Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2002, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PUBBLICA ITALIANA Ад brese LA CORTE SU06648 /02 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. YO E DA OGNI SPIRA, TA DELLA LEGGE 11-8-73 N. NOME DEL REGISTRO, LUCA SAZIONE Oggetto Cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2534/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.18996 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud.29/11/01 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE PISEDDU ANTONIO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE per diritti € 155 CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FAUSTO SERRA, con 9 MAG 2002 il studio in 09129 CAGLIARI VIA TUVERI, 16, giusta delega IL CANCELLIERE in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
DA RI, elettivamente domiciliata in ROMA difesa dall'avvocatopresso la CORTE DI CASSAZIONE SALVIANO URRACI, con studio in 09030 SAMASSI (Ca) VIA CANCELLER A CORSO REPUBBLICA, 69, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2059 avverso la sentenza n. 6/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, SEZIONE AGRARIA emessa il 29/6/1999, depositata il 07/07/99; RG.131/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 17.4.1998 DA IE, premesso di essere proprietaria, quale erede testamentaria del pro- prio marito NU NI, del fondo rustico in agro di Genoni, località Pala Su Pressiu, distinto in cata- sto al f. 21, mapp. 8, di Ha 2.70.00, detenuto in af- fitto dal 5.12.1973 da DU NI, a seguito di verbale di conciliazione intercorsa davanti alla Sezio- ne specializzata agraria del Tribunale di Cagliari in pari data tra il dante causa di essa DA ed il Pi- seddu, e che il contratto di affitto era scaduto il 10.11.1997, adiva la stessa detta Sezione per la decla- ratoria di cessazione del contratto di affitto alla da- ta indicata del 10.11.1997, con la condanna dell'affittuario al rilascio del fondo ed al risarci- mento dei danni, da determinarsi in separato giudizio. Instauratosi il contraddittorio, il DU eccepi- 2 va che il terreno aveva una estensione inferiore, cioè di Ha 1.50.00; che non era di proprietà della DA, ma degli eredi di NU Tommasino, dal quale l'aveva avuto in affitto nel 1958 e per gli eredi del quale aveva pagato il canone;
che non aveva ricevuto la di- sdetta del contratto, poiché quella ricevuta era fuori termine. Il tribunale di Cagliari con sentenza del 22.2.1999 accoglieva la domanda della DA, dichiarando che il contratto di affitto era scaduto alla data del 10.11.1997 e condannava il DU all'immediato rila- scio del fondo e al risarcimento dei danni da liquidar- si in separato giudizio. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Cagliari - Sezione specializzata agraria der con sentenza del 29.6.1999. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso Pised- du NI ha proposto ricorso con un unico articolato motivo, cui resiste DA IE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, per omessa o insufficiente mo- tivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 277 stesso codice), il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia preso in con- siderazione, o non ne abbia indicato la ragione, la pro- pria eccezione di nullità della sentenza di primo gra- do, per avere omesso di pronunciarsi sulla circostanza che il contratto di affitto controverso era stato sti- pulato da esso DU NI con certo NU Tom- masino nel 1958, come confermato dal verbale di conci- liazione del 5.12.1973, prodotto in causa, e dal rico- noscimento della medesima DA. La censura va disattesa. La Corte territoriale ha fondato la propria deci- th sione su dati fattuali, congruamente apprezzati con 1 seguenti incensurabili passaggi argomentativi: la Sar- dara ha dimostrato, mediante la produzione della scheda testamentaria, di essere unica erede del defunto marito NU NI, e, mediante la produzione del verbale di conciliazione del 5.12.1973 (tra NU NI e DU NI [in una causa promossa dal primo contro il secondo]), di essere succeduta al marito nella tito- larità del rapporto di affitto instaurato dallo stesso con il DU;
il DU ha continuato a versare il canone d'affitto alla DA, per il fondo di cui è causa, anche dopo il decesso del marito della donna Pi- risinu NI;
logica conseguenza di ciò è che il con- tratto di affitto è sorto tra il marito della DA ed il DU nel 1973, e che quindi la disdetta formu- lata dalla DA [in data 10-12.4.1996] per la sca- denza del 10.11.1997 è stata tempestiva. Sostiene -tuttavia- il ricorrente, a sostegno del proprio assunto che il contratto di affitto, nella spe- cie, ha avuto inizio prima del verbale di conciliazione "> o transazione 5.12.1973, e precisamente nel 1958, sti- " pulato con l'allora proprietario NU MA, lo si evince dal menzionato verbale, ove è detto che il terreno in oggetto “rimane in affitto al DU", ciò indicando, secondo il medesimo ricorrente, che il con- tratto relativo al terreno stesso non era iniziato con- testualmente al verbale ma prima e che proprio per ciò rimaneva in affitto al DU. L'assunto, però, manca dei presupposti di base per pervenire all'interpretazione formulata dal ricorrente. Manca, cioè, o per lo meno non risulta esserci, la pro- va circa l'insorgenza di un contratto di affitto rela- tivo al fondo in oggetto tra NU Tommasino ed il DU fin dal 1958, oltre che circa l'appartenenza del fondo stesso al NU Tommasino e circa la stes- sa ammissione della DA che il fondo fosse stato di proprietà di quest'ultimo. A tal riguardo, in ogni ca- abbia SO, il fatto che la DA/riconosciuto la proprietà del terreno in questione in capo al NU Tommasino, " prima che fosse passato in proprietà del marito Pirisi- nu NI, per compravendita dal primo, non implica di 5 per sé [in assenza, cioè, di prova] l'esistenza di un rapporto di affitto dall'invocata annata del 1958, come non lo implica di certo l'espressione "rimane (il ter- reno] in affitto al DU", contenuta nel richia mato verbale conciliativo. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità per giu sti mo- tivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le s pese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 29.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE bonato Calatese i a IL CANCELLIERE C Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 9.05.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello