TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/07/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 3.7.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 419/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Ferraro, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla visita di revisione amministrativa del 6.4.2023. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico della IG.ra . In Pt_1 particolare, la parte, lamenta l'errata attribuzione della percentuale invalidante relativamente all'obesità, all'ipertensione arteriosa e alle patologie dell'apparato osteo-articolare. Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. , all'esito della visita peritale del 18.2.2024, ha Persona_1 riscontrato un soggetto in apparenti buone condizioni generali, vigile, orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione regolare al pari dei passaggi posturali. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «• Esiti di tiroidectomia totale per K papillirero del lobo destro in attuale terapia ormonale sostitutiva. • Obesità III grado. • Sindrome depressiva.
• Ipertensione arteriosa». Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato nel dettaglio ciascuna delle patologie riscontrate, attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante. Rispetto alla patologia tumorale, il dott. , ha osservato che: «[…] nel Persona_1 caso in esame si tratta di valutare una malattia neoplastica stabile, con prognosi nettamente migliorata, che a distanza di circa 4 anni dall'intervento di tiroidectomia totale (15.04.2019), ha bisogno di trattamento ormonale sostitutivo per l'ipotiroidismo post-chirurgico e di sorveglianza clinica per rilevare tempestivamente un'eventuale recidiva locale o metastasi a distanza. Per tutto quanto sopra discusso, appare equo riconoscere all'esaminanda, un tasso percentuale di invalidità pari all'11%, in riferimento al codice 9322 della Tabella
“neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”». Il ctu ha, poi, valutato l'obesità unitamente alle ripercussioni della stessa sull'apparato osteo-articolare; al riguardo, richiamando la documentazione medica allegata al fascicolo, il dott. ha rilevato che: «nel caso in Persona_1 esame, si tratta di valutare un' obesità di III grado (in quanto il BMI calcolato è uguale a 43,8) in assenza di segni clinici e radiologici di impegno artrosico articolare. Quanto è stato certificato dallo specialista fisiatra ASL Salerno distretto 61 in data 4.10.2023 (Cfr. …. Poliartrite, scoliosi dorso-lombare con artrosi del rachide cervicale, ipercifosi del rachide dorsale, spondilo artrosi lombare con discopatia L5-S1, artrite ginocchia bilaterali con limitazioni funzionale, con dolori ed edemi delle articolazioni che rendono difficoltose e
2 dolorose le normali azioni di vita quotidiana. La paziente presenta inoltre: periatrite scapolo-omerale bilaterale con limitazione dell'exursus articolare della spalla destra e sinistra, lombalgia cronica con contrattura antalgica, spondilo artrosi, discopatia multipla, dolore alla digitopressione dei processi spinosi del rachide dorso-lombare con rigidità articolare, coxartrosi e gonartrosi tricompartimentale bilaterale con limitazione dell'exursus articolare delle anche e delle ginocchia, neuropatia periferica arti inferiori. Facile stancabilità …. “, non trova alcun riscontro strumentale ( Cfr. rx casa di cura IOS – Pomigliano d'Arco rachide lombo-sacrale in data 15.11.2022 e rx spalla, gomito e polso destro in data 12.01.2023), né clinico (Cfr. esame funzionale apparato osteoarticolare a pag. 4 dell'elaborato peritale), né clinico (si rimanda all'esame funzionale a pag. 3 e 4). Orbene, l'esaminanda è affetta da obesità di III grado (BMI = 43,8). L'obesità è una malattia non tabellata. A tale minorazione, si può riconoscere un tasso di invalidità permanente pari al 35% avuto riguardo a quanto previsto dalla Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti aggiornata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 102 (obesità grave con BMI superiore o uguale 40%: 31 – 40%)». Passando all'ipertensione arteriosa, il ctu dopo aver esaminato la certificazione medica (in particolare ecocolordoppler cardiaco eseguito in data 26.3.2021 ed ecocolordoppler cardiaco del 28.5.2021), ha così statuito: «nel caso in discussione, si tratta di valutare un soggetto obeso, affetto da ipertensione arteriosa, che per quanto documentato e clinicamente obiettivato nel corso degli attuali accertamenti peritali è ben controllata dalla terapia farmacologica, decorre asintomatica, senza complicanze cardiache e/o sistemiche strumentalmente accertate. In definitiva, abbiamo tutti gli elementi per poter riconoscere a tale infermità, in via analogica, un tasso di invalidità permanente pari all' 11%, avuto riguardo a quanto previsto al codice 6441 della Tabella Ministeriale (coronaropatia lieve - I classe NYHA)». Infine, il ctu così si è espresso circa il disturbo depressivo: «nel caso in esame, la storia personale e clinica dell'esaminanda, nonché le caratteristiche cliniche della malattia che si evincono dal sopra indicato certificato della psichiatra dott.ssa , ci consentono di affermare che si tratta di una Persona_2 depressione endoreattiva. All'esame psichico l'esaminanda è apparsa curata nella persona, ben propensa al colloquio, con ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivo, con riferiti non meglio precisati disturbi d'ansia. In conclusione, possiamo affermare che la sindrome psichiatria di cui è affetta l'esaminanda presenta chiaramente i caratteri di una sindrome endoreattiva, ascrivibile, senza alcun dubbio, al codice 2205 e, pertanto valutabile con un tasso di invalidità permanente del 25%». Tutto ciò premesso, il ctu è giunto alle seguenti conclusioni: «tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, della loro incidenza sulla capacità di lavoro e sulla scorta della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di
3 cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, proponiamo di riconoscere l'esaminanda invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 61% (sessantuno per cento), fin dalla data della visita di revisione (6.04.2023)». Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono Persona_1 condivisibili anche dall'odierno giudicante. A ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie della IG.ra ; in altri termini, la parte, lungi dal Pt_1 prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico, tra l'altro sulla scorta di allegazioni documentali già valutate dal ctu in atp. Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal dott. di nel corso della visita personale, in quanto Per_1 derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione. L'opposizione va, dunque rigettata, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo consulente al fine di valutare lo stato di salute della IG.ra . Parte_1
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Nola, 3.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
4