Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N.R.G.5483/2023 CRON.
REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5483/2023 R.G. riservata in decisione in data 3.1.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MENINI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e con domicilio eletto in Rivanazzano Terme (PV), via A. Volta n. 6
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FERRARI CLAUDIA e con domicilio eletto in Voghera via Cavour n. 33
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche economiche e patrimoniali indicate, accogliere la
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Con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni avversa domanda e eccezione, rigettare integralmente le domande proposte da parte ricorrente e per l'effetto confermare le condizioni statuite nell'accordo negoziato per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex art. 6 L.
132/2014, n 384/2017 R.G.N.A. ratificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 07.12.2017.
Spese rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis n. 47 c.p.c. il ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere la revisione delle condizioni di divorzio stabilite congiuntamente dalle parti a seguito di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto in data 28.11.2017, in forza delle quali veniva, per quanto in questa sede interessa, regolamentato il regime di frequentazione con i figli (nato il [...]) e (nato l'11- Per_1 Per_2
10-2010), all'epoca entrambi minorenni, e posto a suo carico l'obbligo di versare alla ex coniuge, quale contributo mensile per il mantenimento della prole, la somma di euro 400,00, da elevare a 700,00 euro all'atto del reperimento di un “impiego con condizioni retributive analoghe a quelle sussistenti al momento della separazione” (v. doc. n. 1), adducendo un peggioramento delle proprie condizioni reddituali a seguito della declaratoria di fallimento personale e la conseguente impossibilità di onorare gli obblighi di mantenimento dei figli nella misura indicata;
deduceva, in particolare, il ricorrente che nell'anno 2019 le società di cui era socio amministratore venivano dichiarate fallite e lui stesso falliva personalmente con conseguente contrazione del reddito (pari per l'anno 2019 a 26.555,86 euro e, per gli anni 2020 e 2021 a 21.000,00 euro), rappresentato dalla sola retribuzione netta mensile di 1.250,00
pagina 2 di 5 euro derivante dall'attività svolta per la società SB Broker srl. Il ricorrente deduceva, altresì, di essere gravato dalle spese mensili per la locazione dell'immobile ove era rimasto a vivere (pari a 700,00 euro mensili) e che il regime di frequentazione con i figli non era più funzionale alle mutate esigenze degli stessi. Chiedeva, pertanto, di ridurre nella misura di 200,00 euro l'importo mensile dell'assegno a suo carico per il mantenimento dei figli e di rideterminare il regime di frequentazione con loro, prevedendo la possibilità di tenerli presso di sé anche la notte del giovedì oltre che in occasione dei giorni festivi ricadenti in un giorno della settimana prossimo (ossia prima o dopo il sabato e la domenica) ai giorni dei weekend già di sua competenza.
Si costituiva la resistente la quale si opponeva alla richiesta riduzione del mantenimento per i figli, deducendo l'insussistenza di una modifica peggiorativa delle condizioni economiche del ricorrente e adducendo, di contro, un loro sostanziale miglioramento in ragione del fatto che all'epoca della sottoscrizione delle condizioni di divorzio veniva espressamente attestato che lo stesso era del tutto privo di attività lavorativa e, nonostante ciò, assumeva l'impegno di corrispondere un assegno mensile di mantenimento di 400,00 euro, da elevare al maggiore importo di 700,00 euro mensili laddove avesse reperito una nuova occupazione lavorativa con reddito analogo a quello goduto al momento dell'omologa della separazione, pari all'epoca a 21.000,00 euro (v. doc. n. 2 e 3). Deduceva, altresì, la titolarità in capo al ricorrente di diversi immobili, l'alto tenore di vita incompatibile con i redditi dallo stesso dichiarati oltre che le aumentate esigenze dei figli. Si opponeva, del resto, alla domanda relativa alla rimodulazione del regime di frequentazione con i figli, non avendo gli stessi espresso il desiderio di mutare una routine ormai consolidata e deducendo, altresì, la non praticabilità in concreto della suddivisione dei ponti proposta, in quanto potenzialmente lesiva del criterio dell'alternanza e della pari suddivisione delle festività. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Va premesso che il figlio della coppia è divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, per cui Per_1
nulla va statuito in merito al regime di frequentazione con lui e che, del pari, considerata l'età di Per_2
oltre che le dichiarazioni rese dallo stesso in occasione del suo ascolto, non vada accolta la domanda di modifica degli incontri con lui formulata dal ricorrente;
invero, ha espresso il desiderio di Per_2
mantenere inalterata la routine alla quale è ormai abituato e, del resto, considerata la sua età è giusto che siano i genitori ad adattarsi alle sue esigenze e che l'eventuale pernottamento dal padre del giovedì sera, piuttosto che negli altri giorni di festività da calendario non di competenza del padre, sia rimesso alla volontà del figlio, previo avviso alla madre.
Del pari, quanto alla richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento della prole, reputa il
Collegio che la domanda sia infondata.
pagina 3 di 5 Come è noto, in tema di giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, compito del Giudice di merito non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno bensì
“di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino giusti motivi idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare) e quelle sopravvenute”. (ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, ord. 21 febbraio 2022, n.
5619). In altri termini, compito del Giudice è limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopraggiunte abbiano alterato l'equilibrio tra le parti e di conseguenza adeguare l'importo alla nuova situazione patrimoniale/reddituale accertata.
Ebbene, nel caso di specie va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non sono emerse circostanze modificative rilevanti della sua condizione reddituale tali da giustificare la riforma di quanto stabilito concordemente tra le parti in occasione del divorzio;
invero, è pacifico che il ricorrente all'epoca della sottoscrizione degli accordi di divorzio era disoccupato e si impegnava comunque a versare l'assegno mensile di 400,00 euro per il mantenimento dei figli e ad aumentare l'importo a suo carico “non appena avrà trovato un nuovo impiego con condizioni retributive analoghe
a quelle sussistenti al momento della separazione” (v. doc. n. 1). Ebbene, premesso che il ricorrente non ha prodotto le certificazioni reddituali riferibili all'epoca della separazione né quelle aggiornate, essendosi limitato a depositare delle certificazioni uniche che, come è noto, danno conto solo dei redditi da lavoro dipendente e non anche di eventuali ulteriori fonti di reddito, si evidenzia che lo stesso ha percepito, per l'anno 2023, redditi netti pari a 25.572,61 (v. CU 2024) e che, del pari, dagli estratti conto prodotti, oltre ad alcuni versamenti in contanti privi di giustificazione, emerge la stabile percezione da parte sua di una retribuzione mensile che si attesta in media su somme ben superiori ai
2.000,00 euro (v. estratti conto 2023, allegati alla memoria del 24.4.2024, in cui a titolo esemplificativo emerge per i mesi di settembre-novembre una retribuzione complessiva di euro 2.249,00, di euro
2.263,00 per il mese di luglio, di euro 3.123,00 per il mese di giugno, di euro 2.082,00 per il mese di maggio, ancora di euro 2.490,00 per il mese di marzo).
In definitiva, raffrontando i redditi attualmente percepiti dal ricorrente, anche se sulla base della sola documentazione prodotta, emerge una situazione economico-reddituale certamente migliore rispetto all'epoca della sottoscrizione degli accordi di divorzio, in cui come detto il sig. era Pt_1
disoccupato, e sostanzialmente analoga ai redditi percepiti prima della dichiarazione di fallimento (che erano pari a 27.643,00 per l'anno 2017, v. doc. n. 2). Del resto, per stessa ammissione del ricorrente, lo pagina 4 di 5 stipendio base di 1.250,00 euro è incrementato dalle ore di straordinario e dai premi di produzione annuali (v. memoria di replica di parte ricorrente).
Da ultimo, rispetto all'epoca del divorzio, va certamente tenuto nel debito conto l'aspetto relativo alle accresciute esigenze dei figli e, comunque, il fatto che pacificamente gli stessi trascorrono un tempo superiore presso la madre, con conseguenti maggiori oneri a carico della stessa.
In conclusione, ritiene il Collegio che non sia stato accertato un mutamento del rapporto tra le condizioni economiche delle parti, rispetto al momento del divorzio, tale da giustificare una revisione degli accordi economici assunti in occasione del divorzio.
Difettando la prova dei fatti costitutivi della domanda attorea, è superflua la disamina delle eccezioni della convenuta circa l'effettiva consistenza del patrimonio del ricorrente, non essendo del resto stata avanzata domanda riconvenzionale.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.147/2022) per le cause di valore indeterminabile (scaglione da 26.000 a 52.000 euro), previa riduzione per il numero limitato di questioni oggetto della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso,
CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.300,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 24.2.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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