CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/11/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ND IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Bineti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 973/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. (avv. Parte_1
VI Romano)
Contro
(Avv.ti Pierluigi Vulcano e ND Turaccio) CP_1
Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi del 22.9.2014 (Trib. Bari rg. es. 7346/2014) in CP_1
virtù di titolo esecutivo, procedeva al pignoramento nei confronti della debitrice esecutata società di tutte le somme a questa dovute dalla terza pignorata. Controparte_2 Controparte_3
Seguiva l'assegnazione della somma alla creditrice con ordinanza del GE del 28.4.2017.
pagina 1 di 4 Avverso l'ordinanza di assegnazione proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc esclusivamente la cessionaria del credito, sostenendo la Parte_1
opponibilità della cessione al creditore procedente in quanto notificata al debitore ceduto prima del pignoramento.
Con ordinanza del 5.3.2018, depositata il 9.3.2018, il G.E., investito dell'opposizione, rilevando che la cessione non risultava trascritta, la riteneva non opponibile al creditore pignorante ed in ogni caso limitata temporalmente ad un anno dalla data del pignoramento. Pertanto, ritenuti infondati i motivi di opposizione, rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa.
Con atto di citazione ex art. 618 cpc (R.G. 9022/2018), notificato il 7.6.2018, la Parte_1
, introduceva il giudizio di merito e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare che la cessione del credito stipulata tra la società debitrice
[...]
e la , è opponibile alla sig.ra in CP_2 Parte_1 Parte_2 virtù degli artt. 2914 co II e 2918 co I c.c. e per l'effetto
Revocare integralmente e nella parte ritenuta di giustizia, il provvedimento emesso dal G.E., in persona del dott. S. Gambatesa, in data 5.3.2018 e pubblicato il 9.3.2018, a definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi recante n. RGE 7346/2014 e per l'effetto
Dichiararsi l'inefficacia e l'illegittimità dell'Ordinanza di assegnazione di somme del 04.05.2017 emessa in favore della creditrice procedente sig.ra ; con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio.”
Si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della CP_1 domanda proposta dalla quale cessionaria del credito e l'infondatezza nel merito Pt_1 dell'opposizione.
La società debitrice si costituiva telematicamente solo in data 23.11.2018, Controparte_2 eccependo l'avvenuta trascrizione della cessione del credito.
Restava contumace il terzo pignorato e debitore ceduto, Controparte_3
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1247/2023 pubblicata in data 6/04/2023, rigettava l'opposizione.
Fondava la pronuncia reiettiva sulla omessa prova della trascrizione della cessione del credito.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contestando che il primo giudice aveva Parte_3 erroneamente omesso di valutare l'ispezione ipotecaria, prodotta nel giudizio di primo grado, attestante la trascrizione dell'atto di cessione del credito.
Instava per l'accoglimento dell'appello e per la riforma integrale della sentenza appellata.
pagina 2 di 4 Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il CP_1
rigetto.
e non si sono costituite e devono essere dichiarate Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
L'appello non può essere accolto ma per ragioni diverse da quelle argomentate dal primo giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il terzo estraneo all'esecuzione che vanti la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, può ricorrere all'opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., proponibile fino a che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione e allo scopo di impedirle, ovvero, in caso di beni mobili, anche dopo la vendita stessa, ai sensi dell'art. 620 c.p.c., ma in tal caso potendo solo far valere i propri diritti sulla somma ricavata
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023).
Orbene, nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta ad assegnazione della somma già avvenuta.
La ha proposto opposizione (peraltro ex art. 617 cpc) avverso l'ordinanza del GE di Parte_3 assegnazione del credito e all'esito del provvedimento reiettivo ha introdotto la fase di merito con opposizione ex art. 619 cpc che è, pertanto, inammissibile.
Senza contare che, la opponente, sia nel ricorso ex art. 617 cpc introduttivo della fase Parte_3
cautelare che nella citazione ex art. 618 cpc introduttiva del giudizio di merito si è limitata ad invocare l'opponibilità della cessione perché notificata prima della notifica del pignoramento non avendo mai dedotto che la trascrizione della cessione del credito era stata trascritta.
La nota di trascrizione della cessione è stata prodotta, per la prima, nel giudizio di merito ex art. 618 cpc non già dalla bensì dalla debitrice che la ha allegata alla Parte_3 Controparte_2
costituzione telematica solo in data 23.11.2018.
Il primo giudice si è quindi pronunciato sui motivi opposti originariamente nella fase cautelare dalla opponente avverso l'ordinanza di assegnazione e reiterati nell'atto di citazione introduttivo Pt_1
della fase di merito.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(15.582,06) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1
1247/2023 pubblicata in data 6/04/2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in € CP_1
4.888,00 per compensi oltre rsf 15% IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite;
sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
ND IL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ND IL Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Bineti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 973/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. (avv. Parte_1
VI Romano)
Contro
(Avv.ti Pierluigi Vulcano e ND Turaccio) CP_1
Controparte_2
Controparte_3
All'udienza del 31.10.2025, sentito il Presidente istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di pignoramento presso terzi del 22.9.2014 (Trib. Bari rg. es. 7346/2014) in CP_1
virtù di titolo esecutivo, procedeva al pignoramento nei confronti della debitrice esecutata società di tutte le somme a questa dovute dalla terza pignorata. Controparte_2 Controparte_3
Seguiva l'assegnazione della somma alla creditrice con ordinanza del GE del 28.4.2017.
pagina 1 di 4 Avverso l'ordinanza di assegnazione proponeva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc esclusivamente la cessionaria del credito, sostenendo la Parte_1
opponibilità della cessione al creditore procedente in quanto notificata al debitore ceduto prima del pignoramento.
Con ordinanza del 5.3.2018, depositata il 9.3.2018, il G.E., investito dell'opposizione, rilevando che la cessione non risultava trascritta, la riteneva non opponibile al creditore pignorante ed in ogni caso limitata temporalmente ad un anno dalla data del pignoramento. Pertanto, ritenuti infondati i motivi di opposizione, rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa.
Con atto di citazione ex art. 618 cpc (R.G. 9022/2018), notificato il 7.6.2018, la Parte_1
, introduceva il giudizio di merito e chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
“Accertare e dichiarare che la cessione del credito stipulata tra la società debitrice
[...]
e la , è opponibile alla sig.ra in CP_2 Parte_1 Parte_2 virtù degli artt. 2914 co II e 2918 co I c.c. e per l'effetto
Revocare integralmente e nella parte ritenuta di giustizia, il provvedimento emesso dal G.E., in persona del dott. S. Gambatesa, in data 5.3.2018 e pubblicato il 9.3.2018, a definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi recante n. RGE 7346/2014 e per l'effetto
Dichiararsi l'inefficacia e l'illegittimità dell'Ordinanza di assegnazione di somme del 04.05.2017 emessa in favore della creditrice procedente sig.ra ; con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio.”
Si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della CP_1 domanda proposta dalla quale cessionaria del credito e l'infondatezza nel merito Pt_1 dell'opposizione.
La società debitrice si costituiva telematicamente solo in data 23.11.2018, Controparte_2 eccependo l'avvenuta trascrizione della cessione del credito.
Restava contumace il terzo pignorato e debitore ceduto, Controparte_3
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1247/2023 pubblicata in data 6/04/2023, rigettava l'opposizione.
Fondava la pronuncia reiettiva sulla omessa prova della trascrizione della cessione del credito.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la contestando che il primo giudice aveva Parte_3 erroneamente omesso di valutare l'ispezione ipotecaria, prodotta nel giudizio di primo grado, attestante la trascrizione dell'atto di cessione del credito.
Instava per l'accoglimento dell'appello e per la riforma integrale della sentenza appellata.
pagina 2 di 4 Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il CP_1
rigetto.
e non si sono costituite e devono essere dichiarate Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
L'appello non può essere accolto ma per ragioni diverse da quelle argomentate dal primo giudice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il terzo estraneo all'esecuzione che vanti la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, può ricorrere all'opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., proponibile fino a che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione e allo scopo di impedirle, ovvero, in caso di beni mobili, anche dopo la vendita stessa, ai sensi dell'art. 620 c.p.c., ma in tal caso potendo solo far valere i propri diritti sulla somma ricavata
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13362 del 16/05/2023).
Orbene, nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta ad assegnazione della somma già avvenuta.
La ha proposto opposizione (peraltro ex art. 617 cpc) avverso l'ordinanza del GE di Parte_3 assegnazione del credito e all'esito del provvedimento reiettivo ha introdotto la fase di merito con opposizione ex art. 619 cpc che è, pertanto, inammissibile.
Senza contare che, la opponente, sia nel ricorso ex art. 617 cpc introduttivo della fase Parte_3
cautelare che nella citazione ex art. 618 cpc introduttiva del giudizio di merito si è limitata ad invocare l'opponibilità della cessione perché notificata prima della notifica del pignoramento non avendo mai dedotto che la trascrizione della cessione del credito era stata trascritta.
La nota di trascrizione della cessione è stata prodotta, per la prima, nel giudizio di merito ex art. 618 cpc non già dalla bensì dalla debitrice che la ha allegata alla Parte_3 Controparte_2
costituzione telematica solo in data 23.11.2018.
Il primo giudice si è quindi pronunciato sui motivi opposti originariamente nella fase cautelare dalla opponente avverso l'ordinanza di assegnazione e reiterati nell'atto di citazione introduttivo Pt_1
della fase di merito.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(15.582,06) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1
1247/2023 pubblicata in data 6/04/2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del grado che liquida in € CP_1
4.888,00 per compensi oltre rsf 15% IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite;
sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
ND IL
pagina 4 di 4