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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12552 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 06/11/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 20423 / 2025 tra ( avv.CAPETO GIANLUIGI e ALDO Parte_1
NATILI) e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando parzialmente le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa e per l'effetto la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la CP_2 decorrenza di legge, oltre accessori.
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della domanda di condanna, posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019) . Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente, i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia correttamente esaminato la documentazione sanitaria prodotta e proceduto a visita diretta della paziente, rilevando un complesso quadro patologico comprendente ipertensione arteriosa in controllo farmacologico, glaucoma, retinopatia miopica, afachia in OS con ipovisus, spondilodiscoartrosi e sindrome depressiva endoreattiva evidenziando che il complesso morboso, seppure rappresentato da un importante complesso pluripatologico, tale da determinare una condizione di inabilità, non è tale da giustificare i benefici previsti dalla legge 18/80, essendo l'istante autonoma nel compimento dei comuni anni della vita quotidiana e nella funzione deambulatoria . Le doglianze della ricorrente consistono principalmente nell'affermare che la CTU non avrebbe considerato la documentazione successiva e che il complesso morboso avrebbe dovuto comportare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tali osservazioni non indicano,però, in maniera puntuale né quali referti siano stati ignorati, né in che modo la valutazione della CTU sia risultata metodologicamente errata. Esse rappresentano, pertanto, un dissenso sulla valutazione conclusiva del CTU, privo dei requisiti di specificità richiesti per contestare una consulenza tecnica d'ufficio. Alla luce di quanto sopra, la CTU deve ritenersi sufficientemente argomentata e idonea a costituire fondamento della decisione. Le critiche avanzate dalla ricorrente non sono in grado di mettere in discussione le conclusioni raggiunte e non giustificano alcuna revisione della consulenza tecnica.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, di invalidità al 100% ai fini dell'esenzione totale del ticket e dello status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92. L'omologa di tale requisito non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019). Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta un' invalidità al 100% ai fini dell'esenzione totale del ticket e dello status di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 dalla domanda amministrativa del 28/06/2024. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese di lite . Il Giudice