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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2024, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4231 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANSI VINCENZO;
Parte_1
parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGLIUCA SALVATORE ANIELLO Controparte_1
MARCO; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/08/2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio con e che dall'unione coniugale erano nati due figli, ormai Controparte_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con con accoglimento delle Controparte_1 condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata in data 24/01/2024, si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 25.01.2024 (celebrata mediante lo scambio delle note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.) la causa veniva assunta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce dei giusti motivi costituiti dalla natura delle questioni trattate nonché dai rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in data 01/07/1990 a Cava dè Tirreni;
[...] Controparte_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Cava dè Tirreni (atto 160, parte II, serie A, dell'anno 1990);
3. spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 25.01.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Jone Galasso Dott.ssa Aurelia Cuomo