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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/06/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1919/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRASSI MADDALENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 50% dell'immobile coniugale e del collegato terreno di pertinenza, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, numero 34 sub 1, Cat. A/7 Classe 2, a che si impegna ad acquistare la stessa. Parte_2 3. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 50% dell'immobile coniugale, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, numero 34 sub 2, Cat. C/6 Classe 2, a che si impegna ad Parte_2 acquistare la stessa.
4. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 25% del terreno adiacente all'immobile coniugale, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, particella 35, semin. irrig., Classe 01, a Parte_2 che si impegna ad acquistare la stessa.
5. corrisponderà a a titolo di prezzo per la compravendita degli Parte_2 Parte_1 immobili di cui ai punti 2,3,4 l'importo complessivo pari € 137.000.
6. Il prezzo della compravendita verrà corrisposto da a Parte_2 Parte_1 secondo il seguente programma: € 50.000 entro 30 giorni dal momento del deposito del presente Ricorso;
€ 50.000 entro 30 giorni dal provvedimento di Omologa emesso dal Tribunale di Mantova;
€37.000 al momento della stipula dell'atto di compravendita, da perfezionarsi entro tre mesi dal provvedimento di Omologa del presente ricorso, avanti al Notaio che verrà scelto di comune accordo dalle parti.
7. Le parti, concordano, sin da ora che si farà carico delle spese connesse Parte_2 all'atto di compravendita definitivo degli immobili di cui ai punti 2,3,4 del presente Ricorso.
8. Le parti si impegnano a spostare la domiciliazione delle utenze relative all'immobile coniugale dal conto corrente cointestato n. 00010570749265 presso Allianz Bank al conto corrente personale di , nonché a dividere al 50% la giacenza Parte_2 rimanente sullo stesso conto corrente cointestato, trasferirne l'importo sui rispettivi conti correnti personali dei coniugi e ad estinguere il conto corrente cointestato. Parte_1 sarà tenuta a corrispondere a il 50% di tutte le utenze, maturate durante il Parte_2 periodo di coabitazione.
9. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale mediante scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MONZAMBANO (MN) in data 09/09/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 1999) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
06/06/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1919/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 22/04/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRASSI MADDALENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 50% dell'immobile coniugale e del collegato terreno di pertinenza, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, numero 34 sub 1, Cat. A/7 Classe 2, a che si impegna ad acquistare la stessa. Parte_2 3. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 50% dell'immobile coniugale, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, numero 34 sub 2, Cat. C/6 Classe 2, a che si impegna ad Parte_2 acquistare la stessa.
4. , con il presente ricorso, si impegna a vendere la propria quota indivisa Parte_1 pari al 25% del terreno adiacente all'immobile coniugale, sito in Roverbella 46048, via Salvo d'Acquisto 18/2, Foglio 65, particella 35, semin. irrig., Classe 01, a Parte_2 che si impegna ad acquistare la stessa.
5. corrisponderà a a titolo di prezzo per la compravendita degli Parte_2 Parte_1 immobili di cui ai punti 2,3,4 l'importo complessivo pari € 137.000.
6. Il prezzo della compravendita verrà corrisposto da a Parte_2 Parte_1 secondo il seguente programma: € 50.000 entro 30 giorni dal momento del deposito del presente Ricorso;
€ 50.000 entro 30 giorni dal provvedimento di Omologa emesso dal Tribunale di Mantova;
€37.000 al momento della stipula dell'atto di compravendita, da perfezionarsi entro tre mesi dal provvedimento di Omologa del presente ricorso, avanti al Notaio che verrà scelto di comune accordo dalle parti.
7. Le parti, concordano, sin da ora che si farà carico delle spese connesse Parte_2 all'atto di compravendita definitivo degli immobili di cui ai punti 2,3,4 del presente Ricorso.
8. Le parti si impegnano a spostare la domiciliazione delle utenze relative all'immobile coniugale dal conto corrente cointestato n. 00010570749265 presso Allianz Bank al conto corrente personale di , nonché a dividere al 50% la giacenza Parte_2 rimanente sullo stesso conto corrente cointestato, trasferirne l'importo sui rispettivi conti correnti personali dei coniugi e ad estinguere il conto corrente cointestato. Parte_1 sarà tenuta a corrispondere a il 50% di tutte le utenze, maturate durante il Parte_2 periodo di coabitazione.
9. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale mediante scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MONZAMBANO (MN) in data 09/09/1999 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 31, Parte II, Serie A, Anno 1999) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONZAMBANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
06/06/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca