto che tutti i testi escussi si sono limitati a riferire circa l'anzidetta prassi aziendale, senza, tuttavia, riferire nulla di specifico sul godimento delle ferie da parte del ricorrente nel corso dell'anno lavorativo.
Tanto premesso, il quadro che emerge può far ritenere pacifica la circostanza che la società ricorrente concedesse due settimane di ferie all'anno a ciascun dipendente, ma nessuno dei dipendenti ha riferito che durante il corso dell'anno lavorativo non fosse possibile godere delle ferie residue o dei permessi;
né, più specificamente, che il ricorrente non sia stato in grado di fruirne.
A fronte di tali risultanze probatorie, risulta infondata la domanda del ricorrente in merito formulata.
Conseguentemente il ricorso va integralmente rigettato.
Avuto riguardo alla complessità in fatto e in diritto delle questioni proposte, nonché in considerazione delle condizioni personali delle parti, con particolare riguardo allo stato di salute e di disoccupazione del ricorrente, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare la metà delle spese di lite tra e e integralmente le Pt_1 Controparte_1 spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_3
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Rigetta integralmente il ricorso;
- Compensa per la metà le spese di lite tra il ricorrente e e condanna Controparte_1 parte ricorrente a pagare all'anzidetta società resistente la rimanente metà di tali spese,
Pag. 15 di 16 che si liquida, in complessivi € 5.645 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra parte ricorrente e . CP_3
Patti, 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 16 di 16
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1238/2022 R.G. e vertente
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
– C.F. ) rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Sinagra ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra, via U. Corica n.36 (C.F.
[...]
- Telefax 0941/594183 # E-mail – PEC C.F._2 Email_1
, giusta procura in atti. Email_2
Ricorrente
CONTRO
(P.I. ), con sede legale in Brolo – via Ferrara, in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Rag. CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina – via Degli Amici n. 5, presso lo studio
[...]
dell'Avv. Salvatore Amico (CF ), pec: C.F._3
giusta procura in atti. Email_3
, C. F. Controparte_3
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, C.F.
PEC t;
Fax n. C.F._4 Email_4
090/9686115, in virtù di mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. 80974 a rogito del Notaio in Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1 dell'Avvocatura INPS in Messina, Via Armeria 1.
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 8.04.2022, conveniva in giudizio Parte_1
CP_ e esponendo di essere stato assunto dalla società resistente nel Controparte_1
1999 con contratto di formazione e lavoro, e successivamente di essere stato assunto con contratto a tempo pieno con la qualifica di operaio, addetto al controllo macchinari.
Rilevava, inoltre, di essere stato adibito di fatto, sin dal 2011, alle mansioni di addetto all'assemblaggio, livello III del CCNL Gomma e Plastica – PMI e di essere stato regolarizzato soltanto nel giugno 2012.
Rappresentava di avere subito ad aprile 2017 il trapianto di rene, e di avere conseguentemente usufruito di un periodo di congedo straordinario dal 13.12.2017 al
12.12.2019 e, successivamente, di un periodo di ferie sino al gennaio 2020, giustificato anche ai sensi della L. 104/92 a causa della malattia da cui è afflitto il figlio.
Esponeva, inoltre, che a gennaio 2020, dopo essere stato sottoposto alla visita di verifica dell'idoneità al lavoro prevista ex lege, era stato giudicato inidoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa con mansione di addetto all'assemblaggio di semilavorati e che, in conseguenza di ciò, veniva licenziato.
Tanto premesso, rilevava che l'azienda resistente non avrebbe rispettato la normativa prevista dalla L. 68/99 a tutela dei lavoratori con disabilità, atteso che il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, non avrebbe verificato il suo possibile ricollocamento all'interno dell'azienda in mansioni dello stesso livello o, al limite, anche inferiori rispetto a quelle già espletate.
Pag. 2 di 16 Lamentava, inoltre, che la società non lo aveva inserito nella c.d. quota di riserva che deve essere presente in ogni società che impieghi più di 15 lavoratori.
Sosteneva che il licenziamento gli avrebbe provocato uno stato di depressione, dal quale sarebbero derivati danni morali e biologici.
Sosteneva, inoltre, di essere stato retribuito in maniera inferiore rispetto a quanto dovuto;
e, pertanto, rivendicava il pagamento della giusta retribuzione per la quantità di lavoro svolto, le maggiorazioni applicate al lavoro supplementare e straordinario reso, e ai turni sia diurni che notturni, il pagamento delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, oltre tredicesima, TFR.
Adduceva, ancora, di non avere percepito il compenso a lui spettante nel periodo dal
13.12.2017 al 12.12.2019, nel quale ha usufruito del congedo straordinario ex L.
n.151/2001, né nel periodo di malattia.
Chiedeva, pertanto:
- l'accertamento del suo diritto a percepire la giusta retribuzione per l'attività lavorativa svolta da a FEBBRAIO 2020, oltre T.F.R., contribuzione previdenziale, Parte_2 somme per accantonamenti ferie, gratifica natalizia, quantificati in € 230.850,46, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al 30.09.2021, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria.
- l'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario e conseguentemente la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma pari a € 20.000,00;
- la Condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 versare la somma di € 37.709,00, a titolo di contributi previdenziali non versati nel periodo maggio 1999 – febbraio 2020;
- l'accertamento del pregiudizio morale e psichico subito dal ricorrente e derivante dal licenziamento posto in essere dalla e, conseguentemente, disporre il Controparte_1
risarcimento del danno subito da liquidarsi anche equitativamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 432 c.p.c. si costituiva in giudizio con memoria del 10.11.2022, contestando la Controparte_1
fondatezza delle avverse pretese.
Pag. 3 di 16 Rilevava, in particolare, la liceità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato al lavoratore e rilevava in merito, che il licenziamento non era mai stato impugnato nei termini previsti.
Sosteneva di avere corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione, lavoro straordinario e ogni altro emolumento rivendicato in ricorso, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito retributivo vantato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L' si costituiva in giudizio con memoria dell'11.11.2022, rilevando l'intervenuta CP_3
prescrizione di parte del credito contributivo reclamato in ricorso e chiedendo la condanna della società resistente al versamento degli oneri contributivi eventualmente dovuti.
Indi, articolata l'istruttoria tramite prova testimoniale, all'odierna udienza, svoltasi con le forme della trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Giova rammentare, sommariamente, che parte ricorrente ha formulato le seguenti domande, chiedendo di:
- Accertare la sussistenza del pregiudizio morale e psichico subito in conseguenza del licenziamento, illegittimamente irrogato nei suoi confronti da CP_1
e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del relativo danno;
[...]
- Il mancato pagamento dell'intera retribuzione effettivamente dovuta per lavoro ordinario, quota di tfr, maggiorazioni e tredicesima mensilità e la condanna della resistente al pagamento in suo favore della differenza tra quanto dovuto e quanto percepito;
- Lo svolgimento di lavoro straordinario, secondo l'orario di lavoro meglio indicato in premessa, per l'intero periodo lavorativo, con il conseguente pagamento delle relative differenze retributive;
- Il diritto al pagamento di quando dovuto per le ferie non godute;
- Il diritto al pagamento di quando dovuto e non percepito nel periodo dal
13.12.2017 al 12.12.2019, durante il quale ha fruito del congedo straordinario e nel periodo di malattia.
Pag. 4 di 16 - Il diritto al versamento delle differenze contributive spettanti per l'intero rapporto di lavoro.
Tanto premesso, prendendo anzitutto in esame la domanda volta all'accertamento del pregiudizio morale e psichico subito in conseguenza del licenziamento ritenuto illegittimo, va rilevato che è pacifico tra le parti che, non essendo stata tempestivamente proposta la relativa impugnazione, oggi il ricorrente agisce con un'ordinaria azione risarcitoria.
Conseguentemente, come rammentato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
13496/2011, “trattandosi di responsabilità contrattuale, trovando essa titolo nel rapporto di lavoro in corso tra le parti, al lavoratore spetta allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, oltre a provare il danno ed il nesso causale, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis, Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, e successiva giurisprudenza). Essendo il fatto generatore del danno un licenziamento, spetta al datore di lavoro provare che esso era legittimo, e cioè che egli non è incorso in alcun inadempimento contrattuale, considerato che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutti gli obblighi che ne derivano secondo la legge (art. 1374 c.c.). La tesi per cui tale prova sarebbe eccezionalmente prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 5 in tema di impugnazione del licenziamento, confligge con la considerazione che essa è, a ben vedere, semplice specificazione del generale principio sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la parte che intende far valere la legittimità della risoluzione del contratto, anche alla luce delle norme di legge che la disciplinano e che rilevano in base al citato art. 1374 c.c., deve provare i fatti che ne sono a fondamento.”
Dunque, da una parte sussiste l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro di dimostrare la legittimità del licenziamento irrogato, dall'altra il lavoratore che rivendica il risarcimento del danno morale e biologico asseritamente patito dovrà provare non solo il danno, ma anche il nesso causale con il fatto costituito dal licenziamento.
Nel merito, va rammentato che è stato licenziato per giustificato motivo Pt_1
oggettivo, dopo essere stato giudicato dal medico competente inidoneo, in maniera permanente, alla mansione di operaio addetto ai semilavorati.
Pag. 5 di 16 La società resistente, in coerente applicazione con quanto previsto anche dagli artt. 4 e 1
L. n. 68/1999, ha rappresentato l'impossibilità oggettiva di reimpiegare il dipendente all'interno dell'azienda, anche in mansioni anche inferiori o alternative;
e ciò, tenuto conto sia della sua condizione di salute, sia delle competenze ed esperienze possedute, non essendovi all'interno dell'organigramma aziendale una posizione ove poterlo collocare.
Ed infatti, dall'esame dell'organigramma aziendale della risultano Controparte_1
soltanto posizioni di operaio e posizioni impiegatizie;
ed è stato dimostrato che Pt_1
non poteva essere ricollocato in nessuna delle due.
Per quanto riguarda le mansioni di operaio, è emerso che a causa della sua condizione fisica, come risultante anche dalla relazione del medico legale dott. già Per_2 Pt_1
prima del giudizio di inidoneità permanente del 2020, era già stato giudicato nel 2016 e nel 2017 idoneo con limitazioni. Inoltre, a seguito del trapianto subito nel 2017, era stato certificato che “anche in condizioni di benessere clinico” doveva “evitare di sostare in luoghi chiusi e affollati” e che il suo lavoro doveva essere svolto in “ambiente clinicamente idoneo”, di fatto incompatibile con gli ambienti di lavoro dell'azienda in cui gli operai devono necessariamente rendere le proprie prestazioni.
Sotto altro profilo, per quanto riguarda la ricollocazione in mansioni impiegatizie, la ha dimostrato che il ricorrente non possedeva né l'esperienza, né le Controparte_1
competenze necessarie per tali mansioni;
difatti, come dallo stesso ricorrente confermato in sede di interrogatorio formale, egli ha da sempre svolto solo mansioni di operaio.
Di contro, il lavoratore pur contestando la mancata applicazione del c.d. repechage da parte della società resistente, non ha provato in alcun modo l'esistenza all'interno dell'azienda di posti di lavoro disponibili e idonei alla sua proficua ricollocazione.
Pertanto, in assenza di mansioni disponibili alle quali il dipendente possa essere adibito, il datore di lavoro ha proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che in ragione, delle superiori considerazioni, non può che ritenersi legittimo.
Inoltre, non coglie nel segno nemmeno la contestazione della mancata imputazione del lavoratore alla quota di riserva ex art. 3 L. 68/99, atteso che tale beneficio è
Pag. 6 di 16 pacificamente previsto dalla legge a tutela dei soggetti affetti da disabilità da assumere ex novo all'interno dell'azienda e non il collocamento del personale già assunto.
D'altro canto, anche a voler ignorare tali conclusioni sulla legittimità del provvedimento espulsivo, il ricorrente non ha nemmeno fornito la prova del necessario nesso causale tra il licenziamento ed il danno che rappresenta di aver subito.
Infatti, pure volendo ritenere sufficientemente provata la circostanza che soffra di Pt_1
una sindrome ansioso-depressiva (tenuto conto delle certificazioni mediche e delle dichiarazioni rese dai testi ed alle certificazioni mediche in atti), occorre sottolineare che non emerge dall'istruttoria alcun elemento utile per ricondurre causalmente l'insorgere di tale patologia al provvedimento espulsivo.
In particolare, nessuno dei testi ha riferito fatti dai quali dedurre la sussistenza di tale nesso causale. Inoltre, appare rilevante in senso contrario la circostanza che, già prima del licenziamento, nel verbale della commissione medica del 07.01.2020, fosse CP_3
stata accertata a carico del ricorrente la sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, mentre la visita di accertamento dell'idoneità alla mansione, dalla quale poi
è scaturito il licenziamento, è stata eseguita il successivo 10.02.2020.
Parte ricorrente ha rivendicato, altresì, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, maggiorazioni non corrisposte e tredicesima, sostenendo che gli sarebbe stato riconosciuto un trattamento economico inferiore a quello previsto dai minimi contrattuali e non adeguato al relativo livello d'inquadramento, oltre al mancato pagamento del periodo di malattia, congedo straordinario ex L. 151/2001.
Preliminarmente deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente appare fondata.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c., le somme non erogate dal datore di lavoro al lavoratore, con periodicità annuale o infrannuale e le indennità per cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono in 5 anni, che ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorrono dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tuttavia, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Cassazione, la decorrenza del termine non può più operare in costanza di rapporto, in quanto dopo le modifiche apportate all'art. 18, Statuto dei lavoratori, dalla legge Fornero (L. 28 giugno 2012,
n. 92) e dal Jobs Act (D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23), il rapporto di lavoro a tempo
Pag. 7 di 16 indeterminato non può più considerarsi stabile, almeno non nel senso richiesto per il decorso della prescrizione.
Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque, il lavoratore può agire per rivendicare i propri diritti entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e per tutti i diritti che non risultassero già estinti all'entrata in vigore della legge Fornero
92/2012.
Tanto premesso, non risultando ulteriori atti interruttivi, se non l'odierno ricorso, la domanda di parte ricorrente dovrà essere limitata a quanto eventualmente dovuto dal
2007 in poi.
Ciò detto, le rivendicazioni avanzate da parte ricorrente si appalesano genericamente formulate e non meritevoli di accoglimento.
Anzitutto, si rileva la pacifica circostanza che al rapporto di lavoro in oggetto era applicabile il CCNL gomma e plastica pmi, atteso che nel corpo del ricorso, si fa riferimento sempre a tale contratto collettivo, anche se è stato erroneamente allegato il
CCNL metalmeccanica e piccola industria.
Giova rammentare che, in tema di riparto probatorio dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, ha soltanto l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
a fronte della dimostrazione del fatto costitutivo, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n. 15677).
Tanto premesso, il ricorrente non ha nemmeno allegato quali sarebbero le mensilità in cui il datore di lavoro avrebbe conteggiato una retribuzione inferiore rispetto a quella contrattualmente prevista, a fronte dell'attività lavorativa effettivamente prestata, come risultante specificamente da tutte le buste paga in atti, perlopiù sottoscritte dal lavoratore e mai specificamente contestate dallo stesso, nemmeno nel corso dell'odierno giudizio, quanto alla ricezione degli importi indicati e alle giornate lavorative indicate come effettuate.
Pag. 8 di 16 Peraltro, a fronte dell'evidente difetto di chiarezza e precisione del ricorso, tali elementi non sono comunque nemmeno indirettamente desumibili, in maniera chiara e agevole, dalla CTP in atti, da cui emergono importi ed elementi differenti rispetto a quelli indicati nelle anzidette buste paga non contestate.
Ed a tal proposito deve richiamarsi il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, in mancanza di contestazione da parte del lavoratore, le annotazioni sui prospetti paga costituiscono un elemento idoneo, di per sé solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro sia sulla corresponsione degli emolumenti indicati, sia delle prestazioni lavorative e delle voci retributive riportate in tali documenti.
Ed infatti, l'onere probatorio dimostrativo di una eventuale non corrispondenza, incombe sul lavoratore in presenza di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del lavoratore medesimo.
Secondo la Suprema Corte le buste paga costituiscono una piena prova dei dati che in esse sono indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge n. 4 del 1953), che, prevede la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite. (30 gennaio 2017, n. 2239)
La stessa Corte ha precisato, inoltre, che “Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento” (Cass. civ. sez. lav. Sentenza n.21699/2018), mentre
“la quietanza ha natura sostanzialmente confessoria in ambito civilistico garantendo piena prova dei fatti dalla stessa attestati e “solleva il debitore dal relativo onere probatorio” (Cass. S.U. 19888/2014).
Tuttavia, “in presenza di prospetti paga contenenti gli elementi della retribuzione e una specifica dichiarazione autografa di quietanza”, il lavoratore può provare la “non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata” (Cass. ordinanza 03 dicembre 2020, n. 27749), atteso che i predetti prospetti
“non creano una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga”. (Cass. sentenza n. 28029/2018)
Cosicché, se tali prospetti sono stati firmati dal dipendente e su di essi sia stata anche scritta la formula “per ricevuta”, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto versamento delle somme.
Pag. 9 di 16 “Diversamente, laddove i prospetti paga presentino una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente”. (Cass. ordinanza n. 27749/2020)
In ragione di quanto esposto, stante l'assoluta genericità delle rivendicazioni di parte ricorrente e della mancata contestazione dei dati contenuti nelle buste paga, a fronte della regolarità della produzione documentale fornita dal resistente atta a provare l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto al ricorrente, non può ritenersi fondata l'allegazione di parte ricorrente circa la mancata percezione della corretta retribuzione e delle ulteriori voci retributive rivendicate in ricorso.
Altrettanto generica è, inoltre, la domanda relativa al mancato pagamento delle spettanze dovute per il periodo di malattia fruito e per il periodo di congedo straordinario ex L. 151/2001.
Quanto al periodo di malattia deve osservarsi che parte ricorrente non ha specificatamente indicato per quali mesi rivendica il mancato pagamento della relativa indennità.
Di contro, la società datrice di lavoro ha documentalmente provato i pagamenti di detta indennità, eseguiti a mezzo di bonifico e corrispondenti alle buste paga nelle quali è specificatamente indicato la voce retributiva per malattia sia a carico del datore di
CP_ lavoro che dell
Ugualmente per quanto dovuto per il periodo di congedo straordinario ex L. 151/2001, fruito dal 13.12.2017 al 12.12.2019, parte resistente ha prodotto sia la copia dei bonifici bancari che delle buste paga, nelle quali vi è espressamente indicato quale voce l'indennità per congedo.
Deve, altresì, ribadirsi anche con riferimento a tali ulteriori rivendicazioni che parte ricorrente non ha contestato in maniera specifica il contenuto delle buste paga, né ha sostenuto di non aver ricevuto il pagamento delle somme ivi indicate.
Altrettando infondata, per le medesime considerazioni appena espresse, appare la domanda di pagamento della tredicesima mensilità, atteso che, anche in tal caso, non risulta provato che egli non abbia ricevuto tali emolumenti a fronte delle buste paga e dei bonifici prodotti dalla datrice di lavoro.
Pag. 10 di 16 Passando all'esame della domanda relativa all'accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario, festivo e notturno e al mancato godimento delle ferie contrattualmente previste, giova rammentare che spetta al lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001).
In particolare, quanto al lavoro straordinario, al giudice dovrà essere fornita la prova rigorosa, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Ciò posto, ha sostenuto di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente Pt_1
previste per tutta la durata del rapporto lavorativo: nel primo mese di assunzione
(maggio 1999) dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30, ed il sabato dalle 7:30 alle ore 13:00; dal giugno 1999 a novembre 2011 di avere lavorato come turnista a ciclo continuo su tre turni alternativi tutti della durata di 8 ore: mattina (06:00/14:00), pomeriggio (14:00/22:00) e notturno (22:00/06:00) con espletamento di almeno due turni settimanali di cui festivo;
nell'ultimo periodo da dicembre 2011 al licenziamento di avere lavorato come giornaliero, con turni di lavoro a settimane alterne: la prima settimana di mattina (6:00/14:00 da lunedì al sabato) la seconda settimana pomeriggio
(14:00/22:00 dal lunedì al venerdì).
Tuttavia, va premesso che il CCNL di riferimento prevede espressamente che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che la durata giornaliera è di otto ore.
Inoltre, dal risultato complessivo della prova testimoniale, non sono emersi elementi idonei a dimostrare con un sufficiente grado di univocità l'effettivo svolgimento di attività lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto.
Infatti, risulta circostanza incontestata tra le parti che l'orario di lavoro dal giugno 1999
a novembre 2011 si articolava su tre turni alternativi, tutti della durata di 8 ore: mattina
(06:00/14:00), pomeriggio (14:00/22:00) e notturno (22:00/06:00).
Pag. 11 di 16 Tale circostanza è stata confermata, persino, dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale.
Inoltre, va, altresì, evidenziato che, a fronte della rivendicazione del riconoscimento del lavoro straordinario, parte ricorrente ha affermato che da dicembre 2011, i turni di lavoro sono stati esclusivamente diurni a settimane alterne: la prima settimana di mattina (6:00/14:00 da lunedì al sabato) mentre la seconda settimana pomeriggio
(14:00/22:00 dal lunedì al venerdì), ovvero turni sono di 8 ore.
Ciò posto, neppure dal quadro probatorio complessivamente valutato è emersa la prova dello svolgimento di lavoro straordinario.
Il teste ha genericamente confermato il capitolato di prova di parte ricorrente, Tes_1 asserendo tuttavia: “preciso che abbiamo lavorato insieme con il sig. dal 1999 al Pt_1
2011 ed in quel periodo lui inizialmente faceva l'orario di giorno dalle 7.30 alle 18.30, poi invece facevamo gli stessi turni la mattina dalle 6.00 alle 14.00 e il secondo dalle
14.00 alle 22.00 e l'ultimo dalle 22.00 alle 6.00del mattino sabato e domenica compresi”.
Tuttavia, tali dichiarazioni sono contraddittorie circa le ore di lavoro effettivamente svolte dal ricorrente.
Infatti, il teste, dopo aver genericamente confermato il capitolato di prova circa lo svolgimento di 9 ore continuative da lunedì a venerdì e di 5 ore il sabato, in sede di precisazione ha riferito che effettivamente l'orario si articolava su tre turni, indicando turni di 8 ore.
Parimenti contraddittorie appaiono le affermazioni del teste , Testimone_2
il quale, premettendo di avere lavorato insieme al ricorrente presso la società resistente dal 2006 sino al 2012, ha confermato il superiore orario di lavoro articolato su tre turni, affermando “il signor inizialmente lavorava in tre turni giornalieri dalle 6:00 Pt_1
alle 14.00 dalle 14.00 alle 22.00 e dalle 22.00 alle 6.00 in turnazione poi successivamente faceva gli stessi miei turni nello stesso reparto per 9 ore al giorno ed il sabato dalle 6.00 alle 14.00”.
Inoltre, su domanda del resistente ha affermato, ancora: “il lavorava tutti i sabati. Pt_1
L'orario giornaliero era dalle 07:30 alle 13 e dalle 14 alle 17,30 da lunedì al venerdì e il sabato come detto sopra. Questo orario di lavoro veniva osservato nel reparto di
Pag. 12 di 16 tornitura assemblaggio. Inizialmente il lavorava nel reparto stampaggio dove Pt_1 veniva effettuato il turno notturno come detto sopra”.
Ciò posto, va anzitutto evidenziato che il teste fa riferimento ad un periodo di conoscenza diretta limitato (dal 2006 al 2012), a fronte di un rapporto di lavoro del ricorrente ultraventennale.
Inoltre, le sue dichiarazioni appaiono generiche e intrinsecamente contraddittorie, posto che indica lo svolgimento di turni lavorativi di 8 ore, ma conferma apoditticamente che il ricorrente lavorava per 9 ore, peraltro indicando una turnazione che non coincide con i turni che il ricorrente sostiene di avere osservato.
Tenuto conto di ciò, tali dichiarazioni connotate da contraddittorietà e genericità nulla provano ai fini dello svolgimento di lavoro straordinario.
Di contro, parte resistente ha sostenuto che il avrebbe osservato l'orario di lavoro Pt_1
contrattualmente previsto. E i testi escussi hanno confermato tali allegazioni.
Con riferimento all'articolazione oraria su tre turni il teste dipendente Tes_3
della società resistente dal 2005 come addetto alla sicurezza, circa la fruizione del riposo, ha precisato a conferma del capitolato sub “h” di parte ricorrente che: “se era smontante dall'ultima notte sabato alle 6 della mattina, aveva il giorno di riposo la domenica e ricominciava a lavorare lunedì mattina alle ore 6.00”.
Il teste collega di lavoro del ricorrente, ha confermato che da Testimone_4
dicembre 2011 fino alla fine del rapporto di lavoro, il ricorrente ha osservato la seguente turnazione: una settimana turno diurno dalle h. 6:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì,
(sabato pagato come straordinario), la settimana seguente turno pomeridiano dalle 14:00 alle 22:00”, aggiungendo: “questa è la turnazione del reparto elettro saldabili uomini.
Il ricorrente anche in questo reparto ma non ricordo l'anno. Faceva anche lui queste turnazioni come gli altri. Se viene fatto il sabato viene retribuito come straordinario o per compensare delle assenze non so rispondere nei confronti del ricorrente. Il sabato è considerata giornata di lavoro”.
Anche , dipendente della dal 2003, ha Persona_3 Controparte_1 confermato che l'orario di lavoro era articolato su turni di 8 ore giornaliere, smentendo la circostanza di parte ricorrente circa l'esecuzione di turni di 9 ore.
Pag. 13 di 16 In merito ha, difatti, asserito: non è vero in quanto nel periodo di prova di tre mesi
l'orario era dalle 7,30 alle 13,00 e dalle 14 alle 18,30 più il sabato dalle 7,30 alle 13.
Poi viene passato nei turni con orario dal lunedì al sabato la mattina dalle 6 alle 14 la settimana successiva di pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22. Questo è
l'orario dell'assemblaggio che il sig. ha fatto dal 2011 mentre prima allo Pt_1
stampaggio facevamo i seguenti turni dalle 6 alle 14 dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 con turnazione. La fase di prova a cui io facevo riferimento era sul cambio reparto in assemblaggio. Io ho lavoro nel reparto stampaggio dal 2003 al 2020. Dal 2011 io vedevo il sig. quasi sempre tranne quando facevo la notte o non coincidevano i Pt_1 turni. In precedenza, lavoravamo insieme allo stampaggio. I due reparti sono vicini.”
In definitiva, dunque, nessuno dei testi escussi ha confermato le allegazioni del ricorrente in maniera sufficientemente precisa e rigorosa tale da fornire la prova dell'effettivo svolgimento di orario aggiuntivo, rispetto a quello contrattualmente previsto.
Di contro, i testi di parte resistente hanno affermato che l'orario osservato era quello contrattualmente previsto.
Peraltro, va osservato che, a fronte di una conferma sommaria dei capitolati di prova, i testi, seppur colleghi di lavoro del ricorrente, hanno fondato la propria conoscenza dei fatti soltanto su parziali archi temporali rispetto alla complessiva durata del rapporto di lavoro, mentre in sede di precisazione delle circostanze hanno reso dichiarazioni estremamente generiche e contraddittorie, tanto da risultare inidonee a suffragare con un accettabile livello di precisione e attendibilità le allegazioni del ricorrente.
Conseguentemente, la prova relativa allo svolgimento del lavoro straordinario non può ritenersi raggiunta.
Non appare altresì meritevole di accoglimento la domanda di parte ricorrente circa lo svolgimento di lavoro festivo e notturno, in quanto formulata in maniera palesemente generica, atteso che il ricorso omette di precisare quando tale lavoro sarebbe stato effettuato e non correttamente retribuito da parte della società datrice di lavoro;
né tali elementi posso essere agevolmente desunti dalla CTP.
Deve, di contro, osservarsi che tali voci retributive risultano nelle buste paga prodotte dal resistente, mentre, come già osservato, parte ricorrente non ha specificamente
Pag. 14 di 16 contestato le buste paga in atti né rispetto ai dati ivi contenuti né circa l'effettivo pagamento di quanto indicato.
Quanto alla domanda relativa al mancato godimento delle ferie e dei permessi non goduti, se è vero che dall'esame globale della prova testimoniale, offerta da parte ricorrente, emerge in maniera sostanzialmente convergente il dato che la consuetudine della società resistente fosse quella di concedere ai dipendenti circa due settimane di ferie all'anno nel periodo estivo, è anche vero che non si può ignorare il carattere generico di tale dato, posto che tutti i testi escussi si sono limitati a riferire circa l'anzidetta prassi aziendale, senza, tuttavia, riferire nulla di specifico sul godimento delle ferie da parte del ricorrente nel corso dell'anno lavorativo.
Tanto premesso, il quadro che emerge può far ritenere pacifica la circostanza che la società ricorrente concedesse due settimane di ferie all'anno a ciascun dipendente, ma nessuno dei dipendenti ha riferito che durante il corso dell'anno lavorativo non fosse possibile godere delle ferie residue o dei permessi;
né, più specificamente, che il ricorrente non sia stato in grado di fruirne.
A fronte di tali risultanze probatorie, risulta infondata la domanda del ricorrente in merito formulata.
Conseguentemente il ricorso va integralmente rigettato.
Avuto riguardo alla complessità in fatto e in diritto delle questioni proposte, nonché in considerazione delle condizioni personali delle parti, con particolare riguardo allo stato di salute e di disoccupazione del ricorrente, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare la metà delle spese di lite tra e e integralmente le Pt_1 Controparte_1 spese di lite tra il ricorrente e l' . CP_3
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1
- Rigetta integralmente il ricorso;
- Compensa per la metà le spese di lite tra il ricorrente e e condanna Controparte_1 parte ricorrente a pagare all'anzidetta società resistente la rimanente metà di tali spese,
Pag. 15 di 16 che si liquida, in complessivi € 5.645 per onorari, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra parte ricorrente e . CP_3
Patti, 8.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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