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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Lecce Seconda Sezione CS
N. R.G. 99/2025
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Carolina Elia - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 99/2025 R.G.V.G., promosso da:
(c.f. , rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'avv. P. Daniela Putignano, come da procura alle liti allegata ex art. 83 c.p.c., presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, 4 - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Con ricorso iscritto sub n. 46/2025 VG, chiedeva alla Corte Parte_1
d'appello di Lecce il riconoscimento del diritto, ex art. 2, l. 89/01, all'equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio di divisione ereditaria sub n. 1956/2000 RG del Tribunale di Lecce, introdotto nel 2000, cancellato ed estinto ex artt. 181 e 309 cpc a luglio del 2024, con una durata complessiva di anni 24, che riferiva averle procurato danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi € 200.000,00.
2. Con decreto del 5.3.2025, il magistrato designato, dichiarava inammissibile il ricorso, avendo “rilevato che, dalla documentazione prodotta risulta che il giudizio si è estinto all'udienza del 10.07.2024, nella quale il Giudice, verificata la regolarità degli avvisi ex artt. 181 e 309 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo;
considerato che
in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il 'dies a quo' del termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, va individuato nella pronuncia dell'ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l'intervenuta carenza d'interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito (per tutte Cass. 7011/2016); ritenuto, pertanto, che il termine semestrale di cui all'art. 4 della L. 89/2001, decorrente dall'anzidetta data di estinzione del processo (10.07.2024), veniva in scadenza -tenuto conto della sospensione feriale- in data 10.02.2025; rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio monitorio è stato depositato in data 14 febbraio 2025, ossia oltre il predetto termine ex art. 4 della L. 89/2001[…].”
3. Con ricorso del 21.3.2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 menzionato decreto.
Secondo la richiedente, il provvedimento di estinzione del 10.7.2024 le è stato comunicato il 15.7.2024, circostanza che renderebbe tempestiva la richiesta di indennizzo, essendo irrilevante ai fini della richiesta la conciliazione della lite intervenuta tra le parti al di fuori del giudizio.
Secondo la parte, pertanto, poiché dagli atti e dai verbali risulta inequivocabilmente che il giudizio presupposto celebrato dinanzi il Tribunale di Lecce è stato dichiarato estinto per
“inattività delle parti” e non per “rinuncia” delle parti agli atti ed al giudizio, la fattispecie in esame divergerebbe da quella di cui alla pronuncia della Cass. n. 7011/2016 richiamata nel provvedimento di diniego in cui le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti, nel mentre nella vicenda in scrutinio, all'esito del provvedimento di estinzione e della sua comunicazione, le parti avrebbero potuto proporre impugnazione avverso lo stesso.
4. Il Ministero opposto, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione ed eccepito la mancata allegazione della comunicazione asseritamente intervenuta il 15.7.2024, con la conseguenza che il provvedimento di estinzione deve ritenersi definitivo sin dal 10.7.2024.
Secondo il , inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. CP_1
89/2001, n rodotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del Codice di procedura civile", circostanza che incide “in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (Corte di cassazione, n. 25542/2019).”
È ben vero, sostiene, il , che la norma si riferisce alle ipotesi previste dagli artt. CP_1
306 e 307 cpc, ciò no “l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza del 29 Luglio 2021, n. 21756).”
5. All'udienza del 24.6.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6. L'opposizione è infondata.
pag. 2 di 5 7. Ratio della l. 89/2001 è indennizzare gli utenti del servizio giustizia del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale subito per effetto della non ragionevole durata dei procedimenti di natura civile, amministrativa, contabile e penale in cui sono coinvolti (art. 1-bis, co. 2, l.89/01 “Chi […] ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.”).
Nessuno dubita che l'eccesiva durata dell'intero procedimento possa procurare notevoli danni sia sotto il profilo economico che morale, con conseguenti notevoli patimenti e che possa comportare ansia e patema d'animo.
In ragione della natura del danno subito, però, varia l'onere probatorio a carico del richiedente.
In presenza di un asserito danno patrimoniale, incombe sicuramente sul richiedente l'onere della prova in forza del principio di cui all'art. 2697, I co., cc (Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento).
Ove si tratti di danno non patrimoniale, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.
Tanto vuol dire che, pur esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", automaticamente e necessariamente riconducibile all'accertamento della violazione relativa alla ragionevole durata del processo, considerato che l'eccessiva dilatazione dei tempi di definizione di un processo di norma comporta, per le parti che la subiscano, disagi psicologici (patema d'animo, ansia, sofferenza morale), di tali disagi non occorre dare dimostrazione, trattandosi di conseguenze solitamente presenti secondo l'"id quod plerumque accidit", senza necessità di alcun sostegno probatorio relativamente al singolo caso.
Dall'affermazione che, per effetto di una non ragionevole durata del processo possa derivare un danno non patrimoniale, “non discende però che lo stesso debba necessariamente determinarsi, essendo invece configurabili ipotesi in cui l'esistenza del detto danno sia da escludere, quali quella in cui il protrarsi del giudizio sia utile per la parte ovvero, in via più generale, quando vi sia consapevolezza della erroneità delle argomentazioni prospettate, con la conseguente mancanza degli effetti negativi riconducibili all'irragionevole protrarsi di una situazione processuale di incertezza” (Cass. n.8896/2004).
Ed invero, “In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004 - Rv. 569675 - 01).
pag. 3 di 5 In senso conforme vedasi anche Cass. n. 16885/2005, secondo cui, quand'anche “accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”.
8. Questa corte non ravvisa motivi per discostarsi da tali principi.
9. Come correttamente eccepito dal convenuto, ricorre nella specie l'ipotesi CP_1 di cui all'art. 2, comma 2-sexies della l. 89/2001 secondo cui, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo si presume insussistente nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del Codice di procedura civile.
È ben vero, ed è stato dedotto anche dal , che la norma richiama gli artt. 306 e CP_1
307 cpc, ma sul punto il giudice di legittimità si è già chiaramente espresso con l'ordinanza n. 21756/2021, con cui ha ritenuto che l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo.
Tanto non comporta, però, l'immediata esclusione del pregiudizio eventualmente subito dalla parte, su cu incombe, però, l'onere della prova in ordine alla sua esistenza.
Nella vicenda in scrutinio tale prova non è stata né dedotta, né allegata, in quanto con riferimento al danno non patrimoniale la richiedente si è limitata a dedurre genericamente l'esistenza del “danno non patrimoniale derivante dall'enorme disagio di dover portare avanti e sostenere un procedimento per 24 anni. Dunque, fermi ed indiscutibili i danni patrimoniali patiti dall'odierna ricorrente, appare superfluo, segnalare, altresì, il grave nocumento psicologico, il danno morale, esistenziale, che la ha dovuto sopportare” (v. ricorso ex art. 3, .89/2001 - pag. 8); mentre con Parte_1 riferimento al danno patrimoniale si è limitata a dedurre la tardiva immissione nel possesso dei beni ereditari, asseritamente ora necessitanti di non meglio specificati interventi ad un costo maggiore rispetto al momento dell'apertura della successione ereditaria del defunto genitore.
In ragione di quanto esposto, l'opposto decreto va integralmente confermato.
10. La natura assorbente del rilievo che precede, fatta applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame del motivo riferito alla non definitività dell'ordinanza di estinzione pronunciata il 10.7.2024 dal giudice del giudizio presupposto.
11. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
Parte_1
pag. 4 di 5 Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 desunto dalla domanda, esclusa la fase istruttoria (Cass., ord. n. 7343/2025; cfr. Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 10206/2021).
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 46/2025 VG;
condanna al pagamento delle spese della presente fase in favore del Parte_1
ida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e di tariffa CP_1 nella misura del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce in data 27 giugno 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 5 di 5
N. R.G. 99/2025
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott. Carolina Elia - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 99/2025 R.G.V.G., promosso da:
(c.f. , rappresentata e difesa ai fini del presente Parte_1 C.F._1 procedimento dall'avv. P. Daniela Putignano, come da procura alle liti allegata ex art. 83 c.p.c., presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Priscilla, 4 - ricorrente contro
, in persona del Ministro in carica, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege - resistente Fatto e motivi della decisione
1. Con ricorso iscritto sub n. 46/2025 VG, chiedeva alla Corte Parte_1
d'appello di Lecce il riconoscimento del diritto, ex art. 2, l. 89/01, all'equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio di divisione ereditaria sub n. 1956/2000 RG del Tribunale di Lecce, introdotto nel 2000, cancellato ed estinto ex artt. 181 e 309 cpc a luglio del 2024, con una durata complessiva di anni 24, che riferiva averle procurato danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi € 200.000,00.
2. Con decreto del 5.3.2025, il magistrato designato, dichiarava inammissibile il ricorso, avendo “rilevato che, dalla documentazione prodotta risulta che il giudizio si è estinto all'udienza del 10.07.2024, nella quale il Giudice, verificata la regolarità degli avvisi ex artt. 181 e 309 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo;
considerato che
in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il 'dies a quo' del termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo, va individuato nella pronuncia dell'ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l'intervenuta carenza d'interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito (per tutte Cass. 7011/2016); ritenuto, pertanto, che il termine semestrale di cui all'art. 4 della L. 89/2001, decorrente dall'anzidetta data di estinzione del processo (10.07.2024), veniva in scadenza -tenuto conto della sospensione feriale- in data 10.02.2025; rilevato che l'atto introduttivo del presente giudizio monitorio è stato depositato in data 14 febbraio 2025, ossia oltre il predetto termine ex art. 4 della L. 89/2001[…].”
3. Con ricorso del 21.3.2025 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 menzionato decreto.
Secondo la richiedente, il provvedimento di estinzione del 10.7.2024 le è stato comunicato il 15.7.2024, circostanza che renderebbe tempestiva la richiesta di indennizzo, essendo irrilevante ai fini della richiesta la conciliazione della lite intervenuta tra le parti al di fuori del giudizio.
Secondo la parte, pertanto, poiché dagli atti e dai verbali risulta inequivocabilmente che il giudizio presupposto celebrato dinanzi il Tribunale di Lecce è stato dichiarato estinto per
“inattività delle parti” e non per “rinuncia” delle parti agli atti ed al giudizio, la fattispecie in esame divergerebbe da quella di cui alla pronuncia della Cass. n. 7011/2016 richiamata nel provvedimento di diniego in cui le parti avevano reciprocamente rinunciato agli atti, nel mentre nella vicenda in scrutinio, all'esito del provvedimento di estinzione e della sua comunicazione, le parti avrebbero potuto proporre impugnazione avverso lo stesso.
4. Il Ministero opposto, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione ed eccepito la mancata allegazione della comunicazione asseritamente intervenuta il 15.7.2024, con la conseguenza che il provvedimento di estinzione deve ritenersi definitivo sin dal 10.7.2024.
Secondo il , inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c) della legge n. CP_1
89/2001, n rodotto dalla legge n. 208 del 2015, "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del Codice di procedura civile", circostanza che incide “in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (Corte di cassazione, n. 25542/2019).”
È ben vero, sostiene, il , che la norma si riferisce alle ipotesi previste dagli artt. CP_1
306 e 307 cpc, ciò no “l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza del 29 Luglio 2021, n. 21756).”
5. All'udienza del 24.6.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
6. L'opposizione è infondata.
pag. 2 di 5 7. Ratio della l. 89/2001 è indennizzare gli utenti del servizio giustizia del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale subito per effetto della non ragionevole durata dei procedimenti di natura civile, amministrativa, contabile e penale in cui sono coinvolti (art. 1-bis, co. 2, l.89/01 “Chi […] ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.”).
Nessuno dubita che l'eccesiva durata dell'intero procedimento possa procurare notevoli danni sia sotto il profilo economico che morale, con conseguenti notevoli patimenti e che possa comportare ansia e patema d'animo.
In ragione della natura del danno subito, però, varia l'onere probatorio a carico del richiedente.
In presenza di un asserito danno patrimoniale, incombe sicuramente sul richiedente l'onere della prova in forza del principio di cui all'art. 2697, I co., cc (Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento).
Ove si tratti di danno non patrimoniale, allorquando venga accertata la violazione del termine ragionevole di durata del procedimento, il danno deve presumersi esistente, a meno che, per la particolarità della fattispecie, possa rivelarsi inesistente.
Tanto vuol dire che, pur esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa", automaticamente e necessariamente riconducibile all'accertamento della violazione relativa alla ragionevole durata del processo, considerato che l'eccessiva dilatazione dei tempi di definizione di un processo di norma comporta, per le parti che la subiscano, disagi psicologici (patema d'animo, ansia, sofferenza morale), di tali disagi non occorre dare dimostrazione, trattandosi di conseguenze solitamente presenti secondo l'"id quod plerumque accidit", senza necessità di alcun sostegno probatorio relativamente al singolo caso.
Dall'affermazione che, per effetto di una non ragionevole durata del processo possa derivare un danno non patrimoniale, “non discende però che lo stesso debba necessariamente determinarsi, essendo invece configurabili ipotesi in cui l'esistenza del detto danno sia da escludere, quali quella in cui il protrarsi del giudizio sia utile per la parte ovvero, in via più generale, quando vi sia consapevolezza della erroneità delle argomentazioni prospettate, con la conseguente mancanza degli effetti negativi riconducibili all'irragionevole protrarsi di una situazione processuale di incertezza” (Cass. n.8896/2004).
Ed invero, “In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1338 del 26/01/2004 - Rv. 569675 - 01).
pag. 3 di 5 In senso conforme vedasi anche Cass. n. 16885/2005, secondo cui, quand'anche “accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”.
8. Questa corte non ravvisa motivi per discostarsi da tali principi.
9. Come correttamente eccepito dal convenuto, ricorre nella specie l'ipotesi CP_1 di cui all'art. 2, comma 2-sexies della l. 89/2001 secondo cui, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo si presume insussistente nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del Codice di procedura civile.
È ben vero, ed è stato dedotto anche dal , che la norma richiama gli artt. 306 e CP_1
307 cpc, ma sul punto il giudice di legittimità si è già chiaramente espresso con l'ordinanza n. 21756/2021, con cui ha ritenuto che l'art. 309 rinvia, per la disciplina dell'ipotesi della mancata comparizione di tutte le parti all'udienza, all'art. 181 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 307 c.p.c., che prescrive quale conseguenza dell'inattività la cancellazione della causa dal ruolo e, per le ipotesi di cui all'art. 181 e all'art. 290 c.p.c., l'immediata estinzione del processo.
Tanto non comporta, però, l'immediata esclusione del pregiudizio eventualmente subito dalla parte, su cu incombe, però, l'onere della prova in ordine alla sua esistenza.
Nella vicenda in scrutinio tale prova non è stata né dedotta, né allegata, in quanto con riferimento al danno non patrimoniale la richiedente si è limitata a dedurre genericamente l'esistenza del “danno non patrimoniale derivante dall'enorme disagio di dover portare avanti e sostenere un procedimento per 24 anni. Dunque, fermi ed indiscutibili i danni patrimoniali patiti dall'odierna ricorrente, appare superfluo, segnalare, altresì, il grave nocumento psicologico, il danno morale, esistenziale, che la ha dovuto sopportare” (v. ricorso ex art. 3, .89/2001 - pag. 8); mentre con Parte_1 riferimento al danno patrimoniale si è limitata a dedurre la tardiva immissione nel possesso dei beni ereditari, asseritamente ora necessitanti di non meglio specificati interventi ad un costo maggiore rispetto al momento dell'apertura della successione ereditaria del defunto genitore.
In ragione di quanto esposto, l'opposto decreto va integralmente confermato.
10. La natura assorbente del rilievo che precede, fatta applicazione del principio della ragione più liquida, rende superfluo l'esame del motivo riferito alla non definitività dell'ordinanza di estinzione pronunciata il 10.7.2024 dal giudice del giudizio presupposto.
11. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
Parte_1
pag. 4 di 5 Alla loro liquidazione si provvede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i., applicati i parametri previsti le controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 desunto dalla domanda, esclusa la fase istruttoria (Cass., ord. n. 7343/2025; cfr. Cass. n. 29077/2024; Cass. n. 10206/2021).
p.q.m.
La corte, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto n. 46/2025 VG;
condanna al pagamento delle spese della presente fase in favore del Parte_1
ida in complessivi € 4.997,00 oltre accessori di legge e di tariffa CP_1 nella misura del 15 % se dovuti.
Così deciso in Lecce in data 27 giugno 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio F. Esposito
pag. 5 di 5